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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 11.7.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1308 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1
AVV. ATTANASIO MARIA CARLA appellante E
Controparte_1
AVV. ELIA FRANCESCO AVV. Controparte_2 appellata e appellante incidentale ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9717/2022 pubblicata in data 11.12.2022 dal Tribunale di Roma, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato ha adito il Tribunale Parte_2 del lavoro di Roma deducendo che: dal 1 gennaio 2015 è vedova, titolare della pensione categoria SDAI numero 06300139; beneficia della pensione categoria VO numero 14323260; con nota del 2 novembre 2018 l' le ha comunicato di aver rideterminato Pt_1
1 l'importo della pensione ai superstiti numero 06300139 a far data dal 1 gennaio 2016 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017; ne era derivato un importo indebitamente percepito pari ad euro 4.336,93; con nota del 2/3/2021 l le ha Pt_1 comunicato che la pensione numero 6300139 è stata ricalcolata dal gennaio 2018 sulla base della sua comunicazione dei redditi risultandone un importo indebitamente percepito pari ad euro 7585,86; con nota del 21/9/2021 l' le ha comunicato che la Pt_1 pensione numero 06300139 è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018 con conseguente importo indebitamente percepito, nel periodo gennaio 2019/febbraio 2021, pari ad euro 7535,76; con esclusivo riferimento alla nota del 2/11/2018, il debito contenuto in Pt_1 detta nota (e pari a Euro 4336,93) avrebbe dovuto essere contestato al netto di imposta oggetto di sostituzione e non al lordo;
non è ravvisabile alcun dolo dell'assicurato tant'è che i redditi erogati sono stati integralmente dichiarati al Fisco. Cio' premesso, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito pari ad euro 4.330,93, limitatamente alla quota al lordo della sostituzione di imposta, nonché dichiararsi l' irripetibilità della somma di euro 7.585,76. Con riferimento a tale ultima pretesa restitutoria la Lista allegava che: i redditi rilevanti ai fini del cumulo erano prestazioni erogate dallo stesso e quindi pienamente conoscibili dall senza alcun onere di Pt_1 Pt_1 comunicazione da parte del pensionato;
la quota di incumulabilità ex art. 1 comma 41 della L 335/1995 era stata erroneamente calcolata sulla base dei redditi degli anni anteriori a quello di percezione della prestazione previdenziale collegata al reddito.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso. Pt_1
Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha dichiarato irripetibilità dell'indebito preteso dall' , rispettivamente, con nota del 02.11.2018 pari a euro 4.336,93, Pt_1 limitatamente alla quota a lordo della sostituzione di imposta, nonché con nota del 02.03.2021 pari a euro 7.585,76. Con riferimento alla somma di euro 4.336,93 richiesta dall' con nota del Pt_1
2.11.2018, il Giudice ha ritenuto che la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto interessato non può che avere ad oggetto somme da quest'ultimo “percepite”, vale a dire esclusivamente quanto è effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del pensionato. In relazione alla somma di euro 7.585,76, richiesta con nota del 02.03.2021, il Giudice ha rilevato che l' fonda l'indebito su dati reddituali in possesso dell' Pt_1
Agenzia delle Entrate e quindi conoscibili dall' , relativi all'anno 2018 e che solo Pt_1 nel 2021 procedeva alla richiesta di indebito laddove ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991 l' avrebbe dovuto agire in ripetizione entro l'anno Pt_1 successivo. Propone tempestivo appello iscrivendo a ruolo il relativo atto in data Pt_1
01.06.2023, affidandosi ai seguenti motivi di gravame. In data 13.03.2024 si costituisce spiegando appello incidentale. Controparte_1
L'appellata preliminarmente rileva come sia passato in giudicato il capo di sentenza avente ad oggetto il debito pari ad euro 4336,93 di cui alla nota del 02.11.2018. Pt_1
2 Quale primo motivo di gravame deduce l'erroneità della sentenza per una non Pt_1 corretta interpretazione della normativa applicabile in riferimento alla nota del 2 Pt_1 marzo 2021 laddove sono stati ritenuti conoscibili i redditi provenienti dalla banca dati dell' Agenzia delle Entrate. Sottolinea che l'obbligo dell' di procedere Pt_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Sostiene poi che il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018. A supporto cita Cass. n. 28771/2018 la quale a sua volta richiama l'art. 11, comma quinto, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito in legge 26 febbraio 2021, n.21. L'appellata obietta di non aver eccepito, neppure nel giudizio di primo grado, la decadenza dell' dal potere recuperatorio per tardività della relativa azione, bensì Pt_1 la sola irripetibilità debitoria per buona fede della allora ricorrente. Sostiene che, nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all' ; solo in caso di carenza di tale adempimento fiscale, è Pt_1 obbligato ad inviare il modello RED. Ciò chiarito, i dati reddituali che l' ex lege, Pt_1 deve valutare al momento del pagamento della prestazione, sono quelli conseguiti dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Aggiunge che nel caso di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno. Quale secondo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza per non Pt_1 aver considerato la documentazione depositata in allegato alla memoria, reiterando Pt_1 le proprie deduzioni in punto di ripetibilità dell'indebito. quale motivo d'appello incidentale, subordinata per l'ipotesi di Controparte_1 accoglimento dell'appello principale, deduce violazione di legge della sentenza laddove ha omesso di statuire sul motivo di impugnativa inerente i criteri di calcolo della riliquidazione della quota di incumulabilità perché assorbito dall'accoglimento della irripetibilità debitoria. Anche alla luce della circostanza per cui il debito sorge da un ricalcolo all'interno della stessa fascia del 25% di decurtazione non fornisce alcuna Pt_1 spiegazione, neanche processuale, dell'iter logico-matematico adottato e specifica che mentre nel caso dell'unica nota impugnata in appello ossia quella del Marzo 2021, il problema della buonafede si pone perché l'indebito consegue non alla totale omissione del calcolo della quota di incumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi propri (come nel caso del primo indebito) bensì ad una diversa determinazione di tale quota, pur sempre all'interno della fascia da 21.000 a 31.000 € che prevede una riduzione della pensione di reversibilità pari al 25%.
3 Inoltre lamenta che l' avrebbe illegittimamente preso a riferimento, per Pt_1 ricalcolare la quota di incumulabilità ex art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, il solo reddito dell'anno 2018 e quindi i redditi degli anni anteriori a quello di percezione della prestazione previdenziale collegata al reddito, posto che l'indebito si riferisce al periodo da gennaio 2019 a Febbraio 2021. Infine evidenzia che né dalla nota del 21.09.2021 né dagli atti processuali Pt_1
è possibile comprendere l'iter logico matematico che ha portato alla quantificazione del debito da ricalcolo della quota di incumulabilità. L'appello è fondato mentre l'appello incidentale non è meritevole di accoglimento. Si impone in primo luogo una precisazione in ordine alla delimitazione del devoluto. Con riferimento alla prima nota impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ossia la nota del 2 novembre 2018 con la quale veniva comunicato che sulla base della comunicazione dei redditi dell'anno 2016 l aveva Pt_1 provveduto ad un ricalcolo per l'applicazione dell' incumulabilità dei redditi prevista dall'articolo 1 comma 41 della legge 335.995 per le pensioni di reversibilità, il Giudice di primo grado accoglieva l'unica doglianza della Lista avente ad oggetto la restituzione della somma al netto dell'imposta. In merito a tale statuizione l'appellante non ha in alcun modo lamentato l'erroneità della pronuncia per cui, nonostante il tenore delle conclusioni dell'atto di appello (con le quali si chiede “dichiarare la legittimità della procedura di recupero con conseguente debenza delle somme indicate nelle note di restituzione delle stesse” ) il devoluto deve intendersi limitato al solo indebito riportato nelle due note del
2.3.2021 e 21.9.2023. Il primo motivo di appello è fondato. La sentenza impugnata accoglieva il ricorso sulla base del rilievo per cui trattandosi di “redditi conosciuti” (es. pensioni o assegni già in godimento dal pensionato o dai suoi familiari comunicate al Casellario Centrale) il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante, posto che, “per quanto riguarda gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali, l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, impone all' di procedere Pt_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L' fondatamente evidenzia che il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, Pt_1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018. A supporto cita Cass. n. 28771/2018 la quale a sua volta richiama l'art. 11, comma quinto, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito in legge 26 febbraio 2021, n.21, ai sensi del quale “Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei
4 pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.” Nel caso in esame procedeva al recupero, con riferimento all'indebito oggetto del devoluto (ossia l'indebito pari ad € 7.585,46) con la prima nota del 2.3.2021, per cui non puo' essere rilevata alcuna decadenza, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure. Dovendo pertanto passare a valutare la fondatezza della pretesa restitutoria, posto che con il secondo motivo di appello l' ha reiterato le deduzioni già svolte in primo Pt_1 grado in ordine alla ripetibilità dell'indebito, si osserva che alla luce delle deduzioni svolte dall'appellata in sede di appello incidentale occorre in via primo luogo vagliare le argomentazioni svolte in punto di irripetibilità per buona fede delle somme richieste in ripetizione. E'innegabile che nel caso di specie le due prestazioni pensionistiche oggetto di cumulo siano direttamente erogate dal medesimo Ente per cui neppure si pone un problema di disponibilità delle informazioni reddituali tra pubbliche amministrazioni o di tempestiva dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria o ancora di ottemperanza all'obbligo di comunicazione diretta all' con il modello RED. Purtuttavia Pt_1 il Collegio ritiene pienamente applicabili alla fattispecie in esame i principi recentemente espressi dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav. n.2693 del 29/01/2024) allorchè si discuteva della illegittimità dell'azione promossa dall di ripetizione dell'indebito, Pt_1 determinatosi in ragione dalla non cumulabilità ex art. 2 I. n. 118/1971 della rendita l con la pensione di invalidità civile. La decisione della Corte territoriale aveva CP_3 ritenuto la domanda di accertamento negativo dell'indebito fondata alla stregua dell'orientamento (cfr. Cass. n. 28163/2018) secondo cui "La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all , a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del Pt_1 provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte". La Corte, accogliendo il ricorso dell' statuisce quanto segue: “Occorre Pt_1 premettere che, nel caso di specie, mentre la sentenza di primo grado applica l'art. 2033 c.c., con conseguente restituzione del tutto nei limiti della prescrizione, la pronuncia di secondo grado dispone la restituzione degli importi erogati solo a decorrere dal provvedimento dell . Ciò posto, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. Pt_1
30516 del 18/10/2022, Rv. 665837 - 01) che, in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
5 La pronuncia si inserisce in quel recente orientamento (già espresso da Cass. nn.
15759 del 2019 e 11026 del 2022, in superamento del precedente reso da Cass. 28163 del 2018, 19638 del 2015 e 17216 del 2017) secondo il quale non possono applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. In particolare, il detto orientamento evidenzia che, trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato, e sottolinea che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie data in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti cfr., per un caso analogo, anche Cass. 5059/2018)”.
Tali argomentazioni non possono essere scalfite dalla deduzione di parte appellata secondo cui i criteri di calcolo della riliquidazione della quota di incumulabilità sarebbero totalmente incomprensibili anche alla luce del fatto che l'indebito sorge da un ricalcolo all'interno della stessa fascia reddituale che implica una riduzione del 25% senza alcuna spiegazione dell'iter logico matematico adottato. In sostanza la parte allega che mentre nel caso dell'unica nota impugnata in appello ossia quella del Marzo 2021, il problema della buonafede si pone perché l'indebito consegue non alla totale omissione del calcolo della quota di incumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi propri (come nel caso del primo indebito) bensì in una diversa determinazione di tale quota, pur sempre all'interno della fascia da € 21.000 a 31.000 € che prevede una riduzione della pensione di reversibilità pari al 25%. In realtà la fascia reddituale applicata dall' è quella in vigore nell'arco Pt_1 temporale oggetto della richiesta di ripetizione e quindi nel periodo dal 2019 al 2021, che quindi era pari, ad esempio per il cumulo dei redditi del 2019, alla fascia da € 20.007,39 fino a € 26.676,52, come desumibile dalla Tabella F allegata all'art. 1 comma 41 n.
335/1995. All'interno di tale fascia l' ha semplicemente provveduto a determinare Pt_1
l'indebito (per anni diversi da quelli presi inconsiderazione nella prima nota di indebito del 2018) sulla base della dichiarazione reddituale degli anni 2018 e seguenti. Non si vede pertanto come si possa parlare - a fondamento della deduzione della sussistenza della buona fede della pensionata che non avrebbe potuto calcolare, con i parametri legali, la quota di incumulabilità - di rimodulazione o rideterminazione della quota nell'ambito della stessa fascia, posto che la percentuale di riduzione è fissa (pari, nel caso di specie, al 25%) e varia esclusivamente il montante (pensione ai superstiti) sul quale la stessa è stata calcolata. Analogamente, quanto alla doglianza secondo cui l' avrebbe illegittimamente Pt_1 preso a riferimento, per ricalcolare la quota di incumulabilità ex art. 1, comma 41, L. n. 6 335/1995, il solo reddito dell'anno 2018 e quindi i redditi degli anni anteriori a quello di percezione della prestazione previdenziale collegata al reddito, posto che l'indebito si riferisce al periodo da gennaio 2019 a Febbraio 2021, era onere della specificamente CP_1 dedurre che, anche ammettendo che l' abbia cumulato i redditi aggiuntivi non già Pt_1 dell'anno in corso bensì dell'anno precedente, il criterio di calcolo alternativo proposto dall'appellante incidentale (secondo cui il relativo l'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio assistenziale va fatta con riferimento non già all'anno precedente ma all'anno da cui decorre la prestazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 8 e 9 del decreto legge 297 del 2008 convertito nella legge 14 del 2009) avrebbe condotto, nella concretezza del caso di specie, ad una diversa quantificazione dell'indebito. Si rammenta che per costante giurisprudenza (si veda ex multis Cassazione civile , sez. lav. , 18/10/2018 , n. 26231) “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”. Tali argomentazioni inducono all'accoglimento dell'appello e al rigetto dell'appello incidentale. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, rigetta l'originario ricorso proposto da con riferimento alla nota del 02.03.2021 (indebito pari a euro Parte_2 Pt_1
7.585,76); compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 1.865,00 oltre iva e cpa come per legge e quanto al secondo grado in € 1.984,00 oltre iva e cpa come per legge e condanna al Parte_2 pagamento in favore dell' del residuo;
Pt_1 ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 11/07/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 11.7.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1308 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1
AVV. ATTANASIO MARIA CARLA appellante E
Controparte_1
AVV. ELIA FRANCESCO AVV. Controparte_2 appellata e appellante incidentale ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9717/2022 pubblicata in data 11.12.2022 dal Tribunale di Roma, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato ha adito il Tribunale Parte_2 del lavoro di Roma deducendo che: dal 1 gennaio 2015 è vedova, titolare della pensione categoria SDAI numero 06300139; beneficia della pensione categoria VO numero 14323260; con nota del 2 novembre 2018 l' le ha comunicato di aver rideterminato Pt_1
1 l'importo della pensione ai superstiti numero 06300139 a far data dal 1 gennaio 2016 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017; ne era derivato un importo indebitamente percepito pari ad euro 4.336,93; con nota del 2/3/2021 l le ha Pt_1 comunicato che la pensione numero 6300139 è stata ricalcolata dal gennaio 2018 sulla base della sua comunicazione dei redditi risultandone un importo indebitamente percepito pari ad euro 7585,86; con nota del 21/9/2021 l' le ha comunicato che la Pt_1 pensione numero 06300139 è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018 con conseguente importo indebitamente percepito, nel periodo gennaio 2019/febbraio 2021, pari ad euro 7535,76; con esclusivo riferimento alla nota del 2/11/2018, il debito contenuto in Pt_1 detta nota (e pari a Euro 4336,93) avrebbe dovuto essere contestato al netto di imposta oggetto di sostituzione e non al lordo;
non è ravvisabile alcun dolo dell'assicurato tant'è che i redditi erogati sono stati integralmente dichiarati al Fisco. Cio' premesso, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito pari ad euro 4.330,93, limitatamente alla quota al lordo della sostituzione di imposta, nonché dichiararsi l' irripetibilità della somma di euro 7.585,76. Con riferimento a tale ultima pretesa restitutoria la Lista allegava che: i redditi rilevanti ai fini del cumulo erano prestazioni erogate dallo stesso e quindi pienamente conoscibili dall senza alcun onere di Pt_1 Pt_1 comunicazione da parte del pensionato;
la quota di incumulabilità ex art. 1 comma 41 della L 335/1995 era stata erroneamente calcolata sulla base dei redditi degli anni anteriori a quello di percezione della prestazione previdenziale collegata al reddito.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso. Pt_1
Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha dichiarato irripetibilità dell'indebito preteso dall' , rispettivamente, con nota del 02.11.2018 pari a euro 4.336,93, Pt_1 limitatamente alla quota a lordo della sostituzione di imposta, nonché con nota del 02.03.2021 pari a euro 7.585,76. Con riferimento alla somma di euro 4.336,93 richiesta dall' con nota del Pt_1
2.11.2018, il Giudice ha ritenuto che la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto interessato non può che avere ad oggetto somme da quest'ultimo “percepite”, vale a dire esclusivamente quanto è effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del pensionato. In relazione alla somma di euro 7.585,76, richiesta con nota del 02.03.2021, il Giudice ha rilevato che l' fonda l'indebito su dati reddituali in possesso dell' Pt_1
Agenzia delle Entrate e quindi conoscibili dall' , relativi all'anno 2018 e che solo Pt_1 nel 2021 procedeva alla richiesta di indebito laddove ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991 l' avrebbe dovuto agire in ripetizione entro l'anno Pt_1 successivo. Propone tempestivo appello iscrivendo a ruolo il relativo atto in data Pt_1
01.06.2023, affidandosi ai seguenti motivi di gravame. In data 13.03.2024 si costituisce spiegando appello incidentale. Controparte_1
L'appellata preliminarmente rileva come sia passato in giudicato il capo di sentenza avente ad oggetto il debito pari ad euro 4336,93 di cui alla nota del 02.11.2018. Pt_1
2 Quale primo motivo di gravame deduce l'erroneità della sentenza per una non Pt_1 corretta interpretazione della normativa applicabile in riferimento alla nota del 2 Pt_1 marzo 2021 laddove sono stati ritenuti conoscibili i redditi provenienti dalla banca dati dell' Agenzia delle Entrate. Sottolinea che l'obbligo dell' di procedere Pt_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Sostiene poi che il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018. A supporto cita Cass. n. 28771/2018 la quale a sua volta richiama l'art. 11, comma quinto, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito in legge 26 febbraio 2021, n.21. L'appellata obietta di non aver eccepito, neppure nel giudizio di primo grado, la decadenza dell' dal potere recuperatorio per tardività della relativa azione, bensì Pt_1 la sola irripetibilità debitoria per buona fede della allora ricorrente. Sostiene che, nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni abbia dichiarato all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi propri e dei familiari, non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all' ; solo in caso di carenza di tale adempimento fiscale, è Pt_1 obbligato ad inviare il modello RED. Ciò chiarito, i dati reddituali che l' ex lege, Pt_1 deve valutare al momento del pagamento della prestazione, sono quelli conseguiti dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Aggiunge che nel caso di prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno. Quale secondo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza per non Pt_1 aver considerato la documentazione depositata in allegato alla memoria, reiterando Pt_1 le proprie deduzioni in punto di ripetibilità dell'indebito. quale motivo d'appello incidentale, subordinata per l'ipotesi di Controparte_1 accoglimento dell'appello principale, deduce violazione di legge della sentenza laddove ha omesso di statuire sul motivo di impugnativa inerente i criteri di calcolo della riliquidazione della quota di incumulabilità perché assorbito dall'accoglimento della irripetibilità debitoria. Anche alla luce della circostanza per cui il debito sorge da un ricalcolo all'interno della stessa fascia del 25% di decurtazione non fornisce alcuna Pt_1 spiegazione, neanche processuale, dell'iter logico-matematico adottato e specifica che mentre nel caso dell'unica nota impugnata in appello ossia quella del Marzo 2021, il problema della buonafede si pone perché l'indebito consegue non alla totale omissione del calcolo della quota di incumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi propri (come nel caso del primo indebito) bensì ad una diversa determinazione di tale quota, pur sempre all'interno della fascia da 21.000 a 31.000 € che prevede una riduzione della pensione di reversibilità pari al 25%.
3 Inoltre lamenta che l' avrebbe illegittimamente preso a riferimento, per Pt_1 ricalcolare la quota di incumulabilità ex art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, il solo reddito dell'anno 2018 e quindi i redditi degli anni anteriori a quello di percezione della prestazione previdenziale collegata al reddito, posto che l'indebito si riferisce al periodo da gennaio 2019 a Febbraio 2021. Infine evidenzia che né dalla nota del 21.09.2021 né dagli atti processuali Pt_1
è possibile comprendere l'iter logico matematico che ha portato alla quantificazione del debito da ricalcolo della quota di incumulabilità. L'appello è fondato mentre l'appello incidentale non è meritevole di accoglimento. Si impone in primo luogo una precisazione in ordine alla delimitazione del devoluto. Con riferimento alla prima nota impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ossia la nota del 2 novembre 2018 con la quale veniva comunicato che sulla base della comunicazione dei redditi dell'anno 2016 l aveva Pt_1 provveduto ad un ricalcolo per l'applicazione dell' incumulabilità dei redditi prevista dall'articolo 1 comma 41 della legge 335.995 per le pensioni di reversibilità, il Giudice di primo grado accoglieva l'unica doglianza della Lista avente ad oggetto la restituzione della somma al netto dell'imposta. In merito a tale statuizione l'appellante non ha in alcun modo lamentato l'erroneità della pronuncia per cui, nonostante il tenore delle conclusioni dell'atto di appello (con le quali si chiede “dichiarare la legittimità della procedura di recupero con conseguente debenza delle somme indicate nelle note di restituzione delle stesse” ) il devoluto deve intendersi limitato al solo indebito riportato nelle due note del
2.3.2021 e 21.9.2023. Il primo motivo di appello è fondato. La sentenza impugnata accoglieva il ricorso sulla base del rilievo per cui trattandosi di “redditi conosciuti” (es. pensioni o assegni già in godimento dal pensionato o dai suoi familiari comunicate al Casellario Centrale) il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante, posto che, “per quanto riguarda gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali, l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, impone all' di procedere Pt_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
L' fondatamente evidenzia che il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, Pt_1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018. A supporto cita Cass. n. 28771/2018 la quale a sua volta richiama l'art. 11, comma quinto, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito in legge 26 febbraio 2021, n.21, ai sensi del quale “Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei
4 pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.” Nel caso in esame procedeva al recupero, con riferimento all'indebito oggetto del devoluto (ossia l'indebito pari ad € 7.585,46) con la prima nota del 2.3.2021, per cui non puo' essere rilevata alcuna decadenza, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure. Dovendo pertanto passare a valutare la fondatezza della pretesa restitutoria, posto che con il secondo motivo di appello l' ha reiterato le deduzioni già svolte in primo Pt_1 grado in ordine alla ripetibilità dell'indebito, si osserva che alla luce delle deduzioni svolte dall'appellata in sede di appello incidentale occorre in via primo luogo vagliare le argomentazioni svolte in punto di irripetibilità per buona fede delle somme richieste in ripetizione. E'innegabile che nel caso di specie le due prestazioni pensionistiche oggetto di cumulo siano direttamente erogate dal medesimo Ente per cui neppure si pone un problema di disponibilità delle informazioni reddituali tra pubbliche amministrazioni o di tempestiva dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria o ancora di ottemperanza all'obbligo di comunicazione diretta all' con il modello RED. Purtuttavia Pt_1 il Collegio ritiene pienamente applicabili alla fattispecie in esame i principi recentemente espressi dalla S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav. n.2693 del 29/01/2024) allorchè si discuteva della illegittimità dell'azione promossa dall di ripetizione dell'indebito, Pt_1 determinatosi in ragione dalla non cumulabilità ex art. 2 I. n. 118/1971 della rendita l con la pensione di invalidità civile. La decisione della Corte territoriale aveva CP_3 ritenuto la domanda di accertamento negativo dell'indebito fondata alla stregua dell'orientamento (cfr. Cass. n. 28163/2018) secondo cui "La revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all , a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del Pt_1 provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte". La Corte, accogliendo il ricorso dell' statuisce quanto segue: “Occorre Pt_1 premettere che, nel caso di specie, mentre la sentenza di primo grado applica l'art. 2033 c.c., con conseguente restituzione del tutto nei limiti della prescrizione, la pronuncia di secondo grado dispone la restituzione degli importi erogati solo a decorrere dal provvedimento dell . Ciò posto, questa Corte ha già affermato (Sez. L, Ordinanza n. Pt_1
30516 del 18/10/2022, Rv. 665837 - 01) che, in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
5 La pronuncia si inserisce in quel recente orientamento (già espresso da Cass. nn.
15759 del 2019 e 11026 del 2022, in superamento del precedente reso da Cass. 28163 del 2018, 19638 del 2015 e 17216 del 2017) secondo il quale non possono applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n. 29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole. In particolare, il detto orientamento evidenzia che, trattandosi di incompatibilità ex lege delle prestazioni, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato, e sottolinea che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non può operare nella fattispecie data in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti cfr., per un caso analogo, anche Cass. 5059/2018)”.
Tali argomentazioni non possono essere scalfite dalla deduzione di parte appellata secondo cui i criteri di calcolo della riliquidazione della quota di incumulabilità sarebbero totalmente incomprensibili anche alla luce del fatto che l'indebito sorge da un ricalcolo all'interno della stessa fascia reddituale che implica una riduzione del 25% senza alcuna spiegazione dell'iter logico matematico adottato. In sostanza la parte allega che mentre nel caso dell'unica nota impugnata in appello ossia quella del Marzo 2021, il problema della buonafede si pone perché l'indebito consegue non alla totale omissione del calcolo della quota di incumulabilità tra pensione di reversibilità e redditi propri (come nel caso del primo indebito) bensì in una diversa determinazione di tale quota, pur sempre all'interno della fascia da € 21.000 a 31.000 € che prevede una riduzione della pensione di reversibilità pari al 25%. In realtà la fascia reddituale applicata dall' è quella in vigore nell'arco Pt_1 temporale oggetto della richiesta di ripetizione e quindi nel periodo dal 2019 al 2021, che quindi era pari, ad esempio per il cumulo dei redditi del 2019, alla fascia da € 20.007,39 fino a € 26.676,52, come desumibile dalla Tabella F allegata all'art. 1 comma 41 n.
335/1995. All'interno di tale fascia l' ha semplicemente provveduto a determinare Pt_1
l'indebito (per anni diversi da quelli presi inconsiderazione nella prima nota di indebito del 2018) sulla base della dichiarazione reddituale degli anni 2018 e seguenti. Non si vede pertanto come si possa parlare - a fondamento della deduzione della sussistenza della buona fede della pensionata che non avrebbe potuto calcolare, con i parametri legali, la quota di incumulabilità - di rimodulazione o rideterminazione della quota nell'ambito della stessa fascia, posto che la percentuale di riduzione è fissa (pari, nel caso di specie, al 25%) e varia esclusivamente il montante (pensione ai superstiti) sul quale la stessa è stata calcolata. Analogamente, quanto alla doglianza secondo cui l' avrebbe illegittimamente Pt_1 preso a riferimento, per ricalcolare la quota di incumulabilità ex art. 1, comma 41, L. n. 6 335/1995, il solo reddito dell'anno 2018 e quindi i redditi degli anni anteriori a quello di percezione della prestazione previdenziale collegata al reddito, posto che l'indebito si riferisce al periodo da gennaio 2019 a Febbraio 2021, era onere della specificamente CP_1 dedurre che, anche ammettendo che l' abbia cumulato i redditi aggiuntivi non già Pt_1 dell'anno in corso bensì dell'anno precedente, il criterio di calcolo alternativo proposto dall'appellante incidentale (secondo cui il relativo l'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio assistenziale va fatta con riferimento non già all'anno precedente ma all'anno da cui decorre la prestazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 8 e 9 del decreto legge 297 del 2008 convertito nella legge 14 del 2009) avrebbe condotto, nella concretezza del caso di specie, ad una diversa quantificazione dell'indebito. Si rammenta che per costante giurisprudenza (si veda ex multis Cassazione civile , sez. lav. , 18/10/2018 , n. 26231) “in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”. Tali argomentazioni inducono all'accoglimento dell'appello e al rigetto dell'appello incidentale. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, rigetta l'originario ricorso proposto da con riferimento alla nota del 02.03.2021 (indebito pari a euro Parte_2 Pt_1
7.585,76); compensa per la metà le spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 1.865,00 oltre iva e cpa come per legge e quanto al secondo grado in € 1.984,00 oltre iva e cpa come per legge e condanna al Parte_2 pagamento in favore dell' del residuo;
Pt_1 ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 11/07/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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