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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 72 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 72 /2024 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] PA C.F._1
16/05/1963 con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI MICHELE e dell'avv.
ANDREUCCI GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
PIAZZA GUIDAZZI N. 3/INT. 10 47521 CESENA
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
NIGERIA 21/11/1972 con residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI All'udienza del 21 febbraio 2025, la ricorrente PA
precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 10 gennaio
2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “Voglia l'ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarare la separazione personale tra i coniugi e PA Parte_2
ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine
[...]
dell'atto di matrimonio”.
CHIEDE altresì
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c. che l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, previo decorso del termine di legge e passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Cesena in data 03/08/2013 con atto trascritto presso il suddetto Comune al N. 81 P. 1 anno 2013, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/01/2024, ha adito PA
l'intestato Tribunale per chiedere la pronuncia della separazione dal marito e successivo scioglimento del matrimonio Parte_2
contratto a Cesena in data 03/08/2013 in regime di separazione dei beni (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesena Anno 2013, Atto n. 81, Parte 1).
Ha dedotto la ricorrente che dalla loro unione non erano nati figli e che i coniugi avevano vissuto nella casa coniugale da lei condotta in locazione sita in Cesena
Via Macchiavelli n. 220 int.8 sino al momento dell'allontanamento definitivo del che avveniva poco tempo dopo la celebrazione del matrimonio, Parte_2
oramai resosi irreperibile per cancellazione dall'Anagrafe Nazionale dal mese di marzo del 2013 (come da documento in atti). Adducendo una assoluta diversità di intenti e di scopi della coppia la cui crisi matrimoniale poteva dirsi conclamata con l'irreperibilità del resistente, la chiedeva dunque la pronuncia della separazione dal marito istando Pt_1
altresì, maturati i tempi di giustizia, per la pronuncia dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'udienza di comparizione delle parti svolta in data 21 gennaio 2025, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace;
la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate in udienza, era quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di separazione è fondata e va accolta. Le vicissitudini della vita matrimoniale, il sostanziale disinteresse del resistente per la moglie (cui si è reso irreperibile) e per la presente procedura, comprovano inequivocabilmente che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita. e dal comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente che ha ritenuto di non intervenire all'udienza di comparizione delle parti ed è rimasto contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione morale e materiale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che la ricorrente continua a vivere a Cesena, mentre il resistente è stato cancellato nel 2013 dall'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cesena perché irreperibile.
Intervenuto il Pubblico Ministero in data 1° febbraio 2024, va pertanto emessa la richiesta pronuncia di separazione con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
Considerato per il resto che con l'istanza in argomento la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia e rilevato che, non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n° 898/1970; che nel medesimo frangente le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
, attesa la natura della domanda in disamina e la necessità di una pronuncia giudiziale, le spese di lite relative a quest'ultima vadano integralmente compensate tra le parti in questa sede.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione promossa da nei confronti di PA
, con ricorso depositato in data 10/01/2024, Parte_2
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi PA
(C.F. ) nata in [...] il [...] e C.F._1
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
NIGERIA il 21/11/1972, unitisi in matrimonio il 03/08/2013 in Cesena;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2013, Atto n° 81, Parte 1); dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata dalla ricorrente;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi R.G. n. 72 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n. R.G. 72 /2024 promosso da
(C.F. ) nata in [...] PA C.F._1
16/05/1963 con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI MICHELE e dell'avv.
ANDREUCCI GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
PIAZZA GUIDAZZI N. 3/INT. 10 47521 CESENA
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
NIGERIA 21/11/1972 con residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 29.01.2025; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del vincolo del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa
Serena Chimichi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del
28.01.2026 ore 9.00; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. est. dott.ssa Serena CHIMICHI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 72 /2024 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] PA C.F._1
16/05/1963 con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI MICHELE e dell'avv.
ANDREUCCI GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
PIAZZA GUIDAZZI N. 3/INT. 10 47521 CESENA
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
NIGERIA 21/11/1972 con residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI All'udienza del 21 febbraio 2025, la ricorrente PA
precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato il 10 gennaio
2024 e riportandosi integralmente a tale atto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “Voglia l'ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarare la separazione personale tra i coniugi e PA Parte_2
ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine
[...]
dell'atto di matrimonio”.
CHIEDE altresì
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 49 c.p.c. che l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, previo decorso del termine di legge e passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Cesena in data 03/08/2013 con atto trascritto presso il suddetto Comune al N. 81 P. 1 anno 2013, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/01/2024, ha adito PA
l'intestato Tribunale per chiedere la pronuncia della separazione dal marito e successivo scioglimento del matrimonio Parte_2
contratto a Cesena in data 03/08/2013 in regime di separazione dei beni (Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cesena Anno 2013, Atto n. 81, Parte 1).
Ha dedotto la ricorrente che dalla loro unione non erano nati figli e che i coniugi avevano vissuto nella casa coniugale da lei condotta in locazione sita in Cesena
Via Macchiavelli n. 220 int.8 sino al momento dell'allontanamento definitivo del che avveniva poco tempo dopo la celebrazione del matrimonio, Parte_2
oramai resosi irreperibile per cancellazione dall'Anagrafe Nazionale dal mese di marzo del 2013 (come da documento in atti). Adducendo una assoluta diversità di intenti e di scopi della coppia la cui crisi matrimoniale poteva dirsi conclamata con l'irreperibilità del resistente, la chiedeva dunque la pronuncia della separazione dal marito istando Pt_1
altresì, maturati i tempi di giustizia, per la pronuncia dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'udienza di comparizione delle parti svolta in data 21 gennaio 2025, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace;
la causa, istruita tramite produzione di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate in udienza, era quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che la domanda di separazione è fondata e va accolta. Le vicissitudini della vita matrimoniale, il sostanziale disinteresse del resistente per la moglie (cui si è reso irreperibile) e per la presente procedura, comprovano inequivocabilmente che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è venuta meno e non può essere ricostituita. e dal comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente che ha ritenuto di non intervenire all'udienza di comparizione delle parti ed è rimasto contumace nel giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione morale e materiale fra i coniugi, tenuto conto, del resto, che la ricorrente continua a vivere a Cesena, mentre il resistente è stato cancellato nel 2013 dall'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cesena perché irreperibile.
Intervenuto il Pubblico Ministero in data 1° febbraio 2024, va pertanto emessa la richiesta pronuncia di separazione con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
Considerato per il resto che con l'istanza in argomento la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia e rilevato che, non essendo com'è noto tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve allora essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n° 898/1970; che nel medesimo frangente le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
, attesa la natura della domanda in disamina e la necessità di una pronuncia giudiziale, le spese di lite relative a quest'ultima vadano integralmente compensate tra le parti in questa sede.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione promossa da nei confronti di PA
, con ricorso depositato in data 10/01/2024, Parte_2
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi PA
(C.F. ) nata in [...] il [...] e C.F._1
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
NIGERIA il 21/11/1972, unitisi in matrimonio il 03/08/2013 in Cesena;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2013, Atto n° 81, Parte 1); dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale avanzata dalla ricorrente;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla domanda di separazione;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi R.G. n. 72 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n. R.G. 72 /2024 promosso da
(C.F. ) nata in [...] PA C.F._1
16/05/1963 con il patrocinio dell'avv. ANDREUCCI MICHELE e dell'avv.
ANDREUCCI GIORGIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
PIAZZA GUIDAZZI N. 3/INT. 10 47521 CESENA
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
NIGERIA 21/11/1972 con residenza/domicilio/dimora non conosciuti;
RESISTENTE CONTUMACE
letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 29.01.2025; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del vincolo del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente, a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa
Serena Chimichi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato l'udienza del
28.01.2026 ore 9.00; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. est. dott.ssa Serena CHIMICHI