Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026REG.PROV.COLL.
N. 04439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2025, proposto da
AN NO, LD OD, TE D'NI, EN ZZ, AR RI ES, VI PP, NN ZZ, ARnna NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
OR UT, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NI Bifolco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Virginio Orsini 19;
nei confronti
Comune di Pagani, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 02511/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del OR UT e del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. IU IA RR e uditi per le parti gli avvocati Bifolco, Perrone in sostituzione dell'avv. Ruggiero. Si dà atto che l'avvocato Abbamonte ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha riunito ed accolto i ricorsi proposti dal OR UT e dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino contro la Regione Campania, con l’intervento ad opponendum dei signori AN NO, LD OD, TE D’NI, FI ZZ, AR RI ES, VI PP, ARnna NO, NN ZZ, e del Comune di Pagani; entrambi i ricorsi avanzati per l’annullamento:
a) della deliberazione del Consiglio Regionale della Campania del 23.4.2024, pubblicata sul B.U.R.C. n.34 del 29.4.2024, di approvazione della delibera della Giunta Regionale n.443 del 26.7.2023, avente ad oggetto “ Adozione del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni ”;
b) della delibera della Giunta Regionale n.443 del 26.7.2023, avente l’oggetto appena detto;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi la proposta della Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali (trasmessa con nota prot. n.003/U/consulta del 27.3.2023), il parere reso dalla V Commissione Consiliare Permanente del 15.6.2023, la proposta della Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali (trasmessa con nota prot. n.008/U/consulta del 24.7.2023).
1.1. Il Tribunale ha riassunto come segue le censure mosse, rispettivamente, dal OR UT (concessionario per la realizzazione e gestione del tempio crematorio del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino) e dal Comune di Sant’Egidio:
- il OR ha dedotto l’illegittimità delle delibere regionali impugnate, evocando, anzitutto, “ l’assoluto difetto di motivazione ed istruttoria inficiante l’impugnato Piano Regionale ”, il quale prevede la presenza, nel salernitano, di tre impianti crematori, di cui due già esistenti, senza nulla disporre in ordine a quello – già assentito e in fase di installazione – posto nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, avendo la Regione, peraltro, del tutto obliterato le memorie e i documenti prodotti, sul punto, anche dal Comune, nel corso del relativo procedimento amministrativo; il Piano di coordinamento sarebbe stato viziato, altresì, nella parte in cui “ assume un’inaudita efficacia retroattiva ” e per disparità di trattamento, tenendosi in esso conto, viceversa, del forno crematorio “ in fase di installazione ” nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, “ fattispecie assolutamente identica a quella per cui è causa ”;
- il Comune ha censurato i medesimi atti già impugnati dal OR, deducendone la nullità parziale per omessa previsione, nel Piano regionale, con riferimento agli impianti già assentiti, di una disciplina transitoria e, inoltre, l’illegittimità per deficit istruttorio e motivazionale e, ulteriormente, per assoluta pretermissione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 6, comma 1 ter, L.R. n. 20/2006.
1.2. Il Tribunale – dato atto della resistenza in entrambi i giudizi della Regione Campania e degli interventi ad opponendum dei cittadini su indicati e del Comune di Pagani – ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse e di legittimazione ad agire di entrambi i ricorrenti avanzata dalla Regione Campania, e ha accolto i ricorsi, previa riunione, con la motivazione che segue:
- ha ritenuto che i profili di marcata peculiarità della fattispecie (la conoscenza dei fatti da parte della Regione, l’intervenuto rilascio dell’A.U.A., la sospensione dei lavori disposta dal Comune a seguito del Piano regionale, l’avanzato stato di realizzazione dell’impianto, la risalenza nel tempo della vicenda amministrativa), evidenti ragioni di giustizia e di equità (anche correlate all’aspettativa del OR viste le risorse economiche impiegate) e, più in generale, principi di correttezza, di buona fede e di buona amministrazione imponevano, rendendola in sostanza doverosa, l’adozione, da parte della Regione, pienamente coinvolta nella vicenda amministrativa (financo sollecitata all’esercizio di poteri di annullamento dei titoli edilizi rilasciati dal Comune per la realizzazione dell’impianto), di una regolazione intertemporale, anche ad hoc , idonea a definire le sorti del templio crematorio di Sant’Egidio, inammissibilmente trascurato , sebbene dotato A.U.A. e in via di progressivo completamento, dalla formalizzata attività di pianificazione regionale;
- ha escluso che fossero concludenti i rilievi contrari della Regione secondo cui da un lato, l’impianto sarebbe stato sprovvisto dell’autorizzazione di sua competenza (in ipotesi richiesta, sin dal 2006, ex art. 6, co. 2, L.R. n. 20 del 9 ottobre 2006) e, dall’altro, si sarebbe trattato, a tutto concedere, di un’opera allo stato “in corso di ultimazione” e, quindi, per definizione, “non esistente”;
- entrambi i rilievi sono stati reputati comunque infondati, dato che:
-- quanto al profilo del mancato perfezionamento dell’iter autorizzativo, l’assunto della difesa della Regione – che argomentava, a tal fine, sulla non decisività dell’A.U.A. del 2019 e stigmatizzava il mancato rilascio dell’autorizzazione prevista dalla L.R. n.20/2006 – era in stridente contrasto con quanto ritenuto dagli Uffici regionali nel provvedimento del 1° giugno 2021 (prot. 293717), indirizzato anche al OR e al Comune ricorrenti, nel quale, nel respingere l’istanza di annullamento dei titoli edilizi rilasciati al OR, si sottolineava l’avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie; inoltre, il T.a.r. ha ritenuto “plausibile” la difesa del Comune secondo cui, sino all’entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (che ha in tale senso integrato l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2006), l’autorizzazione ad hoc di rango regionale si sarebbe tradotta “ nella emanazione di pareri favorevoli, anche nell’ambito del procedimento di A.U.A., alla realizzazione di impianti ubicati in Regione ”;
-- quanto all’incompiuta realizzazione del tempio, la stessa non è stata ritenuta “ ragione sufficiente a giustificare la pretermissione di una regolazione transitoria e, di conseguenza, l’elusione delle aspettative del consorzio e l’esigenza di certezza del Comune di Sant’Egidio […] ”.
1.2.1. Sulla base della motivazione appena sintetizzata, la sentenza ha concluso nel senso dell’illegittimità della condotta dell’amministrazione regionale per avere << omesso di dettare alcuna disciplina transitoria nei confronti di quei templi – come quello santegidiano – già interessati dal rilascio di una A.U.A. al momento dell’entrata in vigore del Piano, configurandosi un vizio idoneo a inficiare, in parte qua, l’impianto motivazionale dell’atto di pianificazione, fondato, in via esclusiva, per quanto dichiarato, sulla sola considerazione dei “templi crematori esistenti ed operanti”, senza alcuna considerazione riguardo quelli assentiti, sebbene in corso di realizzazione, sui quali pure sono destinate a incidere, decidendone l’operatività o meno, le disposizioni del Piano regionale, in particolare, per quanto di specifico interesse, con riferimento all’impianto di Sant’Egidio. >>; ciò, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 65 (rubricato “ Verifica dello stato di attuazione della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 ”) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (secondo cui “ [E]ntro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta Regionale, verificato lo stato di attuazione della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione),considerato il numero e l’ubicazione degli impianti esistenti, tenendo conto delle istanze pervenute e del relativo grado di istruttoria, adotta gli opportuni provvedimenti per definire le procedure di cui al medesimo articolo e produrre una riforma organica della materia ”.).
1.3. Accolti i ricorsi, è stata affermata l’illegittimità, in parte qua , dell’impugnato Piano regionale.
1.3.1. I motivi aggiunti del OR sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti avverso atti privi di spessore provvedimentale.
1.4. Le spese processuali sono state compensate per i profili di marcata peculiarità della vicenda esaminata.
2. I signori indicati in epigrafe, già intervenuti in primo grado ad opponendum , in qualità di cittadini residenti nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, segnatamente alla via Cimitero, nelle immediate prossimità dell’erigendo templio crematorio per cui è causa, hanno proposto appello con due motivi.
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino si è costituito per resistere all’appello e ha depositato memoria difensiva.
Il OR UT si è costituto, a sua volta, limitandosi ad aderire in toto alle difese comunali.
2.1. All’udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, come da verbale.
3. Con l’atto di appello si premette in fatto che:
- con AUA del 27.06.2019, rilasciata dalla provincia di Salerno, il OR UT ricorrente in primo grado, era stato autorizzato alla realizzazione del tempio crematorio, nell’ambito della più estesa concessione per la gestione dei servizi cimiteriali, ma il provvedimento aveva determinato nella comunità locale forti proteste e contestazioni in ordine alla legittimità dell’atto;
-con atto del 05.11.2019, il competente dirigente aveva disposto la sospensione dei lavori appena avviati;
- la sospensione era stata dapprima prorogata per ulteriori sessanta giorni con provvedimento del 26.11.2019, e poi sine die con ordinanza n. 3440 del 03.03.2020, adottata ai sensi dell’art. 1, co. 61 della l.r. Campania n. 27/2019;
- sennonché, in data 24.03.2023 i lavori erano ripresi giusta verbale del direttore dei lavori e su invito del r.u.p. del 10.03.2023, sul presupposto che fossero cessate le cause ostative alla loro prosecuzione: una decisione presa anche sulla scorta di un parere dell’Anac che – in pretesa – avrebbe in tal senso deposto;
- infine, con provvedimento del Comune n.7223 del 07.05.2024, a seguito dell’adozione, prima, e dell’approvazione, poi, del Piano, avvenuta con i provvedimenti impugnati in primo grado (delibere del consiglio regionale 34 dell’aprile 2024 e 443 del luglio 2024), i lavori erano stati nuovamente sospesi in ragione del fatto che il Piano stesso non contemplava tra gli impianti realizzabili, anche quello sito nel territorio del Comune Sant’Egidio del Monte Albino.
3.1. Premesso quanto sopra, gli appellanti, col primo motivo, deducono “ Violazione dell’art. 6 della l. r. Campania 20/2006, come modificato dall’art. 1 della l. r. 27/19 – Omesso esame di una questione debitamente sollevata in primo grado dall’attuale appellante. ”.
In base all’art. 6, comma 1 bis e seg., della legge regionale della Campania n. 20 del 2006, come modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 27 del 2019, ed all’art. 65 della legge regionale n. 18 del 2022, gli appellanti osservano che la disciplina di moratoria introdotta con tali disposizioni normative si sarebbe dovuta applicare anche all’impianto di Sant’Egidio, i cui lavori di realizzazione non sarebbero stati ancora iniziati quando era entrata in vigore la prima delle due leggi, e sostengono che detta moratoria avrebbe interdetto ogni attività di realizzazione degli impianti crematori, non solo per il periodo di 180 giorni fissato per l’adozione del Piano regionale di coordinamento oggetto di impugnazione, ma fintantoché questo non fosse stato effettivamente adottato.
Ne conseguirebbe, ad avviso degli appellanti, che l’attività materiale di costruzione dell’impianto, ripresa e continuata dopo i detti periodi di sospensione, sarebbe stata contra ius , vigendo la norma di divieto dell’art. 6, comma 1 quater, della legge della Regione Campania n. 20 del 2006, come modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 27 del 2019.
In sintesi, si sarebbe trattato di una situazione di fatto alla quale non si sarebbe potuta accordare alcuna tutela giuridica, perché sostanzialmente illecita, di modo che, se la sentenza di primo grado fosse confermata, il fatto illecito finirebbe per essere eretto a base di legittimazione per l’ottenimento proprio di quel risultato che la legge avrebbe voluto impedire.
Aggiungono gli appellanti che detta impostazione sarebbe stata avallata nel parere dell’Anac, che invece il Comune ed il OR concessionario avrebbero interpretato imputando ad Anac “ un pensiero che è l’esatto contrario di quello espresso ”.
3.2. Col secondo motivo ( Error in iudicando – Omessa valutazione di fatti e circostanze presenti agli atti del processo ) gli appellanti intendono smentire l’assunto secondo cui nel corso del procedimento di approvazione del Piano non sarebbe stata considerata la situazione effettiva dell’impianto di Sant’Egidio del Monte Albino: allo scopo, si riferiscono agli allegati al verbale di Giunta regionale dell’8 febbraio 2023, cioè: a) alla nota della Direzione generale tutela della salute del 19 gennaio 2024 prot. 34095 e b) alla nota del 26 gennaio 2024 del medesimo ufficio, contenenti le osservazioni avanzate dai vari soggetti dopo l’adozione del Piano da parte della Giunta. Sottolineano come l’esito delle note sia nel senso che l’impianto di Sant’Egidio non avrebbe dovuto essere realizzato, in quanto l’impianto viciniore di Cava dei Tirreni sarebbe stato sufficiente a soddisfare le esigenze dell’area.
4. I motivi di appello non sono fondati.
4.1. In punto di fatto, risulta dagli atti prodotti in giudizio dal Comune, già ricorrente in primo grado, che, a seguito della stipulazione del contratto di concessione rep. n. 653 dell’8 agosto 2012 (per la realizzazione dell’intervento delineato nel progetto esecutivo definitivo validato il 26 settembre 2013 e approvato con delibera della Giunta comunale n. 135 del 4 ottobre 2013), per la specifica realizzazione dell’impianto di cremazione compreso tra le opere di ampliamento della struttura cimiteriale sono stati rilasciati gli atti di assenso di seguito elencati:
- parere favorevole prot. n. 2009 del 24 gennaio 2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (doc. 8);
- autorizzazione paesaggistica n. 6 dell’11 febbraio 2019 (doc. 9);
- autorizzazione sismica prot. n. 2019.0141344 del 4 marzo 2019 (doc. 10);
- parere favorevole ASL Salerno – Dip. Prevenzione U.O.S.D. Prevenzione Collettiva – area inter-distrettuale 61-62 - prot. 402/PC del 17 giugno 2019 (doc. 11);
- Autorizzazione Unica Ambientale n. 9 del 10 giugno 2019 – prot. n. 10995 del 27 giugno 2019 (Autorizzazione Unica Ambientale n. 1000/2019 rilasciato da Provincia di Salerno – Settore Ambiente e Urbanistica - Servizio Autorizzazione Unica Ambientale) (doc. 12).
In merito a tale ultimo provvedimento, la sentenza appellata ha giustamente sottolineato come proprio la Regione Campania, nel 2019, avesse preso parte alla procedura per il rilascio della A.U.A. nell’ambito della quale era stato acquisito anche il parere favorevole n. 2019.00237995 dell’11.04.2019 del Dipartimento Regionale della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti (doc. 13).
4.1.1. La legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 - posta a fondamento dell’atto di appello- è quindi sopravvenuta alle vicende amministrative ed al rilascio dei titoli abilitativi anzidetti. Infatti è stata pubblicata sul BURC n. 81 del 30 dicembre 2019.
Essa giunge a compimento del percorso attuativo, in ambito regionale, di quanto previsto dall’art. 6 ( Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori ) della legge statale 30 marzo 2001 n. 130 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri , secondo il quale “ […] le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione ”.
In particolare, è intervenuta dapprima la legge regionale 9 ottobre 2006 n. 20, contenente la “ Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione ”.
Quindi nel 2019, la richiamata L.R. n. 27 del 2019 ha modificato in alcune sue parti la legge del 2006 e, con l’art. 1, comma 61, appunto riformando l’art. 6 della legge n. 20 del 2006, ha disposto che la Giunta regionale provvedesse all’adozione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore, di un Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei forni crematori da parte dei Comuni, da trasmettere al Consiglio Regionale per l’approvazione (art. 6, commi 1 bis e 1 ter ).
La stessa norma prescriveva poi che “ Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori ” (art. 6 comma 1 quater ).
Quindi, non essendo stato adottato il Piano entro il termine di 180 giorni previsto, con la successiva legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023 ”, la Regione Campania, all’art. 65, ha rinnovato e ribadito la necessità di una regolamentazione degli impianti crematori da attuare “ considerato il numero e l’ubicazione degli impianti esistenti , tenendo conto delle istanze pervenute e del relativo grado di istruttoria [adottando] gli opportuni provvedimenti per definire le procedure di cui al medesimo articolo e produrre una riforma organica della materia ”.
4.1.2. In disparte le vicende amministrative successive -consistite nell’adozione del Piano di coordinamento con delibera di Giunta Regionale n. 443 del 2023 (oggetto di impugnazione); nelle osservazioni approvate ex art. 6, comma 1 ter, della legge regionale n. 20 del 2006 dalla Giunta del Comune di Sant’Egidio con deliberazione n. 96 del 31 agosto 2023 trasmesse alla Giunta regionale il 4 settembre 2023; quindi nell’approvazione del Piano nel medesimo testo già adottato dalla Giunta, con delibera del Consiglio regionale pubblicata sul BURC n. 34 del 29 aprile 2024 (oggetto di impugnazione)- la questione giuridica posta dall’appello attiene, in sostanza, all’interpretazione da darsi alla summenzionata disposizione secondo cui, nelle more dell’adozione del Piano regionale, “ è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori ”.
La sospensione di legge va riferita, non all’attività materiale di costruzione dell’impianto crematorio, bensì all’attività amministrativa finalizzata alla sua realizzazione, mediante il compimento dei procedimenti amministrativi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi. Invero, si tratta dell’unica interpretazione del testo di legge che consente l’adozione della medesima condotta di sospensione in riferimento a tutti gli impianti in via di realizzazione su tutto il territorio regionale, distinguendo cioè quelli per i quali i titoli abilitativi erano stati oramai rilasciati da quelli per i quali i relativi procedimenti fossero ancora in corso. Interpretando invece il testo di legge nel senso preteso dagli appellanti sarebbe necessario fare una distinzione basata su un mero stato di fatto che, per un verso, sarebbe di difficile e discriminatoria attuazione pratica, dovendosi valutare caso per caso quale fosse lo stato di avanzamento dei lavori, e, per altro verso, non trova rispondenza nel testo normativo, dato che questo si sarebbe dovuto altrimenti riferire alla fase esecutiva dei lavori (mediante appunto il riferimento alla loro consegna, ovvero ai relativi stati di avanzamento, o, ancora, all’avvenuto collaudo), laddove invece il riferimento della sospensione alla “realizzazione” è bene interpretabile come riguardante l’attività di programmazione dell’installazione di nuovi impianti.
Contrariamente a quanto assumono gli appellanti, inoltre, la normativa sopravvenuta dell’art. 65 della legge regionale n. 18 del 2022 corrobora detta interpretazione poiché, contrapponendo gli “impianti esistenti” a quelli per i quali vi fossero “istanze pervenute e … grado di istruttoria” in corso, conferma che tra i primi dovessero essere annoverati tutti gli impianti i cui titoli autorizzativi fossero oramai perfezionati, tanto da escludere la necessità di nuova istruttoria, laddove la legge regionale n. 27/2019 è da reputare applicabile per la realizzazione di nuovi impianti.
In proposito, non può che essere condiviso quanto già presupposto dal giudice di primo grado, quando ha collocato la “realizzazione” dell’impianto crematorio del Comune di Sant’Egidio interamente nella vigenza della legge regionale n. 20 del 2006, affermando che l’intera vicenda “ è giunta a definizione con il conseguimento dell’A.U.A. n. 9 del 10/06/2019, prima dell’entrata in vigore della sopravvenuta L.R. n. 27/2019 e, con essa, dell’operatività della ivi disposta “paralisi” dei procedimenti autorizzativi di nuovi impianti crematori in funzione della scadenzata adozione del Piano regionale di coordinamento ”.
Di qui l’irrilevanza e l’inapplicabilità della sospensione disposta con tale ultima legge e, per contro, la rilevanza, delle autorizzazioni già perfezionate alla data della sua entrata in vigore.
I lavori di realizzazione dell’impianto de quo sono stati avviati e sono proseguiti sulla base di titoli autorizzativi idonei al momento del loro rilascio nella vigenza della legge regionale n. 20 del 2006, mai revocati né caducati, sicché si appalesa infondato l’assunto degli appellanti della realizzazione dell’impianto in violazione di legge.
4.1.1. Il parere dell’ANAC richiamato nell’atto di appello – adottato nell’adunanza del 7 dicembre 2022, a seguito di un esposto presentato dal OR UT - non appare del tutto pertinente. Rileva comunque ai fini della presente decisione che in esso la mancata realizzazione del forno crematorio venga qualificata come “ modifica sostanziale del contratto originario ”, che crea “ instabilità e disequilibrio nel rapporto ”. Dato ciò, la proposta di modifica (e, di conseguenza, la sospensione dei lavori relativi) da parte della stazione appaltante, è ritenuta dall’ANAC inammissibile “ sia in ragione del notevole tempo trascorso rispetto al momento in cui il concessionario è stato immesso nella gestione sia in ragione della mancanza di presupposti idonei a giustificare a livello normativo e contrattuale, ancora una volta, una modifica al progetto iniziale ”.
All’evidenza, si tratta di un parere coerente con la prosecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto, anche in ragione del fatto che nel dispositivo la sospensione dei lavori è qualificata come “ illegittima in quanto è avvenuta per cause diverse da quelle richiamate nell’art. 160 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ”.
4.1.2. Il primo motivo di appello va respinto.
4.2. Quanto al secondo, va premesso che le note richiamate dagli appellanti sono state già esaminate dal primo giudice, in quanto oggetto del ricorso per motivi aggiunti proposto dal OR UT. Esse sono state reputate “ prive di spessore provvedimentale ”, con una statuizione che, oltre a non essere stata specificamente impugnata, va nel merito condivisa.
Le note, allegate al verbale della Giunta Regionale dell’8 febbraio 2023, non contengono infatti alcuna valutazione amministrativa atta a porre nel nulla la validità dell’A.U.A. rilasciata in data 11 aprile 2019, né, come detto, quest’ultima risulta altrimenti annullata o revocata o sospesa.
4.2.1. La Regione Campania avrebbe perciò dovuto considerare – così come correttamente ritenuto dal T.a.r. – che l’impianto crematorio del Comune di Sant’Egidio era già assentito ed in fase di realizzazione al momento dell’adozione, e poi dell’approvazione, del Piano e provvedere di conseguenza mediante adozione “ di una regolazione intertemporale, anche ad hoc, idonea definire le sorti del templio crematorio di Sant’Egidio, inammissibilmente trascurato ” (così al punto 12 della sentenza).
5. L’appello va respinto, restando perciò definitivamente assorbite le eccezioni di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione ad agire degli odierni appellanti e per genericità dei motivi, sollevate dalla difesa civica.
5.1. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell’appellante ed a favore del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali tra gli appellanti ed il OR UT, non avendo svolto quest’ultimo attività difensiva in proprio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, che liquida nell’importo complessivo di € 3.000,00, oltre accessori come per legge; compensa le spese tra gli appellanti ed il OR UT.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO TI, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
IU IA RR, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU IA RR | GO TI |
IL SEGRETARIO