Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/11/2024, n. 29808
CASS
Sentenza 19 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 2660/2018, pubblicata il 19 novembre 2024. Le parti in causa erano un contribuente e l'Agenzia delle Entrate. Il contribuente contestava quattro avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia, sostenendo la nullità degli atti per mancanza di sottoscrizione da parte di un dirigente e per assenza di motivazione adeguata. Inoltre, il ricorrente contestava la determinazione di un reddito netto ritenuto eccessivo, basato su statistiche generali.

La Corte ha respinto il ricorso, argomentando che la sottoscrizione degli avvisi da parte di un delegato era valida e conforme alle disposizioni normative, non essendo necessaria l'indicazione nominativa della delega. Ha inoltre ritenuto che la motivazione per relationem fosse adeguata, poiché il contribuente era a conoscenza degli atti richiamati. Infine, la Corte ha confermato la legittimità della ricostruzione del reddito operata dall'Agenzia, basata su dati di settore, ritenendo infondate le obiezioni del contribuente riguardo alla genericità delle statistiche utilizzate. La decisione ha comportato l'aggravio delle spese a carico del ricorrente.

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Massime1

In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, disciplinata dall'art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima anche se l'atto a cui si rinvia non è stato ricevuto dal contribuente, purché sia dimostrato, anche attraverso altri atti, che egli ne ha avuto una conoscenza tale da poter predisporre le sue difese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso che richiamava un p.v.c., precedentemente notificato al professionista che difendeva il contribuente, e gli atti di un procedimento penale, attivato nei confronti di quest'ultimo e concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.c.).

Commentario1

  • 1Quando C'è La Nullità Dell’Avviso Di Accertamento Per Difetto Di Motivazione
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 maggio 2026

    Introduzione Parlare di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione nel 2026 significa affrontare uno dei temi più delicati del contenzioso tributario italiano. La motivazione dell'atto non è un elemento ornamentale: è ciò che consente al contribuente di capire perché l'Agenzia delle Entrate o l'ente impositore pretende una certa somma, su quali fatti fonda la ripresa fiscale, quali norme ritiene violate e come è arrivato a determinare l'imponibile, le imposte, le sanzioni e gli interessi. Dopo la riforma dello Statuto del contribuente operata dal d.lgs. n. 219/2023, il quadro si è fatto ancora più tecnico, perché il sistema oggi distingue espressamente tra …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/11/2024, n. 29808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29808
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo