Articolo 104 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 103Articolo 105
Versione
4 aprile 1941
Art. 104.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, quando l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani abbiano gia' riscosso rate di pensione a carico di uno o piu' degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali ivi accennati per i servizi prestati presso gli Enti medesimi, il cumulo di tali servizi con i servizi successivi, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 92, 97, 100, 102 e 103, e' subordinato al rimborso a favore dell'Ente delle quote di pensione gia' percepite con i relativi interessi semplici al saggio legale, da eseguirsi in unica soluzione ovvero ratealmente mediante trattenuta dell'intera pensione liquidata dal Monte-pensioni e degli eventuali accessori, od anche con ritenuta di una quota della pensione stessa, quando l'Ente lo consenta.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941