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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 147/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANDI Parte_1 C.F._1 MICHELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI MICHELA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUFFANELLI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in CONTRADA DELLA ROSA 48 44121 FERRARA presso il difensore avv. TUFFANELLI ALESSANDRA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24-01-2023, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stata dipendente della società convenuta, inizialmente con contratti di lavoro a tempo determinato, rispettivamente dal 01-11-2016 al 24-12-2016, dal 31-12-2016 al 31-12-2016 per un giorno, dal 17-01-2017 al 16-06-2017, e successivamente dal 17-06-2017 al 10-08-2020, con inquadramento al 3° Livello C.C.N.L Turismo ed Alberghi e Qualifica di Sommelier.
pagina 1 di 3 Affermava poi di avere sempre svolto mansioni superiori di rientranti Parte_2 nel 2° Livello C.C.N.L. di riferimento, dal 01-11-2016 al 31-12-2016 e di Responsabile Sommelier per il Ristorante “I Portici”, rientranti nel 1° Livello C.C.N.L. di riferimento, dal 01-03-1019 al 20-08-2020. Affermava ancora di avere sempre svolto numerose ore di lavoro straordinario non retribuite. Affermava infine che la società datrice di lavoro aveva posto in essere diverse condotte mobbizzanti, nei confronti della ricorrente, tra cui un carico eccessivo di lavoro, come specificatamente descritte in ricorso, causandole uno stato ansioso reattivo ed un grave danno all'integrità psicofisica. Precisava che tale comportamento della società convenuta, aveva costretto la ricorrente a rassegnare le dimissioni per giusta causa, in data 20-08-2020. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, condannasse la società convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive conseguenti alle superiori mansioni svolte, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato con le condotte vessatorie, ed infine a corrispondere l'indennità di preavviso, conseguente alla giusta causa di dimissioni. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat, e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande Controparte_1 di parte ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava che la ricorrente fosse mai stata adibita a mansioni non confacenti e non omogenee al suo inquadramento contrattuale. Negava che la ricorrente avesse mai svolto ore di lavoro straordinario non pagate, posto che tutte le ore di lavoro svolte erano documentate nei badge di entrata ed uscita, ed erano state regolarmente retribuite in busta paga. Negava poi in radice l'esistenza di condotte vessatorie nei confronti della ricorrente. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 12-07-2023, 03-10-2023, 29-11-2023, 25-01-2024, 20-03-2024, 27-06-2024, 07-02-2025, 17-03-2025, 11-06-2025, 19-09-2025. Venivano sentiti come testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
. Testimone_4
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dall'istruttoria orale svolta, non sono emersi in alcun modo, elementi di prova a sostegno delle asserite condotte mobbizzanti della società convenuta in danno della ricorrente, né delle superiori mansioni asseritamente svolte, e neppure delle asserite ore di lavoro straordinari effettuate e non pagate. pagina 2 di 3 Il teste ha riferito, quanto alle mansioni svolte in concreto dalla Testimone_1 ricorrente, che la stessa ha svolto solo mansioni di , in supporto al Parte_3
Responsabile Sommelier e comunque mansioni delegate dal Responsabile Sommelier signor Tes_4
Circa gli orari di lavoro svolti dalla ricorrente, ha semplicemente riferito che la stessa, come tutti, timbrava il badge, e nulla sapeva di asserite condotet vessatorie in danno della medesima ricorrente. La teste ha riferito di avere lavorato alcune volte con la ricorrente, Testimone_2 nel periodo da settembre a Novembre 2019, e di avere visto la ricorrente in sala ristorante svolgere attività di Sommelier di sala, ma senza conoscenza diretta circa gli acquisti dei vini e la predisposizione della carta dei vini. Nulla ha saputo riferire circa le asserite condotte vessatorie allegate dalla ricorrente, né circa gli orari di lavoro. Il teste non era a conoscenza di nulla di ciò che atteneva allo Testimone_3 svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente, non avendo mai lavorato con la stessa. Il teste ha riferito che la ricorrente ha sempre svolto attività di Testimone_4
Sommelier di sala, ed altre attività delegate dallo stesso Responsabile del Tes_4
attività comunque svolte sotto le direttive ed il controllo dello stesso Pt_4 Tes_4
Nulla poi ha saputo dire, circa asserite ore di lavoro straordinario non retribuito della ricorrente, o asserite condotte vessatorie della società convenuta. La documentazione prodotta dalla ricorrente, non ha integrato in alcun modo il quadro probatorio. In applicazione degli ordinari principi in materia di riparto dell'onere probatorio, era onere della ricorrente provare il fondamento delle domande giudiziali svolte, e tale onere non è stato assolto. Pertanto le domande svolte dalla ricorrente vengono respinte. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 19-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 147/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRANDI Parte_1 C.F._1 MICHELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI MICHELA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUFFANELLI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in CONTRADA DELLA ROSA 48 44121 FERRARA presso il difensore avv. TUFFANELLI ALESSANDRA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24-01-2023, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in Controparte_1 funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stata dipendente della società convenuta, inizialmente con contratti di lavoro a tempo determinato, rispettivamente dal 01-11-2016 al 24-12-2016, dal 31-12-2016 al 31-12-2016 per un giorno, dal 17-01-2017 al 16-06-2017, e successivamente dal 17-06-2017 al 10-08-2020, con inquadramento al 3° Livello C.C.N.L Turismo ed Alberghi e Qualifica di Sommelier.
pagina 1 di 3 Affermava poi di avere sempre svolto mansioni superiori di rientranti Parte_2 nel 2° Livello C.C.N.L. di riferimento, dal 01-11-2016 al 31-12-2016 e di Responsabile Sommelier per il Ristorante “I Portici”, rientranti nel 1° Livello C.C.N.L. di riferimento, dal 01-03-1019 al 20-08-2020. Affermava ancora di avere sempre svolto numerose ore di lavoro straordinario non retribuite. Affermava infine che la società datrice di lavoro aveva posto in essere diverse condotte mobbizzanti, nei confronti della ricorrente, tra cui un carico eccessivo di lavoro, come specificatamente descritte in ricorso, causandole uno stato ansioso reattivo ed un grave danno all'integrità psicofisica. Precisava che tale comportamento della società convenuta, aveva costretto la ricorrente a rassegnare le dimissioni per giusta causa, in data 20-08-2020. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, condannasse la società convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive conseguenti alle superiori mansioni svolte, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato con le condotte vessatorie, ed infine a corrispondere l'indennità di preavviso, conseguente alla giusta causa di dimissioni. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat, e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande Controparte_1 di parte ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava che la ricorrente fosse mai stata adibita a mansioni non confacenti e non omogenee al suo inquadramento contrattuale. Negava che la ricorrente avesse mai svolto ore di lavoro straordinario non pagate, posto che tutte le ore di lavoro svolte erano documentate nei badge di entrata ed uscita, ed erano state regolarmente retribuite in busta paga. Negava poi in radice l'esistenza di condotte vessatorie nei confronti della ricorrente. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 12-07-2023, 03-10-2023, 29-11-2023, 25-01-2024, 20-03-2024, 27-06-2024, 07-02-2025, 17-03-2025, 11-06-2025, 19-09-2025. Venivano sentiti come testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
. Testimone_4
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dall'istruttoria orale svolta, non sono emersi in alcun modo, elementi di prova a sostegno delle asserite condotte mobbizzanti della società convenuta in danno della ricorrente, né delle superiori mansioni asseritamente svolte, e neppure delle asserite ore di lavoro straordinari effettuate e non pagate. pagina 2 di 3 Il teste ha riferito, quanto alle mansioni svolte in concreto dalla Testimone_1 ricorrente, che la stessa ha svolto solo mansioni di , in supporto al Parte_3
Responsabile Sommelier e comunque mansioni delegate dal Responsabile Sommelier signor Tes_4
Circa gli orari di lavoro svolti dalla ricorrente, ha semplicemente riferito che la stessa, come tutti, timbrava il badge, e nulla sapeva di asserite condotet vessatorie in danno della medesima ricorrente. La teste ha riferito di avere lavorato alcune volte con la ricorrente, Testimone_2 nel periodo da settembre a Novembre 2019, e di avere visto la ricorrente in sala ristorante svolgere attività di Sommelier di sala, ma senza conoscenza diretta circa gli acquisti dei vini e la predisposizione della carta dei vini. Nulla ha saputo riferire circa le asserite condotte vessatorie allegate dalla ricorrente, né circa gli orari di lavoro. Il teste non era a conoscenza di nulla di ciò che atteneva allo Testimone_3 svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente, non avendo mai lavorato con la stessa. Il teste ha riferito che la ricorrente ha sempre svolto attività di Testimone_4
Sommelier di sala, ed altre attività delegate dallo stesso Responsabile del Tes_4
attività comunque svolte sotto le direttive ed il controllo dello stesso Pt_4 Tes_4
Nulla poi ha saputo dire, circa asserite ore di lavoro straordinario non retribuito della ricorrente, o asserite condotte vessatorie della società convenuta. La documentazione prodotta dalla ricorrente, non ha integrato in alcun modo il quadro probatorio. In applicazione degli ordinari principi in materia di riparto dell'onere probatorio, era onere della ricorrente provare il fondamento delle domande giudiziali svolte, e tale onere non è stato assolto. Pertanto le domande svolte dalla ricorrente vengono respinte. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, stante la complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_1 Controparte_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 19-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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