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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4217/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 10/4/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Clino Pompei, e , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_2
Francesca De Luca, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, considerato che con ricorso depositato il 9/12/2022 il signor , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a NA (NA) in data 19/6/2000 con la signora e di aver Controparte_1 avuto da costei la figlia (nata il [...]), ha chiesto la separazione giudiziale dal Per_1 consorte e la disciplina delle questioni connesse;
preso atto della costituzione della resistente avvenuta il 18/4/2023; rilevato che all'udienza del 10/4/2025 sono comparsi il signor con l'avv. Clino Parte_1
Pompei e la signora con l'avv. Francesca De Luca e che il prescritto tentativo Controparte_1 di riconciliazione non ha avuto esito;
rilevato che il signor ha chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione;
Pt_1 esaminata la documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge:
• che i signori e hanno contratto matrimonio a NA Parte_1 Controparte_1
(NA) in data 19/6/2000;
• che il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di NA
(NA) dell'anno 2000 al numero 85, parte II, serie A, sez. O;
ritenuto che
la comune volontà delle parti di addivenire alla separazione e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze idonee a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza;
rilevato, di conseguenza, che sussistono nel caso in esame i presupposti contemplati dall'art. 151
c.c. per la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi;
considerato che
il giudizio deve proseguire con riferimento alle altre questioni controverse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4217/2022
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
NA (NA) dell'anno 2000 al numero 85, parte II, serie A, sez. O;
➢ nulla allo stato sulle spese;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separato provvedimento.
Cassino, 10/4/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4217/2022 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 10/4/2025, vertente tra , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Clino Pompei, e , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_2
Francesca De Luca, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino, considerato che con ricorso depositato il 9/12/2022 il signor , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a NA (NA) in data 19/6/2000 con la signora e di aver Controparte_1 avuto da costei la figlia (nata il [...]), ha chiesto la separazione giudiziale dal Per_1 consorte e la disciplina delle questioni connesse;
preso atto della costituzione della resistente avvenuta il 18/4/2023; rilevato che all'udienza del 10/4/2025 sono comparsi il signor con l'avv. Clino Parte_1
Pompei e la signora con l'avv. Francesca De Luca e che il prescritto tentativo Controparte_1 di riconciliazione non ha avuto esito;
rilevato che il signor ha chiesto la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione;
Pt_1 esaminata la documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge:
• che i signori e hanno contratto matrimonio a NA Parte_1 Controparte_1
(NA) in data 19/6/2000;
• che il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di NA
(NA) dell'anno 2000 al numero 85, parte II, serie A, sez. O;
ritenuto che
la comune volontà delle parti di addivenire alla separazione e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze idonee a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza;
rilevato, di conseguenza, che sussistono nel caso in esame i presupposti contemplati dall'art. 151
c.c. per la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi;
considerato che
il giudizio deve proseguire con riferimento alle altre questioni controverse;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4217/2022
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA (NA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
NA (NA) dell'anno 2000 al numero 85, parte II, serie A, sez. O;
➢ nulla allo stato sulle spese;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separato provvedimento.
Cassino, 10/4/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari