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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3031 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Francesco La Rocca presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Eboli alla via Salerno n. 5;
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Grattacaso presso CP_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Roma n. 60/D; - OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.5.2025 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 276/2025 reso dal Tribunale di Salerno -
Sezione Lavoro in data 3.4.2025, notificatole il 4.4.2025 e col quale le era stato ingiunto di pagare in favore del suo dipendente la somma di € CP_1
11.460,25 a titolo di spettanze retributive. Segnatamente - sostenendo che sarebbe stato piuttosto suo socio e di nulla dovere a questi come CP_1
spettanze retributive - chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_1
sostenendo di aver diritto comunque, pur essendo socio, alle spettanze retributive oggetto del decreto ingiuntivo del quale chiedeva, quindi, la conferma.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni tipo di domanda, azione e pretesa tra le parti.
Segnatamente circostanza ammessa da entrambe le parti nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza e, quindi, da ritenere per tale via provata è la sottoscrizione nelle more del giudizio (segnatamente qualche settimana fa, in data 15.10.2025) d'una scrittura transattiva con rinuncia agli atti.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
transazione o conciliazione, adempimento spontaneo).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere nonché per revocare il decreto ingiuntivo opposto. E invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cassazione civile sez. I, 22/05/2008, n. 13085).
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi tra le parti considerato l'espresso accordo delle parti sul punto come ricavabile vuoi dalla rinuncia all'opposizione da parte opponente vuoi dalla rinuncia al decreto ingiuntivo da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3031 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025
promosso dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti Parte_1
di , così provvede: CP_1 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca in toto il decreto ingiuntivo n. 276/2025 emesso dal Tribunale di
Salerno - Sezione Lavoro;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 7.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 7.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3031 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Francesco La Rocca presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Eboli alla via Salerno n. 5;
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Grattacaso presso CP_1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Roma n. 60/D; - OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.5.2025 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 276/2025 reso dal Tribunale di Salerno -
Sezione Lavoro in data 3.4.2025, notificatole il 4.4.2025 e col quale le era stato ingiunto di pagare in favore del suo dipendente la somma di € CP_1
11.460,25 a titolo di spettanze retributive. Segnatamente - sostenendo che sarebbe stato piuttosto suo socio e di nulla dovere a questi come CP_1
spettanze retributive - chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_1
sostenendo di aver diritto comunque, pur essendo socio, alle spettanze retributive oggetto del decreto ingiuntivo del quale chiedeva, quindi, la conferma.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni tipo di domanda, azione e pretesa tra le parti.
Segnatamente circostanza ammessa da entrambe le parti nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza e, quindi, da ritenere per tale via provata è la sottoscrizione nelle more del giudizio (segnatamente qualche settimana fa, in data 15.10.2025) d'una scrittura transattiva con rinuncia agli atti.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
transazione o conciliazione, adempimento spontaneo).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere nonché per revocare il decreto ingiuntivo opposto. E invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cassazione civile sez. I, 22/05/2008, n. 13085).
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi tra le parti considerato l'espresso accordo delle parti sul punto come ricavabile vuoi dalla rinuncia all'opposizione da parte opponente vuoi dalla rinuncia al decreto ingiuntivo da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3031 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025
promosso dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti Parte_1
di , così provvede: CP_1 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca in toto il decreto ingiuntivo n. 276/2025 emesso dal Tribunale di
Salerno - Sezione Lavoro;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 7.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro