Articolo 156 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 155Articolo 157
Versione
12 maggio 1963
Art. 156. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1943-44, sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1943-44 (articolo 152) ..... L. 1.500.000 - somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 154) ..... " 7.054.245,27 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " 203.604.816,67
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1944 ... L. 212.159.061,94
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963