TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1491/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella caus a instaurata
TRA
, rappresentat a e difes a dall' avv. Bruccoleri Parte_1
Margherita
ricorrente
E
, rappres entata Controparte_1
e difesa dall'avv. Noto Antonino resistente
OGGETTO: ris arcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come nel verbale di udienza all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSI TIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara la compensazione delle spese di lite
*****
RAGI ONI DI FATTO E DI DI RITTO DELLA DECISI ONE
Con ricors o depositato il 9.11.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio (d'ora in Controparte_1 avanti, per brevità, anche solo “ ”), deducendo: di essere CP_2 dipendente dell' resistente dal 22/07/1999 con la qualifica di CP_1
Dirigente Medico e Responsabile di Spirometria del Reparto di M edicina
1 Generale;
di non avere percepito la indennità di posizione variabile prevista dalla disciplina collettiva di riferimento nel periodo 1.01.2 005 – 31.12.2012, che ha provveduto a corrispondere l'indennità di CP_2 posizione variabile, in misura pari a € 150,00 mensili, solo a partire dall'1.01.2013 a seguito dell'adozione della delibera n. 320 del 21.01.2013.
, allegando dunque che la datrice di lavoro ha Parte_1
omess o di procedere alle attività propedeutiche di pesatura e graduazione degli incarichi, con cons eguente impossibilità per il dipendente di percepire l'indennità di posizione variabile aziendale, ha pertanto chiesto a l Tribunale la condanna di parte convenuta al ris arcimento del danno contrattuale per complessivi € 15.600,00.
Si è costituita ritualmente in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza del ricorso di Controparte_1
cui ha chiesto il r igetto.
All'odierna udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto accordo trans attivo ed hanno chiesto dichiarars i la cessata materia del contendere con compensazione delle s pes e di lite.
Ciò premesso, preso atto della congiunta richiesta delle p arti, va dichiarata la cess ata materia del contendere essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti.
Sulla bas e della concorde richiesta, va dichiarata la compensazione delle s pes e di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice
Leonardo M odica
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella caus a instaurata
TRA
, rappresentat a e difes a dall' avv. Bruccoleri Parte_1
Margherita
ricorrente
E
, rappres entata Controparte_1
e difesa dall'avv. Noto Antonino resistente
OGGETTO: ris arcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come nel verbale di udienza all'udienza del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429
c.p.c, dando lettura del seguente
DISPOSI TIVO il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara la compensazione delle spese di lite
*****
RAGI ONI DI FATTO E DI DI RITTO DELLA DECISI ONE
Con ricors o depositato il 9.11.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio (d'ora in Controparte_1 avanti, per brevità, anche solo “ ”), deducendo: di essere CP_2 dipendente dell' resistente dal 22/07/1999 con la qualifica di CP_1
Dirigente Medico e Responsabile di Spirometria del Reparto di M edicina
1 Generale;
di non avere percepito la indennità di posizione variabile prevista dalla disciplina collettiva di riferimento nel periodo 1.01.2 005 – 31.12.2012, che ha provveduto a corrispondere l'indennità di CP_2 posizione variabile, in misura pari a € 150,00 mensili, solo a partire dall'1.01.2013 a seguito dell'adozione della delibera n. 320 del 21.01.2013.
, allegando dunque che la datrice di lavoro ha Parte_1
omess o di procedere alle attività propedeutiche di pesatura e graduazione degli incarichi, con cons eguente impossibilità per il dipendente di percepire l'indennità di posizione variabile aziendale, ha pertanto chiesto a l Tribunale la condanna di parte convenuta al ris arcimento del danno contrattuale per complessivi € 15.600,00.
Si è costituita ritualmente in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza del ricorso di Controparte_1
cui ha chiesto il r igetto.
All'odierna udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto accordo trans attivo ed hanno chiesto dichiarars i la cessata materia del contendere con compensazione delle s pes e di lite.
Ciò premesso, preso atto della congiunta richiesta delle p arti, va dichiarata la cess ata materia del contendere essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti.
Sulla bas e della concorde richiesta, va dichiarata la compensazione delle s pes e di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice
Leonardo M odica
2