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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Matteo PASQUALATO Parte_1 C.F._1
parte ricorrente contro
(C.F. ), con l'avv. Andrea BODI Controparte_1 C.F._2 parte resistente con l'intervento dei minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
(C.F. , rappresentati dalla Curatrice speciale avv. Monia BA;
C.F._4
e del Pubblico Ministero in sede intervenuti in punto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1. I figli minori, e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, stabilendo la residenza prevalente presso la madre in Cavallino-Treporti (VE), Via Vettor Pisani n. 65/A; pag. 1 di 5 2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
3. I genitori, per il bene dei figli, si impegnano a continuare tutti i percorsi di supporto alla genitorialità già intrapresi anche mediante l'ausilio dei Servizi Sociali, che hanno dato disponibilità, se ritenuti necessari nell'interesse dei figli;
4. Il sig. potrà incontrare e frequentare i figli e secondo le seguenti modalità: CP_1 Per_1 Per_2
• a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera nel periodo scolastico e fino al lunedì mattina negli altri periodi. Il padre provvederà a riaccompagnare i figli a casa della madre.
• ove per motivi di lavoro non li potesse tenere con sé nei fine settimana di pertinenza, vi è l'impegno da parte della madre a farlo recuperare nel successivo fine settimana, ovvero in altri due giorni compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli. Da parte sua, il padre si impegna a segnalare l'eventuale impedimento in tempo utile affinché la madre possa organizzarsi;
• due pomeriggi alla settimana e, nel periodo estivo non scolastico, anche con possibilità di pernotto da lui a settimane alterne;
il tutto tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori;
5. Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli e durante i periodi di ferie dal lavoro nel periodo estivo Per_1 Per_2 per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra loro e da indicare entro il 31 maggio di ciascun anno;
6. Le vacanze natalizie saranno alternate tra i genitori e, precisamente, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
la Vigilia di Natale i figli la trascorreranno con il genitore che non vedranno a Natale. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni;
7. Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, la somma mensile di € CP_1
250,00 (euro duecentocinquanta/00), per complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), mediante bonifico bancario da disporsi entro il primo giorno di ogni mese su un conto corrente intestato alla sig.ra . Tale somma verrà Pt_1 automaticamente adeguata, di anno in anno, a far data dal mese di dicembre 2026 in base agli indici ISTAT;
8. Il sig. contribuirà altresì al pagamento delle spese di straordinaria amministrazione dei figli nella misura del CP_1
50% secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia. In particolare, le spese che dovessero essere anticipate da parte di uno dei genitori nell'interesse dei figli, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella suddetta misura entro dieci giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
9. L'assegno unico e gli ulteriori ed eventuali emolumenti previsti ex lege in favore dei figli saranno suddivisi nella misura del 50% tra i genitori;
10. Spese di lite compensate tra le parti.”;
Per i minori rappresentati dalla Curatrice speciale: “che la causa sia trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'istanza depositata il 7.11.2025 ritenendo che le stesse rispondano all'interesse dei minori”.
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/12/2024 ha richiesto a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_2 [...]
, nati rispettivamente l'8/4/2015 ed il 3/10/2025 dalla relazione intrattenuta con Persona_1
, proponendo contestuale istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. di adozione inaudita Controparte_1 altera parte di provvedimenti indifferibili, in particolare chiedendo di ordinarsi il rientro immediato dei minori nella casa familiare allo scopo di sottoporli alle necessarie visite in strutture mediche vicino a casa, oltre che per poter frequentare le rispettive scuole di appartenenza ed il proprio ambiente sociale.
In particolare la ricorrente ha riferito che il nucleo familiare era seguito dai Servizi sociali già dal 2024, da quando la figlia si era confidata con un'insegnante riferendo degli episodi di violenza a cui Per_1 aveva assistito all'interno del nucleo familiare, perpetrati dal padre nei confronti della madre ed a volte anche nei confronti della stessa minore, per cui, a seguito di un'ulteriore segnalazione, i Servizi sociali del Comune di Cavallino-Treporti avevano disposto in via urgente e provvisoria il collocamento dal
31/5/2024 dei minori in struttura protetta unitamente alla madre poiché vittima di violenza familiare.
Da ciò, come riferito dalla ricorrente, era conseguita l'apertura innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Venezia di un procedimento ex art. 330 e 333 c.c. nei confronti dei genitori, con nomina dell'avv. Monia
BA quale Curatrice speciale dei minori ed attivazione della N.P.I., e nel quale, con provvedimento datato 1/8/2024, in contrasto con le conclusioni dei genitori, dei Servizi sociali e della
Curatrice speciale, era stato confermato l'affidamento etero familiare dei minori onde consentire ai genitori di avviarsi ad una revisione concreta del loro rapporto.
Quanto al merito, la ricorrente ha inoltre istato in ricorso di stabilirsi a carico del padre un assegno di mantenimento per la misura di € 400,00 per figlio a titolo di mantenimento ordinario indiretto, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale, nonché lo svolgimento delle visite padre-figli in modalità protetta e spazio neutro, previa organizzazione dei Servizi.
Si è costituito il resistente, contestando tale ricostruzione dei fatti, ma non opponendosi alla domanda cautelare di rientro dei minori presso la casa familiare, istando per l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre, formulando inoltre diverse conclusioni in punto di commisurazione dell'assegno di mantenimento ordinario indiretto, per € 250,00 a figlio, nonché proponendo una calendarizzazione dei propri tempi di visita e permanenza con i figli tendenzialmente paritario.
Con decreto emesso inaudita altera parte del 2/1/2025, poi confermato all'udienza del 16/1/2025, è stata accolta la richiesta di rientro immediato dei minori presso la madre ed all'udienza è stato disposto lo svolgimento delle visite padre-figli in modalità protetta con organizzazione dei Servizi, incaricati altresì di relazionare sul punto;
è stato inoltre regolato il diritto di visita nonni paterni-nipoti, in forma libera presso la casa familiare previo contatto con la ricorrente.
Si è costituita in giudizio la Curatrice speciale, aderendo alla richiesta di rientro immediato dei minori presso la madre con mantenimento dell'affidamento ai Servizi sociali con collocamento presso la madre, rimettendosi al Tribunale per le questioni economiche. pag. 3 di 5 Con atto depositato il 7/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori, ed hanno chiesto di poter depositare note scritte sostitutive dell'udienza contenenti conclusioni congiunte di cui hanno anticipato il contenuto.
Vista la relazione favorevole nel frattempo depositata dai Servizi sociali incaricati, che hanno concluso per la conclusione dell'affiancamento educativo e non hanno rilevato ostacoli allo svolgimento di incontri liberi e più ampi tra padre e figli, e viste altresì le conclusioni conformi depositate dalla Curatrice speciale,
è stata accolta l'istanza suddetta.
Con le note scritte depositate il 10/11/2025 le parti hanno quindi concluso come sopra indicato, chiedendo in sostanza che i figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed hanno disciplinato compiutamente le visite padre-figli, concordando inoltre sulla misura del contributo economico del padre a mantenimento indiretto dei minori, pari ad €.250,00 mensili oltre 50% a carico di ciascun genitore per quanto riguarda le spese ordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale.
Ritiene il Tribunale che tali conclusioni possano essere accolte, considerato che con la relazione del
20/10/2025 i Servizi Sociali hanno concluso per la conclusione dell'affiancamento educativo presso i genitori esprimendo un nulla osta alle visite libere padre-figli, che anche la Curatrice speciale nominata per rappresentare l'interesse dei minori ha aderito alle conclusioni congiunte dei ricorrenti, ritenendole rispondenti alle esigenze dei figli, e che alle medesime conclusioni è addivenuto il Pubblico Ministero.
Invero, non si rilevano ad oggi circostanze idonee a derogare alla regola tendenziale dell'affidamento condiviso dei minori ai genitori, mentre le condizioni economiche riguardanti la misura del contributo paterno appaiono congrue, sia tenuto conto del loro interesse che delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, ed i tempi concordati delle visite padre-figli sono idonei a garantire e un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Non si è proceduto all'audizione dei minori sia in ragione dell'età che dell'accordo intervenuto.
Le spese processuali vanno compensate stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
PRENDE ATTO degli accordi tra i genitori;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente precisate dai ricorrenti, di seguito integralmente riprodotte:
“1. I figli minori, e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale in modo condiviso, stabilendo la residenza prevalente presso la madre in Cavallino-Treporti (VE),
Via Vettor Pisani n. 65/A;
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
3. I genitori, per il bene dei figli, si impegnano a continuare tutti i percorsi di supporto alla genitorialità già intrapresi anche mediante l'ausilio dei Servizi Sociali, che hanno dato disponibilità, se ritenuti necessari nell'interesse dei figli;
pag. 4 di 5 4. Il sig. potrà incontrare e frequentare i figli e secondo le seguenti modalità: CP_1 Per_1 Per_2
• a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera nel periodo scolastico e fino al lunedì mattina negli altri periodi. Il padre provvederà a riaccompagnare i figli a casa della madre.
• ove per motivi di lavoro non li potesse tenere con sé nei fine settimana di pertinenza, vi è l'impegno da parte della madre a farlo recuperare nel successivo fine settimana, ovvero in altri due giorni compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli. Da parte sua, il padre si impegna a segnalare l'eventuale impedimento in tempo utile affinché la madre possa organizzarsi;
• due pomeriggi alla settimana e, nel periodo estivo non scolastico, anche con possibilità di pernotto da lui a settimane alterne;
il tutto tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori;
5. Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli e durante i periodi di ferie dal lavoro nel periodo estivo Per_1 Per_2 per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra loro e da indicare entro il 31 maggio di ciascun anno;
6. Le vacanze natalizie saranno alternate tra i genitori e, precisamente, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
la Vigilia di Natale i figli la trascorreranno con il genitore che non vedranno a Natale. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni;
7. Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, la somma mensile di € CP_1
250,00 (euro duecentocinquanta/00), per complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), mediante bonifico bancario da disporsi entro il primo giorno di ogni mese su un conto corrente intestato alla sig.ra . Tale somma verrà Pt_1 automaticamente adeguata, di anno in anno, a far data dal mese di dicembre 2026 in base agli indici ISTAT;
8. Il sig. contribuirà altresì al pagamento delle spese di straordinaria amministrazione dei figli nella misura CP_1 del 50% secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia. In particolare, le spese che dovessero essere anticipate da parte di uno dei genitori nell'interesse dei figli, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella suddetta misura entro dieci giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
9. L'assegno unico e gli ulteriori ed eventuali emolumenti previsti ex lege in favore dei figli saranno suddivisi nella misura del 50% tra i genitori;
10. Spese di lite compensate tra le parti”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ), con l'avv. Matteo PASQUALATO Parte_1 C.F._1
parte ricorrente contro
(C.F. ), con l'avv. Andrea BODI Controparte_1 C.F._2 parte resistente con l'intervento dei minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
(C.F. , rappresentati dalla Curatrice speciale avv. Monia BA;
C.F._4
e del Pubblico Ministero in sede intervenuti in punto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1. I figli minori, e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, stabilendo la residenza prevalente presso la madre in Cavallino-Treporti (VE), Via Vettor Pisani n. 65/A; pag. 1 di 5 2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
3. I genitori, per il bene dei figli, si impegnano a continuare tutti i percorsi di supporto alla genitorialità già intrapresi anche mediante l'ausilio dei Servizi Sociali, che hanno dato disponibilità, se ritenuti necessari nell'interesse dei figli;
4. Il sig. potrà incontrare e frequentare i figli e secondo le seguenti modalità: CP_1 Per_1 Per_2
• a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera nel periodo scolastico e fino al lunedì mattina negli altri periodi. Il padre provvederà a riaccompagnare i figli a casa della madre.
• ove per motivi di lavoro non li potesse tenere con sé nei fine settimana di pertinenza, vi è l'impegno da parte della madre a farlo recuperare nel successivo fine settimana, ovvero in altri due giorni compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli. Da parte sua, il padre si impegna a segnalare l'eventuale impedimento in tempo utile affinché la madre possa organizzarsi;
• due pomeriggi alla settimana e, nel periodo estivo non scolastico, anche con possibilità di pernotto da lui a settimane alterne;
il tutto tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori;
5. Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli e durante i periodi di ferie dal lavoro nel periodo estivo Per_1 Per_2 per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra loro e da indicare entro il 31 maggio di ciascun anno;
6. Le vacanze natalizie saranno alternate tra i genitori e, precisamente, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
la Vigilia di Natale i figli la trascorreranno con il genitore che non vedranno a Natale. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni;
7. Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, la somma mensile di € CP_1
250,00 (euro duecentocinquanta/00), per complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), mediante bonifico bancario da disporsi entro il primo giorno di ogni mese su un conto corrente intestato alla sig.ra . Tale somma verrà Pt_1 automaticamente adeguata, di anno in anno, a far data dal mese di dicembre 2026 in base agli indici ISTAT;
8. Il sig. contribuirà altresì al pagamento delle spese di straordinaria amministrazione dei figli nella misura del CP_1
50% secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia. In particolare, le spese che dovessero essere anticipate da parte di uno dei genitori nell'interesse dei figli, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella suddetta misura entro dieci giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
9. L'assegno unico e gli ulteriori ed eventuali emolumenti previsti ex lege in favore dei figli saranno suddivisi nella misura del 50% tra i genitori;
10. Spese di lite compensate tra le parti.”;
Per i minori rappresentati dalla Curatrice speciale: “che la causa sia trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'istanza depositata il 7.11.2025 ritenendo che le stesse rispondano all'interesse dei minori”.
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/12/2024 ha richiesto a questo Tribunale di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_2 [...]
, nati rispettivamente l'8/4/2015 ed il 3/10/2025 dalla relazione intrattenuta con Persona_1
, proponendo contestuale istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. di adozione inaudita Controparte_1 altera parte di provvedimenti indifferibili, in particolare chiedendo di ordinarsi il rientro immediato dei minori nella casa familiare allo scopo di sottoporli alle necessarie visite in strutture mediche vicino a casa, oltre che per poter frequentare le rispettive scuole di appartenenza ed il proprio ambiente sociale.
In particolare la ricorrente ha riferito che il nucleo familiare era seguito dai Servizi sociali già dal 2024, da quando la figlia si era confidata con un'insegnante riferendo degli episodi di violenza a cui Per_1 aveva assistito all'interno del nucleo familiare, perpetrati dal padre nei confronti della madre ed a volte anche nei confronti della stessa minore, per cui, a seguito di un'ulteriore segnalazione, i Servizi sociali del Comune di Cavallino-Treporti avevano disposto in via urgente e provvisoria il collocamento dal
31/5/2024 dei minori in struttura protetta unitamente alla madre poiché vittima di violenza familiare.
Da ciò, come riferito dalla ricorrente, era conseguita l'apertura innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Venezia di un procedimento ex art. 330 e 333 c.c. nei confronti dei genitori, con nomina dell'avv. Monia
BA quale Curatrice speciale dei minori ed attivazione della N.P.I., e nel quale, con provvedimento datato 1/8/2024, in contrasto con le conclusioni dei genitori, dei Servizi sociali e della
Curatrice speciale, era stato confermato l'affidamento etero familiare dei minori onde consentire ai genitori di avviarsi ad una revisione concreta del loro rapporto.
Quanto al merito, la ricorrente ha inoltre istato in ricorso di stabilirsi a carico del padre un assegno di mantenimento per la misura di € 400,00 per figlio a titolo di mantenimento ordinario indiretto, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso al Tribunale, nonché lo svolgimento delle visite padre-figli in modalità protetta e spazio neutro, previa organizzazione dei Servizi.
Si è costituito il resistente, contestando tale ricostruzione dei fatti, ma non opponendosi alla domanda cautelare di rientro dei minori presso la casa familiare, istando per l'affidamento condiviso degli stessi con collocamento presso la madre, formulando inoltre diverse conclusioni in punto di commisurazione dell'assegno di mantenimento ordinario indiretto, per € 250,00 a figlio, nonché proponendo una calendarizzazione dei propri tempi di visita e permanenza con i figli tendenzialmente paritario.
Con decreto emesso inaudita altera parte del 2/1/2025, poi confermato all'udienza del 16/1/2025, è stata accolta la richiesta di rientro immediato dei minori presso la madre ed all'udienza è stato disposto lo svolgimento delle visite padre-figli in modalità protetta con organizzazione dei Servizi, incaricati altresì di relazionare sul punto;
è stato inoltre regolato il diritto di visita nonni paterni-nipoti, in forma libera presso la casa familiare previo contatto con la ricorrente.
Si è costituita in giudizio la Curatrice speciale, aderendo alla richiesta di rientro immediato dei minori presso la madre con mantenimento dell'affidamento ai Servizi sociali con collocamento presso la madre, rimettendosi al Tribunale per le questioni economiche. pag. 3 di 5 Con atto depositato il 7/11/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori, ed hanno chiesto di poter depositare note scritte sostitutive dell'udienza contenenti conclusioni congiunte di cui hanno anticipato il contenuto.
Vista la relazione favorevole nel frattempo depositata dai Servizi sociali incaricati, che hanno concluso per la conclusione dell'affiancamento educativo e non hanno rilevato ostacoli allo svolgimento di incontri liberi e più ampi tra padre e figli, e viste altresì le conclusioni conformi depositate dalla Curatrice speciale,
è stata accolta l'istanza suddetta.
Con le note scritte depositate il 10/11/2025 le parti hanno quindi concluso come sopra indicato, chiedendo in sostanza che i figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed hanno disciplinato compiutamente le visite padre-figli, concordando inoltre sulla misura del contributo economico del padre a mantenimento indiretto dei minori, pari ad €.250,00 mensili oltre 50% a carico di ciascun genitore per quanto riguarda le spese ordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale.
Ritiene il Tribunale che tali conclusioni possano essere accolte, considerato che con la relazione del
20/10/2025 i Servizi Sociali hanno concluso per la conclusione dell'affiancamento educativo presso i genitori esprimendo un nulla osta alle visite libere padre-figli, che anche la Curatrice speciale nominata per rappresentare l'interesse dei minori ha aderito alle conclusioni congiunte dei ricorrenti, ritenendole rispondenti alle esigenze dei figli, e che alle medesime conclusioni è addivenuto il Pubblico Ministero.
Invero, non si rilevano ad oggi circostanze idonee a derogare alla regola tendenziale dell'affidamento condiviso dei minori ai genitori, mentre le condizioni economiche riguardanti la misura del contributo paterno appaiono congrue, sia tenuto conto del loro interesse che delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, ed i tempi concordati delle visite padre-figli sono idonei a garantire e un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Non si è proceduto all'audizione dei minori sia in ragione dell'età che dell'accordo intervenuto.
Le spese processuali vanno compensate stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
PRENDE ATTO degli accordi tra i genitori;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente precisate dai ricorrenti, di seguito integralmente riprodotte:
“1. I figli minori, e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale in modo condiviso, stabilendo la residenza prevalente presso la madre in Cavallino-Treporti (VE),
Via Vettor Pisani n. 65/A;
2. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
3. I genitori, per il bene dei figli, si impegnano a continuare tutti i percorsi di supporto alla genitorialità già intrapresi anche mediante l'ausilio dei Servizi Sociali, che hanno dato disponibilità, se ritenuti necessari nell'interesse dei figli;
pag. 4 di 5 4. Il sig. potrà incontrare e frequentare i figli e secondo le seguenti modalità: CP_1 Per_1 Per_2
• a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera nel periodo scolastico e fino al lunedì mattina negli altri periodi. Il padre provvederà a riaccompagnare i figli a casa della madre.
• ove per motivi di lavoro non li potesse tenere con sé nei fine settimana di pertinenza, vi è l'impegno da parte della madre a farlo recuperare nel successivo fine settimana, ovvero in altri due giorni compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dei figli. Da parte sua, il padre si impegna a segnalare l'eventuale impedimento in tempo utile affinché la madre possa organizzarsi;
• due pomeriggi alla settimana e, nel periodo estivo non scolastico, anche con possibilità di pernotto da lui a settimane alterne;
il tutto tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori;
5. Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli e durante i periodi di ferie dal lavoro nel periodo estivo Per_1 Per_2 per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra loro e da indicare entro il 31 maggio di ciascun anno;
6. Le vacanze natalizie saranno alternate tra i genitori e, precisamente, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
la Vigilia di Natale i figli la trascorreranno con il genitore che non vedranno a Natale. Il criterio dell'alternanza sarà seguito anche per le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni;
7. Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, la somma mensile di € CP_1
250,00 (euro duecentocinquanta/00), per complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), mediante bonifico bancario da disporsi entro il primo giorno di ogni mese su un conto corrente intestato alla sig.ra . Tale somma verrà Pt_1 automaticamente adeguata, di anno in anno, a far data dal mese di dicembre 2026 in base agli indici ISTAT;
8. Il sig. contribuirà altresì al pagamento delle spese di straordinaria amministrazione dei figli nella misura CP_1 del 50% secondo le modalità previste dal protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia. In particolare, le spese che dovessero essere anticipate da parte di uno dei genitori nell'interesse dei figli, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella suddetta misura entro dieci giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
9. L'assegno unico e gli ulteriori ed eventuali emolumenti previsti ex lege in favore dei figli saranno suddivisi nella misura del 50% tra i genitori;
10. Spese di lite compensate tra le parti”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 5 di 5