Articolo 17 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 16
Versione
2 gennaio 1951
Art. 17.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 2 gennaio 1951