Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria UR Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
Parte_1 nata Milano il 30 luglio 1970 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Passini, con Studio in Milano Piazza Diaz 6 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
Controparte_2
Nato a Cerignola (FG) il 24 giugno 1968 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in Ranco (VA) Vicolo di Sotto 5 con gli Avv.ti Giorgia Gambacorta e Lorenzo Sisti, con Studio in Milano, Via Lampugnano 107 presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cornaredo il 30.09.1995
(Atto n. 41 – Parte II - Serie A – Anno 1995)
pagina 1 di 4
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
(C.F. ) e UR (C.F. , nati entrambi a Pt_2 C.F._3 C.F._4
Milano, rispettivamente il 22 luglio 1998 e l'8 gennaio 2002
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti alle medesime condizioni di cui in separazione da intendersi qui integralmente ritrascritte:
2) La casa coniugale, sita in Via G. Amendola n. 2, Cornaredo (MI), attualmente in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla NO , che vi abiterà insieme con i figli, UR e Parte_1
maggiorenni non autosufficienti economicamente. Pt_2
3) Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, i coniugi concordano che la NO si impegna ad acquistare al prezzo di € 86.200,00, dal OR la Parte_1 CP_2 quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Via G. Amendola n. 2, Cornaredo (MI), censito al
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Cornaredo come segue: appartamento e cantina: foglio 9
(nove), mappale 544 (cinquecentoquarantaquattro), subalterno 4 (quattro) via Brera piani terreno e primo, categoria A/3, classe quarta, vani 5,5 (cinquevirgolacinque). Autorimessa: foglio 9 (nove), mappale 2 (due), subalterno 32 (trentadue) via Brera, piano sotterraneo primo, categoria C/6, classe quarta, metri quadrati 14 (quattordici). Tale importo verrà corrisposto entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo ed è stato dalle parti determinato, al netto dell'importo corrispondente al mutuo ad oggi residuo esistente sull'immobile (€ 56.000), nonché della somma di € 21.600,00.=, corrispondente al valore di un finanziamento richiesto dai coniugi durante il matrimonio. Contestualmente al predetto trasferimento di proprietà, la NO si obbliga ad accollarsi l'importo residuo del mutuo ipotecario stipulato con la Parte_1
Banca Intesa Spa con atto registrato in Milano, il 24.04.2003, al n. 4582, serie 1 per l'acquisto della casa coniugale e ottenere dall'istituto di credito la liberazione (vuoi con la rinegoziazione del mutuo, vuoi con la sostituzione di altro coobbligato) del OR dalle obbligazioni CP_2 contrattuali. Qualora per qualsivoglia ragione la NO non potesse essere liberata Parte_1 dalle predette obbligazioni, la NO si obbliga sin d'ora a manlevare il marito dalle Parte_1 eventuali pretese economiche che l'istituto di credito intendesse avanzare nei suoi confronti in forza del contratto di mutuo.
pagina 2 di 4 4) Le spese notarili e i tributi relativi al trasferimento della proprietà dell'immobile di cui sopra e l'accollo del mutuo di cui al punto 3) alla NO rimarranno a carico di entrambi i Parte_1 coniugi, nella misura del 50% ciascuno, e dovranno perfezionarsi, così come la liquidazione della quota di cui al precedente punto 3), entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
5) Le parti concordano che a decorrere dal deposito del presente ricorso le spese relative al mutuo saranno integralmente sostenute dalla NO . Parte_1
6) Il OR , d'intesa con la moglie, si è già allontanato dalla casa coniugale e ha CP_2 reperito altra soluzione abitativa in locazione.
7) I figli UR e sono maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti: UR Pt_2 attualmente frequenta il corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale c/o l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e le spese relative all'Università continueranno ad essere sostenute dalla NO;
invece, frequenta il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Parte_1 Pt_2
Chimiche c/o l'Università degli Studi Milano Bicocca e le spese universitarie continueranno ad essere sostenute dal padre.
8) Il OR corrisponderà entro il 5 di ogni mese, versandolo direttamente ai figli CP_2 maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, l'importo di € 400,00.= mensili (€
200,00.= a figlio), rivalutabili annualmente secondo Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie
(ad eccezione delle spese universitarie, suddivisi come nel precedente punto 4) come stabilito dalle
Linee Guida della Corte d'Appello di Milano, da intendersi qui integralmente richiamate. Al riguardo, il OR precisa di aver corrisposto in data 11 marzo 2024 in favore dei CP_2 figli UR e l'importo complessivo di € 5.000,00 (€ 2.500,00.= a figlio) a titolo di Pt_2 anticipazione del contributo al mantenimento. Laddove la NO dovesse affrontare Parte_1 direttamente delle spese in favore dei figli, sussisterà l'obbligo di rimborso a quest'ultima da parte del OR CP_2
9) La NO provvederà alla intestazione delle utenze dell'appartamento a suo nome Parte_1 dal momento del deposito del presente ricorso avanti il Tribunale di Milano.
10) I coniugi dichiarano di avere già risolto tra loro, quanto al resto, ogni altra questione economico/patrimoniale e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, causa o ragione, fatta eccezione per gli obblighi di pagamento di cui al punto 3 del presente ricorso.
11) Il OR dichiara di essersi trasferito presso altra abitazione e di aver già CP_2 asportato i propri beni personali dalla casa coniugale.
12) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, pertanto, al pagina 3 di 4 mantenimento per sé.
13) Le predette condizioni di separazione avranno decorrenza dalla loro sottoscrizione, ad esclusione del punto 5 che decorrerà dal gennaio 2025.
14) Le spese legali s'intendono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cornaredo in data 30 settembre 1995 tra i ORi e Parte_1 Controparte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria UR Amato
pagina 4 di 4 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG