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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 25-2-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 19- 10-2024, in data 17-3-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11127/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Torino n. 118, presso lo studio dell'Avv. Lucia Rambone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
(C.F. P.I. , in persona del Direttore generale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Iervolino, con cui elettivamente domicilia presso il Cont Servizio Affari Legali della
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , in persona del Dirigente p.t. Controparte_2 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo 01.04.2019 al 31.12.2022 dell'importo di € 3.736,07 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario” per parte resistente:
“- in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda per nullità del ricorso;
- sempre in via preliminare, perché venga dichiarata la decadenza dal diritto per non essere stata formulata dal ricorrente la richiesta dei riposi compensativi o dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
-sempre in via preliminare, perché venga dichiarata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, per le pretese azionate maturate per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data 29/08/2024;
1 1 -nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché comunque infondato in fatto e diritto ed, in ogni caso, non provato. Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 10-5-2024 la ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di Cont lavorare alle dipendenze della convenuta, con qualifica e livello indicati nelle allegate buste paga (“collaboratore professionale sanitario infermiere” Cat. D sino al 30-4-2019 e Cat. D1 dall'1- 5-2019) come da declaratorie del CCNL per il personale della Sanità Pubblica;
di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato - in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno - su cinque giorni settimanali;
che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale Cont articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla che fino alla data del 1.4.2011 l'Amministrazione convenuta, per i giorni festivi infrasettimanali in cui effettuava la prestazione lavorativa, provvedeva a riconoscere anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 (rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate” “1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1° settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”); che dal 1.4.2011 per la prestazione lavorativa resa in un giorno festivo infrasettimanale, la resistente non provvedeva più a riconoscere né il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2000 (successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018); che in particolare per il periodo dal 1-4-2019 al 31-12-2022 ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dalla Stampa Cartellino ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la rassegnando le conclusioni esposte. Controparte_1
Fissata udienza di discussione al 29-10-2024, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso per carenza nell'esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda e, comunque, la decadenza per non avere azionato il diritto nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL. Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale delle pretese retributive azionate, da calcolarsi a ritroso a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo
(29-8-2024). Cont Nel merito ha dedotto che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria dell'istante, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma
2 2 contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla controparte ha provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che parimenti non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro;
che in ogni caso il ricorrente ha chiesto il pagamento di giornate già retribuite con la maggiorazione invocata (19/9/2017; 01/11/2019;
01/01/2020; 25/04/2020; 01/05/2020; 19/09/2020; 05/04/2021; 01/11/2021; 01/01/2022;
25/04/2022; 19/09/2022; 26/12/2022), come risulta da cartellini e cedolini allegati, con la conseguenza che residua al più per le causali in oggetto l'importo complessivo di € 2.283,46 e non la maggiore somma richiesta in ricorso.
Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa, come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
**** Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
3 3 accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.
La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta
a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art.
34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
4 4 Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre
2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Ritiene lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti. E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva
5 5 infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, al ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018, limitatamente al periodo per il quale non è maturata la prescrizione estintiva tempestivamente eccepita dalla convenuta.
Ed invero, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è da individuarsi nella notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 29-8-2024, risulta prescritto ogni credito sorto antecedentemente al quinquennio precedente tale data e, dunque, fino al 29-8-2019.
Per la quantificazione del dovuto dal 29-8-2019 sino al dicembre 2022 possono essere utilizzati i conteggi attorei - decurtati delle sole somme relative ai giorni 01/11/2019, 01/01/2020,
25/04/2020, 01/05/2020, 19/09/2020, 05/04/2021, 01/11/2021, 01/01/2022, 25/04/2022, 19/09/2022, in cui la invocata maggiorazione dello “straordinario festivo” risulta già corrisposta Cont dalla (cfr. cartellini presenza in atti) -, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche.
La va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_1 somma di euro 1.422,66 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora/notifica del ricorso del 29-8-2024 al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la Cont soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 10-5-2024, così decide: Parte_1
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 29-8-2019 sino al 31-12-2022;
2) condanna per l'effetto la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 1.422,66, oltre interessi legali dal 29-8-2024 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro
230,00 oltre IVA, CPA, spese forfettarie e rimborso C.U., con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi
Napoli, 17-03-2025 Il giudice
Dr. Francesco Armato
6 6
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 25-2-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 19- 10-2024, in data 17-3-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11127/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Torino n. 118, presso lo studio dell'Avv. Lucia Rambone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
(C.F. P.I. , in persona del Direttore generale pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Napoli alla Via Comunale del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Giuseppe Iervolino, con cui elettivamente domicilia presso il Cont Servizio Affari Legali della
Convenuta
OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente , in persona del Dirigente p.t. Controparte_2 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in Napoli alla via Cupa del Principe n.13/a presso ex Ospedale Frullone, al pagamento delle in favore del ricorrente per il periodo 01.04.2019 al 31.12.2022 dell'importo di € 3.736,07 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario” per parte resistente:
“- in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda per nullità del ricorso;
- sempre in via preliminare, perché venga dichiarata la decadenza dal diritto per non essere stata formulata dal ricorrente la richiesta dei riposi compensativi o dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
-sempre in via preliminare, perché venga dichiarata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, per le pretese azionate maturate per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data 29/08/2024;
1 1 -nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché comunque infondato in fatto e diritto ed, in ogni caso, non provato. Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 10-5-2024 la ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di Cont lavorare alle dipendenze della convenuta, con qualifica e livello indicati nelle allegate buste paga (“collaboratore professionale sanitario infermiere” Cat. D sino al 30-4-2019 e Cat. D1 dall'1- 5-2019) come da declaratorie del CCNL per il personale della Sanità Pubblica;
di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato - in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno - su cinque giorni settimanali;
che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale Cont articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla che fino alla data del 1.4.2011 l'Amministrazione convenuta, per i giorni festivi infrasettimanali in cui effettuava la prestazione lavorativa, provvedeva a riconoscere anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001 (rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate” “1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1° settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”); che dal 1.4.2011 per la prestazione lavorativa resa in un giorno festivo infrasettimanale, la resistente non provvedeva più a riconoscere né il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2000 (successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018); che in particolare per il periodo dal 1-4-2019 al 31-12-2022 ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dalla Stampa Cartellino ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la rassegnando le conclusioni esposte. Controparte_1
Fissata udienza di discussione al 29-10-2024, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la nullità del ricorso per carenza nell'esposizione dei fatti e delle ragioni della domanda e, comunque, la decadenza per non avere azionato il diritto nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL. Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale delle pretese retributive azionate, da calcolarsi a ritroso a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo
(29-8-2024). Cont Nel merito ha dedotto che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente quale turnista, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni;
che l'articolazione oraria dell'istante, come di tutti i lavoratori turnisti, è di 6 ore e 10 minuti il primo giorno, 6 ore e 10 minuti il secondo, 12 ore e 10 minuti il terzo, seguiti da due giorni di riposo;
che il personale turnista per il lavoro prestato laddove il turno cada in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto solo alla specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL del personale del comparto sanità del 01.09.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL del 19.04.2004; che pertanto la norma
2 2 contrattuale invocata da controparte non può trovare automatica applicazione per suddetto personale, bensì è necessario che tale attività venga “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa (se cioè il dipendente turnista si trovi a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario); che, quindi, detta norma trova applicazione soltanto laddove vi sia un surplus di attività lavorativa prestata dal dipendente, tenuto conto che sia il riposo compensativo, sia il compenso maggiorato per lavoro straordinario, trovano giustificazione in relazione ad attività prestata oltre l'orario contrattuale di lavoro;
che nel caso di specie il lavoratore turnista non lavora di più rispetto al non turnista in quanto erano tenuti entrambi a prestare le ore contrattualmente previste, di identico monte orario;
che, per il lavoratore turnista, il semplice fatto che uno dei turni svolti in regime ordinario cada in una giornata festiva infrasettimanale, comporta il riconoscimento dell'indennità ex art. 44 co.12, ma non l'automatico riconoscimento della spettanza dello straordinario maggiorato;
che infatti nulla controparte ha provato circa l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate festive indicate in ricorso;
che parimenti non risulta provato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione lavorativa abbia ecceduto il normale orario di lavoro;
che in ogni caso il ricorrente ha chiesto il pagamento di giornate già retribuite con la maggiorazione invocata (19/9/2017; 01/11/2019;
01/01/2020; 25/04/2020; 01/05/2020; 19/09/2020; 05/04/2021; 01/11/2021; 01/01/2022;
25/04/2022; 19/09/2022; 26/12/2022), come risulta da cartellini e cedolini allegati, con la conseguenza che residua al più per le causali in oggetto l'importo complessivo di € 2.283,46 e non la maggiore somma richiesta in ricorso.
Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa, come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
**** Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso. Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata da parte convenuta.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
3 3 accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.
La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta
a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art.
34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
4 4 Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre
2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Ritiene lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti. E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e 2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva
5 5 infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, al ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018, limitatamente al periodo per il quale non è maturata la prescrizione estintiva tempestivamente eccepita dalla convenuta.
Ed invero, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è da individuarsi nella notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 29-8-2024, risulta prescritto ogni credito sorto antecedentemente al quinquennio precedente tale data e, dunque, fino al 29-8-2019.
Per la quantificazione del dovuto dal 29-8-2019 sino al dicembre 2022 possono essere utilizzati i conteggi attorei - decurtati delle sole somme relative ai giorni 01/11/2019, 01/01/2020,
25/04/2020, 01/05/2020, 19/09/2020, 05/04/2021, 01/11/2021, 01/01/2022, 25/04/2022, 19/09/2022, in cui la invocata maggiorazione dello “straordinario festivo” risulta già corrisposta Cont dalla (cfr. cartellini presenza in atti) -, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche.
La va pertanto condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_1 somma di euro 1.422,66 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora/notifica del ricorso del 29-8-2024 al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la Cont soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 10-5-2024, così decide: Parte_1
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal 29-8-2019 sino al 31-12-2022;
2) condanna per l'effetto la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 1.422,66, oltre interessi legali dal 29-8-2024 al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro
230,00 oltre IVA, CPA, spese forfettarie e rimborso C.U., con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi
Napoli, 17-03-2025 Il giudice
Dr. Francesco Armato
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