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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2892/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 426/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 26/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400162 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400159/2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400153/2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400163/2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400145/2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400154/2021 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si oppone alla sospensione richiesta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso avverso avviso di accertamento per imposte IVA, Ipref e IRAP 2016 e 2017. Il contribuente, in base a quanto ricostruito dal giudice di primo grado esercitava attività di affitto e vendita immobiliare nona vendo tuttavia alcuna contabilità e producendo a seguito di accesso della Guardi di Finanza unicamente 11 fatture. Pertanto l'Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. a) e 41 bis del d.P.R. n. 600/73, accertava un reddito d'impresa non dichiarato di € 243.417,00; ai fini IRAP, sulla base dell'art. 11 bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e per le stesse motivazioni sopra esposte, si accertava un valore della produzione netta di € 243.417,00;ai fini IVA venivano accertati corrispettivi per € 450.000,00;
considerato che
l'operazione, effettuata tra due soggetti
IVA, rientra nel regime del “reverse charge”, come espressamente manifestato dalle parti nell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 10, n. 8 ter, lett. d) del d.P.R. n. 633/72, l'Ufficio , ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/72, rilevava l'omessa contabilizzazione ed omessa dichiarazione di operazioni imponibili in regime di “reverse charge” per € 450.000,00
La sentenza respinge il motivo concernente la mancata allegazione del PVC citato dall'accertamento in quanto lo stesso è noto e nelle mani del contribuente e non risulta necessario allegarlo nuovamente in sede di accertamento. Viene respinto anche il motivo circa l'illegittimità dell'ispezione della GDF e quello concernente l'inesistenza dell'accertamento in quanto non corrispondente ad uno schema tipizzato. Infine respinge il motivo di ricorso attinente al contratto di vendita di immobile che, ad avviso del contribuente sarebbe una non comprovata operazione di rent to buy. Infine respinge il motivo concernete la mancata presentazione della dichairazione che sarebbe da addebitarsi alla negligenza del professionsita ma di tale incarico non vi è traccia. Pertanto respinge il ricorso con condanna a 4000 euro di spese
L'appellante indica i seguenti motivi: 1) Mancato svolgimento della pubblica udienza richiesta
2) Carenza di motivazione circa ila mancata allegazione del PVC
3) Mancanza di schema tipico dell'atto di accertamento
4) Affermazione ch il contribuente aderirà alla rottamzaione (ma non risulta avervi aderito)
5) Chiede il ricalcolo delle spese
Si è costituito l'Ufficio che conferma la bontà del proprio operato e la legittimità dell'accertamento in ogni suo punto, ribadebndo quanto già chiarito in serde di controdeudzioni di primo grado
La parte contribuente è in udienza a distanza e conferma la sua disponibilità all'udienza e la correttezza del collegamento e si riporta agli atti. L'ufficio è presente in udienza e si oppone alla sospensione perché la rottamazione non è applicabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Con riferimento alla mancanza di contraddittorio pubblico in primo grado si ricorda che la Suprema Corte, ha statuito che la nullità della sentenza per mancata trattazione della causa in pubblica udienza, non comporta la rimessione della stessa al primo grado ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), D. Lgs. n.
546/1992, essendo il giudice d'appello tenuto a decidere la causa nel merito. Inoltre, nessuna prova è fornita circa la possibilità che la discussione in pubblica udienza avrebbe sovvertito l'esito del giudizio.
Quanto al difetto di motivazione della sentenza di primo grado la stessa risulta ampia e circostanziata, esente dai vizi sollevati dal ricorrente ed in particolare non risulta affatto apodittica nelle sue affermazioni.
L'avviso di accertamento in atti è motivato per relationem con il PVC in mani del contribuente da cui emerge l'assenza di contabilità, l'assenza di una dichiarazione fiscale, il mancato rispetto di tutte le norme fiscali applicabili all'attività del contribuente. Infine nessuna prova viene fornita dell'asserita omessa denuncia dei redditi per responsabilità di un terzo. Ciò comporta la ragionevolezza del ricorso ad accertamento induttivo da parte dell'Ufficio.
Per altro gli esiti dell'accertamento non sono contestati se non da un punto di vista meramente formale e con chiaro intento dilatorio.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza e, anche in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, si quantificano in euro 12.000 oltre accessori idi legge ed oneri se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 12.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2892/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 426/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 26/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400162 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400159/2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400153/2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400163/2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400145/2021 ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01I400154/2021 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: L'Ufficio si oppone alla sospensione richiesta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso avverso avviso di accertamento per imposte IVA, Ipref e IRAP 2016 e 2017. Il contribuente, in base a quanto ricostruito dal giudice di primo grado esercitava attività di affitto e vendita immobiliare nona vendo tuttavia alcuna contabilità e producendo a seguito di accesso della Guardi di Finanza unicamente 11 fatture. Pertanto l'Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. a) e 41 bis del d.P.R. n. 600/73, accertava un reddito d'impresa non dichiarato di € 243.417,00; ai fini IRAP, sulla base dell'art. 11 bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e per le stesse motivazioni sopra esposte, si accertava un valore della produzione netta di € 243.417,00;ai fini IVA venivano accertati corrispettivi per € 450.000,00;
considerato che
l'operazione, effettuata tra due soggetti
IVA, rientra nel regime del “reverse charge”, come espressamente manifestato dalle parti nell'atto di compravendita ai sensi dell'art. 10, n. 8 ter, lett. d) del d.P.R. n. 633/72, l'Ufficio , ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/72, rilevava l'omessa contabilizzazione ed omessa dichiarazione di operazioni imponibili in regime di “reverse charge” per € 450.000,00
La sentenza respinge il motivo concernente la mancata allegazione del PVC citato dall'accertamento in quanto lo stesso è noto e nelle mani del contribuente e non risulta necessario allegarlo nuovamente in sede di accertamento. Viene respinto anche il motivo circa l'illegittimità dell'ispezione della GDF e quello concernente l'inesistenza dell'accertamento in quanto non corrispondente ad uno schema tipizzato. Infine respinge il motivo di ricorso attinente al contratto di vendita di immobile che, ad avviso del contribuente sarebbe una non comprovata operazione di rent to buy. Infine respinge il motivo concernete la mancata presentazione della dichairazione che sarebbe da addebitarsi alla negligenza del professionsita ma di tale incarico non vi è traccia. Pertanto respinge il ricorso con condanna a 4000 euro di spese
L'appellante indica i seguenti motivi: 1) Mancato svolgimento della pubblica udienza richiesta
2) Carenza di motivazione circa ila mancata allegazione del PVC
3) Mancanza di schema tipico dell'atto di accertamento
4) Affermazione ch il contribuente aderirà alla rottamzaione (ma non risulta avervi aderito)
5) Chiede il ricalcolo delle spese
Si è costituito l'Ufficio che conferma la bontà del proprio operato e la legittimità dell'accertamento in ogni suo punto, ribadebndo quanto già chiarito in serde di controdeudzioni di primo grado
La parte contribuente è in udienza a distanza e conferma la sua disponibilità all'udienza e la correttezza del collegamento e si riporta agli atti. L'ufficio è presente in udienza e si oppone alla sospensione perché la rottamazione non è applicabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Con riferimento alla mancanza di contraddittorio pubblico in primo grado si ricorda che la Suprema Corte, ha statuito che la nullità della sentenza per mancata trattazione della causa in pubblica udienza, non comporta la rimessione della stessa al primo grado ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), D. Lgs. n.
546/1992, essendo il giudice d'appello tenuto a decidere la causa nel merito. Inoltre, nessuna prova è fornita circa la possibilità che la discussione in pubblica udienza avrebbe sovvertito l'esito del giudizio.
Quanto al difetto di motivazione della sentenza di primo grado la stessa risulta ampia e circostanziata, esente dai vizi sollevati dal ricorrente ed in particolare non risulta affatto apodittica nelle sue affermazioni.
L'avviso di accertamento in atti è motivato per relationem con il PVC in mani del contribuente da cui emerge l'assenza di contabilità, l'assenza di una dichiarazione fiscale, il mancato rispetto di tutte le norme fiscali applicabili all'attività del contribuente. Infine nessuna prova viene fornita dell'asserita omessa denuncia dei redditi per responsabilità di un terzo. Ciò comporta la ragionevolezza del ricorso ad accertamento induttivo da parte dell'Ufficio.
Per altro gli esiti dell'accertamento non sono contestati se non da un punto di vista meramente formale e con chiaro intento dilatorio.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese seguono la soccombenza e, anche in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, si quantificano in euro 12.000 oltre accessori idi legge ed oneri se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 12.000,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.