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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 662 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] - Parte_1 CodiceFiscale_1
RC- il 25/02/1993) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
LE RA presso il cui studio in Reggio Calabria, via Villa
Aurora n.7, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: nato a [...]_2 CodiceFiscale_2
Calabria il 06/06/1985), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta
Mazzotta, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Modena Boschicello n.50, ha eletto domicilio;
-ricorrenti; nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato l'11.03.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale consensuale e contestuale pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'11.08.2019 a Reggio
Calabria;
-rilevato che con sentenza n. 45/2025 emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, in data 17.02.2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-considerato che con provvedimento del 17.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 14.10.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 14.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria l'11.08.2019; b) dal matrimonio sono nati due figli: (19.05.2018) e (30.06.2021); c) con Per_1 Per_2 sentenza n. 45/2025, pubblicata in data 17.02.2025, è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito della sentenza di separazione personale dei coniugi avvenuta in data 17.02.2025 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
11.04.2024 il quale ha apposto il relativo visto in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato l'11.03.2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria atto n.249, parte II, u.1, Serie C, anno 2019, alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2)la casa coniugale sita in Villa San Giovanni alla via Bottaro, trav. I n
20, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla sig.ra Parte_1
con l'intero mobilio ed ivi risiederà con i due figli minori,
[...]
assumendosi carico ed onere relativamente al pagamento delle utenze e provvedendo, tempestivamente, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, alla voltura delle stesse a proprio nome. Si dà atto che di comune accordo con la moglie, il marito, dal 01.09.2023, ha trasferito la propria dimora presso altro immobile e provvederà a ivi trasferire la propria residenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Le rate del mutuo di cui in premessa, a partire dal mese di settembre 2024, saranno versate, in ragione della metà, da parte di entrambi coniugi. Le rate mensili di euro 107,58 del finanziamento contratto dal sig. Parte_2
per la ristrutturazione dei locali bagno per un totale
[...]
complessivo di euro 5.000,00 e le rate di euro 89,10 del finanziamento contratto dal sig. per l'acquisto della cameretta Parte_2
della figlia continueranno ad essere corrisposte dallo stesso sino a totale estinzione del debito;
3)I figli minori e saranno affidati, così come per legge, Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di stare col padre tutte le volte che lo desidereranno. I genitori provvederanno, di comune accordo, all'educazione dei figli e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche dei minori, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che questi trascorreranno con ognuno di loro. Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore verrà concordato di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle intenzioni dei minori medesimi. In difetto di accordi, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli, con le seguenti modalità: - due giorni infrasettimanali (che saranno determinati di settimana in settimana e comunicati la domenica sera, stante la variazione settimanale dei turni di lavoro del padre che non gli consente una programmazione standard) dall'uscita di scuola fino alla sera (ore 19:00) quando li riaccompagnerà dalla madre per la cena, salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno determinarsi con anticipo tale da consentire una diversa organizzazione e salvo imprevisti;
- a fine settimana alternati, a partire dalla giornata del sabato dopo pranzo e sino alla sera della domenica alle 19:00 per il figlio e, con possibilità di pernotto, invece, per la figlia , Per_2 Per_1
la quale rimarrà anche la domenica mattina col padre per pranzare con lui e la famiglia paterna per poi essere riaccompagnata nel pomeriggio a casa della madre. Il pranzo della domenica potrà coinvolgere anche il figlio che il padre potrà andare a prendere la domenica Per_2
mattina dalla madre per poi riaccompagnarlo nel pomeriggio assieme alla sorellina. I figli trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore nei giorni 24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, così come per le festività pasquali gli stessi trascorreranno la
Santa Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa, salvo diversi accordi tra essi genitori che dovranno determinarsi con anticipo. I figli trascorreranno tutte le altre festività del
25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre, dell'8 dicembre e del 15 agosto ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore e, i genitori, concorderanno la ripartizione dei giorni di festività sopra citati, almeno dieci giorni prima. Il padre avrà facoltà di trascorrere con i figli quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto, escludendo il pernotto per il figlio fino al suo raggiungimento dell'età di quattro anni;
Per_2
4)il sig. verserà alla sig.ra , Parte_2 Parte_1
entro il giorno 30 (Trenta) di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario all'Iban alla stessa intestato ([...]) la somma di euro 800,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (euro
400,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori da individuarsi secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale civile di Reggio Calabria: SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE
AL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. L'assegno unico erogato dall'INPS in favore dei figli sarà percepito in pari misura da entrambi i genitori che ne riceveranno accredito separato da parte dell'Ente;
5) entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere, come sono, ciascuno in grado di provvedere a sé medesimo;
6) la sig.ra rinuncia ai benefici di cui alla c.d. Parte_1
“tessera del ferroviere” del sig. (esenzione viaggi di Trenitalia Pt_2
per il coniuge);
7) le parti prestano il proprio reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o documento equipollente oltre che al documento d'identità, valido per l'espatrio, anche per i figli minori;
8) I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti;
9) i coniugi si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, hanno regolamentato tutti i rapporti patrimoniali e personali tra di essi pendenti e di non aver null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione per la causale in oggetto;
10) spese del giudizio integralmente compensate tra le parti;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna