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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente
dott.ssa Carmen Giraldi
Relatore
dott. Silvia Migliori
Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 8041 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato MACHIRELLI GIOVANNA
parte ricorrente contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
parte resistente contumace pagina 1 di 5 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data 4 2 2025
Fatto e Diritto
La Sig.ra proponeva ricorso per la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Rappresentava di avere intrattenuto una relazione more uxorio, sin dal 2013, con il Sig. ,da tale unione è nata la figlia CP_1
in Imola il 25/06/2014, riconosciuta da entrambi Persona_1
i genitori;
La ricorrente deduceva che la coppia si era separata dal febbraio 2022, quando il Sig. abbandonava la famiglia senza CP_1
comunicare alcunché. Da allora i contatti padre – figlia erano stati sostanzialmente solo telefonici e molto sporadici.
Chiedeva quindi l'affido superesclusivo ed un contributo di mantenimento paterno.
Il resistente non si costituiva.
Deve essere accolta la domanda di affido superesclusivo.
Il padre della minore non ha dato notizie sulla residenza attuale. Forse lavora all'estero e non ha contatti con la figlia. Tale situazione rende necessario per una efficace cura e gestione l'affido superesclusivo della figlia alla madre, che, altrimenti,non avrebbe la pagina 2 di 5 possibilità di reperirlo per ottenere autorizzazioni e/o firme di varia natura (per esigenze scolastiche, sanitarie ecc.) .
Nell'ipotesi in cui il padre chieda di vedere la figlia,gli incontri saranno organizzati dal Servizio sociale.
Per quanto concerne le condizioni economiche delle parti, non si hanno dati sui redditi del egli ha sempre lavorato nel campo CP_1
dell'edilizia e dovrebbe lavorare all'estero.he anche ora abbia un'attività come muratore.
La Sig.ra svolge l'attività di badante con un reddito di Pt_1
circa € 1.000,00 mensili.
Ella percepisce poi un assegno unico per le tre figlie ( Per_1
e e , avute da un
[...] Persona_2 Persona_3
precedente matrimonio), che ammonta oggi a € 750,00.
Alla luce dei compiti esclusivi di cura e gestione della figlia si reputa equo un contributo paterno di mantenimento pari ad euro
250,00 mensili,oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico del resistente.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 8041/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. - affida in via super esclusiva la figlia minore
[...]
alla madre con facoltà di assumere in Persona_1 Parte_1
autonomia decisioni anche in ambito sanitario e scolastico;
pagina 3 di 5 2. - assegna la casa familiare sita in Imola (BO) via Pambera
17 alla Sig.ra che continuerà a risiedervi unitamente Parte_1
alle figlie minori;
3. Nell'ipotesi in cui il padre chieda di vedere la figlia,gli incontri saranno organizzati dal Servizio sociale.
4. dispone che il Sig. versi alla ricorrente, Controparte_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia la somma Per_1
di € 250,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il primo giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi sino alla maggiore età della figlia e anche oltre fino a che la stessa non sarà economicamente autosufficiente, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute per la figlia Per_1
da individuarsi con riferimento al Protocollo in essere presso questo
Tribunale
5. Condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente le spese legali nella misura di euro 3000,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione
Prima Civile in data 19.2.2025 .
Il Giudice estensore dott.ssa Carmen Giraldi
Il Presidente
dott. Bruno Perla
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