Art. 1.
Fermo il disposto dell' art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1953, n. 463 , ai personali statali di cui all' art. 7, primo comma, del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , esclusi i personali delle magistrature ordinaria e militare, della magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, e' attribuita una somma integrativa del trattamento economico per l'anno 1953, pari alla meta' della tredicesima mensilita', nei limiti, alle condizioni e con i criteri fissati dai commi secondo e successivi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo.
Le disposizioni del primo comma si osservano anche nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , e dei provvedimenti successivi di estensione della tredicesima mensilita' a determinate categorie di personale in attivita' di servizio, alle condizioni, con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.
Fermo il disposto dell' art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1953, n. 463 , ai personali statali di cui all' art. 7, primo comma, del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , esclusi i personali delle magistrature ordinaria e militare, della magistratura amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, e' attribuita una somma integrativa del trattamento economico per l'anno 1953, pari alla meta' della tredicesima mensilita', nei limiti, alle condizioni e con i criteri fissati dai commi secondo e successivi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo.
Le disposizioni del primo comma si osservano anche nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , e dei provvedimenti successivi di estensione della tredicesima mensilita' a determinate categorie di personale in attivita' di servizio, alle condizioni, con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.