Art. 303.
(Spese di gestione anticipate dallo Stato).
Nel caso che i beni sequestrati non producano rendite o non comprendano attivita' liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese occorrenti per la gestione, il Ministro delle finanze puo' disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.
Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono reperibili a carico del proprietario o detentore dei beni sequestrati.
Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sequestrati, con preferenza su ogni credito, ancorche' privilegiato.
(Spese di gestione anticipate dallo Stato).
Nel caso che i beni sequestrati non producano rendite o non comprendano attivita' liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese occorrenti per la gestione, il Ministro delle finanze puo' disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.
Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono reperibili a carico del proprietario o detentore dei beni sequestrati.
Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sequestrati, con preferenza su ogni credito, ancorche' privilegiato.