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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 3312/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a cartella esattoriale, promossa
DA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(Rg) C.da OR ER snc (C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Ignazio Drago, presso il cui studio in Scicli, Via Mentana n. 168, è elettivamente domiciliato, giusta separato mandato allegato al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
(cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale, dott. , in qualità di Responsabile Controparte_2
Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 Persona_1 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Controparte_3
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente
[...]
domiciliata in Catania, Corso Italia n. 46 presso lo studio del Prof. Avv.
Giuseppe Berretta, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione 3
e
, Controparte_4
C.F. , impersonato dal Dirigente, Dott. , il P.IVA_2 Controparte_5 quale interviene con facoltà di agire e, ex officio, dichiara di eleggere domicilio in via Empedocle n. 28, presso la sede dell' CP_4 CP_4 medesimo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1 la cartella di pagamento n. 297202300165577042000, comunicata in data
O
P
P
O
S
T
I 4
11.11.2024 da - sede di , per conto dell' CP_6 CP_4 Controparte_4
di nonché tutti gli atti ad essa presupposti e consequenziali. CP_4
Chiedeva l'opponente” Dire nullo e/o annullare l'atto impugnato per inesistenza giuridica dell'ordinanza ingiunzione n. 20/2021 presupposta, non essendo mai stata notificata all'odierno ricorrente;
- Dire nullo e/o annullare l'atto impugnato per carenza di motivazione e violazione della Legge
212/2000; - Dire nullo e/o annullare l'atto impugnato per carenza dei presupposti impositivi ed elementi probatori gravi, precisi e concordanti;
- In subordine e nel merito ritenere e dichiarare illegittima e sproporzionata la sanzione comminata al ricorrente in quanto soggetto estraneo alle contestazioni e per l'effetto dire nullo e/o annullare l'atto impugnato. - Con vittoria di spese e compensi difensivi di cui si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva l , la quale chiedeva “- in Controparte_1
via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
; - sempre in via preliminare, dichiarare il ricorso Controparte_1 inammissibile poiché tardivo;
- nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. - condannare controparte al pagamento di spese e compensi”.
Si costituiva altresì' il Controparte_4
, il quale chiedeva “disattesa ogni contraria richiesta o
[...] istanza di parte avversa in via pregiudiziale: spetta all' Controparte_3
tenere indenne questo da qualsiasi potenziale danno
[...] CP_4
o pregiudizio che, in ipotesi, potrebbe derivargliene dai suoi comportamenti e modi di operare che, all'esito del giudizio, dovrebbero risultare non conformi alla normativa e si chiede, pertanto, lo stralcio dal presente giudizio di questa Amministrazione convenuta;
in via subordinata: rigettare l'opposizione proposta dall'attore identificato in premessa;
dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione nelle forme di cui agli artt. 22 e 5
segg. della L. 689/81, perché trattasi di impugnativa rivolta contro provvedimenti inerenti la fase dell'esecuzione forzata di cui all'art. 27 L.
689/81 avverso i quali, allo stato, è proponibile solamente l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 e segg. del c.p.c., in ragione della regolare notificazione dell' ordinanza ingiunzione preordinata all' iscrizione a ruolo e all'emissione della cartella di pagamento impugnata;
confermare, sotto ogni aspetto (forma e merito), il provvedimento impugnato e, ove sia necessario, ogni altro atto del procedimento, presente e futuro (presupposto o susseguente, connesso o collegato), finanche a comprendere la fondamentale correttezza giuridica dell'azione tutoria/sanzionatoria esercitata nei confronti del trasgressore;
fissare l'udienza di discussione e decisione della causa al fine di deliberare, in via graduata, ma senza recesso dalle superiori preliminari richieste”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione,
l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. Cass. Sez.
3, sent.n. 21080/2015).
In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, 6
mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr.
Cass. Sez. 6-2, ord.n. 8402/2018).
La cartella di pagamento di cui all'art. 25 del d.p.r. n. 602 del
29.9.1973 assolve, nell'ambito dell'esecuzione esattoriale, la stessa funzione del precetto, per cui, laddove con l'opposizione vengano fatti valere dei vizi prettamente formali, l'esperita impugnazione integra gli estremi di un'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 21.2.2007, n. 4018; Cass.
3.4.2012, n. 5333; Cass. Sez.
6-2 ord. n. 8402/2018).
Nella specie le contestazioni sollevate dalla parte opponente avverso la cartella di pagamento in contestazione attengono a vizi di natura prettamente formale, e non già sostanziale, lamentando l il difetto di Pt_1
motivazione dell'atto impugnato nonché l'inesistenza della notifica dell'atto ad essa presupposto (ordinanza – ingiunzione).
Ne consegue che l'azione dallo stesso esperita va correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c., con conseguente applicabilità del termine perentorio di giorni venti, previsto a pena di inammissibilità del suddetto rimedio.
Ciò posto, la cartella impugnata è stata notificata in data 11 novembre
2024, mentre l'opposizione è stata depositata il 05 dicembre 2024, ovvero ben oltre il termine perentorio normativamente previsto.
L'opposizione in esame andrà quindi dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7
Con particolare riferimento alla posizione dell Controparte_4
, va ricordato che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015,
[...]
“in caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal CP_4 giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 297202300165577042000, comunicata in data 11.11.2024 da sede di , per conto dell' CP_6 CP_4 Controparte_4
di .
[...] CP_4
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalle altre parti, Controparte_7
, da liquidarsi in favore
[...]
della prima in euro 1.500,00, e nei confronti del secondo in euro 1.200,00, a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Così deciso, in Ragusa l'11 luglio 2025.
8
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo