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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 393/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 393/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
12/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), IN PROPRIO;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Roversi C.F._3
del foro di Milano e avv. Laura Ricci del foro di Brescia in forza di deleghe stese pagina 1 di 20 a margine della citazione di primo grado;
NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'avv. Sergio Di Gangi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Brescia via Aldo Moro n. 13, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto, Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante;
APPELLATA
a cui era riunito il procedimento iscritto al N. 407/2023 R.G.
promosso da
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'avv. Sergio Di Gangi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Brescia via Aldo Moro n. 13, giusta delega allegata alla citazione in appello;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Roversi C.F._3
del foro di Milano e avv. Laura Ricci del foro di Brescia in forza di deleghe stese a margine della citazione di primo grado;
- APPELLATI
pagina 2 di 20 NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto, Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 651/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 22.03.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante avv. Pt_1
Si chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l'appellante a “restituire agli attori l'importo di € 5.000,00, oltre interessi legali”
e, per l'effetto, statuirsi che nulla deve il concludente agli attori e condannarsi i medesimi al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
Per parte appellante CP_2
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia la Corte di
Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 651/2023, resa inter partes
dal Tribunale ordinario di Brescia, giudice unico dott. Fondrieschi Elena, in data
20/22 marzo 2023, in corso di registrazione all'epoca dell'appello, notificata il successivo 22 marzo 2023, relativamente ai capi trascritti in atto di citazione in appello comportanti la condanna dell'odierno appellante come in atto riferita.
Nel merito: respingere le istanze di parti attrici appellate con la migliore motivazione, esentando da ogni richiesta . Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio pagina 3 di 20 rifusi e distratti in favore dell'avv. Sergio Di Gangi antistatario, maggiorati per
C.P.A. ed I.V.A. ex lege.
Per parte appellata CP_1
Voglia codesta Corte d'Appello rigettare l'impugnazione ex adverso proposta,
con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 14.11.2013, e Controparte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia l'ing. e Controparte_2
l'avv. esponendo: Parte_1
- che in data 18.04.2013 aveva ricevuto la notifica di un precetto Parte_2
con titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Brescia dell'importo di € 222.014,34 in favore di somme pretese per l'esecuzione di lavori di Controparte_4
ristrutturazione da eseguire presso il complesso immobiliare di proprietà del figlio;
CP_1
- che in realtà dette somme non erano dovute in quanto privo di legittimazione passiva e comunque pretese in forza di un contratto di appalto nullo;
- che, al momento della notifica dell'ingiunzione esecutiva, era presente
[...]
il quale aveva loro consigliato di affidarsi per la questione all'ing. CP_5
il quale nei giorni seguenti si era recato presso l'officina di Controparte_2
e lo aveva convinto a consegnargli gli originali degli atti notificati e CP_1
pagina 4 di 20 a firmare alcuni documenti con la promessa di un successivo incarico ad un legale di fiducia per proporre opposizione al decreto;
- che nei giorni seguenti l'ing. si era nuovamente presentato presso CP_2
l'officina di per far firmare a alcuni documenti necessari CP_1 Parte_2
per introdurre il giudizio di opposizione al decreto;
- che nei primi giorni del mese di maggio 2013 i deducenti e Parte_3
moglie di , si erano recati presso lo studio dell'ing. in Brescia al CP_1 CP_2
fine di ottenere aggiornamenti sull'opposizione e, ricevute le dovute rassicurazioni, l'ing. aveva preteso la consegna di assegni senza CP_2
l'indicazione del prenditore per l'importo di € 25.000 da usare quale fondo spese per l'attività processuale e incarico a tale “avv. di Brescia” – i cinque Pt_1
assegni tratti su BCC Agrobresciano dell'importo ciascuno di € 5.000 erano consegnati nella stessa settimana;
- che, scaduto in data 28.05.2013 il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, gli assegni n. 0010203505, 506 e 507 venivano posti all'incasso, e in data 25.06.2013 era attinto da pignoramento immobiliare;
Parte_2
- che, nonostante le rassicurazioni ricevute, l'unico avv. del foro di Pt_1
Brescia negava di aver ricevuto incarichi professionali dai signori da cui la CP_1
decisione di affidarsi a nuovi legali che immediatamente richiedevano la restituzione degli atti e delle somme incassate, salvo scoprire che pure gli assegni con cifre finali 508 e 509 erano stati posti all'incasso;
- che, solo nella serata del 26.09.2013, l'ing. aveva confessato di aver CP_2
pagina 5 di 20 incassato gli assegni senza emettere alcuna fattura e aveva comunicato che il legale incaricato della pratica era l'avv. di Brescia;
Parte_1
- che, sentito l'avv. , questi aveva fornito una spiegazione confusa Parte_1
ed aveva ammesso di non aver mai incontrato i dei quali non sapeva CP_1
neppure il numero di telefono;
- che in seguito avevano sporto querela e diffidato l'avv. ad iscrivere a Pt_1
ruolo una citazione notificata a per ottenere la Controparte_4
restituzione della somma pretesa con il decreto ingiuntivo per non aver mai conferito alcun incarico professionale.
Alla luce di queste premesse, gli attori allegavano che l'ing. era CP_2
responsabile dell'accaduto e doveva restituire la somma di € 20.000 portata da quattro degli assegni incassati in quanto consegnati solo quale fondo spese per la causa di opposizione al decreto ingiuntivo;
che detto convenuto era altresì
responsabile del danno subito da per effetto del pignoramento;
Parte_2
che l'avv. avrebbe dovuto restituire la somma di € 5.000 indebitamente Pt_1
incassata e parimenti doveva essere condannato al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata proposizione di una tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da attese le buone possibilità di Controparte_4
ottenere la revoca dell'ingiunzione.
L'ing. resisteva ed allegava che il comparente non era stato incaricato di CP_2
predisporre l'opposizione ad un decreto ingiuntivo per cui non aveva alcuna competenza, ma per espressi mandati professionali, uno del 24.04.2015 avente pagina 6 di 20 ad oggetto l'incarico per l'attività di collaudo statico delle strutture e pratiche catastali relative ad un immobile sito in OB d'IO (CR) e l'altro del
24.04.2013 del seguente tenore: “I committenti affidano al professionista
l'incarico per la consulenza tecnica di parte del contenzioso stragiudiziale per
gli stessi e l'impresa … inerente alla corretta esecuzione Controparte_4
degli stessi e la loro esatta quantificazione”; che gli attori, afflitti da problemi di liquidità, avevano consegnato i cinque assegni in bianco privi di data e di indicazione del prenditore di pari importo, ma con la previsione di porli all'incasso solo dopo aver sentito i committenti, come nel caso concreto accaduto, e che la somma incassata era stata fatturata dalla sua società di progettazione Edil Tecno Engineering. Aggiungeva di aver suggerito agli attori il nominativo dell'avv. con cui collaborava abitualmente, ma che Parte_1
era preciso onere dell'ingiunto sentire il legale, mentre di fatto era rimasto inerte, per sua stessa ammissione, sino al mese di settembre 2013.
L'avv. a sua volta, negava di aver ricevuto un mandato da Parte_1
per proporre opposizione al decreto ingiuntivo e sosteneva che Parte_2
l'unico mandato ricevuto era stato quello per proporre una citazione volta ad ottenere la ripetizione dell'importo di € 69.115 versato a Controparte_4
che detto incarico era stato formalizzato con il conferimento di una procura
[...]
ad litem sottoscritta da e consegnata a fine estate 2013 Controparte_1
dall'ing. con cui aveva frequenti rapporti professionali;
che Controparte_2
nell'occasione aveva ricevuto copia della carta di identità del mandante e il suo pagina 7 di 20 codice fiscale e una copia di una relazione peritale dell'ing. che aveva CP_2
ricevuto un assegno bancario di € 5.000; che una volta predisposto l'atto introduttivo aveva ricevuto, nel pomeriggio del 26.09.2013, una telefonata dell'avv. Roversi con intimazione a non iscrivere la causa a ruolo per carenza di mandato. In ogni caso chiedeva di essere manlevato dalla sua compagnia assicuratrice , ora in forza di polizza inter CP_6 Controparte_3
partes.
Differita la prima udienza, la compagnia resisteva: aderiva alle difese del suo assicurato evidenziando tuttavia che la polizza non era operativa per la restituzione dei compensi.
Istruita la lite con testi, il Tribunale adito accoglieva le domande restitutorie condannando l'ing. a restituire la somma di € 20.000 e l'avv. la CP_2 Pt_1
somma di € 5.000, mentre rigettava la domanda risarcitoria connessa alla mancata proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Condannava,
infine, i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite (con riparto interno delle quote di debenza in ragion e di 4/5 per e 1/5 per , mentre la CP_2 Pt_1
domanda di manleva dell'avv. era rigettata in quanto la polizza non Pt_1
copriva le restituzioni del compenso con compensazione integrale delle spese.
e proponevano distinti appelli, poi riuniti;
Parte_1 Controparte_2
restava contumace e, dopo un tentativo di conciliazione, la Controparte_3
causa era rinviata all'udienza 12.02.2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il pagina 8 di 20 deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello dell'avv. . Parte_1
Con unico e articolato motivo l'avv. censura la gravata sentenza Parte_1
nella parte in cui è stato condannato a restituire agli originari attori la somma di
€ 5.000. Lamenta il malgoverno delle istanze istruttorie censurando alcune affermazioni contenute nella sentenza, in particolare allega che aveva ricevuto la procura da e mai da unico soggetto legittimato Controparte_1 Parte_2
a proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, tanto più che nella sentenza il primo giudice, nella parte in cui ha disatteso la domanda risarcitoria avversaria,
ha correttamente prospettato che un'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbe determinato alcun beneficio al potenziale opponente. Deduce che l'acconto ricevuto di € 5.000 era congruo per l'attività svolta e che la prospettata azione di restituzione della somma di € 69.115 incamerata da
[...]
e versata da aveva possibilità di essere accolta in CP_4 CP_1
quanto il contraente dell'appalto era Censura l'affermazione del Parte_2
primo giudice secondo cui la citazione elaborata di sole due pagine era inficiata da nullità per omesso avvertimento dell'art. 168 bis c.p.c. e contesta l'esistenza di un suo inadempimento.
Appello di . Controparte_2
L'appellante ing. censura la sentenza per aver dato credito ai testi CP_2
introdotti da parte attrice e ritenuto veritiere circostanze non dimostrate.
pagina 9 di 20 Lamenta il malgoverno delle istanze istruttorie per non avere il primo giudice valorizzato le lettere di conferimento incarichi prodotte in atti in cui sono determinati i corrispettivi.
Prima di esaminare i motivi di gravame occorre dare sommaria contezza delle risultanze di causa.
In fatto, è documentato che chiedeva ed otteneva un Controparte_4
decreto ingiuntivo dal Tribunale di Brescia in data 4.04.2013 dell'importo di €
222.014,34 nei confronti di in relazione a lavori eseguiti sugli Parte_2
immobili siti in Verolavecchia e OB d'IO (CR) indicati in apposita fattura. A detta degli originari attori, al momento di notifica dell'ingiunzione, era presente nell'officina dell'ingiunto tale che consigliava a CP_5
e al figlio di rivolgersi all'ing. per Parte_2 CP_1 Controparte_2
sistemare la questione.
, sentito quale teste, confermava di aver messo in relazione i CP_5 CP_1
con l'ing. ma non tanto per l'opposizione al decreto ingiuntivo, come CP_2
sostenuto da parte attrice, ma per problemi afferenti al tetto dell'abitazione del sig. ed alla riparazione effettuata da un'impresa edile con la quale erano CP_1
sorte delle contestazioni in ordine a quanto aveva eseguito per i avori eseguiti.
Parimenti certo che in seguito si sia instaurata una relazione tra l'ing. e i CP_2
signori – in particolare il primo incontro sarebbe avvenuto presso la sede CP_1
della – ma a questo punto diverge la ricostruzione tra le parti. CP_7
A detta di parte attrice, infatti, l'unico scopo del rapporto tra ing. da un CP_2
pagina 10 di 20 lato e i dall'altro era quello di fronteggiare l'opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo e in tal senso militano le deposizioni dei testi e di Parte_3
mentre il convenuto contestava radicalmente detta Testimone_1 CP_2
ricostruzione in quanto giammai avrebbe potuto curare un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo per il quale non aveva alcuna competenza,
essendosi limitato a segnalare il nominativo dall'avv. con cui Parte_1
aveva avuto rapporti di collaborazione in passato.
Aggiungeva che in realtà i due attori e moglie di , gli Parte_3 CP_1
avevano conferito tre mandati per iscritto. Il primo disciplinare di incarico professionale del 14.04.2013 avente ad oggetto il compimento di prestazioni professionali consistenti nel collaudo statico delle strutture e nella predisposizione degli atti di aggiornamento necessari sia al catasto terreni che al catasto fabbricati con compenso di € 7.500; un disciplinare di incarico in data
24.04.2023 avente ad oggetto una consulenza tecnica di parte nel contenzioso stragiudiziale con in qualità di esecutrice dei lavori per Controparte_8
valutare la congruità delle somme chieste con compenso preventivato di €
39.500 oltre accessori che doveva essere fatturato da Controparte_9
una lettera di incarico professionale del 14.05.2013 con cui l'ing.
[...] CP_2
veniva incaricato di prestare assistenza nella costituzione di una società dedita al settore automobilistico con contestale incarico di redigere rilievi, stendere una perizia tecnico estimativa per ciascun immobile sito in OB d'IO,
elaborare un contratto di locazione per l'immobile sito in Verolavecchia,
pagina 11 di 20 effettuare una consulenza finanziaria ed assistenza per la cessione degli immobili alla costituenda società al corrispettivo di € 21.000 oltre i.v.a. che avrebbe fatturato la già menzionata società Controparte_9
Il convenuto alla luce di questi tre distinti incarichi, regolarmente CP_2
sottoscritti, i primi due da e , il terzo Parte_2 CP_1 Parte_3
solo da quale titolare della Noci Motor Classic, nonostante Controparte_1
nell'intestazione del contratto figurano nella voce cliente sia i che CP_1
riferiva che i cinque assegni da € 5.000 ciascuno erano stati rilasciati Parte_3
dai per pagare dette prestazioni professionali con modalità poco ortodossa, CP_1
ma con la previsione che prima di porli all'incasso dovevano essere sentiti i clienti per garantire la provvista, come accaduto nel caso concreto, previa regolare fatturazione da parte di Edil Tecno Engineering, come previsto nei disciplinari e accaduto mediante l'emissione delle fatture 8/2023 di € 12.939,14,
la n. 10/23 di € 3.025 e la n. 14/13 di € 4.035,86 (versate in atti) per un totale di
€ 20.000.
Parte convenuta non spiega il motivo per cui uno di questi assegni, ossia quello terminante con il numero 509, sia poi stato consegnato all'avv. e Parte_1
da questi incassato.
È poi certo che non abbia proposto l'opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo e per effetto del titolo esecutivo Immobiliare Stamera notificava atto di pignoramento immobiliare.
Di seguito intervenivano i legali dei signori che inoltravano diffida all'ing. CP_1
pagina 12 di 20 per ottenere la restituzione della somma di € 25.000, il quale replicava CP_2
assumendo l'esistenza dei contratti di conferimento professionale di cui si è
detto; in data 27.09.2013 presentava denuncia querela contro Controparte_1
e . Controparte_2 Parte_1
Con riguardo alla posizione di quest'ultimo, l'avv. Roversi inoltrava missiva all'avv. notiziandolo di aver appreso del suo nominativo solo il Parte_1
giorno prima dall'ing. contestava al legale che mai era stata proposta CP_2
l'opposizione al decreto ingiuntivo e che mai i suoi clienti lo avevano incaricato di promuovere un sucecssivo giudizio
contro
Immobiliare Stamera per ottenere la restituzione di somme di danaro e pertanto l'avv. veniva diffidato Pt_1
dall'iscrivere la causa a ruolo. L'avv. replicava invitando i ad un Pt_1 CP_1
colloquio chiarificatore ed esponendo che la procura in suo possesso a firma di era certamente autentica in quanto raccolta da persona di sua Controparte_1
fiducia; in detta missiva l'avv. evidenziava di aver ricevuto un acconto di € Pt_1
5.000 a mezzo assegno bancario, già negoziato, ed invitava a CP_1
decidere se coltivare la lite o abbandonarla.
Nella sua comparsa, l'avv. allegava che mai aveva ricevuto un mandato da Pt_1
per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ma che l'unico Parte_2
mandato gli era stato conferito dal figlio per ottenere la restituzione CP_1
di somme di danaro che aveva versato a indebitamente;
Controparte_4
ammetteva che la procura ad litem sottoscritta gli era stata consegnata dall'ing.
con il quale aveva frequenti rapporti professionali nel settembre 2013 e CP_2
pagina 13 di 20 che, una volta predisposto l'atto, l'avv. Roversi gli aveva intimato di non iscrivere la causa a ruolo. A supporto, poi allegava copia della citazione predisposta con mandato a margine di per ottenere la Controparte_1
ripetizione di € 69.115 da in cui in poche righe si Controparte_4
sosteneva che i pagamenti erano stati fatti dal suo cliente per errore in buona fede, ma non dovuti in quanto il reale committente del contratto di appalto era
– si noti che nella citazione introduttiva allegava Parte_2 Parte_2
di aver subito un danno dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo in quanto i lavori erano stati eseguiti su immobile di proprietà del figlio e da questi commissionati.
Trattasi, a giudizio della Corte, di vicenda a tratti surreale e che con tutta probabilità i protagonisti non hanno voluto illustrare fino in fondo.
Da un lato, infatti, è piuttosto inverosimile ritenere che un soggetto attinto da un'ingiunzione così rilevante si affidi ad un ingegnere per proporre l'opposizione senza recarsi personalmente dal legale e conferire a questi l'apposito mandato e la documentazione necessaria per apprestare il giudizio di opposizione e dall'altro non è stato spiegato come mai uno degli assegni che l'ing. assume aver ricevuto per i compensi professionali dovuti per i tre CP_2
incarichi di cui si è detto sia stato consegnato all'avv. se la sua Parte_1
funzione nella vicenda è quella descritta nella comparsa.
In ogni caso, pur dando atto di queste anomalie, la Corte è chiamata a decidere sui motivi di appello alla luce delle allegazioni delle parti e al materiale pagina 14 di 20 probatorio a sua disposizione.
Quanto all'appello dell'ing. la Corte ritiene che il motivo di Controparte_2
doglianza sia fondato.
In primo luogo, in diritto va rammentato che, per costante orientamento di legittimità, in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Era quindi onere di e di Controparte_10 Parte_2
dimostrare che la consegna degli assegni senza indicazione del prenditore e della data, ma compilati nella somma, è avvenuta senza causa o per il pagamento di prestazioni diverse da quelle rappresentate dall'ing. CP_2
Solo la teste riferiva che, in occasione di un incontro avvenuto Parte_3
nel mese di maggio 2013, aveva preteso la consegna di assegni in bianco CP_2
per consegnarli a tal avv. per la causa di opposizione, ma questa teste si Pt_1
trova in una posizione di particolare inattendibilità in quanto persona che ha sottoscritto, unitamente al marito e al suocero, i disciplinari di incarico all'ing.
Il teste nulla sapeva sul punto e pure il teste narrava CP_2 Tes_1 CP_5
di aver messo in contatto le parti non tano per l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma per problemi relativi al tetto dell'abitazione del sig. e alle CP_1
riparazioni effettuate da impresa con quale erano sorte contestazioni.
Di contro l'ing. ha prodotto i tre disciplinari di incarico da cui emerge CP_2
che i due attori e avevano conferito all'ingegnere diverse tipologie di Parte_3
pagina 15 di 20 prestazioni, di cui una sola con una qualche interferenza con l'ingiunzione, con previsione di un corrispettivo e l'indicazione delle modalità di fatturazione che risultano rispettate. Le tre fatture sono state emesse prima della richiesta di restituzione delle somme e risultano altresì annotate nei registri contabili della società emittente.
Le sottoscrizioni apposte nei tre disciplinari di incarico non sono state disconosciute e, nonostante qualche accenno alla firma di documenti, gli attori non hanno mai allegato di aver sottoscritto dei fogli in bianco o allegato di non aver mai voluto sottoscrivere quei contratti di prestazione professionale in cui le sottoscrizioni si trovano apposte in ogni pagina e in calce sotto la voce “I
committenti” in modo coerente con il testo lasciando quindi intendere che si tratta di firme autentiche regolarmente apposte in calce a contratti di conferimento di incarico.
Premesso altresì che i committenti non hanno chiesto alcuna risoluzione dei citati contratti per inadempimento o declaratoria di nullità, annullamento,
rescissione ed altro, non hanno allegato che si trattasse di negozi simulati al fine giustificare il rilascio degli assegni per altre finalità, si deve ragionevolmente ritenere che l'incasso di € 20.000 da parte dell'ing. sia connesso con il CP_2
parziale compimento delle prestazioni professionali indicate nei disciplinari di incarico, come confermato dai testi e . Testimone_2 Testimone_3
Il primo, collaboratore dell'ing. riferiva di aver svolto attività di CP_2
consulenza tecnica, come ad es. l'analisi di documenti consegnati dai CP_1
pagina 16 di 20 all'ing e di aver fatto un sopralluogo a OB d'IO; il secondo, CP_2
libero professionista e contabile svolgente attività presso il convenuto,
confermava di aver visto i sottoscrivere i disciplinari di incarico e di aver CP_1
svolto delle attività di analisi contabile e di aver redatto il contratto di locazione previsto nell'ultimo disciplinare.
Esiste, pertanto, anche la prova di un parziale svolgimento dell'attività
professionale che giustifica l'incasso degli assegni.
Difettando pertanto la prova che il rilascio degli assegni da parte di
[...]
fosse funzionale solo alla causa di opposizione al decreto, ne consegue Pt_2
che l'originaria domanda di restituzione della somma di € 20.000 non può essere accolta, con conseguente riforma sul punto della gravata sentenza.
Di contro, a giudizio della Corte, l'appello proposto dall'avv. è Parte_1
infondato.
A giudizio della Corte, non esiste la prova che tra e l'avv. Controparte_1
si sia perfezionato un contratto di mandato. Nella sua stessa comparsa, il Pt_1
legale ammetteva di non aver mai visto il potenziale cliente, tanto che la procura
ad litem gli era stata consegnata dall'ing. verso la fine dell'estate 2013. CP_2
Si tratta all'evidenza di una procura a margine rilasciata su foglio in bianco, per come si può apprezzare anche dal testo della citazione (doc. 12 di parte).
La procura alle liti è un negozio unilaterale con il quale il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio, mentre il contratto di patrocinio è un mandato professionale con il quale il cliente conferisce incarico al proprio pagina 17 di 20 difensore di svolgere l'opera professionale. Data tale diversità, la procura alle liti non è indispensabile per la conclusione del contratto di patrocinio e il conferimento della procura alle liti non coincide con la conclusione del contratto di patrocinio e il compenso professionale spetta al difensore che abbia concluso un contratto di patrocinio (cfr. tra le molte Cass.
8.06.2017 n. 14267).
Non esiste alcuna prova che abbia conferito l'incarico all'avv. CP_1 Pt_1
di promuovere, dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, una causa
ad hoc finalizzata ad ottenere la restituzione di parte di una somma già versata a e, peraltro, la convenuta avrebbe ragionevolmente opposto Controparte_4
l'eccezione di giudicato. La citazione in atti è molto scarna, consta di alcune righe, e risulta inficiata da evidente nullità sia sotto il profilo dell'editio actionis
che della vocatio in jus e dunque trattasi di prestazione professionale immeritevole di qualsiasi remunerazione.
La sentenza gravata va pertanto riformata solo con riguardo alla posizione dell'ing. CP_2
Ne consegue che, in ossequio al principio della soccombenza, e Parte_2
in solido tra loro, vanno condannati a rifondere a Controparte_1 CP_2
le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in parte dispositiva,
[...]
secondo il valore medio dello scaglione di riferimento (causa di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000), mentre deve rifondere agli attori le spese Parte_1
di lite del presente grado, liquidate in parte dispositiva, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento (causa di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200).
pagina 18 di 20 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico del solo appellante . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e da Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza 651/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data
22.03.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda di restituzione della somma di € 20.000 avanzata da e da nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'ing. e per l'effetto Controparte_2
- condanna e in solido, a rifondere a Parte_2 Controparte_1 CP_2
le spese del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077 per
[...]
compenso (di cui € 919 per fase studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680
per la fase istruttoria ed € 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, per il presente grado, in € 382,50 per borsuali ed € 3.966 per compenso (di cui 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio, € 922 per la fase di trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- condanna l'avv. a rifondere a e a Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese del presente grado che liquida in € 1.923 per compenso (di cui €
[...]
pagina 19 di 20 536 per fase studio, € 536 per la fase introduttiva ed € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 20 di 20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 393/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
12/02/2025, promossa
DA
(C.F. ), IN PROPRIO;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Roversi C.F._3
del foro di Milano e avv. Laura Ricci del foro di Brescia in forza di deleghe stese pagina 1 di 20 a margine della citazione di primo grado;
NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'avv. Sergio Di Gangi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Brescia via Aldo Moro n. 13, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto, Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante;
APPELLATA
a cui era riunito il procedimento iscritto al N. 407/2023 R.G.
promosso da
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'avv. Sergio Di Gangi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Brescia via Aldo Moro n. 13, giusta delega allegata alla citazione in appello;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Roversi C.F._3
del foro di Milano e avv. Laura Ricci del foro di Brescia in forza di deleghe stese a margine della citazione di primo grado;
- APPELLATI
pagina 2 di 20 NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Veneto, Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 651/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 22.03.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante avv. Pt_1
Si chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna l'appellante a “restituire agli attori l'importo di € 5.000,00, oltre interessi legali”
e, per l'effetto, statuirsi che nulla deve il concludente agli attori e condannarsi i medesimi al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
Per parte appellante CP_2
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia la Corte di
Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 651/2023, resa inter partes
dal Tribunale ordinario di Brescia, giudice unico dott. Fondrieschi Elena, in data
20/22 marzo 2023, in corso di registrazione all'epoca dell'appello, notificata il successivo 22 marzo 2023, relativamente ai capi trascritti in atto di citazione in appello comportanti la condanna dell'odierno appellante come in atto riferita.
Nel merito: respingere le istanze di parti attrici appellate con la migliore motivazione, esentando da ogni richiesta . Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio pagina 3 di 20 rifusi e distratti in favore dell'avv. Sergio Di Gangi antistatario, maggiorati per
C.P.A. ed I.V.A. ex lege.
Per parte appellata CP_1
Voglia codesta Corte d'Appello rigettare l'impugnazione ex adverso proposta,
con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 14.11.2013, e Controparte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia l'ing. e Controparte_2
l'avv. esponendo: Parte_1
- che in data 18.04.2013 aveva ricevuto la notifica di un precetto Parte_2
con titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Brescia dell'importo di € 222.014,34 in favore di somme pretese per l'esecuzione di lavori di Controparte_4
ristrutturazione da eseguire presso il complesso immobiliare di proprietà del figlio;
CP_1
- che in realtà dette somme non erano dovute in quanto privo di legittimazione passiva e comunque pretese in forza di un contratto di appalto nullo;
- che, al momento della notifica dell'ingiunzione esecutiva, era presente
[...]
il quale aveva loro consigliato di affidarsi per la questione all'ing. CP_5
il quale nei giorni seguenti si era recato presso l'officina di Controparte_2
e lo aveva convinto a consegnargli gli originali degli atti notificati e CP_1
pagina 4 di 20 a firmare alcuni documenti con la promessa di un successivo incarico ad un legale di fiducia per proporre opposizione al decreto;
- che nei giorni seguenti l'ing. si era nuovamente presentato presso CP_2
l'officina di per far firmare a alcuni documenti necessari CP_1 Parte_2
per introdurre il giudizio di opposizione al decreto;
- che nei primi giorni del mese di maggio 2013 i deducenti e Parte_3
moglie di , si erano recati presso lo studio dell'ing. in Brescia al CP_1 CP_2
fine di ottenere aggiornamenti sull'opposizione e, ricevute le dovute rassicurazioni, l'ing. aveva preteso la consegna di assegni senza CP_2
l'indicazione del prenditore per l'importo di € 25.000 da usare quale fondo spese per l'attività processuale e incarico a tale “avv. di Brescia” – i cinque Pt_1
assegni tratti su BCC Agrobresciano dell'importo ciascuno di € 5.000 erano consegnati nella stessa settimana;
- che, scaduto in data 28.05.2013 il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo, gli assegni n. 0010203505, 506 e 507 venivano posti all'incasso, e in data 25.06.2013 era attinto da pignoramento immobiliare;
Parte_2
- che, nonostante le rassicurazioni ricevute, l'unico avv. del foro di Pt_1
Brescia negava di aver ricevuto incarichi professionali dai signori da cui la CP_1
decisione di affidarsi a nuovi legali che immediatamente richiedevano la restituzione degli atti e delle somme incassate, salvo scoprire che pure gli assegni con cifre finali 508 e 509 erano stati posti all'incasso;
- che, solo nella serata del 26.09.2013, l'ing. aveva confessato di aver CP_2
pagina 5 di 20 incassato gli assegni senza emettere alcuna fattura e aveva comunicato che il legale incaricato della pratica era l'avv. di Brescia;
Parte_1
- che, sentito l'avv. , questi aveva fornito una spiegazione confusa Parte_1
ed aveva ammesso di non aver mai incontrato i dei quali non sapeva CP_1
neppure il numero di telefono;
- che in seguito avevano sporto querela e diffidato l'avv. ad iscrivere a Pt_1
ruolo una citazione notificata a per ottenere la Controparte_4
restituzione della somma pretesa con il decreto ingiuntivo per non aver mai conferito alcun incarico professionale.
Alla luce di queste premesse, gli attori allegavano che l'ing. era CP_2
responsabile dell'accaduto e doveva restituire la somma di € 20.000 portata da quattro degli assegni incassati in quanto consegnati solo quale fondo spese per la causa di opposizione al decreto ingiuntivo;
che detto convenuto era altresì
responsabile del danno subito da per effetto del pignoramento;
Parte_2
che l'avv. avrebbe dovuto restituire la somma di € 5.000 indebitamente Pt_1
incassata e parimenti doveva essere condannato al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata proposizione di una tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da attese le buone possibilità di Controparte_4
ottenere la revoca dell'ingiunzione.
L'ing. resisteva ed allegava che il comparente non era stato incaricato di CP_2
predisporre l'opposizione ad un decreto ingiuntivo per cui non aveva alcuna competenza, ma per espressi mandati professionali, uno del 24.04.2015 avente pagina 6 di 20 ad oggetto l'incarico per l'attività di collaudo statico delle strutture e pratiche catastali relative ad un immobile sito in OB d'IO (CR) e l'altro del
24.04.2013 del seguente tenore: “I committenti affidano al professionista
l'incarico per la consulenza tecnica di parte del contenzioso stragiudiziale per
gli stessi e l'impresa … inerente alla corretta esecuzione Controparte_4
degli stessi e la loro esatta quantificazione”; che gli attori, afflitti da problemi di liquidità, avevano consegnato i cinque assegni in bianco privi di data e di indicazione del prenditore di pari importo, ma con la previsione di porli all'incasso solo dopo aver sentito i committenti, come nel caso concreto accaduto, e che la somma incassata era stata fatturata dalla sua società di progettazione Edil Tecno Engineering. Aggiungeva di aver suggerito agli attori il nominativo dell'avv. con cui collaborava abitualmente, ma che Parte_1
era preciso onere dell'ingiunto sentire il legale, mentre di fatto era rimasto inerte, per sua stessa ammissione, sino al mese di settembre 2013.
L'avv. a sua volta, negava di aver ricevuto un mandato da Parte_1
per proporre opposizione al decreto ingiuntivo e sosteneva che Parte_2
l'unico mandato ricevuto era stato quello per proporre una citazione volta ad ottenere la ripetizione dell'importo di € 69.115 versato a Controparte_4
che detto incarico era stato formalizzato con il conferimento di una procura
[...]
ad litem sottoscritta da e consegnata a fine estate 2013 Controparte_1
dall'ing. con cui aveva frequenti rapporti professionali;
che Controparte_2
nell'occasione aveva ricevuto copia della carta di identità del mandante e il suo pagina 7 di 20 codice fiscale e una copia di una relazione peritale dell'ing. che aveva CP_2
ricevuto un assegno bancario di € 5.000; che una volta predisposto l'atto introduttivo aveva ricevuto, nel pomeriggio del 26.09.2013, una telefonata dell'avv. Roversi con intimazione a non iscrivere la causa a ruolo per carenza di mandato. In ogni caso chiedeva di essere manlevato dalla sua compagnia assicuratrice , ora in forza di polizza inter CP_6 Controparte_3
partes.
Differita la prima udienza, la compagnia resisteva: aderiva alle difese del suo assicurato evidenziando tuttavia che la polizza non era operativa per la restituzione dei compensi.
Istruita la lite con testi, il Tribunale adito accoglieva le domande restitutorie condannando l'ing. a restituire la somma di € 20.000 e l'avv. la CP_2 Pt_1
somma di € 5.000, mentre rigettava la domanda risarcitoria connessa alla mancata proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Condannava,
infine, i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite (con riparto interno delle quote di debenza in ragion e di 4/5 per e 1/5 per , mentre la CP_2 Pt_1
domanda di manleva dell'avv. era rigettata in quanto la polizza non Pt_1
copriva le restituzioni del compenso con compensazione integrale delle spese.
e proponevano distinti appelli, poi riuniti;
Parte_1 Controparte_2
restava contumace e, dopo un tentativo di conciliazione, la Controparte_3
causa era rinviata all'udienza 12.02.2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il pagina 8 di 20 deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello dell'avv. . Parte_1
Con unico e articolato motivo l'avv. censura la gravata sentenza Parte_1
nella parte in cui è stato condannato a restituire agli originari attori la somma di
€ 5.000. Lamenta il malgoverno delle istanze istruttorie censurando alcune affermazioni contenute nella sentenza, in particolare allega che aveva ricevuto la procura da e mai da unico soggetto legittimato Controparte_1 Parte_2
a proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, tanto più che nella sentenza il primo giudice, nella parte in cui ha disatteso la domanda risarcitoria avversaria,
ha correttamente prospettato che un'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbe determinato alcun beneficio al potenziale opponente. Deduce che l'acconto ricevuto di € 5.000 era congruo per l'attività svolta e che la prospettata azione di restituzione della somma di € 69.115 incamerata da
[...]
e versata da aveva possibilità di essere accolta in CP_4 CP_1
quanto il contraente dell'appalto era Censura l'affermazione del Parte_2
primo giudice secondo cui la citazione elaborata di sole due pagine era inficiata da nullità per omesso avvertimento dell'art. 168 bis c.p.c. e contesta l'esistenza di un suo inadempimento.
Appello di . Controparte_2
L'appellante ing. censura la sentenza per aver dato credito ai testi CP_2
introdotti da parte attrice e ritenuto veritiere circostanze non dimostrate.
pagina 9 di 20 Lamenta il malgoverno delle istanze istruttorie per non avere il primo giudice valorizzato le lettere di conferimento incarichi prodotte in atti in cui sono determinati i corrispettivi.
Prima di esaminare i motivi di gravame occorre dare sommaria contezza delle risultanze di causa.
In fatto, è documentato che chiedeva ed otteneva un Controparte_4
decreto ingiuntivo dal Tribunale di Brescia in data 4.04.2013 dell'importo di €
222.014,34 nei confronti di in relazione a lavori eseguiti sugli Parte_2
immobili siti in Verolavecchia e OB d'IO (CR) indicati in apposita fattura. A detta degli originari attori, al momento di notifica dell'ingiunzione, era presente nell'officina dell'ingiunto tale che consigliava a CP_5
e al figlio di rivolgersi all'ing. per Parte_2 CP_1 Controparte_2
sistemare la questione.
, sentito quale teste, confermava di aver messo in relazione i CP_5 CP_1
con l'ing. ma non tanto per l'opposizione al decreto ingiuntivo, come CP_2
sostenuto da parte attrice, ma per problemi afferenti al tetto dell'abitazione del sig. ed alla riparazione effettuata da un'impresa edile con la quale erano CP_1
sorte delle contestazioni in ordine a quanto aveva eseguito per i avori eseguiti.
Parimenti certo che in seguito si sia instaurata una relazione tra l'ing. e i CP_2
signori – in particolare il primo incontro sarebbe avvenuto presso la sede CP_1
della – ma a questo punto diverge la ricostruzione tra le parti. CP_7
A detta di parte attrice, infatti, l'unico scopo del rapporto tra ing. da un CP_2
pagina 10 di 20 lato e i dall'altro era quello di fronteggiare l'opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo e in tal senso militano le deposizioni dei testi e di Parte_3
mentre il convenuto contestava radicalmente detta Testimone_1 CP_2
ricostruzione in quanto giammai avrebbe potuto curare un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo per il quale non aveva alcuna competenza,
essendosi limitato a segnalare il nominativo dall'avv. con cui Parte_1
aveva avuto rapporti di collaborazione in passato.
Aggiungeva che in realtà i due attori e moglie di , gli Parte_3 CP_1
avevano conferito tre mandati per iscritto. Il primo disciplinare di incarico professionale del 14.04.2013 avente ad oggetto il compimento di prestazioni professionali consistenti nel collaudo statico delle strutture e nella predisposizione degli atti di aggiornamento necessari sia al catasto terreni che al catasto fabbricati con compenso di € 7.500; un disciplinare di incarico in data
24.04.2023 avente ad oggetto una consulenza tecnica di parte nel contenzioso stragiudiziale con in qualità di esecutrice dei lavori per Controparte_8
valutare la congruità delle somme chieste con compenso preventivato di €
39.500 oltre accessori che doveva essere fatturato da Controparte_9
una lettera di incarico professionale del 14.05.2013 con cui l'ing.
[...] CP_2
veniva incaricato di prestare assistenza nella costituzione di una società dedita al settore automobilistico con contestale incarico di redigere rilievi, stendere una perizia tecnico estimativa per ciascun immobile sito in OB d'IO,
elaborare un contratto di locazione per l'immobile sito in Verolavecchia,
pagina 11 di 20 effettuare una consulenza finanziaria ed assistenza per la cessione degli immobili alla costituenda società al corrispettivo di € 21.000 oltre i.v.a. che avrebbe fatturato la già menzionata società Controparte_9
Il convenuto alla luce di questi tre distinti incarichi, regolarmente CP_2
sottoscritti, i primi due da e , il terzo Parte_2 CP_1 Parte_3
solo da quale titolare della Noci Motor Classic, nonostante Controparte_1
nell'intestazione del contratto figurano nella voce cliente sia i che CP_1
riferiva che i cinque assegni da € 5.000 ciascuno erano stati rilasciati Parte_3
dai per pagare dette prestazioni professionali con modalità poco ortodossa, CP_1
ma con la previsione che prima di porli all'incasso dovevano essere sentiti i clienti per garantire la provvista, come accaduto nel caso concreto, previa regolare fatturazione da parte di Edil Tecno Engineering, come previsto nei disciplinari e accaduto mediante l'emissione delle fatture 8/2023 di € 12.939,14,
la n. 10/23 di € 3.025 e la n. 14/13 di € 4.035,86 (versate in atti) per un totale di
€ 20.000.
Parte convenuta non spiega il motivo per cui uno di questi assegni, ossia quello terminante con il numero 509, sia poi stato consegnato all'avv. e Parte_1
da questi incassato.
È poi certo che non abbia proposto l'opposizione al decreto Parte_2
ingiuntivo e per effetto del titolo esecutivo Immobiliare Stamera notificava atto di pignoramento immobiliare.
Di seguito intervenivano i legali dei signori che inoltravano diffida all'ing. CP_1
pagina 12 di 20 per ottenere la restituzione della somma di € 25.000, il quale replicava CP_2
assumendo l'esistenza dei contratti di conferimento professionale di cui si è
detto; in data 27.09.2013 presentava denuncia querela contro Controparte_1
e . Controparte_2 Parte_1
Con riguardo alla posizione di quest'ultimo, l'avv. Roversi inoltrava missiva all'avv. notiziandolo di aver appreso del suo nominativo solo il Parte_1
giorno prima dall'ing. contestava al legale che mai era stata proposta CP_2
l'opposizione al decreto ingiuntivo e che mai i suoi clienti lo avevano incaricato di promuovere un sucecssivo giudizio
contro
Immobiliare Stamera per ottenere la restituzione di somme di danaro e pertanto l'avv. veniva diffidato Pt_1
dall'iscrivere la causa a ruolo. L'avv. replicava invitando i ad un Pt_1 CP_1
colloquio chiarificatore ed esponendo che la procura in suo possesso a firma di era certamente autentica in quanto raccolta da persona di sua Controparte_1
fiducia; in detta missiva l'avv. evidenziava di aver ricevuto un acconto di € Pt_1
5.000 a mezzo assegno bancario, già negoziato, ed invitava a CP_1
decidere se coltivare la lite o abbandonarla.
Nella sua comparsa, l'avv. allegava che mai aveva ricevuto un mandato da Pt_1
per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ma che l'unico Parte_2
mandato gli era stato conferito dal figlio per ottenere la restituzione CP_1
di somme di danaro che aveva versato a indebitamente;
Controparte_4
ammetteva che la procura ad litem sottoscritta gli era stata consegnata dall'ing.
con il quale aveva frequenti rapporti professionali nel settembre 2013 e CP_2
pagina 13 di 20 che, una volta predisposto l'atto, l'avv. Roversi gli aveva intimato di non iscrivere la causa a ruolo. A supporto, poi allegava copia della citazione predisposta con mandato a margine di per ottenere la Controparte_1
ripetizione di € 69.115 da in cui in poche righe si Controparte_4
sosteneva che i pagamenti erano stati fatti dal suo cliente per errore in buona fede, ma non dovuti in quanto il reale committente del contratto di appalto era
– si noti che nella citazione introduttiva allegava Parte_2 Parte_2
di aver subito un danno dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo in quanto i lavori erano stati eseguiti su immobile di proprietà del figlio e da questi commissionati.
Trattasi, a giudizio della Corte, di vicenda a tratti surreale e che con tutta probabilità i protagonisti non hanno voluto illustrare fino in fondo.
Da un lato, infatti, è piuttosto inverosimile ritenere che un soggetto attinto da un'ingiunzione così rilevante si affidi ad un ingegnere per proporre l'opposizione senza recarsi personalmente dal legale e conferire a questi l'apposito mandato e la documentazione necessaria per apprestare il giudizio di opposizione e dall'altro non è stato spiegato come mai uno degli assegni che l'ing. assume aver ricevuto per i compensi professionali dovuti per i tre CP_2
incarichi di cui si è detto sia stato consegnato all'avv. se la sua Parte_1
funzione nella vicenda è quella descritta nella comparsa.
In ogni caso, pur dando atto di queste anomalie, la Corte è chiamata a decidere sui motivi di appello alla luce delle allegazioni delle parti e al materiale pagina 14 di 20 probatorio a sua disposizione.
Quanto all'appello dell'ing. la Corte ritiene che il motivo di Controparte_2
doglianza sia fondato.
In primo luogo, in diritto va rammentato che, per costante orientamento di legittimità, in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Era quindi onere di e di Controparte_10 Parte_2
dimostrare che la consegna degli assegni senza indicazione del prenditore e della data, ma compilati nella somma, è avvenuta senza causa o per il pagamento di prestazioni diverse da quelle rappresentate dall'ing. CP_2
Solo la teste riferiva che, in occasione di un incontro avvenuto Parte_3
nel mese di maggio 2013, aveva preteso la consegna di assegni in bianco CP_2
per consegnarli a tal avv. per la causa di opposizione, ma questa teste si Pt_1
trova in una posizione di particolare inattendibilità in quanto persona che ha sottoscritto, unitamente al marito e al suocero, i disciplinari di incarico all'ing.
Il teste nulla sapeva sul punto e pure il teste narrava CP_2 Tes_1 CP_5
di aver messo in contatto le parti non tano per l'opposizione al decreto ingiuntivo, ma per problemi relativi al tetto dell'abitazione del sig. e alle CP_1
riparazioni effettuate da impresa con quale erano sorte contestazioni.
Di contro l'ing. ha prodotto i tre disciplinari di incarico da cui emerge CP_2
che i due attori e avevano conferito all'ingegnere diverse tipologie di Parte_3
pagina 15 di 20 prestazioni, di cui una sola con una qualche interferenza con l'ingiunzione, con previsione di un corrispettivo e l'indicazione delle modalità di fatturazione che risultano rispettate. Le tre fatture sono state emesse prima della richiesta di restituzione delle somme e risultano altresì annotate nei registri contabili della società emittente.
Le sottoscrizioni apposte nei tre disciplinari di incarico non sono state disconosciute e, nonostante qualche accenno alla firma di documenti, gli attori non hanno mai allegato di aver sottoscritto dei fogli in bianco o allegato di non aver mai voluto sottoscrivere quei contratti di prestazione professionale in cui le sottoscrizioni si trovano apposte in ogni pagina e in calce sotto la voce “I
committenti” in modo coerente con il testo lasciando quindi intendere che si tratta di firme autentiche regolarmente apposte in calce a contratti di conferimento di incarico.
Premesso altresì che i committenti non hanno chiesto alcuna risoluzione dei citati contratti per inadempimento o declaratoria di nullità, annullamento,
rescissione ed altro, non hanno allegato che si trattasse di negozi simulati al fine giustificare il rilascio degli assegni per altre finalità, si deve ragionevolmente ritenere che l'incasso di € 20.000 da parte dell'ing. sia connesso con il CP_2
parziale compimento delle prestazioni professionali indicate nei disciplinari di incarico, come confermato dai testi e . Testimone_2 Testimone_3
Il primo, collaboratore dell'ing. riferiva di aver svolto attività di CP_2
consulenza tecnica, come ad es. l'analisi di documenti consegnati dai CP_1
pagina 16 di 20 all'ing e di aver fatto un sopralluogo a OB d'IO; il secondo, CP_2
libero professionista e contabile svolgente attività presso il convenuto,
confermava di aver visto i sottoscrivere i disciplinari di incarico e di aver CP_1
svolto delle attività di analisi contabile e di aver redatto il contratto di locazione previsto nell'ultimo disciplinare.
Esiste, pertanto, anche la prova di un parziale svolgimento dell'attività
professionale che giustifica l'incasso degli assegni.
Difettando pertanto la prova che il rilascio degli assegni da parte di
[...]
fosse funzionale solo alla causa di opposizione al decreto, ne consegue Pt_2
che l'originaria domanda di restituzione della somma di € 20.000 non può essere accolta, con conseguente riforma sul punto della gravata sentenza.
Di contro, a giudizio della Corte, l'appello proposto dall'avv. è Parte_1
infondato.
A giudizio della Corte, non esiste la prova che tra e l'avv. Controparte_1
si sia perfezionato un contratto di mandato. Nella sua stessa comparsa, il Pt_1
legale ammetteva di non aver mai visto il potenziale cliente, tanto che la procura
ad litem gli era stata consegnata dall'ing. verso la fine dell'estate 2013. CP_2
Si tratta all'evidenza di una procura a margine rilasciata su foglio in bianco, per come si può apprezzare anche dal testo della citazione (doc. 12 di parte).
La procura alle liti è un negozio unilaterale con il quale il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio, mentre il contratto di patrocinio è un mandato professionale con il quale il cliente conferisce incarico al proprio pagina 17 di 20 difensore di svolgere l'opera professionale. Data tale diversità, la procura alle liti non è indispensabile per la conclusione del contratto di patrocinio e il conferimento della procura alle liti non coincide con la conclusione del contratto di patrocinio e il compenso professionale spetta al difensore che abbia concluso un contratto di patrocinio (cfr. tra le molte Cass.
8.06.2017 n. 14267).
Non esiste alcuna prova che abbia conferito l'incarico all'avv. CP_1 Pt_1
di promuovere, dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, una causa
ad hoc finalizzata ad ottenere la restituzione di parte di una somma già versata a e, peraltro, la convenuta avrebbe ragionevolmente opposto Controparte_4
l'eccezione di giudicato. La citazione in atti è molto scarna, consta di alcune righe, e risulta inficiata da evidente nullità sia sotto il profilo dell'editio actionis
che della vocatio in jus e dunque trattasi di prestazione professionale immeritevole di qualsiasi remunerazione.
La sentenza gravata va pertanto riformata solo con riguardo alla posizione dell'ing. CP_2
Ne consegue che, in ossequio al principio della soccombenza, e Parte_2
in solido tra loro, vanno condannati a rifondere a Controparte_1 CP_2
le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in parte dispositiva,
[...]
secondo il valore medio dello scaglione di riferimento (causa di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000), mentre deve rifondere agli attori le spese Parte_1
di lite del presente grado, liquidate in parte dispositiva, secondo il valore medio dello scaglione di riferimento (causa di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200).
pagina 18 di 20 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico del solo appellante . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e da Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza 651/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data
22.03.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda di restituzione della somma di € 20.000 avanzata da e da nei Controparte_1 Parte_2
confronti dell'ing. e per l'effetto Controparte_2
- condanna e in solido, a rifondere a Parte_2 Controparte_1 CP_2
le spese del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077 per
[...]
compenso (di cui € 919 per fase studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680
per la fase istruttoria ed € 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, per il presente grado, in € 382,50 per borsuali ed € 3.966 per compenso (di cui 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio, € 922 per la fase di trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- condanna l'avv. a rifondere a e a Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese del presente grado che liquida in € 1.923 per compenso (di cui €
[...]
pagina 19 di 20 536 per fase studio, € 536 per la fase introduttiva ed € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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