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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2267/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to MENZA DONATO, giusta mandato Parte_1 in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, dall' avv.to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 07.04.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992,
e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto una integrazione dell'elaborato peritale alla luce delle risultanze della nuova documentazione allegata in atti, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'26.09.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass.
n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo
2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona
(anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez.
L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario nella precedente fase di ATP aveva giudicato la ricorrente affetta da: “Artrosi polidistrettuale senza significativa limitazione della mobilità e della motilità. Ipertensione arteriosa in controllo farmacologico. Vasculopatia cerebrale in soggetto depresso”. Aveva dunque concluso la relazione peritale affermando che la ricorrente non presentasse significativi deficit neuropsichiatrici in atto e/o pregressi, essendo apparsa sufficientemente lucida ed orientata con qualche lacuna mnemonica parafisiologica per l'età, avendo constatato la presenza della depressione e tuttavia della collaborazione sufficiente alla visita. Secondo il parere dell'ausiliario l'esame funzionale dell'apparato osteo1articolare, pur in presenza di note artrosiche, aveva accertato una deambulazione cauta, autonoma e possibile anche senza appoggio a bastone canadese;
i cambi di postura erano cauti ma autonomi;
mentre non altre malattie erano emerse nel corso della visita tali da poter rendere la bisognevole dei benefici richiesti. Pt_1 Nell'attuale fase di merito, il consulente formula una diversa diagnosi e segnatamente:
“Sindrome da allettamento in deambulazione assistita e con appoggio monolaterale in soggetto con episodio di insufficienza renale acuta ed in trattamento per gammapatia monoclonale IgG lambda. Osteoporosi diffusa con fratture vertebrali. Incontinenza urinaria.
Umore deflesso”.
Ebbene, sulla base della nuova documentazione sanitaria esibita, si evince che le condizioni di salute della già di per sè precarie, ma che le consentivano ancora una sufficiente Pt_1 autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita, sono improvvisamente peggiorate per la comparsa di una insufficienza renale acuta, con severa ipercalcemia, che ha reso necessario un ricovero ospedaliero per il miglioramento della funzionalità renale e la normalizzazione della calcemia. Si legge nella perizia, inoltre, che nel corso di tale ricovero, dagli esami di laboratorio effettuati, è emersa la presenza di una ipergammaglobulinemia
(gammapatia monoclonale IgG lambda); pertanto è stata sottoposta ad aspirato midollare, che per la fragilità ossea non è stato possibile prelevare un frustolo, ma che comunque ha accertato un infiltrato plasmacellulare di circa il 50%. Conseguentemente ha iniziato una terapia specifica, ancora in corso e con un lieve miglioramento.
L'ausiliario riferisce che, a causa di tale quadro clinico, la paziente è attualmente portatrice di catetere vescicale ed è in condizioni di semi allettamento con assistenza domiciliare, neurologicamente depressa e con una deambulazione assistita per perimetro di marcia ridotto con appoggio monolaterale e con affaticamento. Dà poi atto che lo specialista geriatra, con la visita del 12.05.2025, ha prescritto alla ricorrente 24 sedute di FKT per cercare di renderla nuovamente autonoma.
Il ctu conclude dunque affermando che allo stato attuale la non sia autosufficiente nel Pt_1 compimento degli atti quotidiani della vita ed abbia, quindi, diritto ai benefici richiesti dell'indennità di accompagnamento e dell'art.3, comma 3, della legge n.104/92.
Quanto alla decorrenza dei suddetti benefici il consulente la retrodata ad aprile 2025, quando probabilmente si era già instaurato il quadro clinico funzionale accertato dalla visita geriatrica domiciliare del maggio 2025; attesa tuttavia l'incertezza del quadro clinico, ritiene opportuna una visita di revisione ad aprile 2027.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, atteso che i benefici sono stati riconosciuti con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla visita medico legale della competente Commissione. Ed invero, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cass 26565/2016).
P.Q.M.
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara parte attrice avente diritto all'indennità di accompagnamento e in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 104/1992 con decorrenza dall' aprile 2025;
- compensa interamente le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Salerno lì 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino