Sentenza 2 agosto 2023
Decreto collegiale 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/08/2023, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2023
N. 00756/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Malcangi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Questura di Imperia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza di revoca del decreto di inibizione all’espatrio, presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, e, conseguentemente, per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale unitamente alla Questura di Imperia;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Rilevato che, con decreto in data -OMISSIS-, il Questore di Imperia ha accolto l’istanza della signora -OMISSIS- e, segnatamente, ha revocato il provvedimento del -OMISSIS-, con il quale era stata disposta l’apposizione dell’annotazione “ documento non valido ai fini dell’espatrio ” sulla carta di identità dell’interessata (ciò alla luce dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, concesso dal Tribunale di Sorveglianza in alternativa all’espiazione della pena detentiva: v. docc. 1-2-3 ricorrente e doc. 1 resistente);
Ritenuto, pertanto, che sia cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché l’Amministrazione ha adottato un provvedimento esplicito pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale sotteso all’azione contra NT , avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita agognato;
Ravvisati i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione dell’ammissione dell’istante al gratuito patrocinio, dato che, diversamente, si porrebbe in essere una mera partita di giro contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.