TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9854 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 19246/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 30.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 19246 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gagliotti, ed elett.te domiciliato in Piazza Municipio n.1, Palazzo San Giacomo, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli presso il quale elett.te domicilia in alla Via GiordanoBruno 169, Pt_1 giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.9.2023, il ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 4581/23, Parte_1 depositato in data 12.7.2023 e regolarmente notificato in data
13.7.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a CP_1
la somma di € 194.888,91 (€ 189.595,09 a titolo di interessi
[...] moratori ex artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 maturati dalle scadenze delle singole fatture alla data di effettivo pagamento, € 5.240,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 231/2002 ed € 53,82 per spese notarili di autentica delle scritture contabili, oltre interessi moratori sugli interessi scaduti spese della fase monitoria, quale cessionaria di un credito ceduto dalla e Controparte_2 relativo a servizio di accoglienza, in strutture residenziali, di minori di età compresa tra gli 0 ed i 18 anni.
In particolare l'opponente eccepiva il frazionamento del credito e la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 3 4. In prima udienza (14.3.2024) non veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
5. Stante l'assenza di istanze istruttorie, il giudizio veniva rinviato per conclusioni e discussione orale per l'udienza del 30.10.2025.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è fondata e va accolta, dovendosi dichiarare improponibile il ricorso per d.i..
7.1. Invero, ha formulato domanda di condanna Controparte_1 del per crediti da essa acquistati presso la cedente Parte_1
“Cooperativa Sociale C.A.O.S. - Costruire Accogliere Orientare
Sostenere”, Borsellino n. 148, con almeno quattro distinti ricorsi per ingiunzione (cfr. documentazione depositata dall'opponente con l'atto di opposizione), tutti proposti presso il Tribunale di Napoli:
‒ ricorso iscritto al n. RG 26163/2022, accolto con decreto ingiuntivo n. 8222/2022 del 15/11/2022, cessione del 15/12/2020;
‒ ricorso iscritto al n. RG 15161/2023, accolto col decreto ingiuntivo n.
4581/2023 del 12/7/2023, oggi opposto;
cessioni del: 3/4/2017,
27/4/2017, 19/5/2017, 3/9/2019 e 25/11/2019;
‒ ricorso iscritto al n. RG n. 15158/2023, accolto con decreto ingiuntivo n. 4848/2023 del 25/7/2023, opposto;
cessione del 31/7/2018;
‒ ricorso iscritto al n. RG 21000/2022, accolto con decreto ingiuntivo n. 6761/2022 del 16/9/2022,; cessione del 17/5/2021.
Si tratta sempre di fatture emesse da sempre per gli stessi servizi CP_2 di assistenza a minori, tutte esigibili alla data di iscrizione a ruolo del primo tra i quattro ricorsi per decreto ingiuntivo sopra indicati.
7.2.1. La S.C. (nn. 17813/21 e 24371/21), seppur in tema di compensi di avvocato, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 4 deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti...”(Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, dando esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza di un unico incarico professionale - aveva escluso la parcellizzazione del credito in un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico rapporto pluriennale).
La S.C., sulla scorta del precedente a Sezioni Unite n. 4090/17, ha chiarito come “il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito soffre dunque di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al «medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato» ovvero siano «fondati sul medesimo fatto costitutivo». Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti - poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria
e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale" («sia pure connotata da aspetti in parte dissimili») che è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di credito azionati, nell'uno e nell'altro giudizio - le domande giudiziali relative a tali pretese non possono essere proposte separatamente, a meno che, ed è questo un dato imprescindibile, risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata”.
La prima ipotesi (che la sentenza delle Sezioni Unite tratta espressamente) si configura, come detto, nel caso in cui le distinte pretese creditorie conseguenti al medesimo rapporto contrattuale tra le parti «sono in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato» perché hanno in comune le questioni relative n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 5 all'esistenza del rapporto stesso ovvero alla validità o all'efficacia del relativo titolo.
L'altra ipotesi (che non è specificamente trattata dalle Sezioni Unite del
2017, se non in sede di decisione sul ricorso, che ha rigettato sul rilievo che, essendo stati azionati crediti non solo tra loro distinti ma anche fondati su una differente fonte, una contrattuale ed una legale, non si poneva alcuna necessità di verificare la sussistenza di un apprezzabile interesse del creditore per giustificare la tutela frazionata) si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul «medesimo fatto costitutivo»: dovendosi, evidentemente, ritenere come tale, onde evitare la contraddizione che non lo consente, “non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito (per il quale, come detto, il divieto di tutela giudiziale frazionata era stato già sancito dalle SSUU con la sentenza n. 23726 del 2007: si pensi, ad esempio, al credito relativo al prezzo dovuto per una singola fornitura o al compenso spettante per un singolo incarico professionale), ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, i corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, i compensi dovuti per
l'esecuzione di differenti incarichi resi nell'ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.)”.
Nelle suddette situazioni il creditore che ha maturato pretese che - pur tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine),
e, come tali, insuscettibili di essere coperte, salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relativamente ad un diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti (Cass. n. 4282 del
2012, in motiv., in cui è ripetuto che nei rapporti di durata i singoli n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 6 periodi individuano titoli differenti pertanto insuscettibili, comunque, di essere "forzosamente" coperti dal giudicato unitario;
conf. Cass. n.
9317 del 2013, in motiv.) - risultino tuttavia (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche) fondate su fatti costitutivi tra loro simili o analoghi (pur se storicamente distinti), non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi).
“Questo Collegio ritiene che tale soluzione debba trovare necessariamente applicazione, per l'evidente comunanza di ratio, non soltanto al caso (del quale le Sezioni Unite si sono occupate) del creditore (asseritamente) titolare di distinte pretese creditorie ma riconducibili a distinti (ma simili) fatti costitutivi che si sono verificati nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, come quello di lavoro subordinato, che ne abbia disciplinato il compimento (le prestazioni lavorative) e gli effetti (il credito alle conseguenti retribuzioni), ma anche al caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture: che è, a bene vedere, proprio il caso deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23726 del 2007, relativa, appunto, ad una vicenda in cui una società aveva chiesto e ottenuto «un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata») ed, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali, come i crediti ai corrispettivi dovuti per le distinte forniture ovvero dei compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi professionali (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. n. 31308 del 2019, relativa a credito professionale
e Cass. n. 24130 del 2020). In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell'ambito di un
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 7 "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata)”. Ciò in ragione dei doveri inderogabili di correttezza e buona fede che derivano dal più ampio contatto sociale tra esse così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr. Cass. SU n.
23726 del 2007; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), evitando di aggravare (si pensi, ad esempio, alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Quanto detto rileva nei casi in cui l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, concernenti pur sempre la medesima vicenda "esistenziale" e "sostanziale" (sia pure connotata da aspetti in parte dissimili): la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come le Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato, incide negativamente non solo sulla "giustizia" sostanziale della decisione, che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili e, spesso, connotate all'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti, nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti.
Si pensi, in particolare, all'eccezione di imputazione dei pagamenti eseguiti dalla parte convenuta nel corso del tempo, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 8 merito se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Le Sezioni Unite, d'altra parte, in tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, hanno affermato che costituisce violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense l'intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione (Cass. SU n. 14374 del 2012, che si è pronunciata, riconoscendo la responsabilità disciplinare dell'avvocato, in una vicenda nella quale l'incolpato era stato accusato di avere promosso contro il suo cliente «una pluralità di azioni giudiziarie per recuperare i crediti ... per compensi professionali, così aggravando la posizione della debitrice, senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela dei crediti»). Le Sezioni Unite hanno colà evidenziato che: «il rapporto professionale, svoltosi continuativamente per un lungo periodo temporale fra le parti, avrebbe dovuto, anche sul piano della richiesta dei compensi, sfociare, quantomeno, in un accorpamento delle posizioni in contestazione, per un loro esame globale e complessivo.
L'avere, viceversa, con iniziative plurime, e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, aggravato la posizione
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 9 della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali
a suo carico, conduce, quindi, a ritenere sussistere la violazione deontologica contestata»; «i principi di buona fede oggettiva e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un autonomo dovere giuridico ed una clausola generale, che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili;
e che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, volto anche alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. anche S.U. 23.12.2009, n.
27214; Cass. 22.12.2011, n. 28286). Principio, questo ripreso anche dall'art. 88 c.p.c. per il quale le parti e i loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità; applicabile, quindi, anche con riferimento ai doveri deontologici».
In definitiva, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite
n. 4090 del 2017 - alla cui stregua non possono essere azionati in separati giudizi (a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata) i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - va inteso con la duplice specificazione che:
a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo
1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo
"medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di
"analogo"”.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 10 6.2.2. Ebbene, calando i suddetti principi nella vicenda per cui è causa, deve giungersi alla declaratoria di improponibilità.
Invero è del tutto irrilevante che i crediti siano distinti, in quanto sorti da diverse cessioni, essendo in presenza di “medesimo rapporto di durata” tra le parti, caratterizzato dall'aver la cedente svolto CP_2 servizi di assistenza ai minori per conto del Comune di Pt_1
Vi è “analogia” dei fatti costitutivi dei crediti dell'attrice, trattandosi sempre di crediti per relativo a servizio di accoglienza, ed essendo le vicende sottese alla richiesta del tutto “identiche” (sebbene trattasi di circostanza irrilevante, per quanto sopra precisato).
Ed infine, pur trattandosi di prestazioni tutte esaurite nel tempo,
l'opposta non ha provato quale sarebbe l'interesse sotteso alla proposizione di distinte domande invece di uno soltanto.
Parte opposta, tuttavia, non ha chiarito perché, con il ricorso iscritto al n. RG 21000/2022, accolto con decreto ingiuntivo n. 6761/2022 del
16/9/2022, non abbia azionato l'intero credito derivante da cessioni di credito da parte di pur trattandosi di somme già certe liquide ed CP_2 esigibili.
D'altro canto, trattasi di controversia avente natura esclusivamente documentale (come comprovato dall'assenza di istanze istruttorie); conseguentemente nemmeno può ritenersi che l'interesse alla tutela frazionata discenda dalla necessità di svolgere istruttore complesse.
6.2.3. In definitiva, l'opposta non appare essere titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata del credito.
Né l'improponibilità può essere evitata dalla riunione dei giudizi ovvero dalla rinuncia dei compensi per il giudizio riunito.
E' evidente che l'abuso del processo consiste proprio nell'imporre al debitore di doversi difendere in più sedi, con plurimi atti difensivi, obbligandolo in definitiva a sostenere il cumulo delle spese giudiziali non solo nei confronti della controparte eventualmente vittoriosa, ma anche nei confronti del proprio difensore, dovendo quest'ultimo predisporre più atti difensivi.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 11 Irrilevante è poi in questa sede il richiamo effettuato con le note conclusive a Cass. Sezioni Unite n. 7299 del 19 marzo 2025, concernente l'ipotesi in cui su una delle domande sia intervenuto il giudicato (ipotesi non verificatasi nel caso in esame).
Anzi alla declaratoria di improponibilità giungono proprio le Sezioni
Unite n. 7299/2025: “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice
è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt.
88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
7. Ne consegue l'improponibilità della domanda, con revoca del d.i. opposto.
8. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal
DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà del giudizio (scaglione fino ad € 260.000,00).
P.Q.M.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 12 Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per improponibilità della domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 4581/23;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite liquida in € 7.052,00 per compensi ed €
[...]
410,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 13
11 SEZIONE CIVILE
N. 19246/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 30.10.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 19246 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gagliotti, ed elett.te domiciliato in Piazza Municipio n.1, Palazzo San Giacomo, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli presso il quale elett.te domicilia in alla Via GiordanoBruno 169, Pt_1 giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.9.2023, il ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 4581/23, Parte_1 depositato in data 12.7.2023 e regolarmente notificato in data
13.7.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a CP_1
la somma di € 194.888,91 (€ 189.595,09 a titolo di interessi
[...] moratori ex artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 maturati dalle scadenze delle singole fatture alla data di effettivo pagamento, € 5.240,00 a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 231/2002 ed € 53,82 per spese notarili di autentica delle scritture contabili, oltre interessi moratori sugli interessi scaduti spese della fase monitoria, quale cessionaria di un credito ceduto dalla e Controparte_2 relativo a servizio di accoglienza, in strutture residenziali, di minori di età compresa tra gli 0 ed i 18 anni.
In particolare l'opponente eccepiva il frazionamento del credito e la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 3 4. In prima udienza (14.3.2024) non veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
5. Stante l'assenza di istanze istruttorie, il giudizio veniva rinviato per conclusioni e discussione orale per l'udienza del 30.10.2025.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è fondata e va accolta, dovendosi dichiarare improponibile il ricorso per d.i..
7.1. Invero, ha formulato domanda di condanna Controparte_1 del per crediti da essa acquistati presso la cedente Parte_1
“Cooperativa Sociale C.A.O.S. - Costruire Accogliere Orientare
Sostenere”, Borsellino n. 148, con almeno quattro distinti ricorsi per ingiunzione (cfr. documentazione depositata dall'opponente con l'atto di opposizione), tutti proposti presso il Tribunale di Napoli:
‒ ricorso iscritto al n. RG 26163/2022, accolto con decreto ingiuntivo n. 8222/2022 del 15/11/2022, cessione del 15/12/2020;
‒ ricorso iscritto al n. RG 15161/2023, accolto col decreto ingiuntivo n.
4581/2023 del 12/7/2023, oggi opposto;
cessioni del: 3/4/2017,
27/4/2017, 19/5/2017, 3/9/2019 e 25/11/2019;
‒ ricorso iscritto al n. RG n. 15158/2023, accolto con decreto ingiuntivo n. 4848/2023 del 25/7/2023, opposto;
cessione del 31/7/2018;
‒ ricorso iscritto al n. RG 21000/2022, accolto con decreto ingiuntivo n. 6761/2022 del 16/9/2022,; cessione del 17/5/2021.
Si tratta sempre di fatture emesse da sempre per gli stessi servizi CP_2 di assistenza a minori, tutte esigibili alla data di iscrizione a ruolo del primo tra i quattro ricorsi per decreto ingiuntivo sopra indicati.
7.2.1. La S.C. (nn. 17813/21 e 24371/21), seppur in tema di compensi di avvocato, ha enucleato il seguente principio di diritto: “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 4 deriva la controversia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti...”(Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, dando esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza di un unico incarico professionale - aveva escluso la parcellizzazione del credito in un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico rapporto pluriennale).
La S.C., sulla scorta del precedente a Sezioni Unite n. 4090/17, ha chiarito come “il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito soffre dunque di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al «medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato» ovvero siano «fondati sul medesimo fatto costitutivo». Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti - poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria
e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica "vicenda sostanziale" («sia pure connotata da aspetti in parte dissimili») che è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di credito azionati, nell'uno e nell'altro giudizio - le domande giudiziali relative a tali pretese non possono essere proposte separatamente, a meno che, ed è questo un dato imprescindibile, risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata”.
La prima ipotesi (che la sentenza delle Sezioni Unite tratta espressamente) si configura, come detto, nel caso in cui le distinte pretese creditorie conseguenti al medesimo rapporto contrattuale tra le parti «sono in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato» perché hanno in comune le questioni relative n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 5 all'esistenza del rapporto stesso ovvero alla validità o all'efficacia del relativo titolo.
L'altra ipotesi (che non è specificamente trattata dalle Sezioni Unite del
2017, se non in sede di decisione sul ricorso, che ha rigettato sul rilievo che, essendo stati azionati crediti non solo tra loro distinti ma anche fondati su una differente fonte, una contrattuale ed una legale, non si poneva alcuna necessità di verificare la sussistenza di un apprezzabile interesse del creditore per giustificare la tutela frazionata) si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul «medesimo fatto costitutivo»: dovendosi, evidentemente, ritenere come tale, onde evitare la contraddizione che non lo consente, “non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito (per il quale, come detto, il divieto di tutela giudiziale frazionata era stato già sancito dalle SSUU con la sentenza n. 23726 del 2007: si pensi, ad esempio, al credito relativo al prezzo dovuto per una singola fornitura o al compenso spettante per un singolo incarico professionale), ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, i corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese in esecuzione del medesimo contratto quadro, i compensi dovuti per
l'esecuzione di differenti incarichi resi nell'ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.)”.
Nelle suddette situazioni il creditore che ha maturato pretese che - pur tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine),
e, come tali, insuscettibili di essere coperte, salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relativamente ad un diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti (Cass. n. 4282 del
2012, in motiv., in cui è ripetuto che nei rapporti di durata i singoli n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 6 periodi individuano titoli differenti pertanto insuscettibili, comunque, di essere "forzosamente" coperti dal giudicato unitario;
conf. Cass. n.
9317 del 2013, in motiv.) - risultino tuttavia (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche) fondate su fatti costitutivi tra loro simili o analoghi (pur se storicamente distinti), non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi).
“Questo Collegio ritiene che tale soluzione debba trovare necessariamente applicazione, per l'evidente comunanza di ratio, non soltanto al caso (del quale le Sezioni Unite si sono occupate) del creditore (asseritamente) titolare di distinte pretese creditorie ma riconducibili a distinti (ma simili) fatti costitutivi che si sono verificati nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, come quello di lavoro subordinato, che ne abbia disciplinato il compimento (le prestazioni lavorative) e gli effetti (il credito alle conseguenti retribuzioni), ma anche al caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture: che è, a bene vedere, proprio il caso deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23726 del 2007, relativa, appunto, ad una vicenda in cui una società aveva chiesto e ottenuto «un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata») ed, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali, come i crediti ai corrispettivi dovuti per le distinte forniture ovvero dei compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi professionali (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. n. 31308 del 2019, relativa a credito professionale
e Cass. n. 24130 del 2020). In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell'ambito di un
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 7 "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata)”. Ciò in ragione dei doveri inderogabili di correttezza e buona fede che derivano dal più ampio contatto sociale tra esse così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr. Cass. SU n.
23726 del 2007; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), evitando di aggravare (si pensi, ad esempio, alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte. Quanto detto rileva nei casi in cui l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, concernenti pur sempre la medesima vicenda "esistenziale" e "sostanziale" (sia pure connotata da aspetti in parte dissimili): la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come le Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato, incide negativamente non solo sulla "giustizia" sostanziale della decisione, che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili e, spesso, connotate all'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti, nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti.
Si pensi, in particolare, all'eccezione di imputazione dei pagamenti eseguiti dalla parte convenuta nel corso del tempo, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 8 merito se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
Le Sezioni Unite, d'altra parte, in tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, hanno affermato che costituisce violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense l'intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione (Cass. SU n. 14374 del 2012, che si è pronunciata, riconoscendo la responsabilità disciplinare dell'avvocato, in una vicenda nella quale l'incolpato era stato accusato di avere promosso contro il suo cliente «una pluralità di azioni giudiziarie per recuperare i crediti ... per compensi professionali, così aggravando la posizione della debitrice, senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela dei crediti»). Le Sezioni Unite hanno colà evidenziato che: «il rapporto professionale, svoltosi continuativamente per un lungo periodo temporale fra le parti, avrebbe dovuto, anche sul piano della richiesta dei compensi, sfociare, quantomeno, in un accorpamento delle posizioni in contestazione, per un loro esame globale e complessivo.
L'avere, viceversa, con iniziative plurime, e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, aggravato la posizione
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 9 della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali
a suo carico, conduce, quindi, a ritenere sussistere la violazione deontologica contestata»; «i principi di buona fede oggettiva e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un autonomo dovere giuridico ed una clausola generale, che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili;
e che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, volto anche alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. anche S.U. 23.12.2009, n.
27214; Cass. 22.12.2011, n. 28286). Principio, questo ripreso anche dall'art. 88 c.p.c. per il quale le parti e i loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità; applicabile, quindi, anche con riferimento ai doveri deontologici».
In definitiva, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite
n. 4090 del 2017 - alla cui stregua non possono essere azionati in separati giudizi (a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata) i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - va inteso con la duplice specificazione che:
a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo
1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo
"medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di
"analogo"”.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 10 6.2.2. Ebbene, calando i suddetti principi nella vicenda per cui è causa, deve giungersi alla declaratoria di improponibilità.
Invero è del tutto irrilevante che i crediti siano distinti, in quanto sorti da diverse cessioni, essendo in presenza di “medesimo rapporto di durata” tra le parti, caratterizzato dall'aver la cedente svolto CP_2 servizi di assistenza ai minori per conto del Comune di Pt_1
Vi è “analogia” dei fatti costitutivi dei crediti dell'attrice, trattandosi sempre di crediti per relativo a servizio di accoglienza, ed essendo le vicende sottese alla richiesta del tutto “identiche” (sebbene trattasi di circostanza irrilevante, per quanto sopra precisato).
Ed infine, pur trattandosi di prestazioni tutte esaurite nel tempo,
l'opposta non ha provato quale sarebbe l'interesse sotteso alla proposizione di distinte domande invece di uno soltanto.
Parte opposta, tuttavia, non ha chiarito perché, con il ricorso iscritto al n. RG 21000/2022, accolto con decreto ingiuntivo n. 6761/2022 del
16/9/2022, non abbia azionato l'intero credito derivante da cessioni di credito da parte di pur trattandosi di somme già certe liquide ed CP_2 esigibili.
D'altro canto, trattasi di controversia avente natura esclusivamente documentale (come comprovato dall'assenza di istanze istruttorie); conseguentemente nemmeno può ritenersi che l'interesse alla tutela frazionata discenda dalla necessità di svolgere istruttore complesse.
6.2.3. In definitiva, l'opposta non appare essere titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata del credito.
Né l'improponibilità può essere evitata dalla riunione dei giudizi ovvero dalla rinuncia dei compensi per il giudizio riunito.
E' evidente che l'abuso del processo consiste proprio nell'imporre al debitore di doversi difendere in più sedi, con plurimi atti difensivi, obbligandolo in definitiva a sostenere il cumulo delle spese giudiziali non solo nei confronti della controparte eventualmente vittoriosa, ma anche nei confronti del proprio difensore, dovendo quest'ultimo predisporre più atti difensivi.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 11 Irrilevante è poi in questa sede il richiamo effettuato con le note conclusive a Cass. Sezioni Unite n. 7299 del 19 marzo 2025, concernente l'ipotesi in cui su una delle domande sia intervenuto il giudicato (ipotesi non verificatasi nel caso in esame).
Anzi alla declaratoria di improponibilità giungono proprio le Sezioni
Unite n. 7299/2025: “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice
è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt.
88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
7. Ne consegue l'improponibilità della domanda, con revoca del d.i. opposto.
8. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal
DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 ai valori minimi, stante la non particolare difficoltà del giudizio (scaglione fino ad € 260.000,00).
P.Q.M.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 12 Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per improponibilità della domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 4581/23;
2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite liquida in € 7.052,00 per compensi ed €
[...]
410,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso).
Il Giudice
dott. Fabio Perrella La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 19246/2023 r.g.a.c. Pag. 13