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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5945/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DV0000010430002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava avviso di accertamento n. 2023/001/ DV/000001043/0/002, emesso da Agenzia delle Entrate di Cosenza per complessivi euro 208,75.
Lamentava l'insussistenza del debito erariale per avere provveduto al pagamento come da ricevuta esibita. Si costituiva Agenzia Entrate, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito di verifica dell'avvenuto pagamento, con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'avvenuto pagamento della imposta. Consegue a ciò la declaratoria di estinzione del procedimento.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della giustificazione prospettata dall'ufficio finanziario di avere erroneamente emesso l'avviso di accertamento per essere stato effettuato il pagamento con modello diverso da quello indicato.
P.Q.M.
dichiara la estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SPAGNUOLO MARIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5945/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001DV0000010430002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava avviso di accertamento n. 2023/001/ DV/000001043/0/002, emesso da Agenzia delle Entrate di Cosenza per complessivi euro 208,75.
Lamentava l'insussistenza del debito erariale per avere provveduto al pagamento come da ricevuta esibita. Si costituiva Agenzia Entrate, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito di verifica dell'avvenuto pagamento, con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'avvenuto pagamento della imposta. Consegue a ciò la declaratoria di estinzione del procedimento.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della giustificazione prospettata dall'ufficio finanziario di avere erroneamente emesso l'avviso di accertamento per essere stato effettuato il pagamento con modello diverso da quello indicato.
P.Q.M.
dichiara la estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.