Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1560/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Leonardo SCIONTI Presidente rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 15.06.2021 al n. 1560 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 659/2021 del 20/07/2021
promossa da e elettivamente domiciliati in Prato (PO), Parte_1 Parte_2
Viale Montegrappa n. 304, presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Sanesi che li rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
- appellanti -
contro elettivamente domiciliato in Prato, via Armando Spadini n. Controparte_1
29, presso e nello studio degli Avv.ti Letizia UO e AN TI che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato in atti
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
“…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia n 659/2021 – R.G. n. 1524/2020: - In via preliminare: inviare la comparsa conclusionale in replica di controparte agli organi disciplinari competenti, per le segnalazioni di rito;
- In via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti negli atti difensivi il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 659/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia, sez. Civile,
Giudice Dott. Nicola Latour, nell'ambito del giudizio RG 1524/2020 accogliere tutte le seguenti conclusioni:
1. In via preliminare: DICHIARARE ammissibile il presente appello e, di conseguenza, la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto, oggetto di opposizione in primo grado, per il raggiungimento del suo scopo e per tutti i motivi dedotti da questa difesa nei propri scritti e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla difesa avversaria;
2. Nel merito:
RIGETTARE la domanda avversaria in quanto del tutto infondata, illegittima e priva di ogni riscontro probatorio, per tutti i motivi sopra esposti e CONDANNARE controparte al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.; 3. Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi gradi del procedimento…”; per l'appellato:
“…RESPINGERE, l'appello proposto ex adverso in quanto inammissibile e/o improponibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite della presente fase processuale e della fase di inibitoria, con distrazione delle stesse in favore dei difensori che se ne dichiarano antistatari…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. e Parte_1 Parte_2
notificavano a un atto di precetto, in uno con copia di atto di Controparte_1
compravendita inter partes. Deducevano di agire in forza del rogito medesimo, avente forza di titolo esecutivo ex l. 28.12.2005 n. 268. proponeva CP_1
opposizione, evidenziando come il precetto doveva considerarsi nullo in quanto privo di intimazione e di attestazione di spedizione in forma esecutiva ex art. 475
c.p.c.; inoltre, era mancante dell'apposizione del sigillo notarile ex art. 153 c. 2 disp.
2 att. c.p.c; domandava pertanto accertarsi e dichiararsi la nullità del precetto e l'inesistenza del diritto dei convenuti ad agire esecutivamente in forza di esso;
con vittoria di spese e compensi di causa. Si costituivano in giudizio e Parte_1
, i quali premettevano come fosse cessata la materia del contendere, Parte_2
atteso che, pur essendo stato notificato atto di precetto per rilascio dell'immobile,
quest'ultimo veniva rilasciato nel luglio 2020. Ne conseguiva la temerarietà dell'azione, anche tenuto conto che l'opposizione agli atti esecutivi in materia di rilascio va proposta nel termine perentorio di giorni cinque decorrenti dalla notificazione dell'atto. Nel merito, i convenuti evidenziavano come l'atto di precetto contenesse l'intimazione e l'atto di compravendita fosse regolare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c. 3 c.p.c.; concludevano – pertanto – affinché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche per il mancato rispetto del termine di giorni cinque per proporre opposizione, e fosse rigettata la domanda avversaria, con condanna ex art. 96 u.c. c.p.c.- La causa era istruita documentalmente ed era decisa,
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con immediata discussione orale.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il
Tribunale così decideva: “…1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condann in solido tra di loro, alla refusione delle Parte_1 Parte_2
spese di lite in favore di liquidate in € 195,00 per esborsi ed € Controparte_1
2.768,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge…”. Osservava il Tribunale che l'atto di precetto aveva ad oggetto il rilascio, in danno di e in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Montale alla via del Chiasserandolo n. 4, oggetto del contratto di compravendita per Notaio del 20.12.2019; che i convenuti, Persona_1
costituendosi in giudizio, hanno rappresentato che aveva rilasciato CP_1
l'immobile nel mese di luglio 2020. Tuttavia, proseguiva il giudice, al fine di regolamentare le spese di giudizio, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, era necessario esaminare il merito della pretesa. All'uopo, verificava che l'atto di precetto notificato all'opponente era effettivamente privo del suo contenuto
3 essenziale, mancando qualsivoglia intimazione: esso infatti si componeva esclusivamente della prima e dell'ultima pagina, risultando mancante il corpo centrale dell'atto. Tale materiale carenza non consentiva al destinatario di comprendere con precisione l'intimazione rivoltagli, impedendogli così in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio (cfr. Cass. Civ., 23.5.2012, n. 8095). Di
qui, la nullità del precetto. Né tale nullità poteva essere sanata dalla possibilità per il destinatario di recarsi presso il giudice a conoscere il contenuto completo dell'atto o dal raggiungimento dello scopo, atteso che il aveva proposto opposizione CP_1
proprio per far valere la nullità del precetto in quanto non comprensibile il suo oggetto. Ne conseguiva la condanna degli opposti . Parte_3
III. Il giudizio di appello. e appellavano la Parte_1 Parte_2
sentenza, non contestando la pronuncia di merito sulla cessazione della materia del contendere bensì la regolamentazione delle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Lamentavano cattivo governo della disciplina sulla nullità
degli atti e in particolare del principio sanante del raggiungimento dello scopo,
avendo conosciuto l'atto in questione sia in quanto depositato in altro CP_1
giudizio sia in quanto nuovamente depositato nel giudizio di opposizione dalla controparte in forma – stavolta – completa. In ogni caso – sempre ai fini della soccombenza virtuale – eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione in quanto non qualificata dall'opponente e tardiva se valutata – come si doveva – alla stregua di opposizione agli atti esecutivi;
concludevano come in epigrafe, ma preliminarmente per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata. Si costituiva il quale in rito eccepiva l'inammissibilità del gravame e Controparte_1
comunque nel merito l'infondatezza dei motivi in quanto gli appellanti avrebbero potuto impugnare solo il capo della sentenza relativo alle spese di lite, essendo stata la pronuncia di primo grado, per quanto attiene al merito, dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Concludeva come in epigrafe. Respinta
l'istanza di sospensiva, senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione
4 sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. La pregiudiziale inammissibilità. Indubitabilmente la presente causa era qualificata in primo grado alla stregua di opposizione agli atti esecutivi sia in quanto gli stessi opposti, odierni appellanti, eccepivano in primis l'inammissibilità dell'opposizione in quanto agli atti esecutivi e proposta oltre il termine di “cinque giorni”, sia in quanto lo stesso Tribunale in sentenza confermava la suddetta impostazione come emerge dall'epigrafe della sentenza in riferimento all'oggetto e altresì dal corpo motivazionale del provvedimento nel quale il giudice, respingendo l'eccezione di tardività sollevata dagli opposti, motivava confermandone la qualificazione, ma accertando la tempestività dell'opposizione medesima alla stregua del termine di “venti giorni” come modificato da intervento legislativo del 2005
(“…A ben vedere, il d.l. 35/2005 ha modificato l'art. 617 c.p.c. fissando in venti giorni il termine per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che, a fronte di atto di precetto ricevuto in data 8.6.2020, è tempestiva l'opposizione notificata in data 16.6.2020…”. Tale essendo qualificata l'opposizione, ne consegue la non impugnabilità della sentenza che la decide alla stregua del medesimo art. 618, ultimo comma, c.p.c., riferito espressamente sia al caso di opposizione alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto proposta prima dell'inizio dell'esecuzione sia all'ipotesi di detta opposizione così come di opposizione a singoli atti esecutivi proposta dopo l'inizio dell'esecuzione. Di qui,
l'inammissibilità dell'impugnazione.
V. Le questioni accessorie e le spese. Non pare a questa Corte da valutarsi offensivo il virgolettato dell'appellato, di cui gli appellanti lamentavano, nella loro memoria di replica, la scorrettezza deontologica (“…Questa difesa preliminarmente vuol far presente la poca correttezza di controparte, nel punto in cui scrive
“memoria conclusionale” messo tra virgolette. Che cosa vuol significare? Che quanto scritto nella memoria conclusionale depositata dallo scrivente non deve intendersi come una vera e propria comparsa conclusionale, ma solo uno scritto che non vale
5 alcunché? Si chiede quindi che il Giudicante tenga conto di tale circostanza per valutare se possa considerarsi illecito disciplinare e prendere le iniziative che riterrà opportune. Comunque, questa difesa si riserva di far valutare tale inciso alla
Commissione Disciplinare Distrettuale…”). Esso infatti non risulta accompagnato da alcuna frase denigratoria che possa dare il risalto preteso. Ancora, è da ritenersi assorbita dall'accertamento svolto circa l'inammissibilità dell'appello, la domanda degli appellanti di condanna di controparte per lite temeraria, sulla quale pertanto non è da provvedere. Infine, quanto alle spese di lite del presente grado comprensivo della fase di sospensiva, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'appellato come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, CP_1
secondo lo scaglione di valore indeterminato di complessità bassa con parametro ancorato a misura prossima, ma superiore, al minimo.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_4 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Pistoia n. 659/2021 del 20/07/2021 così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 5.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, spese tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellato,
Avv.ti Letizia UO e AN TI, dichiaratisi antistatari.
3) dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 11.02.2025
IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti
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