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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2256/2023 promossa da:
p iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA FRANCA ROSSETTI ed elettivamente domiciliata in
Casoli alla via Selva Piana, 99, presso lo studio di questi, pec Email_1
ATTORE contro p. iva n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA MARTINO ed elettivamente domiciliata in Roma alla via POMPEO MAGNO 7, presso lo studio di questi, pec
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come di seguito esposto.
Parte attrice –il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione della convenuta, come evidenziato nei propri atti. Nel merito, si riporta ai propri scritti difensivi e a tutte le richieste ivi formulate, che qui abbinassi per integralmente riportate e trascritte, e ne chiede l'integrale accoglimento.
pagina 1 di 6 Parte convenuta – rigettare le domande proposte dalla in quanto infondate in Parte_1
fatto ed in diritto, inammissibili, improcedibili e non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era ritualmente riassunto dalla dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Pescara dal giudizio originariamente proposto nei confronti della Controparte_1
innanzi al Tribunale di Lanciano;
con ordinanza del 29.03.2023 comunicata in data 04.04.2023 il
Giudice inizialmente adito aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Pescara.
La domanda avanzata dall'attore era rivolta a ottenere la condanna in suo favore al pagamento della parte convenuta della somma di euro 19.006,78, oltre rivalutazione monetaria per una prestazione volta a rimuovere, seguito di un sinistro stradale accorso in autostrada, con le sue attrezzature e il necessario personale, un'auto articolato, costituito da un trattore stradale DAF modello TE95XF, targato FA0163HC, di proprietà e condotto dal sig. nato a Controparte_2
RE (Ger-mania) il 27 luglio 1955 e da un semirimorchio, modello Schmitz, modello S/trailer, targato 04908CT, di proprietà della con sede a Nicosia, Ci-pro; Controparte_3
Si costituiva la convenuta che nelle sue difese eccepiva il difetto di legittimazione passiva,
l'insussistenza dell'asserito “contratto di assistenza stradale” assunto dalla Controparte e, quindi,
l'infondatezza delle domande avversarie che venivano contestate anche nel quantum richiesto.
Erano concessi i termini ex art. 183 cpc e a seguito del deposito delle memorie era rimessa la causa a decisone sulla sola questione preliminare sollevata.
Le difese precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisone su detta questione preliminare, concessi i termini ex art. 190 cpc.
Deve essere preliarmene rilevato che risulta pacifico e non contestata la prestazione di servizio della parte attrice e anche la richiesta di intervento.
In materia di danni sul manto stradale in caso di sinistro vede affermato dall'articolo 2054 del
Codice Civile che il conducente del veicolo è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione, salvo che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa responsabilità si estende in solido anche al proprietario del veicolo, che risponde insieme al conducente a meno che non provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
pagina 2 di 6 In caso di danni all'infrastruttura stradale, l'articolo 211 del Codice della Strada prevede specificamente che l'autore dell'illecito possa essere obbligato al ripristino dello stato dei luoghi.
Se il responsabile non provvede spontaneamente, l'ente proprietario della strada può anticipare le spese necessarie per il ripristino e successivamente rivalersi sul responsabile attraverso un'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Come stabilito dalla Cassazione civile con sentenza n. 1676 del 29 gennaio 2016, l'ente proprietario della strada mantiene comunque una responsabilità per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura, ma può rivalersi sui responsabili del danno per le spese di ripristino. In tal senso vale dunque il principio generale che le spese per riparare le strade in caso di incidente devono essere sostenute dal responsabile del danno (conducente e/o proprietario del veicolo in solido), con possibile intervento dell'assicurazione nei limiti della copertura prevista.
L'ente proprietario della strada può anticipare le spese di ripristino, ma ha diritto di rivalersi successivamente sui responsabili del danno.
Deve essere preliminarmente rilevato che risulta pacifico tra le parti la prestazione del servizio della parte attrice e anche una prodromica richiesta di intervento, tuttavia la diesa convenuta sostiene essere questa generata nell'esecuzione del un protocollo di intervento disciplinato su scala nazionale con la Europ Assitance Vai SpA come da contratto in atti del 28.5.2003.
Risulta, qui evidente che la parte attrice ha svolto il suo intervento in quanto soggetto autorizzato all'espletamento del Servizio di Soccorso Meccanico (SSM) nell'ambito delle Unità Territoriali, tra le quali rientra il luogo del sinistro verificatosi in data 26.04.2018 in A/14 al Km. 438 nord
(Comune di Vasto), chiamata avventa e per effetto del contratto prodotto in atti del 28.5.2003.
La prestazione svolta va ricondotta e regolamentata in una concessione dei servizi: le parti del citato contratto risultano la parte convenuta e la Europ Assitance Vai SpA e quest'ultima nel contratto annovera la parte attrice come uno dei soggetti interessati a essere Parte_1
coinvolti nel servizio sul territorio nazionale, che potrà dunque essere chiamata a intervenire, ma alle condizione pattuite ex contratto e in quanto risulta possedere i requisiti minimi indicati nella
Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.5.1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n.153 del 2.7.1999.
In tal senso deve essere ribadito che il rapporto contrattuale per il servizio è su base nazionale tra la convenuta e la EuropAssitance Vai SpA;
la chiamata di intervento della non può Parte_1
che essere stata avanzatala per effetto di tale contratto e risulta ineludibile la stessa pagina 3 di 6 regolamentazione richiamata nel contratto nella prestazione del servizio con annessi obblighi tra le parti nei termini pattuiti.
Nella difesa della parte attrice non viene contestata la circostanza evidenziata dalla parte convenuta della inclusione della nel circuito nazionale indicato nel contratto ed Parte_1
affidataria del servizio.
In tal senso all'art. 3 si legge “la medesima Organizzazione si impegna altresì a mantenere diretti contatti con per la risoluzione di qualsiasi problema relativo alla esecuzione della CP_1
presente autorizzazione. In tal senso l'Organizzazione stessa si farà carico di ricevere eventuali richieste dei singoli operatori e di rappresentarle in modo organico ad per la ricerca di CP_1
eventuali soluzioni gestionali. In nessun caso gli operatori dovranno rivolgersi direttamente ad
. Tale disciplina dovrà essere riportata negli atti che regolano i rapporti tra CP_1
l'Organizzazione ed i singoli operatori.
Si legge altresì “Resta altresì convenuto che in tali casi nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Organizzazione che si impegna altresì a tenere manlevata da qualsiasi richiesta di CP_1 danno da parte dei propri associati”.
Sempre secondo le intese raggiunte nella concessione del servizio (l'art. 3 del regolamento per lo svolgimento del servizio di soccorso) è stabilito che «..per ogni intervento autorizzato, le
Organizzazioni dovranno accantonare € 0,65 ..più IVA in fondo da utilizzare a fine di ogni esercizio finanziario destinandole alle Officine esterne della propria rete a titolo di contributo per la copertura dei mancati incassi in relazione ad interventi a vuoto, utenti non solvibili e/o per costi sostenuti per prelievi, rimozioni e deposito dei veicoli per i quali non è stato possibile risalire al proprietario o al conducente per addebitargli i costi dell'intervento…».
Questa disposizione porta chiaramente a ritenere in modo evidente che i soggetti che operano nella prestazione del servizio sono autorizzati a procedere a richiedere il pagamento dei danni cagionati direttamente al responsabile del sinistro;
solo quando (ipotesi residuale) viene raggiunta la non solvibilità viene prevista una copertura per mancati incassi, copertura dunque prevista ex contratto nella misura ivi stabilita. All'evidenza, in tali ipotesi, l'affidataria del sevizio non si fa in definitiva carico di pagare i compensi agli esecutori, ma risulta accantonato dalla Organizzazione un accantonamento di un fondo di copertura verso gli interventori laddove la prestazione rimanga impagata.
pagina 4 di 6 In questi termini la convenuta ha sempre rappresentato alla Società attrice di non essere tenuta al pagamento delle attività di soccorso meccanico dei mezzi incidentati in quanto «lo stesso è coperto dall'assicurazione del veicolo coinvolto (n.d.r. – AD polizza Controparte_4
BG/23/117001846217/01 – v. verbale di sinistro – doc. n. 2 della presente difesa) cui potrete rivolgervi per la corresponsione del compenso relativo allo svolgimento della vostra attività»: tali
Contr affermazioni erano trasmesse per conoscenza anche all' doc. nn. 5 e 6). In tal senso vine ribadita l'autorizzazione a procedere a chiedere il pagamento direttamente al responsabile del sinistro.
La Cassazione civile, con la sentenza n. 2295 del 26 gennaio 2022, ha chiarito che il soggetto che ha effettuato le riparazioni può legittimamente inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile, senza necessità di rivolgersi preliminarmente al danneggiante o all'ente proprietario della strada.
Peraltro, la società che ha effettuato i lavori di ripristino può anche essere legittimata ad agire direttamente nei confronti dell'ente proprietario della strada, ma solo se esiste una specifica convenzione che regola tale rapporto.
Per quanto sopra esposto tale convezione tra la parte convenuta e la Europ Assistance Vai SpA e che spiega effetti anche nei confronti del soggetto che esegue la prestazione in quanto facete parte del circuito della Europ Assistance Vai SpA porta a escludere la legittimazione della parte attrice a chiedere le somme direttamente alla Controparte_1
L'attore ha operato in ragione di una chiamata solo nella sua specifica qualità di soggetto incluso della nel circuito nazionale indicato nel contratto del servizio tra e la Controparte_1
Europ Assistance VAI SpA;
in tal senso la chiamata di intervento dell'attore non parte dalla convenuta, ma dal rapporto che questi ha con la Europ Assistance Vai Spa.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022
P.Q.M.
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 2256/2023 dichiara il difetto di legittimazione;
DA parte attrice a rifondere le spese di lite in favore del parte convenuta che liquida in euro 2540,00, per compenso di avvocato, oltre RSG, iva e cap.
Così deciso in Pescara, 4 marzo 2025.
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2256/2023 promossa da:
p iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA FRANCA ROSSETTI ed elettivamente domiciliata in
Casoli alla via Selva Piana, 99, presso lo studio di questi, pec Email_1
ATTORE contro p. iva n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA MARTINO ed elettivamente domiciliata in Roma alla via POMPEO MAGNO 7, presso lo studio di questi, pec
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come di seguito esposto.
Parte attrice –il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione della convenuta, come evidenziato nei propri atti. Nel merito, si riporta ai propri scritti difensivi e a tutte le richieste ivi formulate, che qui abbinassi per integralmente riportate e trascritte, e ne chiede l'integrale accoglimento.
pagina 1 di 6 Parte convenuta – rigettare le domande proposte dalla in quanto infondate in Parte_1
fatto ed in diritto, inammissibili, improcedibili e non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era ritualmente riassunto dalla dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Pescara dal giudizio originariamente proposto nei confronti della Controparte_1
innanzi al Tribunale di Lanciano;
con ordinanza del 29.03.2023 comunicata in data 04.04.2023 il
Giudice inizialmente adito aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Pescara.
La domanda avanzata dall'attore era rivolta a ottenere la condanna in suo favore al pagamento della parte convenuta della somma di euro 19.006,78, oltre rivalutazione monetaria per una prestazione volta a rimuovere, seguito di un sinistro stradale accorso in autostrada, con le sue attrezzature e il necessario personale, un'auto articolato, costituito da un trattore stradale DAF modello TE95XF, targato FA0163HC, di proprietà e condotto dal sig. nato a Controparte_2
RE (Ger-mania) il 27 luglio 1955 e da un semirimorchio, modello Schmitz, modello S/trailer, targato 04908CT, di proprietà della con sede a Nicosia, Ci-pro; Controparte_3
Si costituiva la convenuta che nelle sue difese eccepiva il difetto di legittimazione passiva,
l'insussistenza dell'asserito “contratto di assistenza stradale” assunto dalla Controparte e, quindi,
l'infondatezza delle domande avversarie che venivano contestate anche nel quantum richiesto.
Erano concessi i termini ex art. 183 cpc e a seguito del deposito delle memorie era rimessa la causa a decisone sulla sola questione preliminare sollevata.
Le difese precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisone su detta questione preliminare, concessi i termini ex art. 190 cpc.
Deve essere preliarmene rilevato che risulta pacifico e non contestata la prestazione di servizio della parte attrice e anche la richiesta di intervento.
In materia di danni sul manto stradale in caso di sinistro vede affermato dall'articolo 2054 del
Codice Civile che il conducente del veicolo è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione, salvo che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa responsabilità si estende in solido anche al proprietario del veicolo, che risponde insieme al conducente a meno che non provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
pagina 2 di 6 In caso di danni all'infrastruttura stradale, l'articolo 211 del Codice della Strada prevede specificamente che l'autore dell'illecito possa essere obbligato al ripristino dello stato dei luoghi.
Se il responsabile non provvede spontaneamente, l'ente proprietario della strada può anticipare le spese necessarie per il ripristino e successivamente rivalersi sul responsabile attraverso un'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Come stabilito dalla Cassazione civile con sentenza n. 1676 del 29 gennaio 2016, l'ente proprietario della strada mantiene comunque una responsabilità per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura, ma può rivalersi sui responsabili del danno per le spese di ripristino. In tal senso vale dunque il principio generale che le spese per riparare le strade in caso di incidente devono essere sostenute dal responsabile del danno (conducente e/o proprietario del veicolo in solido), con possibile intervento dell'assicurazione nei limiti della copertura prevista.
L'ente proprietario della strada può anticipare le spese di ripristino, ma ha diritto di rivalersi successivamente sui responsabili del danno.
Deve essere preliminarmente rilevato che risulta pacifico tra le parti la prestazione del servizio della parte attrice e anche una prodromica richiesta di intervento, tuttavia la diesa convenuta sostiene essere questa generata nell'esecuzione del un protocollo di intervento disciplinato su scala nazionale con la Europ Assitance Vai SpA come da contratto in atti del 28.5.2003.
Risulta, qui evidente che la parte attrice ha svolto il suo intervento in quanto soggetto autorizzato all'espletamento del Servizio di Soccorso Meccanico (SSM) nell'ambito delle Unità Territoriali, tra le quali rientra il luogo del sinistro verificatosi in data 26.04.2018 in A/14 al Km. 438 nord
(Comune di Vasto), chiamata avventa e per effetto del contratto prodotto in atti del 28.5.2003.
La prestazione svolta va ricondotta e regolamentata in una concessione dei servizi: le parti del citato contratto risultano la parte convenuta e la Europ Assitance Vai SpA e quest'ultima nel contratto annovera la parte attrice come uno dei soggetti interessati a essere Parte_1
coinvolti nel servizio sul territorio nazionale, che potrà dunque essere chiamata a intervenire, ma alle condizione pattuite ex contratto e in quanto risulta possedere i requisiti minimi indicati nella
Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.5.1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n.153 del 2.7.1999.
In tal senso deve essere ribadito che il rapporto contrattuale per il servizio è su base nazionale tra la convenuta e la EuropAssitance Vai SpA;
la chiamata di intervento della non può Parte_1
che essere stata avanzatala per effetto di tale contratto e risulta ineludibile la stessa pagina 3 di 6 regolamentazione richiamata nel contratto nella prestazione del servizio con annessi obblighi tra le parti nei termini pattuiti.
Nella difesa della parte attrice non viene contestata la circostanza evidenziata dalla parte convenuta della inclusione della nel circuito nazionale indicato nel contratto ed Parte_1
affidataria del servizio.
In tal senso all'art. 3 si legge “la medesima Organizzazione si impegna altresì a mantenere diretti contatti con per la risoluzione di qualsiasi problema relativo alla esecuzione della CP_1
presente autorizzazione. In tal senso l'Organizzazione stessa si farà carico di ricevere eventuali richieste dei singoli operatori e di rappresentarle in modo organico ad per la ricerca di CP_1
eventuali soluzioni gestionali. In nessun caso gli operatori dovranno rivolgersi direttamente ad
. Tale disciplina dovrà essere riportata negli atti che regolano i rapporti tra CP_1
l'Organizzazione ed i singoli operatori.
Si legge altresì “Resta altresì convenuto che in tali casi nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Organizzazione che si impegna altresì a tenere manlevata da qualsiasi richiesta di CP_1 danno da parte dei propri associati”.
Sempre secondo le intese raggiunte nella concessione del servizio (l'art. 3 del regolamento per lo svolgimento del servizio di soccorso) è stabilito che «..per ogni intervento autorizzato, le
Organizzazioni dovranno accantonare € 0,65 ..più IVA in fondo da utilizzare a fine di ogni esercizio finanziario destinandole alle Officine esterne della propria rete a titolo di contributo per la copertura dei mancati incassi in relazione ad interventi a vuoto, utenti non solvibili e/o per costi sostenuti per prelievi, rimozioni e deposito dei veicoli per i quali non è stato possibile risalire al proprietario o al conducente per addebitargli i costi dell'intervento…».
Questa disposizione porta chiaramente a ritenere in modo evidente che i soggetti che operano nella prestazione del servizio sono autorizzati a procedere a richiedere il pagamento dei danni cagionati direttamente al responsabile del sinistro;
solo quando (ipotesi residuale) viene raggiunta la non solvibilità viene prevista una copertura per mancati incassi, copertura dunque prevista ex contratto nella misura ivi stabilita. All'evidenza, in tali ipotesi, l'affidataria del sevizio non si fa in definitiva carico di pagare i compensi agli esecutori, ma risulta accantonato dalla Organizzazione un accantonamento di un fondo di copertura verso gli interventori laddove la prestazione rimanga impagata.
pagina 4 di 6 In questi termini la convenuta ha sempre rappresentato alla Società attrice di non essere tenuta al pagamento delle attività di soccorso meccanico dei mezzi incidentati in quanto «lo stesso è coperto dall'assicurazione del veicolo coinvolto (n.d.r. – AD polizza Controparte_4
BG/23/117001846217/01 – v. verbale di sinistro – doc. n. 2 della presente difesa) cui potrete rivolgervi per la corresponsione del compenso relativo allo svolgimento della vostra attività»: tali
Contr affermazioni erano trasmesse per conoscenza anche all' doc. nn. 5 e 6). In tal senso vine ribadita l'autorizzazione a procedere a chiedere il pagamento direttamente al responsabile del sinistro.
La Cassazione civile, con la sentenza n. 2295 del 26 gennaio 2022, ha chiarito che il soggetto che ha effettuato le riparazioni può legittimamente inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile, senza necessità di rivolgersi preliminarmente al danneggiante o all'ente proprietario della strada.
Peraltro, la società che ha effettuato i lavori di ripristino può anche essere legittimata ad agire direttamente nei confronti dell'ente proprietario della strada, ma solo se esiste una specifica convenzione che regola tale rapporto.
Per quanto sopra esposto tale convezione tra la parte convenuta e la Europ Assistance Vai SpA e che spiega effetti anche nei confronti del soggetto che esegue la prestazione in quanto facete parte del circuito della Europ Assistance Vai SpA porta a escludere la legittimazione della parte attrice a chiedere le somme direttamente alla Controparte_1
L'attore ha operato in ragione di una chiamata solo nella sua specifica qualità di soggetto incluso della nel circuito nazionale indicato nel contratto del servizio tra e la Controparte_1
Europ Assistance VAI SpA;
in tal senso la chiamata di intervento dell'attore non parte dalla convenuta, ma dal rapporto che questi ha con la Europ Assistance Vai Spa.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022
P.Q.M.
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 2256/2023 dichiara il difetto di legittimazione;
DA parte attrice a rifondere le spese di lite in favore del parte convenuta che liquida in euro 2540,00, per compenso di avvocato, oltre RSG, iva e cap.
Così deciso in Pescara, 4 marzo 2025.
Il GOP
dott. Anastasio Morelli
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