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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1001/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 a Cian
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Tamara Ciancamerla
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TARANTO in data 3.12.1988, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TARANTO, dell'anno 1988, al N. 149, Parte 2, Serie A, Uff. 6 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3) la sig.ra ed il sig. si danno atto di aver già Parte_1 Parte_2 provveduto a regolare ogni aspetto economico pregresso e dichiarano quindi di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro. Le Parti contestualmente prestano la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronuncianda dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia nel procedimento innanzi indicato, tenuto conto delle pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta. 4) Le parti hanno dichiarato al contempo di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1001/2025 proposta in via congiunta da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 a Cian
e
(C.F: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Tamara Ciancamerla
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TARANTO in data 3.12.1988, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TARANTO, dell'anno 1988, al N. 149, Parte 2, Serie A, Uff. 6 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3) la sig.ra ed il sig. si danno atto di aver già Parte_1 Parte_2 provveduto a regolare ogni aspetto economico pregresso e dichiarano quindi di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro. Le Parti contestualmente prestano la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronuncianda dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia nel procedimento innanzi indicato, tenuto conto delle pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta. 4) Le parti hanno dichiarato al contempo di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 29.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone