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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/09/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1766 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da. Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. NATATI ANGELA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. COSTANTINO Controparte_1 IRENE resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti: Il Signor contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole CP_1 entro il 5 di ogni mese la somma di € 2.272=, oltre rivalutazione ISTAT;
Il Signor
rinuncia alla domanda di addebito spiegata nei confronti della Controparte_1 moglie;
3- Le parti si accollano nella misura del 50% ciascuna, con esclusione del vincolo della solidarietà, il pagamento delle parcelle emesse dalla Consulente Dr.ssa Persona_1 e dall'ausiliario Ing. ;
[...] Persona_2
4- Il Signor consentirà alla Signora di accedere alla casa CP_1 Parte_1 coniugale in Mirabello (FE) Corso Italia n. 539 per prelevare i beni di sua proprietà ivi presenti come già dettagliatamente elencati nel ricorso per separazione giudiziale che si riportano: l' Icona di S.Anna, i libri personali della Signora inclusi nella Parte_1
1 libreria della camera, 4 stampe di fiori in bagno e ovale con lettera A, abiti ed oggetti personali. L'armadio delle lane con tutte le lane, il letto a barca nella camera delle lane, la tenda delle camera delle lane, i soprammobili di e tutto il contenuto del CP_2 mobile libreria di , comodino di marmo vicino al letto a barca. La CP_3 specchiera con comò della madre della Signora le lane, i piccoli quadretti di Parte_1 fiori insieme ai ricami nella ex camera di , il quadro in rame appeso. La CP_3 tenda antica della scala. Il parafiamma appeso alla ghirlanda. La Madonna lignea del '500 con piedistallo e i due candelabri. La cornice ovale intagliata. Il quadro in rame appeso. Ghirlanda e decorazione di fiori secchi. Il cuore di legno al Camino, gli addobbi fatti pagina per Natale e i pizzi della famiglia della signora la testa Parte_1 del burattino, il presepe di la macchina da cucire della nonna Per_3 Per_4
, il tagliere tondo regalato dalla sorella, le riviste di ricamo e tutti i cotoni e Per_5 libri di hobbystica. La scultura in ceramica Toscana. L'acquasantiera. La poltrona ergonomica in pelle bianca e gli vanno in pelle tutti i libri e l'atlante custoditi nell'armadio dello studio della signora Parte_1
La collezione di oggetti in rame e il porta rame tranne alcuni oggetti da concordare. Il lampadario a fianco al pianoforte. La poltroncina e divani della famiglia della signora
Parte_1
Cassettone a due cassetti. Scrittoio. Piccolo tavolo rettangolare regalo della suocera della signora e la lampada su esso. Collezione di lampade fiorentine sopra Parte_1 l'armadio tirolese. Madia cucina con il suo contenuto. Le parti dichiarano di rinunciare al termine del per impugnare la sentenza le spese del procedimento sono compensate tra le parti Conclusioni del PM: Visto . MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Parte_1 esponeva: in data 24/06/1985 aveva contratto matrimonio con Controparte_1 ; i rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino a
[...] rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però le ulteriori richieste della controparte e formulando domanda d'addebito. Con sentenza parziale n. 282/22 del 14.4.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza il Collegio rimetteva le parti innanzi al G.I. All'udienza del 10.9.2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte. Ritiene il Collegio che le domande formulate dalle parti siano legittime e possano essere accolte, precisando che si prende solo atto degli ulteriori accordi.
2 In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo: dato atto che con sentenza n. 2824/2022 del 14.4.2022 è stata dichiarata la separazione dei coniugi, dispone in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e trascritte in epigrafe. Spese compensate. Ferrara, 10.9.2025
Il presidente
Paolo Sangiuolo
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da. Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. NATATI ANGELA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. COSTANTINO Controparte_1 IRENE resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione giudiziale Conclusioni delle parti: Il Signor contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole CP_1 entro il 5 di ogni mese la somma di € 2.272=, oltre rivalutazione ISTAT;
Il Signor
rinuncia alla domanda di addebito spiegata nei confronti della Controparte_1 moglie;
3- Le parti si accollano nella misura del 50% ciascuna, con esclusione del vincolo della solidarietà, il pagamento delle parcelle emesse dalla Consulente Dr.ssa Persona_1 e dall'ausiliario Ing. ;
[...] Persona_2
4- Il Signor consentirà alla Signora di accedere alla casa CP_1 Parte_1 coniugale in Mirabello (FE) Corso Italia n. 539 per prelevare i beni di sua proprietà ivi presenti come già dettagliatamente elencati nel ricorso per separazione giudiziale che si riportano: l' Icona di S.Anna, i libri personali della Signora inclusi nella Parte_1
1 libreria della camera, 4 stampe di fiori in bagno e ovale con lettera A, abiti ed oggetti personali. L'armadio delle lane con tutte le lane, il letto a barca nella camera delle lane, la tenda delle camera delle lane, i soprammobili di e tutto il contenuto del CP_2 mobile libreria di , comodino di marmo vicino al letto a barca. La CP_3 specchiera con comò della madre della Signora le lane, i piccoli quadretti di Parte_1 fiori insieme ai ricami nella ex camera di , il quadro in rame appeso. La CP_3 tenda antica della scala. Il parafiamma appeso alla ghirlanda. La Madonna lignea del '500 con piedistallo e i due candelabri. La cornice ovale intagliata. Il quadro in rame appeso. Ghirlanda e decorazione di fiori secchi. Il cuore di legno al Camino, gli addobbi fatti pagina per Natale e i pizzi della famiglia della signora la testa Parte_1 del burattino, il presepe di la macchina da cucire della nonna Per_3 Per_4
, il tagliere tondo regalato dalla sorella, le riviste di ricamo e tutti i cotoni e Per_5 libri di hobbystica. La scultura in ceramica Toscana. L'acquasantiera. La poltrona ergonomica in pelle bianca e gli vanno in pelle tutti i libri e l'atlante custoditi nell'armadio dello studio della signora Parte_1
La collezione di oggetti in rame e il porta rame tranne alcuni oggetti da concordare. Il lampadario a fianco al pianoforte. La poltroncina e divani della famiglia della signora
Parte_1
Cassettone a due cassetti. Scrittoio. Piccolo tavolo rettangolare regalo della suocera della signora e la lampada su esso. Collezione di lampade fiorentine sopra Parte_1 l'armadio tirolese. Madia cucina con il suo contenuto. Le parti dichiarano di rinunciare al termine del per impugnare la sentenza le spese del procedimento sono compensate tra le parti Conclusioni del PM: Visto . MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Parte_1 esponeva: in data 24/06/1985 aveva contratto matrimonio con Controparte_1 ; i rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino a
[...] rendere intollerabile la convivenza. Chiedeva dunque che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni riportate in ricorso. Si costituiva parte resistente e non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però le ulteriori richieste della controparte e formulando domanda d'addebito. Con sentenza parziale n. 282/22 del 14.4.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi e con separata ordinanza il Collegio rimetteva le parti innanzi al G.I. All'udienza del 10.9.2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte. Ritiene il Collegio che le domande formulate dalle parti siano legittime e possano essere accolte, precisando che si prende solo atto degli ulteriori accordi.
2 In conformità agli accordi delle parti va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo: dato atto che con sentenza n. 2824/2022 del 14.4.2022 è stata dichiarata la separazione dei coniugi, dispone in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e trascritte in epigrafe. Spese compensate. Ferrara, 10.9.2025
Il presidente
Paolo Sangiuolo
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