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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto:
dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4113 del ruolo generale degli affari contenziosi DEanno 2019, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Carillo, Veronica Moccia e Parte_1
Fabrizio Marciano di Scala ed elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla via XX
Settembre n. 50;
parte ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rachele Vitolo ed elettivamente Controparte_1
domiciliata in Sarno alla Via Roma n. 88; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2019, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 27.07.2015 e che, Controparte_1 dall'unione coniugale, era nata la IA in data 23.04.2018. Esponeva, altresì, Persona_1 che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile poiché la madre della resistente gli impediva di incontrare la minore e che era stato escluso in tutte le decisioni riguardanti la minore;
al contempo, esponeva che la resistente aveva abbandonato la casa coniugale per essersi trasferita a vivere a casa della di lei madre. Inoltre, rappresentava di lavorare per delle case editrice come autore di articoli mentre la resistente aveva lavorato come contabile sino all'anno 2019 mentre, dopo la nascita della IA, si era dedicata alla cura della minore, pur avendo iniziato a lavorare come commercialista e revisore dei conti. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge e disporsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
chiedeva, inoltre, assegnarsi la casa coniugale alla resistente e regolamentarsi il suo diritto di visita alle condizioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio. Da ultimo, chiedeva che la somma per il mantenimento della IA a suo carico fosse contenuta nella cifra mensile €. 200,00 e che le spese straordinarie – al pari DEassegno unico – fossero ripartite nella misura del 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.11.2020, Controparte_1
si costituiva in giudizio e chiedeva che la fine DEunione coniugale fosse addebitata al
[...]
per aver abbandonato la casa familiare e per aver violato i doveri di assistenza morale Pt_1 e materiale. All'uopo, deduceva di aver sempre vissuto insieme al ricorrente presso l'abitazione della di lei madre e che, subito dopo la nascita della IA, il ricorrente aveva lasciato la casa coniugale per trasferirsi in un monolocale di sua proprietà; inoltre, rappresentava di non aver mai impedito i rapporti tra il padre e la minore e che, al contrario, il ricorrente si era sempre disinteressato dei bisogni e delle esigenze della IA. Da ultimo, deduceva di non svolgere alcuna attività lavorativa all'attualità, a differenza del ricorrente che percepiva un reddito annuo lordo pari ad €. 25.000,00.Pertanto, chiedeva disporsi l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé e con obbligo a carico del ricorrente di versare la somma mensile di €. 600,00 a titolo di mantenimento della IA (oltre al 50% delle spese straordinarie) e la somma mensile di €. 300,00 a titolo di mantenimento personale.
Chiedeva regolamentarsi il diritto di visita del padre e che al ricorrente fosse ordinato di cambiare la residenza e di rilasciare l'immobile in cui abitava.
All'udienza del 22.01.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi DEart. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Non vanno accolte, invece, le domande di addebito formulate da entrambe le parte.
Infatti, tali domande non hanno avuto riscontro in idoneo sostegno probatorio e non è stata offerta prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Per costante giurisprudenza è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio provi che la condotta sia stata tale da causare il venir meno DEaffectio coniugalis, in quanto: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi DEintollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.14840/2006).
Nel caso di specie, le parti non hanno offerto la prova dei comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali e la loro efficacia causale rispetto al venire meno DEunione coniugale.
Deve giungersi alla medesima conclusione anche per quanto riguarda l'abbandono del tetto coniugale.
In proposito, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'allontanamento dalla casa familiare non giustifica l'addebito della separazione nell'ipotesi in cui l'abbandono della casa coniugale sia stato causato dal comportamento DEaltro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (Cass. Civ. n. 25966/16, Cass. Civ. 19328/15; Cass. Civ. 10719/13).
Da ciò deriva che il mero allontanamento dalla casa coniugale può essere la mera conseguenza di una crisi coniugale già in atto.
Conseguentemente, entrambe le domande di addebito vanno rigettate.
Passando alle statuizioni riguardanti la IA , va confermato il regime di Persona_1 affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre
(già disposto con ordinanza presidenziale resa in data 30.11.2022), non essendo emersi né tantomeno essendo stati dedotti elementi dai quali desumere l'assenza di capacità genitoriale in capo alle parti.
A ciò va aggiunto che i comportamenti asseritamente aggressivi che il avrebbe posto Pt_1 in essere nei confronti della minore, secondo quanto riferito dalla nonna materna ai Servizi
Sociali (v. relazione depositata in data 22.05.2023), sono risultati privi di fondamento.
Infatti, nessun indice è emerso a carico del , come risulta dall'acquisizione e dall'esame Pt_1 dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario (v. certificati depositati in data
30.05.2023).
Inoltre, va evidenziato che la conflittualità inizialmente esistente tra le parti nonché le difficoltà dei genitori nella gestione ordinaria della minore sono state superate avendo i coniugi ritrovato la serenità nella gestione della minore a seguito della proficua partecipazione al percorso di sostegno alla genitorialità (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 10.05.2024).
Infatti, i Servizi Sociali hanno riscontrato che i coniugi “si sono mostrati per la prima volta armoniosi ed in sinergia, dichiarando di aver raggiunto un equilibrio nell'interesse della minore sostenendo di telefonate frequenti per potersi accordare circa gli incontri di con il Per_1 padre, avendo dichiarato altresì di aver riscontrato beneficio dal percorso di sostegno alla genitorialità che stanno seguendo” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data
10.05.2024).
Del pari, il rinnovato equilibrio tra i genitori nella gestione della minore ha determinato un miglioramento nel rapporto tra la minore ed il padre;
infatti, i Servizi Sociali hanno evidenziato che “ e il padre riescono a sentirsi quotidianamente e senza la costrizione di Per_1 rispettare orari fissi e prestabiliti, presupposto che aiuta a mantenere una relazione spontanea tra padre e IA” (v. relazione percorso sostegno alla genitorialità depositata in data
10.05.2024).
Infine, è emerso che “i genitori sono presenti nella vita quotidiana e in quella scolastica, supportandola sempre con impegno e dedizione” (v. relazione depositata in data 10.05.2024).
I risultati positivi DEosservazione del rapporto tra i genitori e la IA sono stati evidenziati dai Servizi Sociali anche nelle ultime relazioni, in cui è stato evidenziato che i genitori sono collaborativi nella gestione della minore e che il percorso di sostegno alla genitorialità è ormai concluso (v. relazioni dei servizi sociali depositate rispettivamente in data 12.06.2024,
17.07.2024 e 17.01.2025).
Pertanto, alla stregua di quanto appena esposto, va disposto il libero esercizio del diritto di visita della minore secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
Passando agli aspetti economici, la resistente ha dichiarato sin dal primo atto difensivo di non percepire alcun reddito e di occuparsi a tempo pieno della cura del minore, ma, nel contempo, la parte ha anche rappresentato di lavorare come commercialista e revisore dei conti.
Infatti, e emerso che la parte ha prodotto i seguenti redditi: €. 7.079,54 nell'anno 2020
(corrispondente ad un netto mensile di circa €. 580,00); €. 3.008,00 nell'anno 2021
(corrispondente ad un netto mensile di €. 427,42) ed, infine, €. 3.500,00 nel 2022, oltre ad essere proprietaria di un immobile sito nel comune di Sarno (v. documento depositati in data
03.02.2023 e in data 11.06.2023).
Viceversa, e emerso che il ricorrente ha prodotto i seguenti redditi: €. 10.540,00 nell'anno
2020, €. 20.140,00 nell'anno 2021 ed, infine, €. 19.470,00 nell'anno. Inoltre, la parte e obbligata al pagamento della rata mensile del mutuo di €. 201,00 (v. documenti depositati in data 31.05.2023 e atto di compravendita e mutuo depositato in data 26.01.2022).
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti e DEincidenza della rata del mutuo sulla retribuzione del ricorrente, si ritiene opportuno confermare la misura DEassegno di mantenimento stabilito con ordinanza presidenziale.
Del pari, va confermata la misura DEassegno di mantenimento per la minore poiche la somma stabilita in sede presidenziale di €. 200,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie) e equilibrata e proporzionata ai redditi DEobbligato nonche e idonea a soddisfare le esigenze della IA (ancora minore).
Ne consegue che dovrà corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di €. 100.00 a titolo di mantenimento personale nonché la somma mensile di
€. 200,00 a titolo di mantenimento della IA , oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie.
In merito alla casa familiare, il Tribunale nulla dispone in quanto le parti hanno indicato due diversi immobili adibiti a residenza familiare. In particolare, il ricorrente ha indicato come casa coniugale il monolocale di proprietà della resistente che, tra l'altro, il predetto ha lasciato per trasferirsi altrove.
Viceversa, in base alla prospettazione fornita dalla parte resistente il nucleo familiare viveva presso l'abitazione della di lei madre. A ciò va, ulteriormente, aggiunto che parte resistente non ha formulato alcuna domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale.
Passando alle domande accessorie, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalla di ordinare il cambio di residenza e di rilascio del monolocale CP_1 occupato dal , trattandosi di domande non connesse ai sensi DEart. 40 c.p.c. con Pt_1
l'oggetto tipico del giudizio di separazione (v. ordinanza del 25.11.2021). Tuttavia, si dà atto che nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il predetto monolocale e di aver acquistato un altro immobile ove si è trasferito (v. atto depositato in data 26.11.2022 e documenti allegati).
Da ultimo, l'assegno unico per la minore andrà fruito da ciascun genitore nella misura del
50%.
Infine, attesi i risultati raggiunti dalle parti a seguito del percorso di sostegno alla genitorialità, si reputa opportuno invitarle a proseguire tale percorso, il tutto al fine di migliorare la relazione genitoriale (v. relazione depositata in data 12.06.2024).
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e di Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio contratto in data 27.07.2015 a Sarno (atto n. 44, parte II Serie
A del registro degli atti di matrimonio del comune di Salerno anno 2015);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
4. dispone l'affidamento condiviso della IA minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso l'abitazione materna;
5. dispone che possa vedere e tenere con sé la IA minore per tre Parte_1 pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 (o dall'uscita da scuola se successiva) alle ore 20,00 (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore); nonché,
a settimane alterne, dalle ore 15.00 del venerdì(o dall'uscita di scuola se successiva) alle 20.00 della domenica;
inoltre, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì DEGE (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1
(dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00). Infine, nel periodo estivo, per venti giorni (anche non consecutivi) nei mesi di luglio e di agosto, da comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno. Fa salvi i diversi accordi tra i coniugi, purchè non pregiudichino gli interessi della minore;
6. dispone che versi mensilmente a la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 100,00 mensili a titolo di mantenimento personale a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno 4 di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
7. dispone che versi mensilmente a la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 200,00 mensili a titolo di mantenimento della IA minore Per_1
a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno 4 di ogni mese
[...]
e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
8. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento del minore nella misura del 50% ciascuno;
9. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
10. dispone che ciascuno parte fruisca DEassegno unico nella misura del 50%
11. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire