Articolo 69 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 68Articolo 70
Versione
1 settembre 1995
Art. 69. (Assunzione di mezzi di prova disposti da
giudici stranieri) 1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova e' chiesta dalla parte interessata, l'istanza e' proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e' domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Puo' disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreche' essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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