Versione
1 settembre 1995
1 settembre 1995
Art. 69. (Assunzione di mezzi di prova disposti da
giudici stranieri) 1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova e' chiesta dalla parte interessata, l'istanza e' proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e' domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Puo' disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreche' essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.
giudici stranieri) 1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova e' chiesta dalla parte interessata, l'istanza e' proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e' domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Puo' disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreche' essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.
Giurisprudenza • 66
- 1. Corte d'Appello Roma, decreto 09/06/2025Provvedimento: […] Visto ed applicato l'art. 69 legge 218/1995 dichiara esecutiva la rogatoria suddetta e rimette gli atti al Presidente del Tribunale di Roma per la nomina di un giudice istruttore per l'espletamento del mezzo istruttorio richiesto.Leggi di più...