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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RI IN, all'udienza del 4 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7879/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Cundari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta alla Piazza Vanvitelli n.
4/D, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi per il tramite
[...] dell' , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore dai funzionari CP_4 CP_5 CP_6
, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati
[...] Controparte_7 presso l'Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta in Caserta alla Via
Lubich n. 6
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il deducendo di avere lavorato in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del CP_8
1
[...] convenuto, negli anni scolastici specificamente indicati nel ricorso e, in particolare, negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Ha lamentato la mancata fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, nonostante avesse prestato funzioni identiche a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato.
Evidenziata, dunque, la discriminazione perpetrata in danno del personale a tempo determinato e richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di accertare il proprio diritto ad ottenere l'erogazione della carta per l'importo di € 500,00 per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 o in subordine al risarcimento del danno. Spese vinte, con attribuzione.
Con memoria tempestivamente depositata il 19.11.2025 si è costituito in giudizio il eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei crediti vantati e contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
All'odierna udienza del 4.12.2025, udite le conclusioni di parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio, è pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa attorea al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle annualità 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche (30/6).
Al riguardo, si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
2 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_9 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con Controparte_10 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Di talché, in attuazione di tale previsione normativa, dapprima il D.P.C.M. del 23.09.2015 e poi il D.P.C.M. 28.11.2016 - che ha sostituito il precedente -, hanno precisato che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
In tale contesto normativo, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché del d.P.C.M. n. 32313 del 23 CP_11 settembre 2015, ha rilevato che è costituzionalmente illegittimo alla luce dei precetti di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ha così evidenziato che tali previsioni regolamentari determinano non solo una evidente discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, ma anche una lesione al principio di buon andamento della P.A. che impone la necessità di garantire qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
È poi intervenuta la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa
C-450/21), secondo la quale il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non
3 attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Da tale premessa consegue che deve ritenersi arbitraria l'esclusione del docente precario dal beneficio in questione sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, laddove sia accertato dal giudice nazionale che il lavoratore alle dipendenze del con CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
4 Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte di Giustizia ha ricordato che “Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio e per l'intera durata delle attività didattiche e precisamente nell'a.s. 2018/2019 dal
5/10/2018 al 30/06/2019 per 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2019/2020 dal 26.09.2019 al
30/06/2020 per 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2020/2021 dal 3/11/2020 al 30/06/2021, sempre a tempo pieno.
Difatti, dalla produzione documentale ed in particolare dai contratti di lavoro stipulati dall'istante con l'Amministrazione scolastica convenuta emerge l'avvenuto espletamento del servizio didattico da parte della ricorrente negli anni scolastici di cui al ricorso come docente a tempo determinato ed a tempo pieno, poco dopo l'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche (ossia il 30 giugno).
5 Sulla scorta di tali circostanze fattuali e in applicazione dei suesposti principi di diritto, in assenza di contestazioni e di elementi di segno contrario, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato e a tempo pieno va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, essendo stata chiamata a svolgere le medesime funzioni didattiche di questi ultimi.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, pur precisando come fosse estraneo al giudizio il tema delle supplenze temporanee ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Il riferimento è quindi alle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
La Corte di Cassazione individua così le tipologie di incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche - di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”.
Pertanto, la carta docenti può essere senza dubbio riconosciuta se la supplenza si protrae fino al termine delle attività didattiche.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, e dichiarato il diritto della parte istante alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 per l'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, vertendosi nel caso di specie in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
6 Va a questo punto evidenziato che, risulta dimostrato come la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico, essendo destinataria di contratto a tempo determinato sino al 7 dicembre 2025.
Difatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, laddove il beneficiario sia da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto.
A questo punto va analizzata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall'Amministrazione convenuta.
A tale ultimo riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e, con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, ha precisato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1
e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Ciò posto, si osserva che nell'a.s. 2018/2019, l'incarico di supplenza sino alla fine delle attività didattiche è stato conferito alla docente odierna ricorrente in data 5.10.2018 e che nell'a.s. 2019/2020 l'incarico è stato conferito in data 26.9.2019 e nell'a.s. 2020/2021
l'incarico è stato conferito il 3.11.2020 (cfr. contratti in atti). Va poi rilevato che non risulta versato in atti alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione ad eccezione della notifica del ricorso al convenuto, effettuata in data 25.11.2024. Sicché, in assenza di una CP_1 differente allegazione in ordine alla data di decorrenza del termine di prescrizione, deve ritenersi maturata la prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Mentre alcuna prescrizione è maturata rispetto all'ulteriore annualità oggetto del ricorso.
Pertanto, per tutti i motivi esposti, in accoglimento parziale del ricorso, l'Amministrazione scolastica va condannata agli adempimenti necessari al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo.
7 In altri termini, va accertato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, il convenuto va CP_1 condannato ad erogare in favore della parte ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00, in relazione a tale annualità non prescritta.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale prescrizione del credito, sono compensate nella misura di due terzi. La restante parte segue la soccombenza ed è posta a carico del CP_1 resistente, nella misura liquidata in dispositivo vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, , alla Parte_1 fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'effetto condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_10 attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari a euro 500,00;
- rigetta nel resto;
- condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite nella misura di un terzo pari ad euro 350,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- compensa i restanti due terzi delle spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 4.12.2025
Il Giudice del lavoro
RI IN
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RI IN, all'udienza del 4 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7879/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Cundari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta alla Piazza Vanvitelli n.
4/D, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi per il tramite
[...] dell' , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore dai funzionari CP_4 CP_5 CP_6
, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati
[...] Controparte_7 presso l'Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta in Caserta alla Via
Lubich n. 6
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il deducendo di avere lavorato in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del CP_8
1
[...] convenuto, negli anni scolastici specificamente indicati nel ricorso e, in particolare, negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Ha lamentato la mancata fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, nonostante avesse prestato funzioni identiche a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato.
Evidenziata, dunque, la discriminazione perpetrata in danno del personale a tempo determinato e richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di accertare il proprio diritto ad ottenere l'erogazione della carta per l'importo di € 500,00 per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 o in subordine al risarcimento del danno. Spese vinte, con attribuzione.
Con memoria tempestivamente depositata il 19.11.2025 si è costituito in giudizio il eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei crediti vantati e contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
All'odierna udienza del 4.12.2025, udite le conclusioni di parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio, è pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa attorea al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle annualità 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche (30/6).
Al riguardo, si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
2 aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_9 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con Controparte_10 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Di talché, in attuazione di tale previsione normativa, dapprima il D.P.C.M. del 23.09.2015 e poi il D.P.C.M. 28.11.2016 - che ha sostituito il precedente -, hanno precisato che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
In tale contesto normativo, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché del d.P.C.M. n. 32313 del 23 CP_11 settembre 2015, ha rilevato che è costituzionalmente illegittimo alla luce dei precetti di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ha così evidenziato che tali previsioni regolamentari determinano non solo una evidente discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, ma anche una lesione al principio di buon andamento della P.A. che impone la necessità di garantire qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
È poi intervenuta la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa
C-450/21), secondo la quale il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non
3 attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo, l'art. 63 del CCNL e l'art. 1 L. n. 107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Da tale premessa consegue che deve ritenersi arbitraria l'esclusione del docente precario dal beneficio in questione sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, laddove sia accertato dal giudice nazionale che il lavoratore alle dipendenze del con CP_1 contratti di lavoro a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
4 Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte di Giustizia ha ricordato che “Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio e per l'intera durata delle attività didattiche e precisamente nell'a.s. 2018/2019 dal
5/10/2018 al 30/06/2019 per 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2019/2020 dal 26.09.2019 al
30/06/2020 per 24 ore settimanali;
nell'a.s. 2020/2021 dal 3/11/2020 al 30/06/2021, sempre a tempo pieno.
Difatti, dalla produzione documentale ed in particolare dai contratti di lavoro stipulati dall'istante con l'Amministrazione scolastica convenuta emerge l'avvenuto espletamento del servizio didattico da parte della ricorrente negli anni scolastici di cui al ricorso come docente a tempo determinato ed a tempo pieno, poco dopo l'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche (ossia il 30 giugno).
5 Sulla scorta di tali circostanze fattuali e in applicazione dei suesposti principi di diritto, in assenza di contestazioni e di elementi di segno contrario, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato e a tempo pieno va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, essendo stata chiamata a svolgere le medesime funzioni didattiche di questi ultimi.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, pur precisando come fosse estraneo al giudizio il tema delle supplenze temporanee ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Il riferimento è quindi alle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
La Corte di Cassazione individua così le tipologie di incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche - di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”.
Pertanto, la carta docenti può essere senza dubbio riconosciuta se la supplenza si protrae fino al termine delle attività didattiche.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, e dichiarato il diritto della parte istante alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 per l'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, vertendosi nel caso di specie in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
6 Va a questo punto evidenziato che, risulta dimostrato come la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico, essendo destinataria di contratto a tempo determinato sino al 7 dicembre 2025.
Difatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, laddove il beneficiario sia da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto.
A questo punto va analizzata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall'Amministrazione convenuta.
A tale ultimo riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e, con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, ha precisato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1
e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Ciò posto, si osserva che nell'a.s. 2018/2019, l'incarico di supplenza sino alla fine delle attività didattiche è stato conferito alla docente odierna ricorrente in data 5.10.2018 e che nell'a.s. 2019/2020 l'incarico è stato conferito in data 26.9.2019 e nell'a.s. 2020/2021
l'incarico è stato conferito il 3.11.2020 (cfr. contratti in atti). Va poi rilevato che non risulta versato in atti alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione ad eccezione della notifica del ricorso al convenuto, effettuata in data 25.11.2024. Sicché, in assenza di una CP_1 differente allegazione in ordine alla data di decorrenza del termine di prescrizione, deve ritenersi maturata la prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Mentre alcuna prescrizione è maturata rispetto all'ulteriore annualità oggetto del ricorso.
Pertanto, per tutti i motivi esposti, in accoglimento parziale del ricorso, l'Amministrazione scolastica va condannata agli adempimenti necessari al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo.
7 In altri termini, va accertato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021 e, per l'effetto, il convenuto va CP_1 condannato ad erogare in favore della parte ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00, in relazione a tale annualità non prescritta.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale prescrizione del credito, sono compensate nella misura di due terzi. La restante parte segue la soccombenza ed è posta a carico del CP_1 resistente, nella misura liquidata in dispositivo vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente, , alla Parte_1 fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'effetto condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_10 attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari a euro 500,00;
- rigetta nel resto;
- condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente Controparte_1 delle spese di lite nella misura di un terzo pari ad euro 350,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- compensa i restanti due terzi delle spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 4.12.2025
Il Giudice del lavoro
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