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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 306/2024, cui è riunita la causa iscritta al n. R.G.A.C. 469/2024 tra
, C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, C.F. , elettivamente domiciliati in Terni, via delle
[...] CodiceFiscale_2
Portelle, n. 23, presso lo studio dell'avv.to Walter Pacelli che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
C.F. , e per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Terni, San Nicandro, n. 39, presso lo studio dell'avv.to Susanna Faustini e rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Coaccioli, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 25/11/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione, iscritta Parte_1 al R.G. n. 306/2024, avverso l'atto di precetto notificatogli nella veste di fideiussore in data 29/01/2024, con il quale la ella qualità di Controparte_2 mandataria della aveva intimato il pagamento dell'importo di euro 153.328,88 CP_1
a titolo di esposizione debitoria residua del mutuo fondiario stipulato in data 17/04/2008 per atto pubblico a rogito Notaio , registrato in data 18/04/2008, e munito di Persona_1 formula esecutiva il 7/05/2008, dalla debitrice principale (fallita e cancellata in Parte_3 data 2/08/2016). In particolare, concludeva, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva del precetto, in via pregiudiziale, dichiararsi prescritto il diritto del creditore procedente, con conseguente nullità/inefficacia del precetto, dichiararsi la carenza di pagina 1 di 22 legittimazione ad agire della opposta per inesistenza del contratto di cessione e per nullità della delega conferita alla mandataria in violazione dell'art. 106 TUB, con conseguente nullità/inefficacia del precetto;
nel merito, dichiararsi la nullità della clausola prevista nel contratto di mutuo in punto di applicazione del tasso variabile OR ovvero del mutuo fondiario per violazione della L. n. 287/1990; dichiararsi la nullità delle clausole di regolamentazione delle fideiussioni poiché conformi allo schema ABI;
in subordine, accertarsi la nullità degli interessi corrispettivi e morativi per superamento del tasso soglia antiusura, con conseguente esclusione degli interessi ex art. 1815 c.c. e nullità/inefficacia del precetto per difetto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.; accertarsi la mancata indicazione della modalità di ammortamento alla francese e l'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e, per l'effetto, dichiararsi l'invalidità del tasso di interesse applicato e/o del contratto di mutuo, nonché la nullità/inefficacia del precetto per difetto dei requisiti ex art. 474 c.p.c, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detto opponente formulava i seguenti motivi:
-prescrizione decennale del credito, in considerazione dell'unico atto interruttivo della prescrizione ricevuto dal fideiussore in data 13/03/2013, con il quale era stata comunicata la risoluzione di diritto del contratto e richiesto il pagamento del dovuto, stante la notifica del precetto in data 29/01/2024;
-difetto di legittimazione attiva e carenza di prova dell'avvenuta cessione del credito, a fronte dell'insufficienza della pubblicazione dell'avviso in GU a provare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto;
-nullità e/o inesistenza del mandato conferito alla per Controparte_2 mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB;
-inesistenza del diritto di credito nei confronti del signor in ragione Parte_1 dell'ipoteca iscritta dal garante signora sull'immobile di sua proprietà ai Parte_2 sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo;
-nullità parziale del contratto di mutuo per violazione dell'art. 101 TUEF e dell'art. 2, comma II, della legge n. 287/1990 poiché riferito ad un tasso OR manipolato, come ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte n. 34889/2023, riguardando i fatti accertati dalla Commissione Antitrust della CE il periodo tra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008;
-nullità delle clausole della fideiussione perché conformi allo schema ABI non ritualmente sottoscritte dal fideiussore ex art. 1341 c.c. ed in violazione del codice consumo, con conseguente operatività del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., lamentando che la parte creditrice non aveva mai promosso istanze necessariamente giudiziali nei confronti del signor non aveva usato l'ordinaria diligenza in quanto Pt_1 non aveva coltivato le istanze nel rispetto del termine di cui alla disposizione citata, posto che solo dopo oltre 10 anni dalla risoluzione del contratto di mutuo aveva deciso di intimare l'atto di precetto preliminare all'esecuzione, con conseguente liberazione del signor Pt_1
e, comunque, avendo il signor agito nella veste di consumatore, dovendo tale qualità Pt_1 essere verificata con riferimento alla fideiussione e non all'obbligazione garantita, le clausole erano da ritenersi nulle anche ai sensi dell'art. 33, co. II, lett. t) e dell'art. 36 del Cod. Consumo;
pagina 2 di 22 -omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi applicato dalla banca e omessa indicazione delle modalità di ammortamento alla francese, con violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418, 1419 c.c. e 117 TUB;
-superamento del tasso soglia antiusura, stante la previsione contrattuale in punto di sommatoria degli interessi contrattuali a quelli corrispettivi;
-mancata comunicazione al mutuatario del TAEG;
-nullità del titolo per difetto dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., a fronte dell'incertezza ed inesigibilità del credito per mancata indicazione nel precetto delle modalità di calcolo adoperate al fine di determinare la somma intimata e per le illegittimità indicate. Il giudice designato, con ordinanza dell'8/02/2024, fissava udienza sulla sospensiva al 27/03/2024, assegnando termine per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio nella fase della sospensiva, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che in data 20/05/2013 era stata presentata istanza di ammissione al passivo del fallimento chiuso in data Parte_3
12/07/2016, con conseguenti effetti interruttivi permanenti della prescrizione nei confronti dei coobbligati;
-che ai fini della prova della legittimazione attiva, contrariamente agli assunti di controparte, era sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti e, comunque, la documentazione depositata nel giudizio di opposizione costituiva idonea prova della titolarità del credito;
-che l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era irrilevante sul piano civilistico;
-che la sussistenza di altra garanzia reale non determinava l'inesistenza del credito, né assumeva valenza ostativa alla possibilità di agire nei confronti del garante personale;
-che il riferimento al parametro OR era legittimo, non avendo controparte provato l'intervenuta contraffazione del suo fisiologico andamento in un determinato periodo di riferimento;
-che la garanzia del signor era specifica, non potendo essere invocato il Pt_1 provvedimento n. 55 della Banca d'Italia riguardante la diversa fattispecie della fideiussione omnibus e, comunque, parte opponente non aveva assolto il proprio onere probatorio in punto di violazione della normativa antitrust, non essendo allo scopo sufficiente la mera coincidenza formale delle clausole contrattuali con quelle censurate, rappresentando, comunque, che l'eventuale violazione era apprezzabile esclusivamente in termini di nullità parziale della clausola e, in ogni caso, l'atto pubblico costituiva elemento di sufficiente tutela del consumatore in ordine alla trattativa intercorsa con il professionista;
-che il piano di ammortamento alla francese era valido, non determinando alcun fenomeno di anatocismo;
-che le deduzioni avversarie in ordine alla pretesa illegittimità degli interessi convenuti ed applicati al contratto di mutuo erano infondate e la contestazione sull'usura era generica, non indicando la percentuale ed il periodo in cui era avvenuto lo sforamento, dovendosi comunque escludere la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori e la pagina 3 di 22 gratuità del mutuo, posto che l'eventuale sanzione avrebbe colpito esclusivamente l'interesse corrispettivo ma non anche quello di mora per cui avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1384 c.c. All'udienza del 27/03/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva, sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 25/04/2024, il giudice accoglieva l'istanza di sospensiva, provvedimento riformato in sede di reclamo, in virtù di provvedimento dell'11/09/2024, che respingeva l'istanza di sospensione. Quindi, con provvedimento del 9/05/2024, il giudice confermava ai sensi dell'art. 171bis c.p.c. la data di udienza al 9/07/2024. Con comparsa depositata in data 14/05/2024, l'opposta rinnovava la propria costituzione nella fase di merito, ribadendo le difese già svolte nella sospensiva. All'udienza del 9/07/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste e deduzioni delle parti. Con ordinanza dell'8/08/2024, previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca della sospensiva, il giudice ammetteva la prova orale, rinviando per il suo espletamento all'udienza del 16/10/2024, all'esito della quale il giudice, assunti i testimoni ammessi, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata dell'8/11/2024, il giudice disponeva CTU contabile, rinviando per il suo espletamento all'udienza del 18/12/2024. All'udienza del 18/12/2024, il giudice disponeva la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 469/2024 e conferiva l'incarico al CTU nominato. In particolare, con riferimento al procedimento iscritto al n. 469/2024,
[...] proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole nella veste di Parte_2 fideiussore in data 26/01/2024, con il quale la Controparte_2 nella qualità di mandataria della veva intimato il pagamento
[...] Controparte_1 dell'importo di euro 153.328,88 a titolo di esposizione debitoria residua del mutuo fondiario stipulato in data 17/04/2008 per atto pubblico a rogito Notaio , Persona_1 registrato in data 18/04/2008, e munito di formula esecutiva il 7/05/2008, dalla debitrice principale (fallita e cancellata in data 2/08/2016). Parte_3
In tale atto, concludeva, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Parte_2 esecutiva del precetto, in via pregiudiziale, dichiararsi prescritto il diritto del creditore procedente, con conseguente nullità/inefficacia del precetto, dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire della opposta per inesistenza del contratto di cessione e per nullità della delega conferita alla mandataria in violazione dell'art. 106 TUB, con conseguente nullità/inefficacia del precetto;
nel merito, dichiararsi la nullità della clausola prevista nel contratto di mutuo in punto di applicazione del tasso variabile OR ovvero del mutuo fondiario per violazione della L. n. 287/1990; dichiararsi la nullità delle clausole di regolamentazione delle fideiussioni poiché conformi allo schema ABI;
nel merito, in via subordinata, dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito in forza dell'ipoteca iscritta sul bene della opponente, con conseguente nullità/inefficacia del precetto;
accertarsi la mancata indicazione della modalità di ammortamento alla francese e l'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e, per l'effetto, dichiararsi l'invalidità del tasso di interesse applicato e/o del contratto di mutuo, nonché la nullità/inefficacia del precetto pagina 4 di 22 per difetto dei requisiti ex art. 474 c.p.c, con vittoria delle spese di lite;
accertarsi la nullità degli interessi corrispettivi e morativi per superamento del tasso soglia antiusura, con conseguente esclusione degli interessi ex art. 1815 c.c. e nullità/inefficacia del precetto per difetto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opponente deduceva:
-prescrizione decennale del credito, in considerazione dell'unico atto interruttivo della prescrizione ricevuto dal fideiussore in data 13/03/2013, con il quale era stata comunicata la risoluzione di diritto del contratto e richiesto il pagamento del dovuto, stante la notifica del precetto in data 29/01/2024;
-difetto di legittimazione attiva e carenza di prova dell'avvenuta cessione del credito, a fronte dell'insufficienza della pubblicazione dell'avv.to in GU a provare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto, nonché nullità della procura alle liti allegata all'atto di precetto per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., posto che “l'evanescenza della procura conferita alla società mandataria non consente di Controparte_2 stabilire se nei crediti oggetto di cessione è presente anche quello azionato”;
-nullità e/o inesistenza del mandato conferito alla per Controparte_2 mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB;
-nullità delle clausole della fideiussione perché conformi allo schema ABI non ritualmente sottoscritte dal fideiussore ex art. 1341 c.c., con conseguente operatività del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., lamentando che la parte creditrice non aveva mai promosso istanze necessariamente giudiziali nei confronti della signora non Parte_2 aveva usato l'ordinaria diligenza in quanto non aveva coltivato le istanze nel rispetto del termine di cui alla disposizione citata, posto che solo dopo oltre 10 anni dalla risoluzione del contratto di mutuo aveva deciso di intimare l'atto di precetto preliminare all'esecuzione, con conseguente liberazione del fideiussore;
-nullità parziale del contratto di mutuo per violazione dell'art. 101 TUEF e dell'art. 2, comma II, della legge n. 287/1990 poiché riferito ad un tasso OR manipolato, come ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte n. 34889/2023, riguardando i fatti accertati dalla Commissione Antitrust della CE il periodo tra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008;
-inesistenza del diritto di credito nei confronti della opponente in ragione dell'ipoteca iscritta dalla medesima signora sull'immobile di sua proprietà ai sensi Parte_2 dell'art. 6 del contratto di mutuo;
-omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi applicato dalla banca e omessa indicazione delle modalità di ammortamento alla francese, con violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418, 1419 c.c. e 117 TUB;
-superamento del tasso soglia antiusura, stante la previsione contrattuale in punto di sommatoria degli interessi contrattuali a quelli corrispettivi;
-mancata comunicazione al mutuatario del TAEG;
-nullità del titolo per difetto dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., a fronte dell'incertezza ed inesigibilità del credito per mancata indicazione nel precetto delle modalità di calcolo adoperate al fine di determinare la somma intimata e per le illegittimità indicate. Con ordinanza del 9/03/2024, il giudice fissava udienza sulla sospensiva al 24/04/2024, assegnando termini per l'instaurazione del contraddittorio. pagina 5 di 22 Ritualmente instauratosi il contraddittorio nella fase della sospensiva, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. A sostegno della posizione processuale assunta detta opposta deduceva:
-infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che in data 20/05/2013 era stata presentata istanza di ammissione al passivo del fallimento chiuso in data Parte_3
12/07/2016, con conseguenti effetti interruttivi permanenti della prescrizione nei confronti dei coobbligati;
-che ai fini della prova della legittimazione attiva, contrariamente agli assunti di controparte, era sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti e, comunque, la documentazione depositata nel giudizio di opposizione costituiva idonea prova della titolarità del credito;
-che l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era irrilevante sul piano civilistico;
-che la sussistenza di altra garanzia reale non determinava l'inesistenza del credito, né assumeva valenza ostativa alla possibilità di agire nei confronti del garante personale;
-che il riferimento al parametro OR era legittimo, non avendo controparte provato l'intervenuta contraffazione del suo fisiologico andamento in un determinato periodo di riferimento;
-che la garanzia della signora era specifica, non potendo essere invocato il Parte_2 provvedimento n. 55 della Banca d'Italia riguardante la diversa fattispecie della fideiussione omnibus e, comunque, parte opponente non aveva assolto il proprio onere probatorio in punto di violazione della normativa antitrust, non essendo allo scopo sufficiente la mera coincidenza formale delle clausole contrattuali con quelle censurate, rappresentando, comunque, che l'eventuale violazione era apprezzabile esclusivamente in termini di nullità parziale della clausola e, in ogni caso, l'atto pubblico costituiva elemento di sufficiente tutela del consumatore in ordine alla trattativa intercorsa con il professionista;
-che il piano di ammortamento alla francese era valido, non determinando alcun fenomeno di anatocismo;
-che le deduzioni avversarie in ordine alla pretesa illegittimità degli interessi convenuti ed applicati al contratto di mutuo erano infondate e la contestazione sull'usura era generica, non indicando la percentuale ed il periodo in cui era avvenuto lo sforamento, dovendosi comunque escludere la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori e la gratuità del mutuo, posto che l'eventuale sanzione avrebbe colpito esclusivamente l'interesse corrispettivo ma non anche quello di mora per cui avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1384 c.c. All'udienza del 24/04/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 6/05/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensione. Con provvedimento del 31/05/2024, il giudice confermava ex art. 171bis c.p.c. la data di udienza al 10/09/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulle richieste e deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 4/10/2024, il giudice ammetteva la prova orale e rinviava all'udienza del 16/10/2024 per il suo espletamento.
pagina 6 di 22 Assunta la prova testimoniale ammessa all'udienza suindicata, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste e deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata dell'8/11/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 18/12/2024, all'esito della quale, come sopra detto, veniva disposta la riunione del procedimento a quello iscritto al n. RG 306/2024. Espletata la CTU contabile, all'udienza del 20/05/2025, il giudice instaurava il contraddittorio in merito alla posizione delle parti sulle somme incassate nella procedura esecutiva e in quella fallimentare, con rinvio per detto incombente all'udienza del 4/06/2025, all'esito della quale, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 29/06/2025, il giudice, sulla concorde richiesta delle parti, fissava udienza per la decisione al 25/11/2025, assegnando termine per il deposito degli scritti conclusionali e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, giova, preliminarmente, evidenziare che la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite (v. infra, considerazioni che seguono), di talchè deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione, su richiesta concorde delle parti. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni formulate, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Non può, poi, trovare accoglimento la richiesta istruttoria reiterata da parte opponente nella precisazione delle conclusioni (interpello e istanza ex art. 210 c.p.c.) in quanto tali prove non risultano necessarie alla istruzione del procedimento in virtù delle considerazioni che seguono e delle risultanze della prova orale esperita messa in relazione con i documenti versati in atti. Preliminarmente, occorre rilevare che nel caso di specie va esclusa la qualità di consumatore in capo ad entrambi gli opponenti. In fatto, preme rilevare che nel contratto di mutuo in questione ha Parte_2 agito quale legale rappresentante della debitrice principale (v. contratto in atti), Parte_3
pagina 7 di 22 mentre al momento della stipula del mutuo deteneva in tale società la quota Parte_1 del 20%, unitamente a la quale deteneva la restante quota dell'80%. Parte_2
In diritto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte del signor Parte_1 come sopra detto nella misura del 20% (v. pag. 3 del DOC A, visura nel fascicolo di parte opponente). Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché analoga a quella del socio accomandatario- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo a detto opponente (per la valorizzazione quale quota consistente e non trascurabile di quella posseduta nella misura di ¼ del capitale sociale, ossia del 25%: v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale). Contrariamente agli assunti difensivi di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale, l'orientamento della Suprema Corte, cui si aderisce, espressamente prevede in termini alternati (“o”) l'amministrazione ovvero una partecipazione non trascurabile al capitale sociale, profilo quest'ultimo che viene in rilievo nel caso di specie. Parimenti, va esclusa la qualità di consumatore in capo alla signora Parte_2 amministratore unico e socia nella misura dell'80% della mutuataria (v. visura camerale della in atti). Parte_3
Nel merito, vanno esaminati i motivi di opposizione formulati da parte opponente alla stregua delle risultanze documentali e della CTU espletata.
1.PRESCRIZIONE. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, va richiamato il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'applicazione di tale principio al contratto di mutuo determina che la decorrenza della prescrizione decennale, di regola, deve essere individuata al momento della scadenza dell'ultima rata, considerata l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto, pagina 8 di 22 appunto, prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ad eccezione dell'ipotesi in cui il creditore si sia avvalso della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., ipotesi in cui, potendo la stessa esercitare il proprio diritto, la prescrizione inizia a decorrere. A fronte di tale decorrenza, nel caso di specie risulta incontestato e documentalmente provato che la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata agli opponenti con missiva datata 12/03/2013, e, in tesi ricevuta in data 13/03/2013 (v. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione e mancata contestazione di parte opposta sul punto). Tuttavia, al contempo, risulta il deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo della società debitrice principale, fallita, da parte della originaria del credito azionato nella presente sede in data 20/05/2013 (v. doc. 5 nel fascicolo di parte opposta) e che il fallimento è stato chiuso in data 28/07/2016 (v. pag. 12 del doc. 7 nel fascicolo di parte opposta). Deve, pertanto, essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale
“la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass., n. 9638/2018; Cass., n. 17412/2016). Tale orientamento è stato ribadito da recente pronuncia che ha evidenziato l'effetto interruttivo permanente della domanda di insinuazione allo stato passivo fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass., n. 16415/2023). Dunque, tenuto conto della data di notifica del precetto (il 16/01/2024) e della decorrenza della prescrizione decennale dalla chiusura del fallimento (28/07/2016), l'eccezione di prescrizione è infondata e va disattesa.
2.DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CARENZA DI PROVA DELL'AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO. Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, anche in relazione alla mancata prova della cessione del credito, si osserva in fatto che il precetto è stato notificato da e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
la quale ha allegato la titolarità del credito in conseguenza della cessione in blocco
[...] operata da in data 15/06/2017, pubblicata in GU, n. 73 Parte_4 del 22/06/2017, subentrata nella titolarità del credito in virtù della cessione disposta dalla Banca d'Italia del credito vantato da Banca delle Marche S.p.a. e nel frattempo trasferito a Controparte_3
A fronte di tale allegazione di parte opposta in punto di legittimazione, risultano prodotti in giudizio:
-comunicato della Banca d'Italia in GU, n. 64 del 17/03/2016, in cui la stessa dà atto che
“con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.a. al 30 settembre 2015, detenuti da per effetto del provvedimento n. 1241108 del Controparte_3
22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a
[...]
(v. doc. 8 nel fascicolo di parte opposta); Parte_4
pagina 9 di 22 -avviso di cessione pubblicato in GU, parte II, del 22/06/2017, con il quale la società
[...] comunica la cessione intervenuta con dei crediti che CP_1 Parte_4 derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti da detto avviso di cessione Controparte_3 espressamente prevede che gli “interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri dati personali a … Parte_4 inoltrando una specifica e-mail PEC a: (v. doc. 10 Email_1 nel fascicolo di opposizione);
-attestazione notarile del 20/02/2024 nella quale si dà atto che il debito della società debitrice principale ( è ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da Parte_3
a (v. doc. 12 nel fascicolo di Controparte_3 Parte_4 parte opposta);
-attestazione notarile del 16/01/2024 nella quale si dà atto che il debito nei confronti della società debitrice principale è ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da
[...]
a (v. doc. 13 nel fascicolo di parte opposta); Parte_4 Controparte_1
-istanza di ammissione al passivo presentata da Banca delle Marche S.p.a. (v. doc. 5 nel fascicolo di parte opposta) e progetto di stato passivo (di cui al doc. 6). Tanto premesso in fatto, ritiene chi scrive in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, giova evidenziare che la Suprema Corte, con recente decisione, ha ribadito che
“la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione), essendo evidente il richiamo contenuto nell'avviso in GU in esame ai crediti che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana che siano classificati in sofferenza -da intendersi quale termine tecnico-
pagina 10 di 22 contabile riferito a tutti i crediti rimasti insoluti come nella fattispecie in esame- e che siano stati trasferiti, tra l'altro, da Controparte_3
In particolare, la giurisprudenza, di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, dell'istanza di ammissione al passivo presentata da Banca delle Marche S.p.a., del progetto di stato passivo e dell'attestazione notarile in ordine all'inclusione del credito nelle cessioni occorse. Segue il rigetto della doglianza.
3.MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO EX ART. 106 TUB ED INDETERMINATEZZA DELLA PROCURA. Detti motivi di opposizione non appaiono condivisibili. Con riferimento alle doglianze relative all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, appare sufficiente richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima pagina 11 di 22 Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide (Cass., n. 14693 del 31/05/2025, che in motivazione ha espressamente richiamato l'orientamento sopra indicato: “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Corte di Appello Firenze, n. 815/2025; Tribunale Macerata, n. 334 e 340/2025; Tribunale Pistoia, n. 664/2024; Corte di Appello Firenze, n. 1529/2024). Né ricorre alcun profilo di indeterminatezza della procura rilasciata dall'opposta a posto che la procura versata in atti contiene Controparte_2 espresso riferimento alla operazione di cartolarizzazione effettuata mediante acquisto da di una pluralità di crediti individuabili in blocco, nonché Parte_4 conferisce il potere di promuovere, tra l'altro, le esecuzioni (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta).
4.SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST. Anche tale motivo di opposizione non appare idoneo a sorreggere l'accoglimento dell'opposizione. Preliminarmente, si osserva in fatto che le fideiussioni sono state rilasciate dagli opponenti nell'ambito del contratto di mutuo, di talché vengono in rilievo fideiussioni specifiche. In particolare, il contratto di mutuo prevede che “i fideiussori signori e Parte_2
… dichiarano di costituirsi come si costituiscono fideiussori solidali Parte_1 della parte mutuataria assumendone gli stessi obblighi nei confronti della Banca e promettendo espressamente di adempiere le obbligazioni stesse qualora il debitore principale non le adempiesse totalmente o in parte” (v. pag. 2 del contratto di mutuo). Da tale elemento in fatto discende in diritto che i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole non possano trovare applicazione nel caso di specie in cui il garante si è impegnato in solido con la parte debitrice per una obbligazione singolarmente determinata (Cass., n. 10689 del 19/04/2024, in motivazione), secondo quanto già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (Tribunale Bologna, Sez. spec. Imprese, 13/01/2022, per l'affermazione dell'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 poiché tale provvedimento riguarda le fideiussioni omnibus che presentano “una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”; Tribunale Pescara, 6/03/2023, per l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 alle fideiussioni specifiche;
nello stesso senso: Tribunale Ascoli Piceno n. 47 del 18/01/2024; Tribunale Milano, Sez. spec. Imprese, n. 5481 del 21/06/2022), dovendosi, comunque, al contempo, tener conto che nel caso di specie la fideiussione è contenuta nel contratto di mutuo, con conseguente carenza della serialità dello schema adottato a monte ed inapplicabilità del provvedimento n. 55/2005 in considerazione delle ricadute sull'insussistenza del necessario pagina 12 di 22 nesso funzionale tra intesa vietata, a monte, e fideiussione rilasciata dai garanti (v., sul punto, Tribunale Roma, Sez. spec. Imprese, 7/04/2022). Resta da precisare che l'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica è stata di recente avallata dalla Suprema Corte, che con decisione n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione ha ribadito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie” (detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”). Tale orientamento è stato, poi, ribadito da Cass., n. 657 del 10/01/2025 (in motivazione:
“l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”), da Cass., n. 660 del 10/01/2025 (in motivazione: “La natura attribuita dal giudice di merito alla garanzia (contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione omnibus), che trova in questa sede conferma, impone di ritenere l'infondatezza anche del primo motivo di censura, poiché non possono ad essa estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie – la cui notoria diversità rispetto alla prima è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede – della fideiussione cd. omnibus”), e da Cass., n. 1170 del 17/01/2025 (sempre in motivazione: “giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”). Segue il rigetto del motivo di opposizione. Resta da evidenziare che, dovendosi escludere la qualità di consumatore in capo ad entrambi gli opponenti (v. considerazioni sopra svolte), non può venire in rilievo la questione relativa alla natura abusiva in tema di tutela del consumatore della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., posto che “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. n. 3989/2025).
5. MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR. Occorre, quindi, esaminare la doglianza relativa alla manipolazione del tasso OR. Parte opponente a sostegno della deduzione difensiva ha invocato la pronuncia della Cass., n. 34899 del 13/12/2023. Questo giudice osserva che la Suprema Corte, con decisione successiva, ha affermato il diverso principio secondo cui “la cd. “clausola OR” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in pagina 13 di 22 generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula). Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello “genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile” (Cass., n. 12007 del 3/05/2024; in ordine al necessario requisito della prova che la banca stipulante al momento della conclusione del contratto fosse o direttamente partecipe dell'intesa o, quantomeno, consapevole della sussistenza di una intesa tra le banche volta ad alterare il valore dell'OR o di un effettiva pratica negoziale in tal senso e abbia inteso avvalersi dei risultati di questa, nella giurisprudenza di merito: v. Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 501 del 15/07/2024). Tuttavia, l'allegazione sul punto di parte opponente è generica e non provata, non consentendo di ritenere integrati i requisiti richiesti dalla decisione sopra richiamata, posto che nulla argomenta in ordine alla consapevolezza di uno dei contraenti di avvalersi degli effetti della illecita alterazione, né in ordine al modo in cui l'intesa illecita vietata “in sostanza ed in concreto” abbia fatto venir meno o reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto il parametro esterno di riferimento da questi effettivamente voluto, risultando mere asserzioni sul punto. Né la prova orale svolta consente di addivenire a diverse conclusioni, avendo entrambi i dipendenti della banca ( nella veste di direttore e quale CP_4 Persona_2 vicedirettore all'epoca dei fatti, v. verbale di udienza del 16/10/2024) negato di avere contezza al momento della stipula dell'asserita manipolazione del tasso OR. Al riguardo, si richiama la giurisprudenza di merito che ha chiarito come l'eventuale accertamento della nullità di un contratto di mutuo stipulato da istituti bancari richiede l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'OR o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa (Corte d'Appello Perugia, n. 501/2024, sopra richiamata), prova del tutto carente nella fattispecie concreta. Occorre, poi, tener conto della successiva decisione della Suprema Corte che, nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per la valutazione dell'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, ha prospettato una diversa interpretazione della questione (Cass., n. 19900 del 19/07/2024). In particolare, tale pronuncia in primo luogo evidenzia che “i contratti stipulati non possono considerarsi a valle rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa concorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti”, ragion per cui non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, così da porre in discussione il rimedio della nullità del contratto a valle (insussistente) sulla base dei principi espressi dalla decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 in tema di contratti di fideiussione di clausole pagina 14 di 22 rispondenti allo schema predisposto dall'ABI dichiarate frutto di intesa restrittiva dalla Banca di Italia. La sopra richiamata decisione rimarca, al contempo, che -esclusa la natura di contratto a valle- le possibili ricadute derivanti dall'alterazione del parametro OR possono essere ricondotte non già alla nullità quanto piuttosto all'annullabilità ex art. 1439, comma II, c.c., non mancando di evidenziare che l'eventuale illecito del terzo non è suscettibile di far venir meno l'esistenza del consenso delle parti sulla vicenda contrattuale, tenuto conto del fatto che tale accordo si forma sull'applicazione dell'indice OR come ufficialmente stabilito a prescindere dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione ossia assume rilievo “un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”. Dunque, prosegue la sentenza richiamata, l'eventuale alterazione dell'OR può, al più, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà suscettibile di condizionare il processo di formazione della volontà, così legittimando il ricorso ai rimedi previsti per i vizi del consenso ovvero quelli di carattere risarcitorio. Ne consegue che alla luce del dibattito giurisprudenziale esistente e, allo stato, in assenza di pronuncia delle Sezioni Unite in attesa della decisione della Corte di Giustizia, lo stesso rimedio della nullità -oltre che non provato nella ricorrenza dei presupposti applicativi alla luce dell'orientamento più recente della Suprema Corte- appare di dubbia applicazione alla fattispecie concreta. Segue il rigetto di tale doglianza.
6.Esistenza di ipoteca rilasciata sull'immobile di proprietà della Parte_2
Secondo quanto evidenziato sin dalla fase della sospensiva, parimenti, tale motivo di opposizione non appare suscettibile di determinare l'accoglimento della chiesta sospensiva. Al riguardo, appare sufficiente richiamare il chiaro tenore del contratto di mutuo alla stregua del gli odierni opponenti hanno “rinunciato” alla preventiva escussione del bene dato in garanzia, clausola non richiedente la specifica approvazione per iscritto in quanto coerente con il regime solidale delle obbligazioni scaturenti dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1944 c.c. (v. contratto di mutuo in atti: “I fideiussori rinunciano al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché alla preventiva escussione del bene dato in garanzia”).
7.Doglianze relative all'ammortamento alla francese. Passando all'esame delle doglianze relative all'ammortamento alla francese, come complessivamente formulate, vanno svolte le considerazioni che seguono. In fatto, si osserva che il contratto in esame prevede la restituzione della somma mutuata di euro 200.000,00 in 10 anni mediante il pagamento di 120 mensilità posticipate al tasso annuo nominale variabile del 6,157% pari alla media mensile dell'OR lettera 6 mesi relativa al mese precedente come pubblicata dal quotidiano alla data della CP_5 stipula (pari al 4,557%) maggiorato di 1,60 punti, con indicazione del valore delle rate al momento della conclusione del contratto (2.236,21), la pattuizione dell'interesse di mora (due punti in più del tasso degli interessi corrispettivi), la previsione del TAEG (6,404%) e la chiara indicazione che “ciascuna rata è composta di una quota crescente di capitale e
pagina 15 di 22 decrescente di interessi, computati questi sulla somma di capitale gradualmente residua”, nonché, infine, contiene espresso richiamo al piano di ammortamento allegato sub lettera D. Ciò premesso in fatto, in tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014,
n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024; in fatto, v. anche pag. 8 della CTU espletata: “Se pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, a parere dello scrivente ciò non ha alcun effetto anatocistico nella determinazione della quota interessi che viene calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata”). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in pagina 16 di 22 cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino,
21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza,
22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”; successiva conforme, Cass., n. 24197 del 29/08/2025) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta infine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non - necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del pagina 17 di 22 capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte in punto di chiarezza delle pattuizioni contrattuali, possono trovare applicazione anche nel caso di specie in cui il mutuo è a tasso variabile (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che
“nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del prestito, il TAN e il TAEG, il piano di ammortamento e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in pagina 18 di 22 motivazione;
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025). La piena consapevolezza del criterio di quantificazione delle rate da parte del mutuatario nella somma quantificata mediante il regime finanziario dell'interesse composto rinviene piena conferma nel fatto che lo stesso non ha formulato alcuna doglianza sulle somme richieste dalla banca che ha provveduto a rimborsare -sia pure solamente per un periodo di tempo - all'istituto di credito, senza muovere alcuna contestazione. Segue il rigetto del motivo di opposizione come, complessivamente, formulato.
8.SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. MANCATA COMUNICAZIONE DEL TAEG. MANCATA INDICAZIONE NEL PRECETTO DELLE MODALITA' DI CALCOLO. Le ulteriori doglianze svolte sono, parimenti, infondate. Con riferimento alla doglianza relativa al superamento del tasso soglia antiusura vanno svolte le seguenti considerazioni in diritto. La valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023; da ultimo, v. Cass., n. 17137 del 25/06/2025 che ha ribadito il principio espresso nelle soprarichiamate decisioni) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Ebbene, il CTU ha accertato che il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti non è risultato usurario (v. pag. 20 della CTU: “TAEG dichiarato 6,404%, TAEG ricalcolato 6,4049%, tasso soglia antiusura 9,00%”), e che, parimenti, “il tasso di mora al momento della sottoscrizione del contratto non è risultato usurario” (v. pag. 21 dell'elaborato). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alle doglianze riguardanti il TAEG, Sul punto, giova, preliminarmente, evidenziare in termini generali che il TAEG costituisce un indice che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua del credito concesso. pagina 19 di 22 Part Parimenti, funzione informativa ha l' poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento. Part Dunque, la finalità del TAEG e dell va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico della operazione (sulla valenza informativa, v. nella giurisprudenza di merito: Tribunale Bologna, n. 34 dell'8/01/2018 e Tribunale di Mantova, sez. II, del 2/05/2017; Tribunale Roma, sez. IX, n. 6951/2017). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022). Orbene, sul punto –in applicazione della ragione più liquida- va osservato che un non Part determinante scostamento tra pattuito ed ISC effettivo, non è suscettibile di integrare violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, in ragione del fatto che l'indicazione contenuta nel documento di sintesi ha, comunque, consentito il Part corretto dispiegarsi della finalità informativa cui l tende (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023). Ebbene, nel caso di specie, le risultanze documentali e della CTU consentono di ritenere che la differenza tra ISC contrattuale (pari al 6,404%) ed ISC ricalcolato e applicato (6,4049%, v. pag. 20 della CTU), all'evidenza, integri discostamento minimale inidoneo a integrare valida contestazione della pretesa anche sotto il profilo della trasparenza bancaria ovvero della pubblicità ingannevole. In aderenza a tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024, n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Al riguardo, appare opportuno richiamare, altresì, la recente sentenza della Suprema Corte che in motivazione ha chiarito: “Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_6 pagina 20 di 22 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Ne consegue che … l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Par condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto” (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cass., n. 4597/2023). Sul punto, va ribadito che il minimale scostamento ricorrente nella fattispecie concreta appare irrilevante anche sotto quest'ultimo profilo. Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo nel precetto ai fini dell'invocata violazione dell'art. 474 c.p.c., appare sufficiente ribadire, secondo quanto già evidenziato in sede di sospensiva, che la giurisprudenza di legittimità, con interpretazione consolidata, ha chiarito che l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo contenuto nel precetto non richiede quale requisito formale a pena di nullità l'enunciazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma domandata, essendo sufficiente, appunto, l'indicazione dell'importo (Cass., n. 8906/2022; Cass., n. 4008/2013; Cass., n. 11281/1993), né l'indicazione del tasso di interessi costituisce requisito di validità dell'atto di precetto “stante la possibilità per il debitore di controllare, attraverso l'esame della convenzione, l'esattezza degli importi pretesi dal creditore istante” (Cass., n. 9619/1994), mentre le somme incassate da parte opposta in virtù della procedura esecutiva sono state già computate (v. contraddittorio sul punto instaurato e, in particolare, note depositate da parte opposta in data 26/05/2025, con allegati conteggi, non contestati dagli opponenti alla prima difesa utile: v. verbale di udienza del 4/06/2025). Premesso, in particolare, che -contrariamente alle deduzioni degli opponenti di cui alla comparsa conclusionale- parte opposta ha assolto il proprio onere probatorio, producendo il contratto di mutuo sottoscritto e risultando provata l'erogazione del credito in ragione del pagamento parziale delle rate, che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), incombe sul debitore l'onere di provare ulteriori pagamenti rispetto a quelli riconosciuti poiché tale circostanza integra un fatto estintivo (Cass., n. 13477 del 20/05/2025; Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione), ragion per cui anche le considerazioni svolte dal CTU in merito all'impossibilità di determinare il dare-avere tra le parti va ricondotto a detta carenza probatoria, dovendosi disattendere le doglianze formulate da parte opponente nella comparsa conclusionale. pagina 21 di 22 Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, anche con riferimento agli esborsi della CTU espletata che vengono definitivamente posti a carico solidale degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge le opposizioni;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 12.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata, liquidati come da separato decreto, definitivamente a carico solidale degli opponenti Così deciso il 14/12/2025
Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 306/2024, cui è riunita la causa iscritta al n. R.G.A.C. 469/2024 tra
, C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, C.F. , elettivamente domiciliati in Terni, via delle
[...] CodiceFiscale_2
Portelle, n. 23, presso lo studio dell'avv.to Walter Pacelli che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
C.F. , e per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_2
Terni, San Nicandro, n. 39, presso lo studio dell'avv.to Susanna Faustini e rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Coaccioli, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 25/11/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione, iscritta Parte_1 al R.G. n. 306/2024, avverso l'atto di precetto notificatogli nella veste di fideiussore in data 29/01/2024, con il quale la ella qualità di Controparte_2 mandataria della aveva intimato il pagamento dell'importo di euro 153.328,88 CP_1
a titolo di esposizione debitoria residua del mutuo fondiario stipulato in data 17/04/2008 per atto pubblico a rogito Notaio , registrato in data 18/04/2008, e munito di Persona_1 formula esecutiva il 7/05/2008, dalla debitrice principale (fallita e cancellata in Parte_3 data 2/08/2016). In particolare, concludeva, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva del precetto, in via pregiudiziale, dichiararsi prescritto il diritto del creditore procedente, con conseguente nullità/inefficacia del precetto, dichiararsi la carenza di pagina 1 di 22 legittimazione ad agire della opposta per inesistenza del contratto di cessione e per nullità della delega conferita alla mandataria in violazione dell'art. 106 TUB, con conseguente nullità/inefficacia del precetto;
nel merito, dichiararsi la nullità della clausola prevista nel contratto di mutuo in punto di applicazione del tasso variabile OR ovvero del mutuo fondiario per violazione della L. n. 287/1990; dichiararsi la nullità delle clausole di regolamentazione delle fideiussioni poiché conformi allo schema ABI;
in subordine, accertarsi la nullità degli interessi corrispettivi e morativi per superamento del tasso soglia antiusura, con conseguente esclusione degli interessi ex art. 1815 c.c. e nullità/inefficacia del precetto per difetto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.; accertarsi la mancata indicazione della modalità di ammortamento alla francese e l'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e, per l'effetto, dichiararsi l'invalidità del tasso di interesse applicato e/o del contratto di mutuo, nonché la nullità/inefficacia del precetto per difetto dei requisiti ex art. 474 c.p.c, con vittoria delle spese di lite. A fondamento della posizione processuale assunta, detto opponente formulava i seguenti motivi:
-prescrizione decennale del credito, in considerazione dell'unico atto interruttivo della prescrizione ricevuto dal fideiussore in data 13/03/2013, con il quale era stata comunicata la risoluzione di diritto del contratto e richiesto il pagamento del dovuto, stante la notifica del precetto in data 29/01/2024;
-difetto di legittimazione attiva e carenza di prova dell'avvenuta cessione del credito, a fronte dell'insufficienza della pubblicazione dell'avviso in GU a provare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto;
-nullità e/o inesistenza del mandato conferito alla per Controparte_2 mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB;
-inesistenza del diritto di credito nei confronti del signor in ragione Parte_1 dell'ipoteca iscritta dal garante signora sull'immobile di sua proprietà ai Parte_2 sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo;
-nullità parziale del contratto di mutuo per violazione dell'art. 101 TUEF e dell'art. 2, comma II, della legge n. 287/1990 poiché riferito ad un tasso OR manipolato, come ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte n. 34889/2023, riguardando i fatti accertati dalla Commissione Antitrust della CE il periodo tra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008;
-nullità delle clausole della fideiussione perché conformi allo schema ABI non ritualmente sottoscritte dal fideiussore ex art. 1341 c.c. ed in violazione del codice consumo, con conseguente operatività del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., lamentando che la parte creditrice non aveva mai promosso istanze necessariamente giudiziali nei confronti del signor non aveva usato l'ordinaria diligenza in quanto Pt_1 non aveva coltivato le istanze nel rispetto del termine di cui alla disposizione citata, posto che solo dopo oltre 10 anni dalla risoluzione del contratto di mutuo aveva deciso di intimare l'atto di precetto preliminare all'esecuzione, con conseguente liberazione del signor Pt_1
e, comunque, avendo il signor agito nella veste di consumatore, dovendo tale qualità Pt_1 essere verificata con riferimento alla fideiussione e non all'obbligazione garantita, le clausole erano da ritenersi nulle anche ai sensi dell'art. 33, co. II, lett. t) e dell'art. 36 del Cod. Consumo;
pagina 2 di 22 -omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi applicato dalla banca e omessa indicazione delle modalità di ammortamento alla francese, con violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418, 1419 c.c. e 117 TUB;
-superamento del tasso soglia antiusura, stante la previsione contrattuale in punto di sommatoria degli interessi contrattuali a quelli corrispettivi;
-mancata comunicazione al mutuatario del TAEG;
-nullità del titolo per difetto dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., a fronte dell'incertezza ed inesigibilità del credito per mancata indicazione nel precetto delle modalità di calcolo adoperate al fine di determinare la somma intimata e per le illegittimità indicate. Il giudice designato, con ordinanza dell'8/02/2024, fissava udienza sulla sospensiva al 27/03/2024, assegnando termine per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio nella fase della sospensiva, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che in data 20/05/2013 era stata presentata istanza di ammissione al passivo del fallimento chiuso in data Parte_3
12/07/2016, con conseguenti effetti interruttivi permanenti della prescrizione nei confronti dei coobbligati;
-che ai fini della prova della legittimazione attiva, contrariamente agli assunti di controparte, era sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti e, comunque, la documentazione depositata nel giudizio di opposizione costituiva idonea prova della titolarità del credito;
-che l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era irrilevante sul piano civilistico;
-che la sussistenza di altra garanzia reale non determinava l'inesistenza del credito, né assumeva valenza ostativa alla possibilità di agire nei confronti del garante personale;
-che il riferimento al parametro OR era legittimo, non avendo controparte provato l'intervenuta contraffazione del suo fisiologico andamento in un determinato periodo di riferimento;
-che la garanzia del signor era specifica, non potendo essere invocato il Pt_1 provvedimento n. 55 della Banca d'Italia riguardante la diversa fattispecie della fideiussione omnibus e, comunque, parte opponente non aveva assolto il proprio onere probatorio in punto di violazione della normativa antitrust, non essendo allo scopo sufficiente la mera coincidenza formale delle clausole contrattuali con quelle censurate, rappresentando, comunque, che l'eventuale violazione era apprezzabile esclusivamente in termini di nullità parziale della clausola e, in ogni caso, l'atto pubblico costituiva elemento di sufficiente tutela del consumatore in ordine alla trattativa intercorsa con il professionista;
-che il piano di ammortamento alla francese era valido, non determinando alcun fenomeno di anatocismo;
-che le deduzioni avversarie in ordine alla pretesa illegittimità degli interessi convenuti ed applicati al contratto di mutuo erano infondate e la contestazione sull'usura era generica, non indicando la percentuale ed il periodo in cui era avvenuto lo sforamento, dovendosi comunque escludere la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori e la pagina 3 di 22 gratuità del mutuo, posto che l'eventuale sanzione avrebbe colpito esclusivamente l'interesse corrispettivo ma non anche quello di mora per cui avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1384 c.c. All'udienza del 27/03/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva, sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 25/04/2024, il giudice accoglieva l'istanza di sospensiva, provvedimento riformato in sede di reclamo, in virtù di provvedimento dell'11/09/2024, che respingeva l'istanza di sospensione. Quindi, con provvedimento del 9/05/2024, il giudice confermava ai sensi dell'art. 171bis c.p.c. la data di udienza al 9/07/2024. Con comparsa depositata in data 14/05/2024, l'opposta rinnovava la propria costituzione nella fase di merito, ribadendo le difese già svolte nella sospensiva. All'udienza del 9/07/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste e deduzioni delle parti. Con ordinanza dell'8/08/2024, previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revoca della sospensiva, il giudice ammetteva la prova orale, rinviando per il suo espletamento all'udienza del 16/10/2024, all'esito della quale il giudice, assunti i testimoni ammessi, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata dell'8/11/2024, il giudice disponeva CTU contabile, rinviando per il suo espletamento all'udienza del 18/12/2024. All'udienza del 18/12/2024, il giudice disponeva la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 469/2024 e conferiva l'incarico al CTU nominato. In particolare, con riferimento al procedimento iscritto al n. 469/2024,
[...] proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole nella veste di Parte_2 fideiussore in data 26/01/2024, con il quale la Controparte_2 nella qualità di mandataria della veva intimato il pagamento
[...] Controparte_1 dell'importo di euro 153.328,88 a titolo di esposizione debitoria residua del mutuo fondiario stipulato in data 17/04/2008 per atto pubblico a rogito Notaio , Persona_1 registrato in data 18/04/2008, e munito di formula esecutiva il 7/05/2008, dalla debitrice principale (fallita e cancellata in data 2/08/2016). Parte_3
In tale atto, concludeva, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Parte_2 esecutiva del precetto, in via pregiudiziale, dichiararsi prescritto il diritto del creditore procedente, con conseguente nullità/inefficacia del precetto, dichiararsi la carenza di legittimazione ad agire della opposta per inesistenza del contratto di cessione e per nullità della delega conferita alla mandataria in violazione dell'art. 106 TUB, con conseguente nullità/inefficacia del precetto;
nel merito, dichiararsi la nullità della clausola prevista nel contratto di mutuo in punto di applicazione del tasso variabile OR ovvero del mutuo fondiario per violazione della L. n. 287/1990; dichiararsi la nullità delle clausole di regolamentazione delle fideiussioni poiché conformi allo schema ABI;
nel merito, in via subordinata, dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito in forza dell'ipoteca iscritta sul bene della opponente, con conseguente nullità/inefficacia del precetto;
accertarsi la mancata indicazione della modalità di ammortamento alla francese e l'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e, per l'effetto, dichiararsi l'invalidità del tasso di interesse applicato e/o del contratto di mutuo, nonché la nullità/inefficacia del precetto pagina 4 di 22 per difetto dei requisiti ex art. 474 c.p.c, con vittoria delle spese di lite;
accertarsi la nullità degli interessi corrispettivi e morativi per superamento del tasso soglia antiusura, con conseguente esclusione degli interessi ex art. 1815 c.c. e nullità/inefficacia del precetto per difetto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opponente deduceva:
-prescrizione decennale del credito, in considerazione dell'unico atto interruttivo della prescrizione ricevuto dal fideiussore in data 13/03/2013, con il quale era stata comunicata la risoluzione di diritto del contratto e richiesto il pagamento del dovuto, stante la notifica del precetto in data 29/01/2024;
-difetto di legittimazione attiva e carenza di prova dell'avvenuta cessione del credito, a fronte dell'insufficienza della pubblicazione dell'avv.to in GU a provare l'esistenza del contratto di cessione ed il suo specifico contenuto, nonché nullità della procura alle liti allegata all'atto di precetto per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., posto che “l'evanescenza della procura conferita alla società mandataria non consente di Controparte_2 stabilire se nei crediti oggetto di cessione è presente anche quello azionato”;
-nullità e/o inesistenza del mandato conferito alla per Controparte_2 mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB;
-nullità delle clausole della fideiussione perché conformi allo schema ABI non ritualmente sottoscritte dal fideiussore ex art. 1341 c.c., con conseguente operatività del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., lamentando che la parte creditrice non aveva mai promosso istanze necessariamente giudiziali nei confronti della signora non Parte_2 aveva usato l'ordinaria diligenza in quanto non aveva coltivato le istanze nel rispetto del termine di cui alla disposizione citata, posto che solo dopo oltre 10 anni dalla risoluzione del contratto di mutuo aveva deciso di intimare l'atto di precetto preliminare all'esecuzione, con conseguente liberazione del fideiussore;
-nullità parziale del contratto di mutuo per violazione dell'art. 101 TUEF e dell'art. 2, comma II, della legge n. 287/1990 poiché riferito ad un tasso OR manipolato, come ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte n. 34889/2023, riguardando i fatti accertati dalla Commissione Antitrust della CE il periodo tra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008;
-inesistenza del diritto di credito nei confronti della opponente in ragione dell'ipoteca iscritta dalla medesima signora sull'immobile di sua proprietà ai sensi Parte_2 dell'art. 6 del contratto di mutuo;
-omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi applicato dalla banca e omessa indicazione delle modalità di ammortamento alla francese, con violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418, 1419 c.c. e 117 TUB;
-superamento del tasso soglia antiusura, stante la previsione contrattuale in punto di sommatoria degli interessi contrattuali a quelli corrispettivi;
-mancata comunicazione al mutuatario del TAEG;
-nullità del titolo per difetto dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., a fronte dell'incertezza ed inesigibilità del credito per mancata indicazione nel precetto delle modalità di calcolo adoperate al fine di determinare la somma intimata e per le illegittimità indicate. Con ordinanza del 9/03/2024, il giudice fissava udienza sulla sospensiva al 24/04/2024, assegnando termini per l'instaurazione del contraddittorio. pagina 5 di 22 Ritualmente instauratosi il contraddittorio nella fase della sospensiva, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. A sostegno della posizione processuale assunta detta opposta deduceva:
-infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che in data 20/05/2013 era stata presentata istanza di ammissione al passivo del fallimento chiuso in data Parte_3
12/07/2016, con conseguenti effetti interruttivi permanenti della prescrizione nei confronti dei coobbligati;
-che ai fini della prova della legittimazione attiva, contrariamente agli assunti di controparte, era sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti e, comunque, la documentazione depositata nel giudizio di opposizione costituiva idonea prova della titolarità del credito;
-che l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era irrilevante sul piano civilistico;
-che la sussistenza di altra garanzia reale non determinava l'inesistenza del credito, né assumeva valenza ostativa alla possibilità di agire nei confronti del garante personale;
-che il riferimento al parametro OR era legittimo, non avendo controparte provato l'intervenuta contraffazione del suo fisiologico andamento in un determinato periodo di riferimento;
-che la garanzia della signora era specifica, non potendo essere invocato il Parte_2 provvedimento n. 55 della Banca d'Italia riguardante la diversa fattispecie della fideiussione omnibus e, comunque, parte opponente non aveva assolto il proprio onere probatorio in punto di violazione della normativa antitrust, non essendo allo scopo sufficiente la mera coincidenza formale delle clausole contrattuali con quelle censurate, rappresentando, comunque, che l'eventuale violazione era apprezzabile esclusivamente in termini di nullità parziale della clausola e, in ogni caso, l'atto pubblico costituiva elemento di sufficiente tutela del consumatore in ordine alla trattativa intercorsa con il professionista;
-che il piano di ammortamento alla francese era valido, non determinando alcun fenomeno di anatocismo;
-che le deduzioni avversarie in ordine alla pretesa illegittimità degli interessi convenuti ed applicati al contratto di mutuo erano infondate e la contestazione sull'usura era generica, non indicando la percentuale ed il periodo in cui era avvenuto lo sforamento, dovendosi comunque escludere la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori e la gratuità del mutuo, posto che l'eventuale sanzione avrebbe colpito esclusivamente l'interesse corrispettivo ma non anche quello di mora per cui avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1384 c.c. All'udienza del 24/04/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 6/05/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensione. Con provvedimento del 31/05/2024, il giudice confermava ex art. 171bis c.p.c. la data di udienza al 10/09/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulle richieste e deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 4/10/2024, il giudice ammetteva la prova orale e rinviava all'udienza del 16/10/2024 per il suo espletamento.
pagina 6 di 22 Assunta la prova testimoniale ammessa all'udienza suindicata, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle richieste e deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata dell'8/11/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico all'udienza del 18/12/2024, all'esito della quale, come sopra detto, veniva disposta la riunione del procedimento a quello iscritto al n. RG 306/2024. Espletata la CTU contabile, all'udienza del 20/05/2025, il giudice instaurava il contraddittorio in merito alla posizione delle parti sulle somme incassate nella procedura esecutiva e in quella fallimentare, con rinvio per detto incombente all'udienza del 4/06/2025, all'esito della quale, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 29/06/2025, il giudice, sulla concorde richiesta delle parti, fissava udienza per la decisione al 25/11/2025, assegnando termine per il deposito degli scritti conclusionali e, all'esito di tale udienza, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, giova, preliminarmente, evidenziare che la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite (v. infra, considerazioni che seguono), di talchè deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione, su richiesta concorde delle parti. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni formulate, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Non può, poi, trovare accoglimento la richiesta istruttoria reiterata da parte opponente nella precisazione delle conclusioni (interpello e istanza ex art. 210 c.p.c.) in quanto tali prove non risultano necessarie alla istruzione del procedimento in virtù delle considerazioni che seguono e delle risultanze della prova orale esperita messa in relazione con i documenti versati in atti. Preliminarmente, occorre rilevare che nel caso di specie va esclusa la qualità di consumatore in capo ad entrambi gli opponenti. In fatto, preme rilevare che nel contratto di mutuo in questione ha Parte_2 agito quale legale rappresentante della debitrice principale (v. contratto in atti), Parte_3
pagina 7 di 22 mentre al momento della stipula del mutuo deteneva in tale società la quota Parte_1 del 20%, unitamente a la quale deteneva la restante quota dell'80%. Parte_2
In diritto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte del signor Parte_1 come sopra detto nella misura del 20% (v. pag. 3 del DOC A, visura nel fascicolo di parte opponente). Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché analoga a quella del socio accomandatario- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo a detto opponente (per la valorizzazione quale quota consistente e non trascurabile di quella posseduta nella misura di ¼ del capitale sociale, ossia del 25%: v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale). Contrariamente agli assunti difensivi di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale, l'orientamento della Suprema Corte, cui si aderisce, espressamente prevede in termini alternati (“o”) l'amministrazione ovvero una partecipazione non trascurabile al capitale sociale, profilo quest'ultimo che viene in rilievo nel caso di specie. Parimenti, va esclusa la qualità di consumatore in capo alla signora Parte_2 amministratore unico e socia nella misura dell'80% della mutuataria (v. visura camerale della in atti). Parte_3
Nel merito, vanno esaminati i motivi di opposizione formulati da parte opponente alla stregua delle risultanze documentali e della CTU espletata.
1.PRESCRIZIONE. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, va richiamato il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'applicazione di tale principio al contratto di mutuo determina che la decorrenza della prescrizione decennale, di regola, deve essere individuata al momento della scadenza dell'ultima rata, considerata l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto, pagina 8 di 22 appunto, prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994), ad eccezione dell'ipotesi in cui il creditore si sia avvalso della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., ipotesi in cui, potendo la stessa esercitare il proprio diritto, la prescrizione inizia a decorrere. A fronte di tale decorrenza, nel caso di specie risulta incontestato e documentalmente provato che la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata agli opponenti con missiva datata 12/03/2013, e, in tesi ricevuta in data 13/03/2013 (v. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione e mancata contestazione di parte opposta sul punto). Tuttavia, al contempo, risulta il deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo della società debitrice principale, fallita, da parte della originaria del credito azionato nella presente sede in data 20/05/2013 (v. doc. 5 nel fascicolo di parte opposta) e che il fallimento è stato chiuso in data 28/07/2016 (v. pag. 12 del doc. 7 nel fascicolo di parte opposta). Deve, pertanto, essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale
“la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass., n. 9638/2018; Cass., n. 17412/2016). Tale orientamento è stato ribadito da recente pronuncia che ha evidenziato l'effetto interruttivo permanente della domanda di insinuazione allo stato passivo fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass., n. 16415/2023). Dunque, tenuto conto della data di notifica del precetto (il 16/01/2024) e della decorrenza della prescrizione decennale dalla chiusura del fallimento (28/07/2016), l'eccezione di prescrizione è infondata e va disattesa.
2.DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CARENZA DI PROVA DELL'AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO. Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, anche in relazione alla mancata prova della cessione del credito, si osserva in fatto che il precetto è stato notificato da e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
la quale ha allegato la titolarità del credito in conseguenza della cessione in blocco
[...] operata da in data 15/06/2017, pubblicata in GU, n. 73 Parte_4 del 22/06/2017, subentrata nella titolarità del credito in virtù della cessione disposta dalla Banca d'Italia del credito vantato da Banca delle Marche S.p.a. e nel frattempo trasferito a Controparte_3
A fronte di tale allegazione di parte opposta in punto di legittimazione, risultano prodotti in giudizio:
-comunicato della Banca d'Italia in GU, n. 64 del 17/03/2016, in cui la stessa dà atto che
“con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche S.p.a. al 30 settembre 2015, detenuti da per effetto del provvedimento n. 1241108 del Controparte_3
22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a
[...]
(v. doc. 8 nel fascicolo di parte opposta); Parte_4
pagina 9 di 22 -avviso di cessione pubblicato in GU, parte II, del 22/06/2017, con il quale la società
[...] comunica la cessione intervenuta con dei crediti che CP_1 Parte_4 derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana che siano classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti da detto avviso di cessione Controparte_3 espressamente prevede che gli “interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri dati personali a … Parte_4 inoltrando una specifica e-mail PEC a: (v. doc. 10 Email_1 nel fascicolo di opposizione);
-attestazione notarile del 20/02/2024 nella quale si dà atto che il debito della società debitrice principale ( è ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da Parte_3
a (v. doc. 12 nel fascicolo di Controparte_3 Parte_4 parte opposta);
-attestazione notarile del 16/01/2024 nella quale si dà atto che il debito nei confronti della società debitrice principale è ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da
[...]
a (v. doc. 13 nel fascicolo di parte opposta); Parte_4 Controparte_1
-istanza di ammissione al passivo presentata da Banca delle Marche S.p.a. (v. doc. 5 nel fascicolo di parte opposta) e progetto di stato passivo (di cui al doc. 6). Tanto premesso in fatto, ritiene chi scrive in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, giova evidenziare che la Suprema Corte, con recente decisione, ha ribadito che
“la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione), essendo evidente il richiamo contenuto nell'avviso in GU in esame ai crediti che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana che siano classificati in sofferenza -da intendersi quale termine tecnico-
pagina 10 di 22 contabile riferito a tutti i crediti rimasti insoluti come nella fattispecie in esame- e che siano stati trasferiti, tra l'altro, da Controparte_3
In particolare, la giurisprudenza, di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, dell'istanza di ammissione al passivo presentata da Banca delle Marche S.p.a., del progetto di stato passivo e dell'attestazione notarile in ordine all'inclusione del credito nelle cessioni occorse. Segue il rigetto della doglianza.
3.MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO EX ART. 106 TUB ED INDETERMINATEZZA DELLA PROCURA. Detti motivi di opposizione non appaiono condivisibili. Con riferimento alle doglianze relative all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB, appare sufficiente richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima pagina 11 di 22 Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide (Cass., n. 14693 del 31/05/2025, che in motivazione ha espressamente richiamato l'orientamento sopra indicato: “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Corte di Appello Firenze, n. 815/2025; Tribunale Macerata, n. 334 e 340/2025; Tribunale Pistoia, n. 664/2024; Corte di Appello Firenze, n. 1529/2024). Né ricorre alcun profilo di indeterminatezza della procura rilasciata dall'opposta a posto che la procura versata in atti contiene Controparte_2 espresso riferimento alla operazione di cartolarizzazione effettuata mediante acquisto da di una pluralità di crediti individuabili in blocco, nonché Parte_4 conferisce il potere di promuovere, tra l'altro, le esecuzioni (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta).
4.SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST. Anche tale motivo di opposizione non appare idoneo a sorreggere l'accoglimento dell'opposizione. Preliminarmente, si osserva in fatto che le fideiussioni sono state rilasciate dagli opponenti nell'ambito del contratto di mutuo, di talché vengono in rilievo fideiussioni specifiche. In particolare, il contratto di mutuo prevede che “i fideiussori signori e Parte_2
… dichiarano di costituirsi come si costituiscono fideiussori solidali Parte_1 della parte mutuataria assumendone gli stessi obblighi nei confronti della Banca e promettendo espressamente di adempiere le obbligazioni stesse qualora il debitore principale non le adempiesse totalmente o in parte” (v. pag. 2 del contratto di mutuo). Da tale elemento in fatto discende in diritto che i principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole non possano trovare applicazione nel caso di specie in cui il garante si è impegnato in solido con la parte debitrice per una obbligazione singolarmente determinata (Cass., n. 10689 del 19/04/2024, in motivazione), secondo quanto già affermato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (Tribunale Bologna, Sez. spec. Imprese, 13/01/2022, per l'affermazione dell'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 poiché tale provvedimento riguarda le fideiussioni omnibus che presentano “una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile”; Tribunale Pescara, 6/03/2023, per l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 alle fideiussioni specifiche;
nello stesso senso: Tribunale Ascoli Piceno n. 47 del 18/01/2024; Tribunale Milano, Sez. spec. Imprese, n. 5481 del 21/06/2022), dovendosi, comunque, al contempo, tener conto che nel caso di specie la fideiussione è contenuta nel contratto di mutuo, con conseguente carenza della serialità dello schema adottato a monte ed inapplicabilità del provvedimento n. 55/2005 in considerazione delle ricadute sull'insussistenza del necessario pagina 12 di 22 nesso funzionale tra intesa vietata, a monte, e fideiussione rilasciata dai garanti (v., sul punto, Tribunale Roma, Sez. spec. Imprese, 7/04/2022). Resta da precisare che l'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica è stata di recente avallata dalla Suprema Corte, che con decisione n. 33472 del 19/12/2024, in motivazione ha ribadito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie” (detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”). Tale orientamento è stato, poi, ribadito da Cass., n. 657 del 10/01/2025 (in motivazione:
“l'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate”), da Cass., n. 660 del 10/01/2025 (in motivazione: “La natura attribuita dal giudice di merito alla garanzia (contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione omnibus), che trova in questa sede conferma, impone di ritenere l'infondatezza anche del primo motivo di censura, poiché non possono ad essa estendersi le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie – la cui notoria diversità rispetto alla prima è tale da non richiedere ulteriori specificazioni in questa sede – della fideiussione cd. omnibus”), e da Cass., n. 1170 del 17/01/2025 (sempre in motivazione: “giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”). Segue il rigetto del motivo di opposizione. Resta da evidenziare che, dovendosi escludere la qualità di consumatore in capo ad entrambi gli opponenti (v. considerazioni sopra svolte), non può venire in rilievo la questione relativa alla natura abusiva in tema di tutela del consumatore della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., posto che “la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cass. n. 3989/2025).
5. MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR. Occorre, quindi, esaminare la doglianza relativa alla manipolazione del tasso OR. Parte opponente a sostegno della deduzione difensiva ha invocato la pronuncia della Cass., n. 34899 del 13/12/2023. Questo giudice osserva che la Suprema Corte, con decisione successiva, ha affermato il diverso principio secondo cui “la cd. “clausola OR” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in pagina 13 di 22 generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula). Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello “genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile” (Cass., n. 12007 del 3/05/2024; in ordine al necessario requisito della prova che la banca stipulante al momento della conclusione del contratto fosse o direttamente partecipe dell'intesa o, quantomeno, consapevole della sussistenza di una intesa tra le banche volta ad alterare il valore dell'OR o di un effettiva pratica negoziale in tal senso e abbia inteso avvalersi dei risultati di questa, nella giurisprudenza di merito: v. Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 501 del 15/07/2024). Tuttavia, l'allegazione sul punto di parte opponente è generica e non provata, non consentendo di ritenere integrati i requisiti richiesti dalla decisione sopra richiamata, posto che nulla argomenta in ordine alla consapevolezza di uno dei contraenti di avvalersi degli effetti della illecita alterazione, né in ordine al modo in cui l'intesa illecita vietata “in sostanza ed in concreto” abbia fatto venir meno o reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto il parametro esterno di riferimento da questi effettivamente voluto, risultando mere asserzioni sul punto. Né la prova orale svolta consente di addivenire a diverse conclusioni, avendo entrambi i dipendenti della banca ( nella veste di direttore e quale CP_4 Persona_2 vicedirettore all'epoca dei fatti, v. verbale di udienza del 16/10/2024) negato di avere contezza al momento della stipula dell'asserita manipolazione del tasso OR. Al riguardo, si richiama la giurisprudenza di merito che ha chiarito come l'eventuale accertamento della nullità di un contratto di mutuo stipulato da istituti bancari richiede l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'OR o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa (Corte d'Appello Perugia, n. 501/2024, sopra richiamata), prova del tutto carente nella fattispecie concreta. Occorre, poi, tener conto della successiva decisione della Suprema Corte che, nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per la valutazione dell'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, ha prospettato una diversa interpretazione della questione (Cass., n. 19900 del 19/07/2024). In particolare, tale pronuncia in primo luogo evidenzia che “i contratti stipulati non possono considerarsi a valle rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa concorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti”, ragion per cui non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, così da porre in discussione il rimedio della nullità del contratto a valle (insussistente) sulla base dei principi espressi dalla decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 in tema di contratti di fideiussione di clausole pagina 14 di 22 rispondenti allo schema predisposto dall'ABI dichiarate frutto di intesa restrittiva dalla Banca di Italia. La sopra richiamata decisione rimarca, al contempo, che -esclusa la natura di contratto a valle- le possibili ricadute derivanti dall'alterazione del parametro OR possono essere ricondotte non già alla nullità quanto piuttosto all'annullabilità ex art. 1439, comma II, c.c., non mancando di evidenziare che l'eventuale illecito del terzo non è suscettibile di far venir meno l'esistenza del consenso delle parti sulla vicenda contrattuale, tenuto conto del fatto che tale accordo si forma sull'applicazione dell'indice OR come ufficialmente stabilito a prescindere dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione ossia assume rilievo “un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”. Dunque, prosegue la sentenza richiamata, l'eventuale alterazione dell'OR può, al più, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà suscettibile di condizionare il processo di formazione della volontà, così legittimando il ricorso ai rimedi previsti per i vizi del consenso ovvero quelli di carattere risarcitorio. Ne consegue che alla luce del dibattito giurisprudenziale esistente e, allo stato, in assenza di pronuncia delle Sezioni Unite in attesa della decisione della Corte di Giustizia, lo stesso rimedio della nullità -oltre che non provato nella ricorrenza dei presupposti applicativi alla luce dell'orientamento più recente della Suprema Corte- appare di dubbia applicazione alla fattispecie concreta. Segue il rigetto di tale doglianza.
6.Esistenza di ipoteca rilasciata sull'immobile di proprietà della Parte_2
Secondo quanto evidenziato sin dalla fase della sospensiva, parimenti, tale motivo di opposizione non appare suscettibile di determinare l'accoglimento della chiesta sospensiva. Al riguardo, appare sufficiente richiamare il chiaro tenore del contratto di mutuo alla stregua del gli odierni opponenti hanno “rinunciato” alla preventiva escussione del bene dato in garanzia, clausola non richiedente la specifica approvazione per iscritto in quanto coerente con il regime solidale delle obbligazioni scaturenti dalla fideiussione ai sensi dell'art. 1944 c.c. (v. contratto di mutuo in atti: “I fideiussori rinunciano al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché alla preventiva escussione del bene dato in garanzia”).
7.Doglianze relative all'ammortamento alla francese. Passando all'esame delle doglianze relative all'ammortamento alla francese, come complessivamente formulate, vanno svolte le considerazioni che seguono. In fatto, si osserva che il contratto in esame prevede la restituzione della somma mutuata di euro 200.000,00 in 10 anni mediante il pagamento di 120 mensilità posticipate al tasso annuo nominale variabile del 6,157% pari alla media mensile dell'OR lettera 6 mesi relativa al mese precedente come pubblicata dal quotidiano alla data della CP_5 stipula (pari al 4,557%) maggiorato di 1,60 punti, con indicazione del valore delle rate al momento della conclusione del contratto (2.236,21), la pattuizione dell'interesse di mora (due punti in più del tasso degli interessi corrispettivi), la previsione del TAEG (6,404%) e la chiara indicazione che “ciascuna rata è composta di una quota crescente di capitale e
pagina 15 di 22 decrescente di interessi, computati questi sulla somma di capitale gradualmente residua”, nonché, infine, contiene espresso richiamo al piano di ammortamento allegato sub lettera D. Ciò premesso in fatto, in tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014,
n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024; in fatto, v. anche pag. 8 della CTU espletata: “Se pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, a parere dello scrivente ciò non ha alcun effetto anatocistico nella determinazione della quota interessi che viene calcolata sul debito residuo, quindi sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata”). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in pagina 16 di 22 cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino,
21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza,
22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”; successiva conforme, Cass., n. 24197 del 29/08/2025) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta infine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non - necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del pagina 17 di 22 capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte in punto di chiarezza delle pattuizioni contrattuali, possono trovare applicazione anche nel caso di specie in cui il mutuo è a tasso variabile (al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che
“nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del prestito, il TAN e il TAEG, il piano di ammortamento e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in pagina 18 di 22 motivazione;
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025). La piena consapevolezza del criterio di quantificazione delle rate da parte del mutuatario nella somma quantificata mediante il regime finanziario dell'interesse composto rinviene piena conferma nel fatto che lo stesso non ha formulato alcuna doglianza sulle somme richieste dalla banca che ha provveduto a rimborsare -sia pure solamente per un periodo di tempo - all'istituto di credito, senza muovere alcuna contestazione. Segue il rigetto del motivo di opposizione come, complessivamente, formulato.
8.SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. MANCATA COMUNICAZIONE DEL TAEG. MANCATA INDICAZIONE NEL PRECETTO DELLE MODALITA' DI CALCOLO. Le ulteriori doglianze svolte sono, parimenti, infondate. Con riferimento alla doglianza relativa al superamento del tasso soglia antiusura vanno svolte le seguenti considerazioni in diritto. La valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023; da ultimo, v. Cass., n. 17137 del 25/06/2025 che ha ribadito il principio espresso nelle soprarichiamate decisioni) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, CA Perugia n. 898 del 27/12/2023). Ebbene, il CTU ha accertato che il tasso degli interessi corrispettivi pattuiti non è risultato usurario (v. pag. 20 della CTU: “TAEG dichiarato 6,404%, TAEG ricalcolato 6,4049%, tasso soglia antiusura 9,00%”), e che, parimenti, “il tasso di mora al momento della sottoscrizione del contratto non è risultato usurario” (v. pag. 21 dell'elaborato). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alle doglianze riguardanti il TAEG, Sul punto, giova, preliminarmente, evidenziare in termini generali che il TAEG costituisce un indice che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua del credito concesso. pagina 19 di 22 Part Parimenti, funzione informativa ha l' poiché costituisce una sintetica misura del costo complessivo del finanziamento. Part Dunque, la finalità del TAEG e dell va individuata in quella di consentire al cliente di conoscere il costo effettivo totale del credito ossia il peso economico della operazione (sulla valenza informativa, v. nella giurisprudenza di merito: Tribunale Bologna, n. 34 dell'8/01/2018 e Tribunale di Mantova, sez. II, del 2/05/2017; Tribunale Roma, sez. IX, n. 6951/2017). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022). Orbene, sul punto –in applicazione della ragione più liquida- va osservato che un non Part determinante scostamento tra pattuito ed ISC effettivo, non è suscettibile di integrare violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, in ragione del fatto che l'indicazione contenuta nel documento di sintesi ha, comunque, consentito il Part corretto dispiegarsi della finalità informativa cui l tende (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023). Ebbene, nel caso di specie, le risultanze documentali e della CTU consentono di ritenere che la differenza tra ISC contrattuale (pari al 6,404%) ed ISC ricalcolato e applicato (6,4049%, v. pag. 20 della CTU), all'evidenza, integri discostamento minimale inidoneo a integrare valida contestazione della pretesa anche sotto il profilo della trasparenza bancaria ovvero della pubblicità ingannevole. In aderenza a tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024, n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025). Al riguardo, appare opportuno richiamare, altresì, la recente sentenza della Suprema Corte che in motivazione ha chiarito: “Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e Par trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_6 pagina 20 di 22 esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Ne consegue che … l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Par condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto” (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cass., n. 4597/2023). Sul punto, va ribadito che il minimale scostamento ricorrente nella fattispecie concreta appare irrilevante anche sotto quest'ultimo profilo. Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo nel precetto ai fini dell'invocata violazione dell'art. 474 c.p.c., appare sufficiente ribadire, secondo quanto già evidenziato in sede di sospensiva, che la giurisprudenza di legittimità, con interpretazione consolidata, ha chiarito che l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo contenuto nel precetto non richiede quale requisito formale a pena di nullità l'enunciazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma domandata, essendo sufficiente, appunto, l'indicazione dell'importo (Cass., n. 8906/2022; Cass., n. 4008/2013; Cass., n. 11281/1993), né l'indicazione del tasso di interessi costituisce requisito di validità dell'atto di precetto “stante la possibilità per il debitore di controllare, attraverso l'esame della convenzione, l'esattezza degli importi pretesi dal creditore istante” (Cass., n. 9619/1994), mentre le somme incassate da parte opposta in virtù della procedura esecutiva sono state già computate (v. contraddittorio sul punto instaurato e, in particolare, note depositate da parte opposta in data 26/05/2025, con allegati conteggi, non contestati dagli opponenti alla prima difesa utile: v. verbale di udienza del 4/06/2025). Premesso, in particolare, che -contrariamente alle deduzioni degli opponenti di cui alla comparsa conclusionale- parte opposta ha assolto il proprio onere probatorio, producendo il contratto di mutuo sottoscritto e risultando provata l'erogazione del credito in ragione del pagamento parziale delle rate, che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), incombe sul debitore l'onere di provare ulteriori pagamenti rispetto a quelli riconosciuti poiché tale circostanza integra un fatto estintivo (Cass., n. 13477 del 20/05/2025; Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione), ragion per cui anche le considerazioni svolte dal CTU in merito all'impossibilità di determinare il dare-avere tra le parti va ricondotto a detta carenza probatoria, dovendosi disattendere le doglianze formulate da parte opponente nella comparsa conclusionale. pagina 21 di 22 Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, anche con riferimento agli esborsi della CTU espletata che vengono definitivamente posti a carico solidale degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge le opposizioni;
-condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 12.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-pone gli esborsi della CTU espletata, liquidati come da separato decreto, definitivamente a carico solidale degli opponenti Così deciso il 14/12/2025
Il giudice Marzia Di Bari
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