Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2025, proposto da
IS e IS in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Valeria Mancinelli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, piazza Cavour n. 2;
contro
Comune di IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Società IS., IS, IS, IS, IS, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento del Responsabile SUAP del 24/4/2025 con il quale è stata respinta la richiesta di agibilità ai sensi art. 80 T.U.L.P.S. per attività danzante (sala da ballo-discoteca) del complesso immobiliare sito in IS Via ISmeglio conosciuto come “IS”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di IS;
Visto l’atto di intervento ad opponendum ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AS PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nel ricorso che perviene alla odierna decisione si espone quanto segue.
1.1. Il complesso immobiliare oggetto del provvedimento impugnato è sito a IS, in Via IS, ed è costituito da un edificio e locali chiusi e da un grande giardino pertinenziale attrezzato con veranda, gazebo, tavoli, ecc., il tutto meglio identificato al Catasto al Foglio 10 mappale 602.
Il complesso è stato realizzato alcuni decenni or sono su area di proprietà del Comune concessa in locazione per molti anni all’impresa che ha realizzato gli immobili e le attrezzature esterne, e che vi ha esercitato a lungo attività di ristorazione e pubblico spettacolo, in particolare attività danzante, tanto che il complesso è meglio noto come “IS”, ed è così peraltro che lo definisce lo stesso Comune nei suoi atti ufficiali; l’ultimo contratto di locazione dell’area è stato stipulato con l’ente proprietario del suolo l’8 agosto 2019.
1.2. L’attività di ristorazione e di intrattenimento svolta dai precedenti proprietari era cessata da tempo quando, nel 2023, la ricorrente IS, avendo acquistato il ramo d’azienda che comprende detto complesso, è subentrata nel contratto di locazione dell’area stipulato con il Comune e, sulla base di tali titoli di disponibilità dell’area e degli immobili ed attrezzature in essa esistenti, ha riavviato l’attività realizzando nell’immobile anche una struttura ricettiva di pregio, previa richiesta e rilascio delle relative autorizzazioni, sia per la riqualificazione degli immobili, sia per l’esercizio delle diverse attività ricettive e di intrattenimento.
In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, il 30 aprile 2023 IS ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. e della licenza di agibilità ex art.80 T.U.L.P.S. per esercitare nel complesso, comprensivo di locali ed aree esterne di pertinenza, attività permanente di pubblico spettacolo.
In data 25 maggio 2023 il responsabile del SUAP del Comune di IS ha rilasciato sia la licenza ex art. 80 sia l’autorizzazione ex art. 68; in particolare la licenza ex art. 80 è rilasciata, letteralmente, “ …alla società IS con sede.......per i locali/aree del complesso ex IS, oggi IS, ubicato in IS Via IS, di proprietà della medesima IS, realizzato su area di proprietà Comunale, giusto contratto di affitto del 8-8-2019, per attività di pubblico spettacolo per una capienza massima di 1460 persone.
Si rilascia la presente licenza di agibilità di pubblico spettacolo ai sensi dell’art.80 del Tulps, in forza del prescritto parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza e fermo restando la stretta osservanza delle seguenti condizioni di esercizio, come disposte dalla commissione medesima nel su citato Verbale n. 2 del 25-5-2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ”. Contestualmente è stata rilasciata l’autorizzazione ex art. 68, la quale recita testualmente: “… rilascia AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO LOCALE DI TRATTENIMENTO ai sensi art. 68 Tulps alla società IS con sede.......per i locali/aree del complesso ex IS, oggi IS, ubicato in IS Via IS, di proprietà della medesima IS, realizzato su area di proprietà Comunale, giusto contratto di affitto del 8-8-2019, per attività di pubblico spettacolo, nel rispetto delle seguenti condizioni di esercizio… ” (le ricorrenti precisano sin d’ora che le prescrizioni contenute nei summenzionati provvedimenti non sono oggetto di contestazione e non rilevano quindi nel presente giudizio).
Contemporaneamente IS ha presentato le segnalazioni certificate di inizio attività sia per l’attività di ristorazione e alberghiera, sia per l’attività di bar e pubblico esercizio.
Ai fini del presente giudizio va altresì evidenziato che l’investimento economico-finanziario sostenuto dalla nuova proprietà per l’acquisto e la riqualificazione del complesso immobiliare de quo è stato rilevante, comprendendo esso anche la somma di 600.000,00 € quale corrispettivo in favore del Comune per la concessione del diritto di superficie trentennale.
1.3. Ottenute le suddette autorizzazioni è stata avviata l’attività aziendale, la quale ha compreso una serie di “spettacoli “ ed “eventi”, nonché attività di ballo molto spesso connessa con altri tipi di intrattenimento (ad esempio concerti di musica durante i quali il pubblico, oltre che ascoltare i musicisti, balla, oppure feste di compleanno, di matrimonio, di laurea, aziendali, nelle quali gli invitati assistono a spettacoli musicali e ballano, etc.).
Sennonché nel mese di ottobre 2024 la polizia amministrativa contestava l’ambito di operatività della licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., ritenendo che essa non legittimasse lo svolgimento nel locale di attività danzante, e ciò nonostante il fatto che tanto la licenza ex art. 80 quanto l’autorizzazione ex art. 68 consentono in generale le attività di pubblico spettacolo senza alcuna eccezione e/o limitazione, per una capienza di ben 1460 persone. In effetti, nei provvedimenti abilitativi (e nelle specifiche condizioni di esercizio) non vi era alcuna espressa esclusione dell’attività danzante.
Il presunto impedimento allo svolgimento di attività danzante sarebbe costituito dal fatto che il parere favorevole espresso dai VV.FF. in seno alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito anche “la Commissione di Vigilanza”) si riferisce espressamente all’attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento di cui alla lettera e) dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 (recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”), e non anche a quella di cui alla successiva lettera f), che riguarda specificamente i locali “sale da ballo e discoteche”.
1.4. Pur ritenendo erroneo tale presupposto - anche perché, a ben guardare, i requisiti previsti per le attività di cui alla citata lettera f) sono sostanzialmente gli stessi richiesti per le attività di cui alla lettera e) - IS, volendo evitare l’insorgenza di un contenzioso e ritenendo di poter agevolmente estendere la licenza e l’autorizzazione anche all’attività di cui alla lettera f), presentava domanda di rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento anche di attività danzante.
In tale contesto, IS ripresentava la medesima documentazione prodotta a corredo della domanda del 2023, integrandola con il parere favorevole del Comando Provincia del VV.FF. relativo all’attività di cui alla lettera f) dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996.
Tuttavia l’ufficio comunale competente per l’istruttoria, anziché convocare la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - ossia l’organo collegiale che è ex lege chiamato ad esprimersi sulle istanze di rilascio delle autorizzazioni in parola - adottava il provvedimento odiernamente impugnato, con cui ha respinto la domanda sulla base delle argomentazioni di cui si dirà nella parte in diritto.
2. Ritenendo illegittimo l’operato del Comune, IS (nella sua veste di proprietario del compendio immobiliare de quo ) e IS S.r.l. (nella sua qualità di gestore del locale in forza di contratto di affitto di azienda) hanno dunque proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., nonché degli art. 27 e 64 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Al riguardo le ricorrenti evidenziano che:
- come si è già esposto nella parte in fatto, il provvedimento impugnato è illegittimo già solo per il fatto che esso è stato adottato senza la previa acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S.;
- ma anche nel merito l’atto oggetto di gravame è errato. Il provvedimento si fonda sui seguenti presupposti: i) incompatibilità dell’attività danzante con le destinazioni d’uso consentite in quel sito dal P.R.G. vigente; ii) incoerenza tra l’attività danzante per cui è stata richiesta la licenza ex art. 80 e la destinazione catastale degli immobili de quibus ; iii) insufficienza della documentazione presentata da IS ai fini della valutazione dell’impatto acustico prodotto dall’attività oggetto dell’istanza. Tali presupposti sono però del tutto infondati;
- quanto alla presunta incompatibilità urbanistica, la motivazione è davvero sorprendente perché, in vigenza del medesimo P.R.G., nel maggio 2023 il SUAP ha rilasciato a IS l’autorizzazione per attività di “pubblico spettacolo” e licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. per i locali e per le aree esterne per una capienza autorizzata di 1460 persone (atti ancora oggi validi ed efficaci), senza alcuna eccezione in ordine alla compatibilità di tale attività con le norme urbanistiche. Appare dunque sorprendente la tesi secondo cui il sito in parola, comprensivo di locali ed aree esterne pertinenziali, sarebbe urbanisticamente compatibile con attività di pubblico spettacolo per 1460 persone (le quali possono riguardare, ad esempio, un concerto rock o un concerto sinfonico) ma non con attività danzante. Tale artificiosa distinzione non trova alcun appiglio testuale nelle N.T.A., il che è del resto scontato se si pensa che lo strumento urbanistico consente nella zona tutte le destinazioni produttive, commerciali, (anche all’ingrosso), pubblici esercizi, ecc.
Né a diversa conclusione si può pervenire in ragione del divieto previsto dall’art. 27 delle N.T.A. (relativo alle “attività produttive” che “producono inquinamenti acustici ed atmosferici”), in primo luogo perché per “attività produttive” nel lessico urbanistico in generale, ma anche nella “legenda” del P.R.G. di IS, si intendono le attività manifatturiere e quella svolta da IS e IS evidentemente non rientra in tale casistica. E in effetti lo stesso art. 27, nell’elencare ed identificare le “destinazioni d’uso” consentite, distingue quelle “produttive” da quelle commerciali, pubblici esercizi, ecc. In secondo luogo perché tutte le attività umane e tutte le attività economiche producono impatto acustico e molto spesso anche atmosferico e dunque il discrimine non è la produzione di un impatto di qualunque intensità esso sia, ma il “livello”, la “soglia” di tale impatto. Quello atmosferico (cioè immissioni nell’aria di sostanze inquinanti), peraltro, neanche è immaginabile con riguardo ad una attività danzante: ne produce di più un ristorante, che pure invece è stato giustamente autorizzato nel medesimo sito. Quanto a quello acustico ciò che conta è il rispetto dei limiti fissati dal Piano Acustico Comunale per una certa determinata zona, perché questo rende le emissioni rumorose lecite.
Ciò è tanto vero che in occasione del rilascio delle autorizzazioni del 2023 il Comune ha giustamente ritenuto che le emissioni previsionali fossero compatibili con la zonizzazione acustica del territorio, anche perché è chiaramente impossibile che un esercizio commerciale autorizzato per attività di pubblico spettacolo (e dunque dotato di impianto audio) - e nella specie si tratta di locale autorizzato per ospitare oltre 1400 persone - non produca alcuna emissione acustica.
È dunque del tutto irragionevole ritenere che l’attività danzante sia a priori e comunque vietata nel locale per cui è causa, sia perché un tale divieto non è previsto espressamente dall’art. 27 delle N.T.A., sia perché il Comune, per il tramite della Commissione di Vigilanza, avrebbe dovuto comunque esaminare e valutare nel merito l’impatto acustico previsionale.
Né può essere ritenuta di ostacolo allo svolgimento di attività danzante all’aperto la declaratoria delle destinazioni d’uso ammesse di cui all’art. 64 delle N.T.A., visto che tale elencazione è meramente indicativa e non tassativa e che la norma consente comunque di allestire spazi aperti attrezzati pertinenziali ai locali destinati ad attività di ristorazione;
- quanto all’asserita incoerenza tra l’attività per cui è stata richiesta la licenza di agibilità (attività danzante) e la classificazione catastale degli immobili, anche in questo caso si tratta di un profilo assolutamente estraneo alla disciplina di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S., la quale non richiede affatto che vi sia la “coerenza catastale” di cui si parla nel provvedimento impugnato, e questo anche in ragione del fatto che le autorizzazioni di P.S. non hanno alcuna valenza a fini urbanistico-edilizi. Ad ogni buon conto, nella specie la classificazione catastale per la categoria “albergo-ristorante” riguarda unicamente l’edificio dove effettivamente si svolgono tali attività, ma, come è noto, quando nel medesimo immobile si svolgono attività diverse a fini catastali si fa riferimento a quella prevalente dal punto di vista quantitativo (e nella specie la parte prevalente dell’immobile è destinata ad attività di ristorante-albergo), ma questo non esclude la possibilità di svolgere ulteriori attività, soprattutto nelle aree esterne scoperte;
b) travisamento. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei generali principi di diritto in tema di procedimento amministrativo e di soccorso istruttorio.
Con il secondo motivo le ricorrenti contestano il terzo presupposto su cui si fonda il diniego qui impugnato, evidenziando che:
- come si è detto, in parte qua il Comune ha ritenuto che la documentazione presentata dalla richiedente fosse insufficiente ai fini della valutazione dell’impatto acustico;
- tale presupposto è però del tutto erroneo, visto che, come era già accaduto in occasione della domanda del 2023, la documentazione presentata è quella tipica richiesta per la fase autorizzatoria (ossia la relazione del progetto di impianto audio e la relazione tecnica previsionale di impatto acustico-certificato acustico di progetto), alla quale è stato peraltro aggiunto un “di più” non richiesto dalla legge, ossia una relazione riferita ad una “prova pratica sul campo” eseguita da un tecnico in occasione di una serata danzante svoltasi nel mese di marzo 2025;
- quest’ultimo documento, va però ribadito, è un elemento aggiuntivo non necessario nella fase autorizzativa (in cui occorre valutare solo l’impatto acustico potenziale dell’impianto audio e, in generale, dell’attività svolta nel sito), ma semmai nella fase di esercizio;
- questo è tanto vero che in occasione del procedimento autorizzativo svoltosi nel 2023 il Comune non ebbe a richiedere alcuna documentazione ulteriore rispetto a quella a suo tempo presentata dal proponente (e ripresentata anche nel 2025). Peraltro nella relazione tecnica in commento si certifica che l’impatto acustico prodotto dall’impianto audio è inferiore a quello che emergeva dalla documentazione presentata nel 2023, il che costituisce un ulteriore dimostrazione dell’illegittimità dell’operato del Comune;
- ma, in ogni caso, ammesso e non concesso che la documentazione fosse realmente insufficiente, la stessa andava comunque sottoposta alle valutazioni della Commissione di Vigilanza, la quale, ove avesse ritenuto necessaria un’integrazione, l’avrebbe dovuta richiedere al proponente in forza del principio del c.d. dissenso costruttivo;
- anche sotto questo profilo, dunque, rileva la violazione delle norme procedimentali, visto che l’omessa convocazione della Commissione di Vigilanza, lungi dal costituire una mera irregolarità formale, ha avuto conseguenze sostanziali con riguardo alla correttezza dell’istruttoria.
3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di IS.
In data 7 giugno 2025 è stata depositato un atto di intervento ad opponendum proposto dal titolare di una struttura ricettiva ubicata nella vicina Via ISe da alcune persone residenti o domiciliate in due vie della zona.
Con ordinanza n. IS il Tribunale, ritenendo prima facie fondate alcune delle censure formulate dalle società ricorrenti, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riavvio del procedimento, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
Con ordinanza n. IS il Consiglio di Stato ha confermato la decisione cautelare del T.A.R.
In vista dell’udienza del 19 novembre 2025 il Comune e le ricorrenti hanno depositato documenti da cui emerge che il procedimento di riesame non si è ancora concluso.
Lo stesso Comune e gli interventori hanno altresì depositato documenti relativi a recenti provvedimenti sanzionatori elevati a carico delle ricorrenti a seguito di violazione delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi del 2023.
Nel corso della discussione orale il difensore degli interventori, ritenendo che dagli atti di causa sia emersa una certa qual inerzia del Comune nel perseguire le suddette violazioni, ha lungamente insistito affinché il Tribunale disponga la trasmissione del fascicolo di causa alla competente Procura della Repubblica.
DIRITTO
4. La presente controversia non presenta, dal punto di vista giuridico, problematiche di particolare rilevanza, dovendosi unicamente stabilire se la decisione del Comune di IS di arrestare il procedimento nella fase istruttoria in relazione alla ritenuta presenza di profili ostativi insuperabili (e dunque in applicazione del principio di economia dei mezzi) sia o meno corretta.
In fase cautelare il T.A.R. ha ritenuto ad un primo sommario esame che tali profili ostativi non sussistano nella specie, per cui si tratta in questa sede di confermare o meno tale avviso alla luce di una trattazione più distesa.
Ma, come è facile arguire dalla notevole produzione documentale effettuata dalle controparti e dalla particolare animosità che ha connotato la discussione orale, in questo giudizio sono state introdotte questioni in parte estranee alla res controversa , e questo in ragione del fatto che è in atto già da almeno due anni una accesa disputa fra i residenti e alcune strutture ricettive della zona e il gestore del locale IS, disputa che è stata già portata all’attenzione del giudice penale e che ha visto intervenire a vario titolo, oltre al Comune, la Questura di Ancona e l’A.R.P.A.M.
Per tale ragione il Collegio ritiene utile, anche in vista di possibili ulteriori sviluppi giurisdizionali, fornire alcuni chiarimenti in merito alla vicenda sottostante, seppure si tratta di profili che dal punto di vista giuridico sono estranei all’oggetto del presente giudizio.
In questo contesto andrà anche esaminata la reiterata istanza di trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica di Ancona, formulata sia negli scritti difensivi che in sede di discussione orale dagli interventori ad opponendum .
5. Ciò detto, e partendo dalle questioni processuali, il Collegio osserva che:
- sussiste l’interesse attuale alla decisione del presente ricorso, visto che il riavvio del procedimento è stato disposto dal Comune solo in ossequio all’ordinanza cautelare n. IS. Pertanto, il fatto che alla data in cui la causa è passata in decisione il procedimento non si fosse concluso non è rilevante (e fra l’altro nessuna delle parti ha chiesto il differimento dell’udienza);
- la circostanza che l’istanza di trasmissione degli atti all’A.G. penale riguardi un profilo estraneo all’oggetto del giudizio è irrilevante, in quanto l’art. 331, comma 4, c.p.p. non opera alcun distinguo in tal senso.
6. Premesso quanto sopra, in relazione ai tre presupposti sui quali si fonda il provvedimento impugnato il Tribunale ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.
6.1. Per quanto concerne il profilo catastale va osservato in senso dirimente che:
- non esiste una specifica classificazione catastale “discoteca”, la quale è dunque ricompresa nella più generale categoria D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fini di lucro);
- ad ogni buon conto, poiché non è per nulla insolito che nel medesimo edificio possano essere svolte più attività ricadenti in categorie diverse dal punto di vista catastale, non è dirimente ai fini di causa l’attività svolta in via principale (nella specie D2 - Alberghi e pensioni);
- con specifico riguardo al caso di specie, poi, rileva il fatto che è stato lo stesso Comune di IS a concedere il diritto di superficie trentennale a IS sull’area su cui sorge un complesso edilizio adibito da decenni sia ad attività di ristorazione che ad attività di intrattenimento musicale. Ebbene, è noto che la “discoteca” è una “attività” che può essere esercitata indifferentemente in locali chiusi, in spazi aperti o in spazi semi-aperti e dunque anche nel giardino o nel parco di un albergo. Negli anni ’60 tali locali venivano denominati solitamente “dancing” e certamente il tipo di musica suonata e il relativo livello di decibel erano molto più attenuati rispetto alle emissioni acustiche prodotte dalle moderne discoteche, ma questo dal punto di vista giuridico-catastale non ha alcuna rilevanza.
In parte qua , quindi, il provvedimento impugnato si basa su un presupposto erroneo.
6.2. Passando quindi a trattare del profilo urbanistico, il Collegio evidenzia quanto segue.
Come si è già detto supra , la “discoteca” non è, in generale, una categoria urbanistica specifica, ma è una “attività”, la quale può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, salvo che non vi siano divieti specifici (i quali nella specie non esistono, il che rende non applicabili le decisioni del G.A. richiamate dalla difesa comunale, le quali riguardano vicende specifiche che non presentano analogie con il caso odierno). Dal punto di vista urbanistico, però, non vi è alcuna differenza fra “discoteca”, “dancing”, disco bar”, “disco pub”, trattandosi in tutti i casi di locali in cui gli utenti consumano cibi e bevande e fruiscono di spettacoli musicali che possono prevedere anche il coinvolgimento attivo del pubblico (e questo è quello che avveniva tradizionalmente nei c.d. dancing , in cui vi era l’orchestra che suonava dal vivo e il pubblico che, oltre ad ascoltare i brani, ballava).
Nella specie il Comune ha invocato il disposto dell’art. 27 delle N.T.A. del P.R.G., nella parte in cui la norma vieta l’insediamento di attività produttive che causano inquinamento acustico e atmosferico, ma non vi è dubbio che l’art. 27 si riferisce alle attività produttive vere e proprie, ossia le industrie, gli impianti per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti, etc., visto che sono queste le attività che cagionano sia inquinamento atmosferico che acustico. Al riguardo non rileva il fatto che, ai sensi della normativa S.U.A.P., anche le attività commerciali rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 160/2010 e delle norme regionali applicative, perché questa assimilazione è limitata ai soli profili procedurali e autorizzativi.
In ogni caso, se anche in generale si volesse distinguere dal punto di vista urbanistico fra locali di intrattenimento in cui il pubblico assiste passivamente agli eventi e discoteche, nella specie tale distinzione non è applicabile, in quanto la ratio di una siffatta distinzione a livello urbanistico consisterebbe nell’esigenza di evitare di sovraccaricare zone del territorio comunale a ciò non idonee.
Ma se si legge in maniera serena e distaccata l’autorizzazione ex art. 68 rilasciata a IS nel 2023 ci si avvede agevolmente del fatto che il Comune e le altre amministrazioni rappresentante nella Commissione di Vigilanza hanno al riguardo dettato specifiche prescrizioni, e ciò avuto riguardo alla circostanza che nel locale possono legittimamente accedere oltre 1400 persone (si vedano in particolare le prescrizioni riportate alle pagg. 4-5 del provvedimento). Dal punto di vista urbanistico, però, non vi è alcuna sostanziale differenza fra l’attività che ancora oggi può essere lecitamente svolta nel locale in questione e l’attività di discoteca, visto che in entrambi i casi l’unico profilo urbanistico rilevante è la necessità di regolare il traffico e la sosta dei veicoli negli orari di funzionamento del locale, e soprattutto nei periodi e negli orari “di punta” (mesi estivi, sabato e domenica).
Né si potrebbe opporre, in sede di rilascio dell’autorizzazione, che nelle discoteche spesso affluiscono molte più persone di quelle consentite dagli atti autorizzativi, perché (in disparte il fatto che anche siffatto scenario è preso in considerazione nell’autorizzazione ex art. 68) questo è un problema che va affrontato in sede di controlli sul corretto svolgimento dell’attività.
Altro profilo ostativo, che per la verità non è valorizzato nel provvedimento impugnato (anche se esso emerge chiaramente dal verbale n. 1/2023) ed è stato invece enfatizzato dalla difesa comunale, discenderebbe dal parere espresso a suo tempo dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona nella seduta della Commissione di Vigilanza del 17 maggio 2023.
Ora, è vero che in quell’occasione il rappresentante dei VV.FF. tenne a specificare che l’autorizzazione riguardava solo le attività di cui all’art. 1, lettera e), del D.M. 19 agosto 1996 (il che consente al Tribunale di dichiarare infondato l’argomento di parte ricorrente secondo cui l’autorizzazione del 2023 “copre” anche l’attività di discoteca), ma a questo proposito si deve tenere conto che il parere dei Vigili del Fuoco riguarda esclusivamente la verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti previsti dalla normativa antincendio. E infatti, come emerge dalla piana lettura del D.M. 19 agosto 1996, i VV.FF. sono tenuti a verificare esclusivamente se un locale risponde ai requisiti di legge per quanto riguarda l’impianto antincendio, l’impianto elettrico e le vie di fuga (e nelle Marche, dopo la tragedia di Corinaldo, la problematica è avvertita vivamente), e non anche i profili urbanistici. E, del resto, leggendo il decreto ministeriale del 1996 ci si avvede facilmente che fra le attività di cui alla let. e) e quelle di cui alla let. f) vi sono ben poche differenza (ad esempio per quanto riguarda l’affollamento massimo, che per i locali di cui alla lettera e) è pari a 0,7 persone/mq, mentre per le discoteche è pari a 1,2 persone/mq).
È comunque dirimente il fatto che il Comando Provinciale dei VV.FF. in data 21 febbraio 2025 aveva rilasciato a IS il parere favorevole anche per l’attività di cui alla let. f), il che vuol dire che il locale possiede in ogni caso i requisiti antincendio previsti dalla normativa di settore. Va peraltro osservato che in data 30 agosto 2025 IS ha ripresentato l’istanza di valutazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 relativamente all’attività danzante fino a 200 persone da svolgere all’interno del locale ristorante, per cui anche l’esito di tale sub-procedimento dovrà essere trasmesso a cura della società alla Commissione di Vigilanza.
Infine, per quanto concerne l’eventuale contrasto con il Piano del IS, si tratta di argomento tirato fuori ex post dalla difesa comunale e non emerso nel corso dell’istruttoria, per cui di esso non si deve tenere conto in questa sede.
6.3. Si deve dunque passare a trattare del profilo acustico, rispetto al quale sarebbe agevole per il Collegio limitarsi ad osservare che:
- la società IS, in sede di domanda di rilascio dell’autorizzazione per cui è causa, ha specificato che l’impianto musicale che verrebbe (o, per meglio dire, che viene già) utilizzato l’attività di discoteca è lo stesso sul quale sono state effettuate le valutazioni preventive nell’ambito del procedimento culminato con il rilascio dell’autorizzazione del 2023. Poiché il Comune ha rilevato una discrasia fra l’asseverazione del progettista ing. IS (il quale, nella seduta della Commissione di Vigilanza del 30 giugno 2025, dichiarava che tutta la documentazione a corredo della domanda, eccetto due tavole, erano le medesime esaminate dalla stessa Commissione nel 2023) e la relazione del perito acustico dott.IS (in cui si dice invece che l’impianto audio è completamente differente rispetto a quello in funzione nel 2023 e rispetto al quale A.R.P.A.M. aveva effettuato controlli), tale profilo è stato in seguito chiarito dallo stesso dott.IS (il quale ha precisato che, mentre l’impianto è lo stesso dal punto di vista hardware - ossia progettuale - da fine 2024 sono stati ridotti i livelli di amplificazione generale, sono stati riorientati alcuni diffusori, etc., il tutto finalizzato al rispetto dei limiti di emissione consentiti dal Piano Acustico Comunale);
- se questi presupposti sono corretti (il che dovrà essere verificato dalla Commissione di Vigilanza), ne consegue che la società IS non era tenuta a presentare un nuovo studio di impatto acustico previsionale, essendo tuttora valida la previsione di impatto acustico del 2023. Non vi è dunque alcuna confusione, come sostengono gli interventori, fra “valutazione acustica effettiva” e “valutazione di impatto acustico previsionale”, visto che la relazione a firma del dott.IS relativa alle misurazione eseguite “sul campo” nel mese di marzo 2025 costituisce un documento tecnico ulteriore, non richiesto in sede autorizzativa poiché in fase di rilascio del titolo si deve valutare solo l’impatto acustico potenziale. IS ha inteso produrre la prefata relazione solo al fine di ulteriormente comprovare il rispetto dei limiti di emissione, per cui la Commissione potrebbe esaminare il documento unitamente agli altri elaborati allegati alla domanda;
- dal punto di vista procedimentale, comunque, il Comune non poteva legittimamente liquidare l’istanza rilevando l’insufficienza della documentazione afferente la valutazione di impatto acustico, essendo applicabile il principio del c.d. dissenso costruttivo (con conseguente obbligo di attivazione del soccorso istruttorio). In parte qua , dunque, il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dei principi generali di cui all’art. 6 della L. n. 241/1990.
Tuttavia, come anticipato, il Tribunale, visto anche il clima non idilliaco che connota la vicenda sottostante, ritiene utile fornire alcune indicazioni di carattere generale, ferme restando le valutazioni di competenza del giudice penale o del giudice civile che dovesse essere adito dagli interventori ai sensi degli artt. 844, 2043 e 2059 c.c.
È un fatto di comune esperienza che, soprattutto nella stagione estiva (e dunque a finestre aperte), una persona che nelle ore notturne intende riposare non è in grado di apprezzare la differenza, ad esempio, fra un’emissione acustica di 49 dB e un’emissione di 53 dB, perché entrambi questi rumori risultano molesti, seppure la prima emissione deve essere tollerata in quanto rispettosa del limite di legge. Tuttavia la normativa di settore (L. n. 447/1995, D.P.C.M. 14 novembre 1997, D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, etc.) si fonda proprio su soglie numeriche, le quali, oltre tutto, sono quelle su cui si basa la ripartizione del territorio comunale in zone acustiche (Piano Acustico Comunale di cui all’art. 6 della L. n. 447/1995).
Pertanto, se un locale di intrattenimento rispetta la soglia prevista per la specifica zona acustica i residenti non possono lamentare alcun danno ingiusto, anche se, di fatto, la musica disturba il riposo. Naturalmente, oltre a ciò, rilevano i provvedimenti comunali che disciplinano gli orari di funzionamento dei pubblici esercizi, perché spetta all’ente locale territoriale regolare la c.d. movida in modo tale da contemperare i vari interessi coinvolti. È però noto che nella stagione estiva (nonché nei c.d. week end ) l’orario di apertura viene di solito prolungato, il che aumenta il disagio dei residenti.
Tutte queste problematiche, però, non attengono alla fase autorizzativa, nel corso della quale esse, ove già riscontrate “sul campo” (come è accaduto nella specie), possono al limite implicare una non piena attendibilità della relazione di impatto acustico previsionale (inattendibilità che va però adeguatamente dimostrata dall’amministrazione competente), oppure - il che appare molto più verosimile - l’adozione di una serie di prescrizioni che il gestore del locale dovrà osservare in fase di esercizio a pena dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale o da leggi amministrative. Queste misure possono implicare, ad esempio, l’applicazione, ove possibile, di dispositivi che impediscono materialmente al disc jockey di alzare il volume dell’impianto oltre una certa soglia.
Identico discorso è a farsi con riguardo al fatto che IS avrebbe sino ad oggi svolto “abusivamente” attività di discoteca, perché questo non ha nulla a che fare con il procedimento che le ricorrenti hanno attivato proprio al fine di “sanare” tale situazione di illiceità.
Pertanto, e pur potendosi comprendere le rimostranze sollevate dagli interventori ad opponendum , queste problematiche sono estranee all’oggetto del presente giudizio.
7. A questo punto, come già anticipato, va esaminata l’istanza di trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.
Al riguardo il Collegio osserva che:
- l’A.G. penale è già ampiamente a conoscenza dei fatti (si veda, ad esempio, il decreto di dissequestro depositato dalle ricorrenti in data 5 giugno 2025) e comunque nulla impediva agli interventori di presentare un ulteriore esposto;
- l’obbligo di denuncia sussiste anche a carico dei funzionari pubblici che si sono occupati a vario titolo della vicenda (tecnici comunali, operatori della Questura, tecnici dell’A.R.P.A.M., etc.);
- la fattispecie per la quale il legale rappresentante di IS S.r.l. è stato sanzionato dal Comune a seguito di rapporto della Questura di Ancona (art. 666 c.p. - si veda il verbale depositato dalla difesa comunale l’8 ottobre 2025, doc. n. 15) è stata depenalizzata per effetto del D.Lgs. n. 507/1999;
- la condotta delle ricorrenti potrebbe tuttavia essere astrattamente qualificata in termini di violazione dell’art. 681 c.p., fattispecie non depenalizzata;
- non è dato sapere se la segnalazione all’A.G. Penale è stata effettuata in relazione a successive violazioni dell’autorizzazione da parte IS S.r.l. (ogni violazione essendo autonoma rispetto a quelle precedenti);
- l’istanza va dunque accolta.
8. Deve essere infine rigettata l’istanza di cancellazione di frasi sconvenienti formulata dalla difesa comunale nella memoria depositata in data 13 novembre 2025, visto che le espressioni utilizzate dalle ricorrenti, per quanto “forti”, da un lato non evocano condotte illecite dal punto di vista penale, dall’altro lato sono finalizzate unicamente a rimarcare la inusitata lunghezza del procedimento (dato in sé non confutabile) e l’estremo imbarazzo che ha connotato l’operato del Comune, il quale, per usare un’espressione colorita, si trova “fra due fuochi” (visto che non può revocare in dubbio l’efficacia delle autorizzazioni rilasciate nel 2023 e la validità del contratto di concessione del diritto di superficie, ma nello stesso tempo non può ignorare le lamentele dei residenti della zona). Il Collegio evidenzia a questo secondo riguardo che la situazione di imbarazzo è confermata anche dal fatto che il tecnico esperto in acustica ha di recente rassegnato le dimissioni da membro della Commissione di Vigilanza, il che ha impedito all’organo collegiale di concludere il procedimento di riesame secondo l’ordinaria tempistica.
9. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ordine al Comune di IS di concludere il procedimento avviato in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. IS.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei riguardi del Comune, mentre vanno compensate nei riguardi delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Comune di IS al pagamento in favore delle società ricorrenti, in solido fra loro, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge. Spese compensate fra le ricorrenti e le altre parti intimate o intervenute;
- dispone che, a cura della Segreteria del Tribunale, copia del fascicolo di causa sia trasmesso alla Procura della Repubblica di Ancona per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le società ricorrenti e le altre persone fisiche o giuridiche menzionate nella presente sentenza e negli atti di causa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
AS PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS PI | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.