TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 721
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Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Silenzio inadempimento

    I termini procedurali per la conclusione del procedimento di VIA, definiti in modo tassativo dal legislatore, non sono stati rispettati. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è tenuto ad adottare il giudizio di VIA entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria, e in caso di inerzia delle autorità consultate, è tenuto a intervenire entro l'ulteriore termine di 30 giorni. Il silenzio serbato dal Ministero è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Il dirigente preposto del MASE ovvero l'organo titolare del potere sostitutivo hanno l'obbligo giuridico di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione della sentenza e di concluderlo entro i successivi novanta (90) giorni. In caso di inutile decorso del termine, viene nominato Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 721
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 721
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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