TAR
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02061/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00721 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02061/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2025, proposto da
Forearth S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Ragazzo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in
Palermo, Via Butera 6
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Pnrr, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Sicilia - Presidenza,
Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Regione
Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Regione Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Regione Sicilia -
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi N. 02061/2025 REG.RIC.
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla
PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo,
Via Mariano Stabile n. 182;
per l'accertamento
- DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'INERZIA SERBATA DAL MASE
SULL'ISTANZA DI V.I.A. STATALE PER UN PROGETTO DI PARCO
AGRIVOLTAICO DI 51,03 MW (DENOMINATO “AQUILA-DUCCOTTO”) NEI
COMUNI DI MONREALE E PIANA DEGLI ALBANESI;
e per la condanna
- AD ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULL'ISTANZA, CON
NOMINA DI UN COMMISSARIO IN CASO DI INOTTEMPERANZA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica e di Regione Sicilia - Presidenza e di Regione Sicilia - Assessorato dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato del Territorio
e dell'Ambiente e di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Palermo e di Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipartimento Energia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Rilevato: N. 02061/2025 REG.RIC.
- che il 23/9/2022 parte ricorrente ha dato impulso al procedimento di V.I.A. statale per la realizzazione di un Parco agrivoltaico per 51,03 Mw, denominato “Aquila-
Duccotto” presso i Comuni di Monreale e Piana degli Albanesi (PA);
- che sottolinea come il progetto rientri tra quelli compresi nel PNIEC, tipologia di cui all'allegato I-bis parte Seconda del D. Lgs. 152/2006;
- che il 14/2/2023, verificata la completezza della documentazione, l'amministrazione centrale ha dichiarato la procedibilità dell'istanza, mentre l'11/5/2023 la Società ha chiesto l'emissione dell'Autorizzazione Unica;
- che la comunicazione di avvio del procedimento unico è dell'8/8/2023, mentre il
6/10/2025 l'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana ha reso il parere tecnico- istruttorio favorevole (successivo ad un precedente parere del 4/5/2023 favorevole con prescrizioni);
- che, nonostante il decorso di oltre 3 anni, i termini (di natura perentoria) di cui all'art. 25 comma 2-bis T.U. sono inutilmente decorsi, per la totale inerzia dell'amministrazione;
- che, sul punto, sostiene che è ampiamente spirato il termine previsto dalla norma
(130 gg + 30), senza il parere della Comm.ne Tecnica PNRR-PNIEC, né l'intervento successivo del MASE;
- che i termini (perentori e inderogabili) di cui all'art. 25 comma 2-bis T.U. sono inutilmente decorsi, per la totale inerzia dell'amministrazione;
- che la Società chiede di accertare l'illegittimità del silenzio e di condannare il MASE ad adottare un provvedimento espresso entro 30 giorni, con nomina da subito di un
Commissario per l'ipotesi di perdurante inottemperanza;
- che le autorità pubbliche si sono costituite in giudizio con memoria formale;
Considerato:
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento; N. 02061/2025 REG.RIC.
- che, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152 del 2006, il procedimento di VIA prevede che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predisponga lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione pubblica
(art. 25, comma 2-bis), e tale termine decorre dal giorno successivo alla conclusione della consultazione medesima coincidente con l'ultimo giorno utile per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico o di altri soggetti interessati; in ogni caso va rispettato, agli stessi fini, il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23;
- che il Ministero della Cultura, nell'esercizio delle sue competenze, è tenuto a esprimere il proprio parere vincolante entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria (art. 25, comma 2-bis); detto termine decorre dalla data in cui lo schema di provvedimento di VIA è trasmesso formalmente dalla Commissione Tecnica al
Ministero;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è tenuto ad adottare il giudizio di VIA entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria
(art. 25, comma 2- bis); nel caso di inerzia delle autorità consultate lo stesso Ministero
è tenuto, in qualità di autorità titolare del potere sostitutivo, a intervenire entro l'ulteriore termine di 30 giorni, adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie per superare l'inerzia (art. 25, comma 2-quater); termine che decorre dal giorno successivo a quello ultimo entro cui il MASE avrebbe dovuto concludere i propri adempimenti;
- che tali termini, definiti in modo tassativo dal legislatore, mirano a garantire la tempestiva conclusione del procedimento amministrativo, evitando ritardi che potrebbero compromettere l'interesse della parte privata ad ottenere una rapida decisione sulla istanza proposta;
- che, nel caso di specie, i termini procedurali sinteticamente riportati non sono stati rispettati; N. 02061/2025 REG.RIC.
- che, in particolare, i) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica
(in data 16/3/2023), e quindi entro il 15/4/2023; ii) il MASE, tramite il competente direttore generale, tenuto conto del rilascio del parere dell'Assessorato regionale Beni
Culturali e Identità Siciliana, avrebbe dovuto assumere l'atto finale nei successivi 30 giorni, ossia entro il 15/5/2023; iii) infine, il titolare del potere sostitutivo, non è intervenuto per adottare il provvedimento di VIA entro 30 giorni ulteriori, ossia entro il 14/6/2023, nonostante l'inerzia delle autorità consultate;
- che il 24/6/2023 è comunque decorso il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico e della relativa documentazione, e in ogni caso alla data odierna risultano ampiamente spirati pure i 60 giorni (30 + 30) assegnati al
MASE e al titolare del potere sostitutivo;
Tenuto conto:
- che, come evidenziato da T.A.R. Sardegna, sez. I – 15/7/2024 n. 547, in fattispecie in tutto analoghe a quella all'esame, la giurisprudenza ha precisato che “Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento
(UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. N. 02061/2025 REG.RIC.
152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero
l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E." (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, “ex multis”, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n.
219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670)”;
- che si richiama, in proposito, anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I –
24/4/2024 n. 293, nonché il precedente di questa Sezione 25/9/2024 n. 2625;
- che di recente questa Sezione (cfr. sentenza 17/4/2025 n. 851) ha osservato che normativa vigente - in particolare l'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006- pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come
l'obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo
(cfr.T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conformeT.A.R. Sicilia,
Palermo, Sez. V, n. 1728/2024;T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024;T.A.R.
Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024;T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023;T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024;T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del
15/07/2024)>>;
- che l'art. 8 del D. Lgs. 152/2006 si limita a introdurre criteri di priorità organizzativa, imponendo alla pubblica amministrazione di dare precedenza nella trattazione ai progetti indicati dal legislatore, senza prevedere alcuna deroga, né esplicita né implicita, ai termini perentori stabiliti per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi agli altri progetti; detti termini, non essendo in alcun modo richiamati dalla N. 02061/2025 REG.RIC.
disposizione normativa invocata, restano pertanto pienamente applicabili al caso in esame;
- che, come statuito nel precedente di questa Sezione n. 23/1/2025 n. 178, che ha puntualizzato come “anche al fine di assicurare un'interpretazione coerente con principi costituzionali sopra richiamati (cd interpretazione "conforme" o
"adeguatrice), i criteri di priorità introdotti dai commi 1 e 1-bis, nonché le ulteriori disposizioni di cui al comma 1-ter, devono essere intesi esclusivamente come strumenti organizzativi valevoli per la pa” e che “Rimane dunque confermato che, anche alla luce della normativa sopravvenuta, per i progetti non prioritari
l'amministrazione deve concludere i procedimenti entro i termini stabiliti, garantendo certezza e ragionevolezza nell'azione amministrativa”.
Ritenuto:
- che, in definitiva, il dirigente preposto del MASE ovvero l'organo titolare del potere sostitutivo hanno l'obbligo giuridico di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti o mediante esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento di queste, entro i successivi novanta (90) giorni;
- che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l'atto dovuto;
- che va tenuto conto, relativamente al commissario ad acta: i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto N. 02061/2025 REG.RIC.
a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A.,
Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi
PEC per il PAT".
- che è opportuno rammentare come: a) ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 2 L. 241/1990 si prevede che “Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti” al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che
“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”;
- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del MASE, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre amministrazioni convenute; N. 02061/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica;
- assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l'ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi;
Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del
MASE alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata).
Condanna il MASE resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
Spese compensate nei confronti delle altre amministrazioni convenute.
Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L.
241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 02061/2025 REG.RIC.
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00721 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02061/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2025, proposto da
Forearth S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Ragazzo, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in
Palermo, Via Butera 6
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale Pnrr, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Sicilia - Presidenza,
Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Regione
Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Regione Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Regione Sicilia -
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi N. 02061/2025 REG.RIC.
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla
PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo,
Via Mariano Stabile n. 182;
per l'accertamento
- DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'INERZIA SERBATA DAL MASE
SULL'ISTANZA DI V.I.A. STATALE PER UN PROGETTO DI PARCO
AGRIVOLTAICO DI 51,03 MW (DENOMINATO “AQUILA-DUCCOTTO”) NEI
COMUNI DI MONREALE E PIANA DEGLI ALBANESI;
e per la condanna
- AD ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULL'ISTANZA, CON
NOMINA DI UN COMMISSARIO IN CASO DI INOTTEMPERANZA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica e di Regione Sicilia - Presidenza e di Regione Sicilia - Assessorato dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato del Territorio
e dell'Ambiente e di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Palermo e di Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipartimento Energia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Rilevato: N. 02061/2025 REG.RIC.
- che il 23/9/2022 parte ricorrente ha dato impulso al procedimento di V.I.A. statale per la realizzazione di un Parco agrivoltaico per 51,03 Mw, denominato “Aquila-
Duccotto” presso i Comuni di Monreale e Piana degli Albanesi (PA);
- che sottolinea come il progetto rientri tra quelli compresi nel PNIEC, tipologia di cui all'allegato I-bis parte Seconda del D. Lgs. 152/2006;
- che il 14/2/2023, verificata la completezza della documentazione, l'amministrazione centrale ha dichiarato la procedibilità dell'istanza, mentre l'11/5/2023 la Società ha chiesto l'emissione dell'Autorizzazione Unica;
- che la comunicazione di avvio del procedimento unico è dell'8/8/2023, mentre il
6/10/2025 l'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana ha reso il parere tecnico- istruttorio favorevole (successivo ad un precedente parere del 4/5/2023 favorevole con prescrizioni);
- che, nonostante il decorso di oltre 3 anni, i termini (di natura perentoria) di cui all'art. 25 comma 2-bis T.U. sono inutilmente decorsi, per la totale inerzia dell'amministrazione;
- che, sul punto, sostiene che è ampiamente spirato il termine previsto dalla norma
(130 gg + 30), senza il parere della Comm.ne Tecnica PNRR-PNIEC, né l'intervento successivo del MASE;
- che i termini (perentori e inderogabili) di cui all'art. 25 comma 2-bis T.U. sono inutilmente decorsi, per la totale inerzia dell'amministrazione;
- che la Società chiede di accertare l'illegittimità del silenzio e di condannare il MASE ad adottare un provvedimento espresso entro 30 giorni, con nomina da subito di un
Commissario per l'ipotesi di perdurante inottemperanza;
- che le autorità pubbliche si sono costituite in giudizio con memoria formale;
Considerato:
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento; N. 02061/2025 REG.RIC.
- che, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152 del 2006, il procedimento di VIA prevede che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predisponga lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione pubblica
(art. 25, comma 2-bis), e tale termine decorre dal giorno successivo alla conclusione della consultazione medesima coincidente con l'ultimo giorno utile per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico o di altri soggetti interessati; in ogni caso va rispettato, agli stessi fini, il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23;
- che il Ministero della Cultura, nell'esercizio delle sue competenze, è tenuto a esprimere il proprio parere vincolante entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria (art. 25, comma 2-bis); detto termine decorre dalla data in cui lo schema di provvedimento di VIA è trasmesso formalmente dalla Commissione Tecnica al
Ministero;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è tenuto ad adottare il giudizio di VIA entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria
(art. 25, comma 2- bis); nel caso di inerzia delle autorità consultate lo stesso Ministero
è tenuto, in qualità di autorità titolare del potere sostitutivo, a intervenire entro l'ulteriore termine di 30 giorni, adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie per superare l'inerzia (art. 25, comma 2-quater); termine che decorre dal giorno successivo a quello ultimo entro cui il MASE avrebbe dovuto concludere i propri adempimenti;
- che tali termini, definiti in modo tassativo dal legislatore, mirano a garantire la tempestiva conclusione del procedimento amministrativo, evitando ritardi che potrebbero compromettere l'interesse della parte privata ad ottenere una rapida decisione sulla istanza proposta;
- che, nel caso di specie, i termini procedurali sinteticamente riportati non sono stati rispettati; N. 02061/2025 REG.RIC.
- che, in particolare, i) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica
(in data 16/3/2023), e quindi entro il 15/4/2023; ii) il MASE, tramite il competente direttore generale, tenuto conto del rilascio del parere dell'Assessorato regionale Beni
Culturali e Identità Siciliana, avrebbe dovuto assumere l'atto finale nei successivi 30 giorni, ossia entro il 15/5/2023; iii) infine, il titolare del potere sostitutivo, non è intervenuto per adottare il provvedimento di VIA entro 30 giorni ulteriori, ossia entro il 14/6/2023, nonostante l'inerzia delle autorità consultate;
- che il 24/6/2023 è comunque decorso il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico e della relativa documentazione, e in ogni caso alla data odierna risultano ampiamente spirati pure i 60 giorni (30 + 30) assegnati al
MASE e al titolare del potere sostitutivo;
Tenuto conto:
- che, come evidenziato da T.A.R. Sardegna, sez. I – 15/7/2024 n. 547, in fattispecie in tutto analoghe a quella all'esame, la giurisprudenza ha precisato che “Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento
(UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. N. 02061/2025 REG.RIC.
152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero
l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E." (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, “ex multis”, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n.
219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670)”;
- che si richiama, in proposito, anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I –
24/4/2024 n. 293, nonché il precedente di questa Sezione 25/9/2024 n. 2625;
- che di recente questa Sezione (cfr. sentenza 17/4/2025 n. 851) ha osservato che normativa vigente - in particolare l'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006- pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell'Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come
l'obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo
(cfr.T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conformeT.A.R. Sicilia,
Palermo, Sez. V, n. 1728/2024;T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024;T.A.R.
Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024;T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023;T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024;T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del
15/07/2024)>>;
- che l'art. 8 del D. Lgs. 152/2006 si limita a introdurre criteri di priorità organizzativa, imponendo alla pubblica amministrazione di dare precedenza nella trattazione ai progetti indicati dal legislatore, senza prevedere alcuna deroga, né esplicita né implicita, ai termini perentori stabiliti per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi agli altri progetti; detti termini, non essendo in alcun modo richiamati dalla N. 02061/2025 REG.RIC.
disposizione normativa invocata, restano pertanto pienamente applicabili al caso in esame;
- che, come statuito nel precedente di questa Sezione n. 23/1/2025 n. 178, che ha puntualizzato come “anche al fine di assicurare un'interpretazione coerente con principi costituzionali sopra richiamati (cd interpretazione "conforme" o
"adeguatrice), i criteri di priorità introdotti dai commi 1 e 1-bis, nonché le ulteriori disposizioni di cui al comma 1-ter, devono essere intesi esclusivamente come strumenti organizzativi valevoli per la pa” e che “Rimane dunque confermato che, anche alla luce della normativa sopravvenuta, per i progetti non prioritari
l'amministrazione deve concludere i procedimenti entro i termini stabiliti, garantendo certezza e ragionevolezza nell'azione amministrativa”.
Ritenuto:
- che, in definitiva, il dirigente preposto del MASE ovvero l'organo titolare del potere sostitutivo hanno l'obbligo giuridico di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti o mediante esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento di queste, entro i successivi novanta (90) giorni;
- che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, come da richiesta della parte si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un funzionario di idonea competenza tecnica, che entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa sollecitazione della parte ricorrente, adotterà l'atto dovuto;
- che va tenuto conto, relativamente al commissario ad acta: i) che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza; ii) che il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto N. 02061/2025 REG.RIC.
a carico dell'amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
iii) che la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115 del 2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza; iv) che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A.,
Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi
PEC per il PAT".
- che è opportuno rammentare come: a) ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 2 L. 241/1990 si prevede che “Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti” al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che
“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”;
- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del MASE, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre amministrazioni convenute; N. 02061/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica;
- assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l'ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi;
Dispone, a semplice istanza di parte a seguito della persistente inottemperanza del
MASE alla scadenza del termine assegnato, l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta individuato in narrativa (le cui spese saranno poste a carico dell'amministrazione intimata).
Condanna il MASE resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
Spese compensate nei confronti delle altre amministrazioni convenute.
Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L.
241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 02061/2025 REG.RIC.
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO