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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4599 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
DE ha pronunziato all'udienza del 28.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13486 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a Gravina in [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
*******
Con ricorso depositato il 12.12.2022 premesso di essere già Parte_1 titolare di rendita per un danno biologico pari al 31% (per “notevole CP_1 dismorfismo con sub anchilosi in posizione sfavorevole della If e MF a carico del pollice dx”, conseguente ad infortunio sul lavoro del 2010) e di aver presentato nuova istanza amministrativa in data 31.7.2021 al fine di ottenere il riconoscimento delle “discopatie con ernie discali multiple”, lamentava che l' convenuto avesse negato siffatta malattia professionale. CP_1 Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'insussistenza dei presupposti CP_1 dell'avversa pretesa, ribadendo la correttezza del proprio operato per assenza di un rischio specifico.
All'esito della prova testimoniale, disposta una consulenza medico-legale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A proposito della sussistenza di una esposizione a rischio specifico
(contestata dall' , occorre innanzitutto considerare le risultanze della CP_1 prova testimoniale.
E' stata innanzitutto escussa la teste , la quale – dopo aver Testimone_1 chiarito di essere autista di camion e di aver lavorato, insieme al ricorrente, dal 2015 sino al 2024, presso azienda che “si occupava di trasporto di cereali” -, ha dichiarato che, nell'ordine: “una metà dei camion era più vecchia e non aveva sedili ammortizzati”; quando andavano nelle masserie a consegnare, trovavano “strade di campagne dissestate”; “nel camion c'è un movimento continuo di saliscendi sulla seduta, come se fosse una giostra
e le buche si sentono su chi guida”.
La teste, peraltro, ha riferito di avere, a sua volta, “problema di ernie discali”.
E' stato poi escusso il teste (autista – collega del ricorrente Testimone_2 per il periodo 2019 - 2021), il quale ha confermato che: “in dotazione all'aziende ci sono mezzi che non sono certo di ultima generazione”; CP_2
“per quanto riguarda i percorsi non erano tutti tratti di autostrada, ma erano anche strade dissestate per raggiungere le masserie”; “le buche si sentono, anche perché si viaggia con carichi di minimo trecento quintali e i sedili non molleggiavano, erano rovinatissimi con zero manutenzione”.
Sulla scorta delle risultanze di tali prove orali, è stata perciò espletata consulenza medico – legale, dalla quale è emerso che “ Parte_1 conduttore di automezzi dapprima per movimentazione terra presso cave e cantieri stradali e successivamente per trasporto mangimi e grano è risultato
Pag. 2 di 4 affetto dalle malattie denunciate rappresentate da ernie e protrusioni discali multiple del tratto lombare della colonna vertebrale da considerare a tutti gli effetti quali malattie professionali a mente DPR 1124/1965 e s.m.i. (G.U.
18/11/2023)” e che “il danno biologico residuato è da quantificare in misura del 5% e quello complessivo, tenuto conto del 31% già riconosciutogli per pregresso infortunio sul lavoro, è quantificabile nella misura del 35%”.
In effetti, il consulente tecnico d'ufficio, a conclusione delle indagini effettuate, ha motivatamente ritenuto che le ernie denunciate e riscontrate nel ricorrente al tratto lombare sono da ritenere a tutti gli effetti di origine occupazionale quale malattia professionale, secondo un criterio quanto meno di alta probabilità o di possibilità, se non di certezza.
Ciò, sia in relazione alla movimentazione terra presso cave e presso cantieri stradali (originariamente svolta dal ricorrente e rilevante in relazione alle tabelle delle malattie professionali), sia in relazione alla successiva attività lavorativa di autista di camion per il trasporto di cereali.
Il giudizio espresso dal consulente tecnico è condiviso da questo giudice, in quanto trae origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. CP_1
Vanno infine poste a carico dell' anche le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 13486 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire rendita rapportata ad un danno biologico nella misura complessiva del 35% (tenuto conto del 31% già riconosciuto per precedente infortunio sul lavoro), condanna l' al pagamento del dovuto, CP_1 oltre accessori;
2) condanna altresì l' al pagamento delle spese processuali, che liquida CP_1 in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a carico dell' convenuto le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 28.11.2025 Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria DE
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