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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 30/01/2026, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1088/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3794/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Società_1 In Liquidazione In Persona Del Liquidatore Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD02964-2023 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7876/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il “Società_1”, esercente attività di consulenza a favore di imprese e professionisti, impugnava l'avviso di accertamento n. TF303MD02964/2023 con il quale l'Ufficio, attraverso le risultanze del processo verbale di constatazione, redatto all'esito di verifica fiscale in data 20 luglio 2023, rettificava i dati dichiarati dal contribuente relativamente all'anno d'imposta 2021, determinando maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP ed Iva ed intimando il pagamento della complessiva somma di € 51.403.897,63 comprensiva di interessi e sanzioni. L'atto impugnato si fonda sulle risultanze di attività ispettiva eseguita dalla Guardia di Finanza nell'ambito di procedimento penale incardinato presso l'A.G. di Napoli per artificiosa creazione di crediti d'imposta inesistenti, nonché sugli esiti del controllo fiscale, ad opera dell'Ufficio, volto a verificare il rispetto delle norme che regolano i requisiti per accedere all'agevolazione c.d. “Superbonus
110%” e di quelle afferenti l'utilizzo dell'opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 14, co. 4 della legge n. 537 del 1993, atteso che i proventi asseritamente illeciti sono stati già sottoposti a sequestro penale di guisa che non possono essere anche assoggettati a tassazione;
2) infondatezza, nel merito, delle irregolarità rilevate e degli elementi di prova addotti dall'Ufficio; 3) violazione dell'art. 14, co. 4, della L. n. 537/1993 e artt. 6 e 9 del TUIR circa le modalità di determinazione del reddito illecito. Pertanto, chiedeva: in via principale, declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato;
in subordine, rideterminazione in riduzione del reddito, annullando o riducendo le sanzioni;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
in via istruttoria, ammissione di prova orale su talune circostanze di fatto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Delle Entrate -Direzione Provinciale I di Napoli, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi, con condanna alle spese.
Presenta appello il contribuente che eccepisce:
1. nullità della sentenza per difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge 212/2000 in combinato disposto con l'art. 32 del dpr n. 600 del
1973 – omessa valutazione della prova;
2. nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art
14 co 4 della l. n. 537/93; 3. nullità della sentenza per difetto di motivazione - asserita legittimità del metodo induttivo extracontabile di accertamento del reddito ex art. 39, co. 2, lett d) del d.p.r. n. 600/1973 quale modalità di determinazione del reddito illecito;
4. nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537/93 e degli artt. 6 e 109 del TUIR.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Con memorie illustrative, l'appellante formula istanza di sospensione del giudizio in ragione della pendenza del procedimento penale n. 27493/2022 RGNR e n. 4522/2025 R.G. Trib. dinanzi al Tribunale di Napoli, XI Sezione Penale, valorizzando la circostanza per la quale, nel citato procedimento penale, il Società_1 sia stato citato quale responsabile civile su richiesta delle parti civili costituite;
ribadisce, inoltre, i motivi di appello a fronte della controdeduzioni dell'Ufficio.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In via preliminare, in relazione alla istanza di sospensione del giudizio in ragione della pendenza del procedimento penale n. 27493/2022 RGNR e n. 4522/2025 R.G. Trib. dinanzi al Tribunale di Napoli, XI
Sezione Penale, la Corte ritiene che essa non sia accoglibile, non vertendosi in ipotesi di sospensione necessaria, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la novella legislativa dell'art. 21-bis D.
Lgs. n. 74 del 2000 (recepita nell'articolo 119 del Testo Unico della Giustizia Tributaria - T.U. 14 novembre
2024, n. 175), non si accompagna alla previsione di una sospensione obbligatoria del processo tributario in pendenza di quello penale e per la quale, sebbene la stessa disposizione impone di riconoscere efficacia vincolante, per il giudice tributario, al giudicato penale assolutorio formatosi a seguito di giudizio dibattimentale, l'assoluzione deve essere avvenuta in base ad una delle due formule “perché il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” e purché abbia ad oggetto gli “stessi fatti materiali” oggetto di valutazione nel processo tributario, con la conseguenza che “ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo della sentenza, ma il valore extrapenale degli accertamenti di fatto” (Cfr: Cass. Sent. n. 30814/2024).
In relazione al primo motivo di gravame, parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere fondata la pretesa tributaria ed a ritenere provata la presunta frode attuata dal Società_1, soprattutto laddove a sostegno della stessa richiama esiti di indagini penali, che non sono sfociate in alcun accertamento definitivo di responsabilità a carico dei gestori del consorzio stesso, e avendo erroneamente richiamato esiti di indagini svolte "a campione" laddove proprio il dato esaminato era del tutto inconsistente rispetto alla totalità delle pratiche poste in essere.
A tale proposito, l'appellante contesta la ricostruzione effettuata dall'Ufficio della presunta frode che sarebbe stata attuata attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di numerosi committenti, secondo tale schema: il Consorzio, mediante una fitta rete di promotori, aveva proposto a privati cittadini di fornire assistenza per usufruire del regime fiscale di favore introdotto con gli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020
(Superbonus110%), i quali compilavano schede informative e sottoscrivevano i contratti (in risposta alle eccezioni circa lo status di “ignari” dei soggetti che avevano sottoscritto contratti) salvo poi non avere più notizie e ritrovarsi nel cassetto fiscale fatture emesse nei loro riguardi per presunti lavori eseguiti. Le fatture risultavano emesse in ragione di uno stato avanzamento lavori (SAL) pari generalmente al 30%, senza che i lavori, nella maggior parte dei casi, fossero stati eseguiti. Essendo esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, l'importo fatturato, aumentato del 10% (a concorrenza del 110%), formava il credito maturato che veniva ceduto allo stesso Consorzio, il quale, a propria volta, o lo monetizzava presso intermediari finanziari o lo cedeva ai propri fornitori. In particolare, il Società_1 avrebbe nel corso del giudizio ampiamente confutato tutti gli elementi addotti, in base ai quali sarebbe sussistita la prova della falsità delle fatture al fine di dimostrare che il Consorzio, contrariamente a quanto sostenuto: - non ha emesso fatture per operazioni inesistenti;
- ha evidenziato l'effettivo svolgimento dei lavori (o meglio sei servizi) nel rispetto della normativa all'epoca vigente per ottenere la anticipazioni;
- ha contestato l'assenza di uno squilibrio tra i crediti d'imposta acquisiti e monetizzati e i costi di servizio sostenuti e fatturati ai committenti a titolo di SAL per l'asserita esecuzione dei lavori;
- ha contestato la asserita falsità delle asseverazioni tecniche e la inattendibilità dei computi metrici estimativi. In particolare, a parere dell'appellante, se i soggetti intervistati proprietari degli immobili avevano risposto che i lavori non erano stati avviati, intendevano , evidentemente, per lavori quelli di esecuzione e posa in opera, tralasciando di considerare quella porzione (progettazione e acquisti) per essi non evidente, ma che costituiva il 30% dell'esecuzione dei lavori da eseguirsi.
La tesi dell'appellante non è fondata e non merita accoglimento. Dagli atti di causa e, in particolare, dall'informativa di reato della Guardia di Finanza di Napoli – Nucleo PEF (prot. n. 608324 del 17 novembre
2022), emergono plurimi e concordanti elementi probatori idonei a confermare la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e la natura fraudolenta delle operazioni poste in essere dal Società_1, finalizzate alla creazione e alla successiva monetizzazione di crediti d'imposta inesistenti relativi al cd.
Superbonus 110%. Le attività di polizia giudiziaria hanno infatti accertato che, al momento dell'acquisizione dei crediti d'imposta, il Società_1 non aveva in concreto avviato alcun lavoro né aperto cantieri. Anche nei limitati casi in cui risultavano eseguiti interventi edilizi, gli stessi erano stati avviati in epoca successiva rispetto al momento in cui il Consorzio aveva già proceduto ad acquisire i relativi crediti d'imposta, previa falsa rappresentazione della loro insorgenza. Va ribadito che, ai fini della maturazione del credito d'imposta per i bonus edilizi – e, per quanto qui rileva, per il Superbonus 110% – è necessaria l'effettiva esecuzione dei lavori, non essendo consentita la cessione o l'acquisto di crediti futuri relativi a interventi non ancora realizzati e, dunque, non maturati. In particolare, l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 subordina la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura all'avvenuta esecuzione dei lavori in misura almeno pari al primo stato di avanzamento, corrispondente al 30% dell'intervento complessivo.
Nel caso di specie, tale presupposto risultava pacificamente insussistente al momento dell'acquisizione dei crediti da parte del Società_1. A conferma della fondatezza della pretesa tributaria risultano, inoltre, numerosi elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini, tra cui:
1) le dichiarazioni rese da ben 1100 committenti sul totale di 1153 sentiti dalla P.G., destinatari delle fatture emesse dal Società_1, i quali hanno dichiarato di aver effettivamente affidato le pratiche per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico al Consorzio ma che tali lavori non erano stati ancora avviati sebbene per 1055 dei 1100 soggetti (cioè quasi per tutti) risultava già avvenuta la cessione del corrispondente credito di imposta del 30% dei lavori, disconoscendo di fatto l'effettiva esecuzione dei lavori oggetto delle fatture emesse dal Consorzio;
2) le dichiarazioni di alcuni asseveratori, che hanno negato di aver trasmesso all'Società_2 le asseverazioni a loro nome e di aver apposto firme o timbri sui relativi documenti;
3) l'esame documentale delle asseverazioni, dalle quali è emersa la falsità del contenuto, sia per l'attestazione di lavori mai eseguiti, sia per le evidenti anomalie riscontrate nei timbri, nelle sottoscrizioni e nei computi metrici allegati;
4) l'analisi della contabilità e delle movimentazioni bancarie del Consorzio, che ha evidenziato, nella prima parte del 2021, l'assenza di costi e pagamenti compatibili con l'ingente numero di fatture emesse per presunti
SAL e con il volume dei crediti d'imposta generati;
5) i controlli eseguiti presso alcuni fornitori, dai quali è emerso, in taluni casi, l'avvio dei lavori in epoca successiva alla documentata insorgenza dei crediti d'imposta e, in altri casi, l'emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Il complesso degli elementi probatori assunti dall'Ufficio descrive pertanto in modo puntuale il modus operandi del Società_1 e la posizione degli ignari committenti, i quali non erano a conoscenza né dell'emissione, nei loro confronti, delle fatture relative ai SAL (generalmente pari al 30% dell'intervento), né della successiva cessione dei crediti d'imposta mediante lo strumento dello sconto in fattura. Il Consorzio, presentandosi come general contractor, acquisiva preliminarmente i dati personali e immobiliari dei clienti e l'affidamento dei lavori, per poi predisporre falsa documentazione (fatture e asseverazioni) allo scopo di rappresentare artificiosamente il raggiungimento dei presupposti normativi per l'insorgenza del credito e procedere, infine, alla monetizzazione dei crediti inesistenti mediante cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Non rileva, ai fini del superamento delle contestazioni, l'emissione di note di credito da parte del Consorzio. Dalla documentazione emerge che nel solo anno 2021 sono state emesse n. 269 note di credito, per un ammontare complessivo pari a euro 16.255.868,00, circostanza che appare sintomatica di un tentativo di rimediare, ex post, alle fatturazioni fittizie una volta venuti a conoscenza delle indagini in corso, e non già della fisiologica gestione di rapporti contrattuali. Ulteriore conferma dell'inesistenza dei presupposti per la maturazione dei crediti d'imposta deriva dall'inattendibilità dei computi metrici e dei visti di conformità. L'esame di un campione significativo di asseverazioni ha evidenziato l'utilizzo di computi metrici recanti dati identici (tipologia dei lavori, costi, superfici interessate) riferiti ad immobili diversi e ubicati in aree territoriali differenti, nonché incongruenze tra importi parziali e totali e la presenza di documenti in formato modificabile, elementi che ne compromettono radicalmente l'affidabilità.
Alla luce di quanto evidenziato, deve quindi ritenersi correttamente accertata l'inesistenza dei crediti d'imposta oggetto di causa e, conseguentemente, legittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria.
Con il secondo motivo di appello, l'odierno appellante deduce l'omessa valutazione della prova da parte del giudice di primo grado, sostenendo che le contestazioni sollevate nel ricorso introduttivo sarebbero state già formulate in sede di contraddittorio preventivo dal legale rappresentante pro tempore, il quale avrebbe esibito fatture cumulative per l'acquisto dei materiali destinati ai cantieri nonché le fatture relative agli onorari dei professionisti incaricati. Ne deriverebbe, secondo l'assunto difensivo, l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza appellata, secondo cui il Consorzio, in sede precontenziosa, si sarebbe limitato a deduzioni inerenti esclusivamente ai criteri di determinazione del maggior reddito, senza prendere posizione sul comportamento illecito contestato con il processo verbale di constatazione, con conseguente applicazione della sanzione di inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in sede giudiziale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
Il motivo non è fondato e non merita accoglimento. Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sanzione dell'inutilizzabilità in giudizio della documentazione non prodotta in sede di verifica o di contraddittorio preventivo presuppone che l'Amministrazione finanziaria abbia formulato una specifica richiesta di esibizione, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze derivanti dalla mancata produzione, in termini di preclusione probatoria nel successivo giudizio. Nel caso di specie, tale presupposto risulta pienamente integrato. Dal processo verbale di constatazione, ed in particolare da quanto riportato a pagina 7 dello stesso, emerge che i verificatori, richiamando espressamente gli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e l'art. 52 del D.P.R.
n. 633/1972, hanno formalmente richiesto al Consorzio l'esibizione dei libri, registri, scritture contabili e di ogni altra documentazione contabile ed extracontabile utile ai fini del controllo, con riferimento ai periodi d'imposta 2020 e 2021. La richiesta risultava puntuale e dettagliata, comprendendo, tra l'altro, le fatture emesse e ricevute, i registri IVA, il libro giornale, i partitari, gli estratti conto bancari, nonché uno specifico prospetto riepilogativo riportante, per ciascuna fattura emessa, l'indicazione del cantiere di riferimento e la distinta analitica delle spese sostenute ai fini della formazione dei SAL fatturati. I verbalizzanti avevano, altresì, esplicitamente avvertito che la mancata esibizione della documentazione richiesta avrebbe comportato l'inutilizzabilità della stessa in sede contenziosa. Orbene, la documentazione che il Consorzio ha prodotto per la prima volta nel presente giudizio – e in particolare le fatture emesse e il prospetto analitico delle spese afferenti ai SAL – risulta coincidere con quella specificamente richiesta in sede di verifica e non tempestivamente esibita. Deve pertanto escludersi che possa attribuirsi rilevanza alla produzione tardiva in sede giurisdizionale, in quanto avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta solo in sede di giudizio e, conseguentemente, ha escluso che la stessa potesse incidere sulla valutazione della fondatezza delle riprese operate dall'Amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo di appello, il Consorzio deduce l'illegittimità della pretesa impositiva sostenendo che i proventi illeciti accertati sarebbero stati già oggetto di sequestro penale e, pertanto, non ulteriormente assoggettabili a tassazione. La censura è infondata e non merita accoglimento. L'eccezione risulta, in primo luogo, formulata in termini del tutto generici e non supportata da idonei elementi probatori, non avendo l'appellante fornito prova che i proventi in contestazione fossero stati effettivamente sottoposti a sequestro o confisca nel medesimo periodo d'imposta cui si riferiscono gli accertamenti fiscali. In ogni caso, dagli atti emerge che l'azione penale e le conseguenti misure ablative sono intervenute solo in epoca successiva agli anni d'imposta oggetto di accertamento. Ne consegue che, nei periodi 2020 e 2021, i proventi derivanti dall'attività illecita risultavano già conseguiti ed erano nella piena disponibilità del Consorzio, integrando pertanto il presupposto impositivo. Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, già nel processo verbale di constatazione (pag. 128 e seguenti) era stata chiaramente motivata la legittimità del recupero a tassazione, precisando che, in applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, i proventi illeciti non risultavano essere stati sottoposti a sequestro o confisca penale nei periodi d'imposta di riferimento, essendo tali misure state adottate solo nell'anno 2022.
La decisione dei giudici di primo grado risulta, pertanto, immune da vizi e conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sequestro o la confisca dei proventi illeciti è opponibile all'Amministrazione finanziaria esclusivamente qualora intervenga nel medesimo periodo in cui si è verificato il presupposto imponibile, atteso che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablativi determinano, ai fini fiscali e in relazione al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile
(ex multis, Cass. pen., n. 1857/2020; Cass. civ., nn. 28375/2019 e 28519/2013).
Con il quarto motivo di appello, il Consorzio contesta la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. La censura non è fondata. Una volta accertata l'inattendibilità della contabilità per vizi sostanziali che ne inficiano l'intero impianto, l'Ufficio era pienamente legittimato a procedere alla determinazione del reddito mediante accertamento induttivo extracontabile, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, modalità maggiormente coerente con un contesto caratterizzato dalla presenza di scritture contabili affette da giudicato di inesistenza delle operazioni ivi rappresentate, e dunque non suscettibili di rettifica analitica. L'inattendibilità della contabilità emerge quale diretta conseguenza del meccanismo fraudolento accertato, risultando ampiamente comprovata da una pluralità di elementi convergenti, tra cui: - le dichiarazioni di numerosi committenti circa la mancata esecuzione dei lavori a fronte delle fatture rinvenute nel proprio cassetto fiscale, rese sia a seguito di escussione da parte della Guardia di Finanza – Nucleo PEF di Taranto, sia mediante specifiche segnalazioni;
- le irregolarità riscontrate dall'Società_2 in relazione alla documentazione allegata alle asseverazioni trasmesse;
- le anomalie emerse dall'esame dei computi metrici, caratterizzati dall'indicazione di dati identici per immobili distinti, da incongruenze tra importi totali e parziali delle lavorazioni, nonché dalla presenza di riquadri removibili nei file in formato pdf;
- il disconoscimento delle asseverazioni da parte di diversi professionisti;
-l'artefatta apposizione di timbri e firme professionali sulle asseverazioni;
-l'assenza di cantieri aperti al momento in cui il Consorzio aveva evidenziato sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate l'acquisto dei crediti d'imposta, peraltro sulla base di fatture meramente pro-forma. La registrazione nelle scritture contabili di fatture attive e passive relative ad operazioni fittizie, nonché la contabilizzazione di crediti d'imposta inesistenti, rendeva le stesse radicalmente inattendibili, legittimando l'Ufficio a prescindere dalle risultanze contabili e ad avvalersi dell'accertamento induttivo di cui agli artt. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e 55, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972.
Trattandosi, dunque, di accertamento induttivo “puro”, ai fini della determinazione del reddito d'impresa imponibile del Consorzio, l'Ufficio ha correttamente utilizzato, quale elemento presuntivo esterno alla contabilità, l'ammontare delle somme incassate dal Consorzio a seguito della cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta a soggetti terzi, accertate in sede di verifica in complessivi euro 71.264.217,51. Tale elemento
è stato assunto non già quale dato contabile, bensì quale indice della capacità contributiva del Consorzio nell'ambito della metodologia induttiva adottata, senza violazione dei criteri propri della determinazione del reddito d'impresa, né del principio di competenza. Peraltro, il dato letterale dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 individua nel momento dell'esercizio dell'azione penale, mediante richiesta di rinvio a giudizio, il presupposto applicativo del regime di indeducibilità dei costi connessi ad attività qualificabili come reato, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 31789/2019; Cass., n. 9077/2021).
Rileva, dunque, la prospettazione in sede penale della sussistenza dei fatti di reato, dai quali la norma fa discendere le conseguenze fiscali. In presenza delle condizioni previste dall'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, il corrispettivo percepito dal Consorzio a fronte della cessione dei crediti d'imposta fittizi deve essere assoggettato a tassazione quale provento dell'attività illecita posta in essere, manifestatasi attraverso la creazione e la successiva monetizzazione di crediti inesistenti. In tali ipotesi, il reddito illecito, in quanto effettivamente conseguito, può essere determinato esclusivamente in via induttiva, sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti dall'Amministrazione finanziaria, la quale è legittimata a prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle scritture contabili riconosciute fittizie e ad avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, stante la radicale inattendibilità della contabilità.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha affermato la piena legittimità del metodo induttivo extracontabile di accertamento del reddito ex art. 39, co. 2, lett d) del D.P.R. n. 600/1973 applicato dall'Ufficio.
In definitiva, la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
60.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3794/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Società_1 In Liquidazione In Persona Del Liquidatore Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF303MD02964-2023 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7876/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il “Società_1”, esercente attività di consulenza a favore di imprese e professionisti, impugnava l'avviso di accertamento n. TF303MD02964/2023 con il quale l'Ufficio, attraverso le risultanze del processo verbale di constatazione, redatto all'esito di verifica fiscale in data 20 luglio 2023, rettificava i dati dichiarati dal contribuente relativamente all'anno d'imposta 2021, determinando maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP ed Iva ed intimando il pagamento della complessiva somma di € 51.403.897,63 comprensiva di interessi e sanzioni. L'atto impugnato si fonda sulle risultanze di attività ispettiva eseguita dalla Guardia di Finanza nell'ambito di procedimento penale incardinato presso l'A.G. di Napoli per artificiosa creazione di crediti d'imposta inesistenti, nonché sugli esiti del controllo fiscale, ad opera dell'Ufficio, volto a verificare il rispetto delle norme che regolano i requisiti per accedere all'agevolazione c.d. “Superbonus
110%” e di quelle afferenti l'utilizzo dell'opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 14, co. 4 della legge n. 537 del 1993, atteso che i proventi asseritamente illeciti sono stati già sottoposti a sequestro penale di guisa che non possono essere anche assoggettati a tassazione;
2) infondatezza, nel merito, delle irregolarità rilevate e degli elementi di prova addotti dall'Ufficio; 3) violazione dell'art. 14, co. 4, della L. n. 537/1993 e artt. 6 e 9 del TUIR circa le modalità di determinazione del reddito illecito. Pertanto, chiedeva: in via principale, declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato;
in subordine, rideterminazione in riduzione del reddito, annullando o riducendo le sanzioni;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
in via istruttoria, ammissione di prova orale su talune circostanze di fatto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Delle Entrate -Direzione Provinciale I di Napoli, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi, con condanna alle spese.
Presenta appello il contribuente che eccepisce:
1. nullità della sentenza per difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge 212/2000 in combinato disposto con l'art. 32 del dpr n. 600 del
1973 – omessa valutazione della prova;
2. nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art
14 co 4 della l. n. 537/93; 3. nullità della sentenza per difetto di motivazione - asserita legittimità del metodo induttivo extracontabile di accertamento del reddito ex art. 39, co. 2, lett d) del d.p.r. n. 600/1973 quale modalità di determinazione del reddito illecito;
4. nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537/93 e degli artt. 6 e 109 del TUIR.
Si costituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, spese vinte.
Con memorie illustrative, l'appellante formula istanza di sospensione del giudizio in ragione della pendenza del procedimento penale n. 27493/2022 RGNR e n. 4522/2025 R.G. Trib. dinanzi al Tribunale di Napoli, XI Sezione Penale, valorizzando la circostanza per la quale, nel citato procedimento penale, il Società_1 sia stato citato quale responsabile civile su richiesta delle parti civili costituite;
ribadisce, inoltre, i motivi di appello a fronte della controdeduzioni dell'Ufficio.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
In via preliminare, in relazione alla istanza di sospensione del giudizio in ragione della pendenza del procedimento penale n. 27493/2022 RGNR e n. 4522/2025 R.G. Trib. dinanzi al Tribunale di Napoli, XI
Sezione Penale, la Corte ritiene che essa non sia accoglibile, non vertendosi in ipotesi di sospensione necessaria, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la novella legislativa dell'art. 21-bis D.
Lgs. n. 74 del 2000 (recepita nell'articolo 119 del Testo Unico della Giustizia Tributaria - T.U. 14 novembre
2024, n. 175), non si accompagna alla previsione di una sospensione obbligatoria del processo tributario in pendenza di quello penale e per la quale, sebbene la stessa disposizione impone di riconoscere efficacia vincolante, per il giudice tributario, al giudicato penale assolutorio formatosi a seguito di giudizio dibattimentale, l'assoluzione deve essere avvenuta in base ad una delle due formule “perché il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” e purché abbia ad oggetto gli “stessi fatti materiali” oggetto di valutazione nel processo tributario, con la conseguenza che “ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo della sentenza, ma il valore extrapenale degli accertamenti di fatto” (Cfr: Cass. Sent. n. 30814/2024).
In relazione al primo motivo di gravame, parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere fondata la pretesa tributaria ed a ritenere provata la presunta frode attuata dal Società_1, soprattutto laddove a sostegno della stessa richiama esiti di indagini penali, che non sono sfociate in alcun accertamento definitivo di responsabilità a carico dei gestori del consorzio stesso, e avendo erroneamente richiamato esiti di indagini svolte "a campione" laddove proprio il dato esaminato era del tutto inconsistente rispetto alla totalità delle pratiche poste in essere.
A tale proposito, l'appellante contesta la ricostruzione effettuata dall'Ufficio della presunta frode che sarebbe stata attuata attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di numerosi committenti, secondo tale schema: il Consorzio, mediante una fitta rete di promotori, aveva proposto a privati cittadini di fornire assistenza per usufruire del regime fiscale di favore introdotto con gli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020
(Superbonus110%), i quali compilavano schede informative e sottoscrivevano i contratti (in risposta alle eccezioni circa lo status di “ignari” dei soggetti che avevano sottoscritto contratti) salvo poi non avere più notizie e ritrovarsi nel cassetto fiscale fatture emesse nei loro riguardi per presunti lavori eseguiti. Le fatture risultavano emesse in ragione di uno stato avanzamento lavori (SAL) pari generalmente al 30%, senza che i lavori, nella maggior parte dei casi, fossero stati eseguiti. Essendo esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, l'importo fatturato, aumentato del 10% (a concorrenza del 110%), formava il credito maturato che veniva ceduto allo stesso Consorzio, il quale, a propria volta, o lo monetizzava presso intermediari finanziari o lo cedeva ai propri fornitori. In particolare, il Società_1 avrebbe nel corso del giudizio ampiamente confutato tutti gli elementi addotti, in base ai quali sarebbe sussistita la prova della falsità delle fatture al fine di dimostrare che il Consorzio, contrariamente a quanto sostenuto: - non ha emesso fatture per operazioni inesistenti;
- ha evidenziato l'effettivo svolgimento dei lavori (o meglio sei servizi) nel rispetto della normativa all'epoca vigente per ottenere la anticipazioni;
- ha contestato l'assenza di uno squilibrio tra i crediti d'imposta acquisiti e monetizzati e i costi di servizio sostenuti e fatturati ai committenti a titolo di SAL per l'asserita esecuzione dei lavori;
- ha contestato la asserita falsità delle asseverazioni tecniche e la inattendibilità dei computi metrici estimativi. In particolare, a parere dell'appellante, se i soggetti intervistati proprietari degli immobili avevano risposto che i lavori non erano stati avviati, intendevano , evidentemente, per lavori quelli di esecuzione e posa in opera, tralasciando di considerare quella porzione (progettazione e acquisti) per essi non evidente, ma che costituiva il 30% dell'esecuzione dei lavori da eseguirsi.
La tesi dell'appellante non è fondata e non merita accoglimento. Dagli atti di causa e, in particolare, dall'informativa di reato della Guardia di Finanza di Napoli – Nucleo PEF (prot. n. 608324 del 17 novembre
2022), emergono plurimi e concordanti elementi probatori idonei a confermare la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e la natura fraudolenta delle operazioni poste in essere dal Società_1, finalizzate alla creazione e alla successiva monetizzazione di crediti d'imposta inesistenti relativi al cd.
Superbonus 110%. Le attività di polizia giudiziaria hanno infatti accertato che, al momento dell'acquisizione dei crediti d'imposta, il Società_1 non aveva in concreto avviato alcun lavoro né aperto cantieri. Anche nei limitati casi in cui risultavano eseguiti interventi edilizi, gli stessi erano stati avviati in epoca successiva rispetto al momento in cui il Consorzio aveva già proceduto ad acquisire i relativi crediti d'imposta, previa falsa rappresentazione della loro insorgenza. Va ribadito che, ai fini della maturazione del credito d'imposta per i bonus edilizi – e, per quanto qui rileva, per il Superbonus 110% – è necessaria l'effettiva esecuzione dei lavori, non essendo consentita la cessione o l'acquisto di crediti futuri relativi a interventi non ancora realizzati e, dunque, non maturati. In particolare, l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 subordina la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura all'avvenuta esecuzione dei lavori in misura almeno pari al primo stato di avanzamento, corrispondente al 30% dell'intervento complessivo.
Nel caso di specie, tale presupposto risultava pacificamente insussistente al momento dell'acquisizione dei crediti da parte del Società_1. A conferma della fondatezza della pretesa tributaria risultano, inoltre, numerosi elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini, tra cui:
1) le dichiarazioni rese da ben 1100 committenti sul totale di 1153 sentiti dalla P.G., destinatari delle fatture emesse dal Società_1, i quali hanno dichiarato di aver effettivamente affidato le pratiche per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico al Consorzio ma che tali lavori non erano stati ancora avviati sebbene per 1055 dei 1100 soggetti (cioè quasi per tutti) risultava già avvenuta la cessione del corrispondente credito di imposta del 30% dei lavori, disconoscendo di fatto l'effettiva esecuzione dei lavori oggetto delle fatture emesse dal Consorzio;
2) le dichiarazioni di alcuni asseveratori, che hanno negato di aver trasmesso all'Società_2 le asseverazioni a loro nome e di aver apposto firme o timbri sui relativi documenti;
3) l'esame documentale delle asseverazioni, dalle quali è emersa la falsità del contenuto, sia per l'attestazione di lavori mai eseguiti, sia per le evidenti anomalie riscontrate nei timbri, nelle sottoscrizioni e nei computi metrici allegati;
4) l'analisi della contabilità e delle movimentazioni bancarie del Consorzio, che ha evidenziato, nella prima parte del 2021, l'assenza di costi e pagamenti compatibili con l'ingente numero di fatture emesse per presunti
SAL e con il volume dei crediti d'imposta generati;
5) i controlli eseguiti presso alcuni fornitori, dai quali è emerso, in taluni casi, l'avvio dei lavori in epoca successiva alla documentata insorgenza dei crediti d'imposta e, in altri casi, l'emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
Il complesso degli elementi probatori assunti dall'Ufficio descrive pertanto in modo puntuale il modus operandi del Società_1 e la posizione degli ignari committenti, i quali non erano a conoscenza né dell'emissione, nei loro confronti, delle fatture relative ai SAL (generalmente pari al 30% dell'intervento), né della successiva cessione dei crediti d'imposta mediante lo strumento dello sconto in fattura. Il Consorzio, presentandosi come general contractor, acquisiva preliminarmente i dati personali e immobiliari dei clienti e l'affidamento dei lavori, per poi predisporre falsa documentazione (fatture e asseverazioni) allo scopo di rappresentare artificiosamente il raggiungimento dei presupposti normativi per l'insorgenza del credito e procedere, infine, alla monetizzazione dei crediti inesistenti mediante cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Non rileva, ai fini del superamento delle contestazioni, l'emissione di note di credito da parte del Consorzio. Dalla documentazione emerge che nel solo anno 2021 sono state emesse n. 269 note di credito, per un ammontare complessivo pari a euro 16.255.868,00, circostanza che appare sintomatica di un tentativo di rimediare, ex post, alle fatturazioni fittizie una volta venuti a conoscenza delle indagini in corso, e non già della fisiologica gestione di rapporti contrattuali. Ulteriore conferma dell'inesistenza dei presupposti per la maturazione dei crediti d'imposta deriva dall'inattendibilità dei computi metrici e dei visti di conformità. L'esame di un campione significativo di asseverazioni ha evidenziato l'utilizzo di computi metrici recanti dati identici (tipologia dei lavori, costi, superfici interessate) riferiti ad immobili diversi e ubicati in aree territoriali differenti, nonché incongruenze tra importi parziali e totali e la presenza di documenti in formato modificabile, elementi che ne compromettono radicalmente l'affidabilità.
Alla luce di quanto evidenziato, deve quindi ritenersi correttamente accertata l'inesistenza dei crediti d'imposta oggetto di causa e, conseguentemente, legittimo l'operato dell'Amministrazione finanziaria.
Con il secondo motivo di appello, l'odierno appellante deduce l'omessa valutazione della prova da parte del giudice di primo grado, sostenendo che le contestazioni sollevate nel ricorso introduttivo sarebbero state già formulate in sede di contraddittorio preventivo dal legale rappresentante pro tempore, il quale avrebbe esibito fatture cumulative per l'acquisto dei materiali destinati ai cantieri nonché le fatture relative agli onorari dei professionisti incaricati. Ne deriverebbe, secondo l'assunto difensivo, l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza appellata, secondo cui il Consorzio, in sede precontenziosa, si sarebbe limitato a deduzioni inerenti esclusivamente ai criteri di determinazione del maggior reddito, senza prendere posizione sul comportamento illecito contestato con il processo verbale di constatazione, con conseguente applicazione della sanzione di inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in sede giudiziale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
Il motivo non è fondato e non merita accoglimento. Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sanzione dell'inutilizzabilità in giudizio della documentazione non prodotta in sede di verifica o di contraddittorio preventivo presuppone che l'Amministrazione finanziaria abbia formulato una specifica richiesta di esibizione, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze derivanti dalla mancata produzione, in termini di preclusione probatoria nel successivo giudizio. Nel caso di specie, tale presupposto risulta pienamente integrato. Dal processo verbale di constatazione, ed in particolare da quanto riportato a pagina 7 dello stesso, emerge che i verificatori, richiamando espressamente gli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973 e l'art. 52 del D.P.R.
n. 633/1972, hanno formalmente richiesto al Consorzio l'esibizione dei libri, registri, scritture contabili e di ogni altra documentazione contabile ed extracontabile utile ai fini del controllo, con riferimento ai periodi d'imposta 2020 e 2021. La richiesta risultava puntuale e dettagliata, comprendendo, tra l'altro, le fatture emesse e ricevute, i registri IVA, il libro giornale, i partitari, gli estratti conto bancari, nonché uno specifico prospetto riepilogativo riportante, per ciascuna fattura emessa, l'indicazione del cantiere di riferimento e la distinta analitica delle spese sostenute ai fini della formazione dei SAL fatturati. I verbalizzanti avevano, altresì, esplicitamente avvertito che la mancata esibizione della documentazione richiesta avrebbe comportato l'inutilizzabilità della stessa in sede contenziosa. Orbene, la documentazione che il Consorzio ha prodotto per la prima volta nel presente giudizio – e in particolare le fatture emesse e il prospetto analitico delle spese afferenti ai SAL – risulta coincidere con quella specificamente richiesta in sede di verifica e non tempestivamente esibita. Deve pertanto escludersi che possa attribuirsi rilevanza alla produzione tardiva in sede giurisdizionale, in quanto avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta solo in sede di giudizio e, conseguentemente, ha escluso che la stessa potesse incidere sulla valutazione della fondatezza delle riprese operate dall'Amministrazione finanziaria.
Con il terzo motivo di appello, il Consorzio deduce l'illegittimità della pretesa impositiva sostenendo che i proventi illeciti accertati sarebbero stati già oggetto di sequestro penale e, pertanto, non ulteriormente assoggettabili a tassazione. La censura è infondata e non merita accoglimento. L'eccezione risulta, in primo luogo, formulata in termini del tutto generici e non supportata da idonei elementi probatori, non avendo l'appellante fornito prova che i proventi in contestazione fossero stati effettivamente sottoposti a sequestro o confisca nel medesimo periodo d'imposta cui si riferiscono gli accertamenti fiscali. In ogni caso, dagli atti emerge che l'azione penale e le conseguenti misure ablative sono intervenute solo in epoca successiva agli anni d'imposta oggetto di accertamento. Ne consegue che, nei periodi 2020 e 2021, i proventi derivanti dall'attività illecita risultavano già conseguiti ed erano nella piena disponibilità del Consorzio, integrando pertanto il presupposto impositivo. Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, già nel processo verbale di constatazione (pag. 128 e seguenti) era stata chiaramente motivata la legittimità del recupero a tassazione, precisando che, in applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, i proventi illeciti non risultavano essere stati sottoposti a sequestro o confisca penale nei periodi d'imposta di riferimento, essendo tali misure state adottate solo nell'anno 2022.
La decisione dei giudici di primo grado risulta, pertanto, immune da vizi e conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sequestro o la confisca dei proventi illeciti è opponibile all'Amministrazione finanziaria esclusivamente qualora intervenga nel medesimo periodo in cui si è verificato il presupposto imponibile, atteso che solo in tale ipotesi i provvedimenti ablativi determinano, ai fini fiscali e in relazione al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., una riduzione del reddito imponibile
(ex multis, Cass. pen., n. 1857/2020; Cass. civ., nn. 28375/2019 e 28519/2013).
Con il quarto motivo di appello, il Consorzio contesta la legittimità del ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. La censura non è fondata. Una volta accertata l'inattendibilità della contabilità per vizi sostanziali che ne inficiano l'intero impianto, l'Ufficio era pienamente legittimato a procedere alla determinazione del reddito mediante accertamento induttivo extracontabile, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, modalità maggiormente coerente con un contesto caratterizzato dalla presenza di scritture contabili affette da giudicato di inesistenza delle operazioni ivi rappresentate, e dunque non suscettibili di rettifica analitica. L'inattendibilità della contabilità emerge quale diretta conseguenza del meccanismo fraudolento accertato, risultando ampiamente comprovata da una pluralità di elementi convergenti, tra cui: - le dichiarazioni di numerosi committenti circa la mancata esecuzione dei lavori a fronte delle fatture rinvenute nel proprio cassetto fiscale, rese sia a seguito di escussione da parte della Guardia di Finanza – Nucleo PEF di Taranto, sia mediante specifiche segnalazioni;
- le irregolarità riscontrate dall'Società_2 in relazione alla documentazione allegata alle asseverazioni trasmesse;
- le anomalie emerse dall'esame dei computi metrici, caratterizzati dall'indicazione di dati identici per immobili distinti, da incongruenze tra importi totali e parziali delle lavorazioni, nonché dalla presenza di riquadri removibili nei file in formato pdf;
- il disconoscimento delle asseverazioni da parte di diversi professionisti;
-l'artefatta apposizione di timbri e firme professionali sulle asseverazioni;
-l'assenza di cantieri aperti al momento in cui il Consorzio aveva evidenziato sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate l'acquisto dei crediti d'imposta, peraltro sulla base di fatture meramente pro-forma. La registrazione nelle scritture contabili di fatture attive e passive relative ad operazioni fittizie, nonché la contabilizzazione di crediti d'imposta inesistenti, rendeva le stesse radicalmente inattendibili, legittimando l'Ufficio a prescindere dalle risultanze contabili e ad avvalersi dell'accertamento induttivo di cui agli artt. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e 55, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972.
Trattandosi, dunque, di accertamento induttivo “puro”, ai fini della determinazione del reddito d'impresa imponibile del Consorzio, l'Ufficio ha correttamente utilizzato, quale elemento presuntivo esterno alla contabilità, l'ammontare delle somme incassate dal Consorzio a seguito della cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta a soggetti terzi, accertate in sede di verifica in complessivi euro 71.264.217,51. Tale elemento
è stato assunto non già quale dato contabile, bensì quale indice della capacità contributiva del Consorzio nell'ambito della metodologia induttiva adottata, senza violazione dei criteri propri della determinazione del reddito d'impresa, né del principio di competenza. Peraltro, il dato letterale dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 individua nel momento dell'esercizio dell'azione penale, mediante richiesta di rinvio a giudizio, il presupposto applicativo del regime di indeducibilità dei costi connessi ad attività qualificabili come reato, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 31789/2019; Cass., n. 9077/2021).
Rileva, dunque, la prospettazione in sede penale della sussistenza dei fatti di reato, dai quali la norma fa discendere le conseguenze fiscali. In presenza delle condizioni previste dall'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, il corrispettivo percepito dal Consorzio a fronte della cessione dei crediti d'imposta fittizi deve essere assoggettato a tassazione quale provento dell'attività illecita posta in essere, manifestatasi attraverso la creazione e la successiva monetizzazione di crediti inesistenti. In tali ipotesi, il reddito illecito, in quanto effettivamente conseguito, può essere determinato esclusivamente in via induttiva, sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti dall'Amministrazione finanziaria, la quale è legittimata a prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze delle scritture contabili riconosciute fittizie e ad avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, stante la radicale inattendibilità della contabilità.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha affermato la piena legittimità del metodo induttivo extracontabile di accertamento del reddito ex art. 39, co. 2, lett d) del D.P.R. n. 600/1973 applicato dall'Ufficio.
In definitiva, la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
60.000,00 oltre accessori di legge.