Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/05/2026, n. 8430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8430 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02564/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2564 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via pec in data 8 gennaio 2026 e ricevuta in pari data dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a Roma;
Vista la memoria depositata in data 4 maggio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa VI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Considerato che:
- con il ricorso all’esame, presentato ex art. 116 cod. proc. amm., il sig. -OMISSIS- ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente via pec in data 8 gennaio 2026, e ricevuta in pari data dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, al fine di conoscere lo stato del procedimento e le ragioni dell’inerzia e/o ritardo nella conclusione del procedimento sull’istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno per “casi speciali”, presentata in data 7 marzo 2024;
- con nota depositata in data 4 maggio l’Amministrazione resistente ha rappresentato che, in data 11 marzo 2026, il titolo di soggiorno richiesto è stato consegnato al ricorrente, circostanza confermata da quest’ultimo con memoria depositata lo stesso 4 maggio 2026, nella quale si comunica altresì la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio sull’istanza di accesso;
- alla camera di consiglio del 5 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente in data 4 maggio 2026, al Collegio non resti altro che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse dello stesso alla prosecuzione del giudizio, e, dunque, l’improcedibilità del ricorso all’esame;
- sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, salva la rifusione dell’importo del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate, salva la rifusione dell’importo del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
VI ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| VI ON | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.