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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2513/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con le Avv.te Arianna Donatella Bozzi e Giada Simona Andriolo presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], domiciliato in Milano, alla via Umberto Ceva 29 con l'Avv. Laura Gilardoni presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
-MM CH nata a [...] il [...] cittadina italiana
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia MM, nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
A. OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO: la figlia minorenne MM rimarrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori e resterà collocata in via prevalente con la mamma, a cui resterà assegnata la casa sita in Milano alla via Umberto Ceva 25, già di esclusiva proprietà della medesima.
2) FREQUENTAZIONI CON IL GENITORE NON PREVALENTEMENTE
COLLOCATARIO: in ragione della natura del lavoro della mamma, che prevede turni in struttura ospedaliera, va evidenziato che il principio regolatore debba essere quello dell'alternanza dei fine settimana. Nel tempo ordinario MM starà con il papà a fine settimana alterni, oltre a una giornata infrasettimanale con un pernotto, nella giornata del mercoledì, oltre a una cena infrasettimanale a cadenza quindicinale nella giornata del lunedì dopo il fine settimana che MM non trascorre con il papà.
Qualora, nel fine settimana immediatamente successivo a quello del papà, la mamma abbia un turno fisso ospedaliero, la medesima potrà, preliminarmente, chiedere al papà di farsi carico della gestione di MM e, qualora abbia risposta negativa, potrà organizzarsi diversamente. Tale disponibilità non produrrà l'effetto di cambiare l'alternanza prestabilita. Qualora l'impedimento lavorativo per i turni ospedalieri cada per due volte consecutive nel fine settimana di competenza della mamma, solo in tal caso si stabilirà una deroga all'alternanza programmata (con cambio fine settimana) e la possibilità sempre, comunque, di recupero del fine settimana, ma comunque questo non altererà il c.d. calendario iniziale per l'alternanza tra i genitori, nel computo dei fine settimana successivi.
Il tutto, fatti salvi sempre diversi e migliori accordi tra le Parti.
3) VACANZE, PONTI E ALTRE RICORRENZE: per le vacanze di Natale, MM starà con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni indicativamente dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Il prossimo Natale (2025) MM starà con la madre e il periodo successivo con il padre, secondo le indicazioni temporali sopra riportate. Qualora la turnazione della mamma non lo consenta, i genitori assumeranno diversi e migliori accordi tra loro in tempo utile, con un preavviso da comunicarsi entro il 30 novembre.
Quanto alle vacanze di Carnevale e Pasqua, varrà l'alternanza annuale tra l'uno e l'altro dei genitori, sempre fatti salvi diversi accordi.
Il periodo agostano vedrà a turno ogni anno l'alternanza delle due quindicine tra i genitori. Poiché non è possibile prevedere con largo anticipo la possibilità per la mamma di fruire del periodo di ferie nel mese di agosto, qualora le ferie dovessero ricadere in altro mese, nel periodo di alternanza agostana, per la quindicina che dovrebbe essere in capo alla mamma in ragione dell'alternanza richiesta, MM starà con i nonni materni se disponibili, laddove il padre non dia la propria disponibilità. Nel caso in cui né i nonni materni, né il padre possano rendersi disponibili, la madre si impegna a trovare diversa soluzione, ad esempio con iscrizione a campus estivi la cui spesa resterà a suo esclusivo carico (dunque con espresso riferimento al periodo dell'alternanza agostana). Poiché in tale periodo generalmente si sospende la frequentazione ordinaria, in ogni caso il papà, se vorrà, e se MM sarà dai nonni materni, potrà andare a far visita a MM in uno dei due fine settimana, laddove appunto la mamma non abbia le ferie in agosto (nell'altro fine settimana sarà la mamma a raggiungere MM).
Le Parti precisano che per il prossimo mese di agosto (2025) MM starà con il papà la prima quindicina del mese e con la mamma la seconda.
Le vacanze estive andranno comunque concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Si potrà anche prevedere che i genitori, previo accordo da prendersi sempre entro il 30 aprile di ogni anno, possano trascorrere per i mesi di giugno/luglio e prima settimana di settembre, anche eventualmente una ulteriore settimana di vacanza con MM.
Per il mese di luglio MM potrà stare al mare con i nonni materni - previo riscontro della disponibilità dei medesimi - nelle seconde due settimane del mese o almeno in una delle due, previo comunque sempre accordo tra i genitori sull'individuazione delle settimane. E' fatta salva la facoltà del papà di tenere MM anche per una settimana intera (oltre alle vacanze agostane) durante il mese di luglio rispettando comunque i fine settimana di rispettiva competenza.
In ogni caso, in linea generale, salvo deroghe per viaggi con l'uno o l'altro genitore, e salvo le ferie della mamma non siano ad agosto (per cui comunque alla medesima saranno sempre garantite almeno due settimane di vacanza con la figlia per le vacanze estive e in cui dunque sarà sospesa l'alternanza, salvo gli ulteriori periodi come ivi indicati), ma in uno degli altri mesi estivi, non si sospenderà
l'alternanza consueta.
Per il compleanno di MM (3 agosto) si fissa il principio dell'alternanza annuale con facoltà del genitore non collocatario in quel momento di partecipare alla festa, previo comunque accordo tra i genitori, per la migliore organizzazione.
I ponti seguiranno l'alternanza dei fine settimana, sempre salvo diverso accordo tra i genitori.
Quanto ad altre occasioni, in ambito scolastico sportivo e relazionale (gare, feste della scuola, recite etc.), potranno vedere la presenza di entrambi i genitori. Il genitore con cui MM è in quel momento, si farà carico della gestione concreta e della partecipazione attiva se richiesta all'evento;
l'altro genitore ne condividerà l'esperienza. Il genitore che ha in quel momento MM, si occuperà anche dello svolgimento dei compiti assegnati a scuola, di portarla a catechismo o a Messa.
Il tutto, fatti salvi sempre diversi e migliori accordi tra le Parti.
4) CLAUSOLA DI GRADUALITÀ: entrambi i genitori si impegnano a introdurre gradualmente nella vita di MM eventuali partners, dandosene previa notizia e comunicandolo a MM insieme, per agevolare la comunicazione su tale aspetto;
qualora la convivenza assuma carattere di stabilità, i genitori provvederanno sempre a garantire sia nelle abitazioni, sia in vacanza adeguati spazi per
MM, che preservino anche la privacy e la dignità della persona.
Nel caso il genitore decidesse di radicare un rapporto di convivenza stabile, i genitori si impegnano a rivolgersi all'esperto mediatore con qualifica psicoterapica per gli adulti -presso il centro specialistico dell'Università Cattolica di via Nirone-, che valuterà i tempi e i modi della comunicazione per MM anche per il tema di disgregazione della famiglia, adottando ogni ulteriore strategia utile per la protezione del benessere psicofisico di MM.
Qualora permanga la relazione sentimentale del papà con la zia di MM (moglie del fratello della signora , i genitori convengono che le frequentazioni di MM con l'attuale compagna del Parte_1 papà non abbiano inizio prima della presa in carico nell'alveo del percorso e nel rispetto dei tempi che saranno indicati dai clinici.
Qualora si rendesse necessario supportare MM, i relativi costi saranno sopportati dai genitori al
50%.
5) CONCORSO AL MANTENIMENTO PER LA FIGLIA: il papà corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento per la figlia la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata alla signora alle coordinate Iban [...], anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Linee Guida del Distretto di Corte d'Appello di Milano, che seguiranno, oltre, in espressa deroga, al 100% delle spese annuali per la pallavolo (ivi compresi tutti i costi annessi, quali trasferte, campus, gare, materiale e abbigliamento sportivo) fino ad un tetto massimo di € 1.200,00, con l'intesa che, ove MM decidesse di cambiare la scelta dello sport, la medesima condizione si applicherebbe al nuovo diverso sport, o, ancora in alternativa, ove decidesse di non praticare più sport, a una diversa voce di attività extrascolastiche (sempre da concordarsi tra i genitori), quale ad esempio un campus studio in Italia o all'estero, o il corso per la patente e così via.
Se la cifra necessaria per l'attività sportiva o comunque la differente extrascolastica annuale di cui alla deroga fosse inferiore a € 1.200,00 (le Parti convengono di cristallizzare in via forfettaria detto importo in € 1.200,00 annui), il papà trasferirà la residua differenza sul libretto intestato al medesimo di cui infra entro il mese di dicembre di ogni anno, con obbligo di immediata rendicontazione. Ove invece, per qualsiasi motivo, nei prossimi anni MM non dovesse più frequentare alcuno sport, né si rendesse necessario affrontare alcuna spesa per attività extra, i genitori concordano che l'importo di € 1.200,00 annui venga trasferito sul detto libretto intestato al papà entro il mese di dicembre di ogni anno con obbligo di immediata rendicontazione. Il tutto come meglio dettagliato alla successiva condizione 7).
Le Parti sin d'ora convengono che l'importo mensile di € 300,00, nonché l'importo annuale di €
1.200,00 non potranno essere soggetti a richiesta di modifica -fatti salvi i diritti reciproci dei genitori consentiti dalla Legge- a fronte della eventuale scelta del signor di acquistare una casa Pt_2 propria o di prenderne una in locazione o comunque di affrontare spese per una diversa soluzione abitativa rispetto l'attuale (attualmente il signor convive con la propria madre in Milano alla Pt_2 via Umberto Ceva 29 e ivi sono previsti i pernotti di MM con il papà).
6) Come detto sopra, il padre terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli - con eccezione dell'imputazione al 100% a proprio carico della spesa meglio dettagliata alla precedente condizione 5)- secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) SPECIFICHE SUGLI ULTERIORI IMPORTI A FAVORE DELLA MINORE: quanto al citato libretto intestato al signor su cui sono depositati i denari di MM, il medesimo Pt_2 manterrà le somme attualmente depositate (circa € 15.000,00) sul libretto già aperto (i cui estremi sono libretto COOP 0970008885) con dovere di rendicontazione annuale (dicembre di ogni anno) alla mamma. In relazione al versamento delle somme di cui alla precedente condizione 5) (€ 1.200,00 annui o differenze residue), il signor si impegna ogni anno a inviare rendicontazione Pt_2 anche cartacea del saldo e della delega ancora in essere a favore della signora Ancora: al Parte_1 momento del passaggio da libretto cartaceo a digitale (come da normativa), dovrà essere confermata la delega della madre anche su tale libretto digitale e così sino al compimento della maggiore età di
MM.
La somma così maturata (il saldo iniziale unitamente alle sole somme accantonate annualmente al saldo dei costi della pallavolo o similari) verrà posta a disposizione di MM al compimento del suo
18 esimo anno e i genitori si confronteranno per coordinare congiuntamente la destinazione delle somme così maturate da parte della figlia. Si deve anche dare atto che la signora ha, a sua volta, già aperto un conto corrente intestato Parte_1
a MM (presso Banca Intesa San Paolo i cui estremi sono CC 1000/00066631). Al momento del compimento della maggiore età di MM, la stessa potrà disporre delle somme versate.
8) I genitori si impegnano a collaborare per il rilascio/richieste dei passaporti e sono edotti delle disposizioni di Legge 10 agosto 2023 n.103 e circolare 81/2023 Ministero dell'Interno.
B. PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
9) ASPORTO EFFETTI PERSONALI E RICONSEGNA CHIAVI: il signor lascerà Pt_2
l'immobile in Milano alla via Umberto Ceva 25 libero dai propri effetti e beni, (compreso l'armadio blindato) entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso sia per l'asportazione di tutti gli effetti personali, sia per l'asportazione dell'armadio blindato. Le Parti si accorderanno per concordare date e orari utili per le operazioni ivi indicate, al fine di garantire la non presenza di MM contestualmente. Le chiavi dall'abitazione della signora in possesso del Parte_1 signor verranno restituite alla signora entro il medesimo termine perentorio Pt_2 Parte_1 convenuto per l'asporto degli effetti personali. Un mazzo di chiavi resterà nelle disponibilità della signora (di cui la signora ha piena fiducia), nonna paterna di MM, in caso Persona_1 Parte_1 di emergenza.
Oltre le date convenute come perentorie sopra specificate, si conviene di imputare al signor Pt_2 una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
10) CONTO COMUNE: il conto comune sarà chiuso. Entrambe le Parti rinunciano a qualsiasi pretesa in relazione alle somme ivi giacenti e movimentate alla data di deposito del presente ricorso.
11) I ricorrenti dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere, avendo già regolato ogni altra questione ivi non prevista, relativa ai loro rapporti economici e patrimoniali, anche solo dedotti o deducibili per qualsiasi titolo o ragione dalla loro convivenza.
12) Spese compensate e rinuncia alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con le Avv.te Arianna Donatella Bozzi e Giada Simona Andriolo presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], domiciliato in Milano, alla via Umberto Ceva 29 con l'Avv. Laura Gilardoni presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
-MM CH nata a [...] il [...] cittadina italiana
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia MM, nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
A. OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO: la figlia minorenne MM rimarrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori e resterà collocata in via prevalente con la mamma, a cui resterà assegnata la casa sita in Milano alla via Umberto Ceva 25, già di esclusiva proprietà della medesima.
2) FREQUENTAZIONI CON IL GENITORE NON PREVALENTEMENTE
COLLOCATARIO: in ragione della natura del lavoro della mamma, che prevede turni in struttura ospedaliera, va evidenziato che il principio regolatore debba essere quello dell'alternanza dei fine settimana. Nel tempo ordinario MM starà con il papà a fine settimana alterni, oltre a una giornata infrasettimanale con un pernotto, nella giornata del mercoledì, oltre a una cena infrasettimanale a cadenza quindicinale nella giornata del lunedì dopo il fine settimana che MM non trascorre con il papà.
Qualora, nel fine settimana immediatamente successivo a quello del papà, la mamma abbia un turno fisso ospedaliero, la medesima potrà, preliminarmente, chiedere al papà di farsi carico della gestione di MM e, qualora abbia risposta negativa, potrà organizzarsi diversamente. Tale disponibilità non produrrà l'effetto di cambiare l'alternanza prestabilita. Qualora l'impedimento lavorativo per i turni ospedalieri cada per due volte consecutive nel fine settimana di competenza della mamma, solo in tal caso si stabilirà una deroga all'alternanza programmata (con cambio fine settimana) e la possibilità sempre, comunque, di recupero del fine settimana, ma comunque questo non altererà il c.d. calendario iniziale per l'alternanza tra i genitori, nel computo dei fine settimana successivi.
Il tutto, fatti salvi sempre diversi e migliori accordi tra le Parti.
3) VACANZE, PONTI E ALTRE RICORRENZE: per le vacanze di Natale, MM starà con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni indicativamente dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Il prossimo Natale (2025) MM starà con la madre e il periodo successivo con il padre, secondo le indicazioni temporali sopra riportate. Qualora la turnazione della mamma non lo consenta, i genitori assumeranno diversi e migliori accordi tra loro in tempo utile, con un preavviso da comunicarsi entro il 30 novembre.
Quanto alle vacanze di Carnevale e Pasqua, varrà l'alternanza annuale tra l'uno e l'altro dei genitori, sempre fatti salvi diversi accordi.
Il periodo agostano vedrà a turno ogni anno l'alternanza delle due quindicine tra i genitori. Poiché non è possibile prevedere con largo anticipo la possibilità per la mamma di fruire del periodo di ferie nel mese di agosto, qualora le ferie dovessero ricadere in altro mese, nel periodo di alternanza agostana, per la quindicina che dovrebbe essere in capo alla mamma in ragione dell'alternanza richiesta, MM starà con i nonni materni se disponibili, laddove il padre non dia la propria disponibilità. Nel caso in cui né i nonni materni, né il padre possano rendersi disponibili, la madre si impegna a trovare diversa soluzione, ad esempio con iscrizione a campus estivi la cui spesa resterà a suo esclusivo carico (dunque con espresso riferimento al periodo dell'alternanza agostana). Poiché in tale periodo generalmente si sospende la frequentazione ordinaria, in ogni caso il papà, se vorrà, e se MM sarà dai nonni materni, potrà andare a far visita a MM in uno dei due fine settimana, laddove appunto la mamma non abbia le ferie in agosto (nell'altro fine settimana sarà la mamma a raggiungere MM).
Le Parti precisano che per il prossimo mese di agosto (2025) MM starà con il papà la prima quindicina del mese e con la mamma la seconda.
Le vacanze estive andranno comunque concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Si potrà anche prevedere che i genitori, previo accordo da prendersi sempre entro il 30 aprile di ogni anno, possano trascorrere per i mesi di giugno/luglio e prima settimana di settembre, anche eventualmente una ulteriore settimana di vacanza con MM.
Per il mese di luglio MM potrà stare al mare con i nonni materni - previo riscontro della disponibilità dei medesimi - nelle seconde due settimane del mese o almeno in una delle due, previo comunque sempre accordo tra i genitori sull'individuazione delle settimane. E' fatta salva la facoltà del papà di tenere MM anche per una settimana intera (oltre alle vacanze agostane) durante il mese di luglio rispettando comunque i fine settimana di rispettiva competenza.
In ogni caso, in linea generale, salvo deroghe per viaggi con l'uno o l'altro genitore, e salvo le ferie della mamma non siano ad agosto (per cui comunque alla medesima saranno sempre garantite almeno due settimane di vacanza con la figlia per le vacanze estive e in cui dunque sarà sospesa l'alternanza, salvo gli ulteriori periodi come ivi indicati), ma in uno degli altri mesi estivi, non si sospenderà
l'alternanza consueta.
Per il compleanno di MM (3 agosto) si fissa il principio dell'alternanza annuale con facoltà del genitore non collocatario in quel momento di partecipare alla festa, previo comunque accordo tra i genitori, per la migliore organizzazione.
I ponti seguiranno l'alternanza dei fine settimana, sempre salvo diverso accordo tra i genitori.
Quanto ad altre occasioni, in ambito scolastico sportivo e relazionale (gare, feste della scuola, recite etc.), potranno vedere la presenza di entrambi i genitori. Il genitore con cui MM è in quel momento, si farà carico della gestione concreta e della partecipazione attiva se richiesta all'evento;
l'altro genitore ne condividerà l'esperienza. Il genitore che ha in quel momento MM, si occuperà anche dello svolgimento dei compiti assegnati a scuola, di portarla a catechismo o a Messa.
Il tutto, fatti salvi sempre diversi e migliori accordi tra le Parti.
4) CLAUSOLA DI GRADUALITÀ: entrambi i genitori si impegnano a introdurre gradualmente nella vita di MM eventuali partners, dandosene previa notizia e comunicandolo a MM insieme, per agevolare la comunicazione su tale aspetto;
qualora la convivenza assuma carattere di stabilità, i genitori provvederanno sempre a garantire sia nelle abitazioni, sia in vacanza adeguati spazi per
MM, che preservino anche la privacy e la dignità della persona.
Nel caso il genitore decidesse di radicare un rapporto di convivenza stabile, i genitori si impegnano a rivolgersi all'esperto mediatore con qualifica psicoterapica per gli adulti -presso il centro specialistico dell'Università Cattolica di via Nirone-, che valuterà i tempi e i modi della comunicazione per MM anche per il tema di disgregazione della famiglia, adottando ogni ulteriore strategia utile per la protezione del benessere psicofisico di MM.
Qualora permanga la relazione sentimentale del papà con la zia di MM (moglie del fratello della signora , i genitori convengono che le frequentazioni di MM con l'attuale compagna del Parte_1 papà non abbiano inizio prima della presa in carico nell'alveo del percorso e nel rispetto dei tempi che saranno indicati dai clinici.
Qualora si rendesse necessario supportare MM, i relativi costi saranno sopportati dai genitori al
50%.
5) CONCORSO AL MANTENIMENTO PER LA FIGLIA: il papà corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento per la figlia la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata alla signora alle coordinate Iban [...], anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Oltre al 50% delle spese c.d. extra come da Linee Guida del Distretto di Corte d'Appello di Milano, che seguiranno, oltre, in espressa deroga, al 100% delle spese annuali per la pallavolo (ivi compresi tutti i costi annessi, quali trasferte, campus, gare, materiale e abbigliamento sportivo) fino ad un tetto massimo di € 1.200,00, con l'intesa che, ove MM decidesse di cambiare la scelta dello sport, la medesima condizione si applicherebbe al nuovo diverso sport, o, ancora in alternativa, ove decidesse di non praticare più sport, a una diversa voce di attività extrascolastiche (sempre da concordarsi tra i genitori), quale ad esempio un campus studio in Italia o all'estero, o il corso per la patente e così via.
Se la cifra necessaria per l'attività sportiva o comunque la differente extrascolastica annuale di cui alla deroga fosse inferiore a € 1.200,00 (le Parti convengono di cristallizzare in via forfettaria detto importo in € 1.200,00 annui), il papà trasferirà la residua differenza sul libretto intestato al medesimo di cui infra entro il mese di dicembre di ogni anno, con obbligo di immediata rendicontazione. Ove invece, per qualsiasi motivo, nei prossimi anni MM non dovesse più frequentare alcuno sport, né si rendesse necessario affrontare alcuna spesa per attività extra, i genitori concordano che l'importo di € 1.200,00 annui venga trasferito sul detto libretto intestato al papà entro il mese di dicembre di ogni anno con obbligo di immediata rendicontazione. Il tutto come meglio dettagliato alla successiva condizione 7).
Le Parti sin d'ora convengono che l'importo mensile di € 300,00, nonché l'importo annuale di €
1.200,00 non potranno essere soggetti a richiesta di modifica -fatti salvi i diritti reciproci dei genitori consentiti dalla Legge- a fronte della eventuale scelta del signor di acquistare una casa Pt_2 propria o di prenderne una in locazione o comunque di affrontare spese per una diversa soluzione abitativa rispetto l'attuale (attualmente il signor convive con la propria madre in Milano alla Pt_2 via Umberto Ceva 29 e ivi sono previsti i pernotti di MM con il papà).
6) Come detto sopra, il padre terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli - con eccezione dell'imputazione al 100% a proprio carico della spesa meglio dettagliata alla precedente condizione 5)- secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) SPECIFICHE SUGLI ULTERIORI IMPORTI A FAVORE DELLA MINORE: quanto al citato libretto intestato al signor su cui sono depositati i denari di MM, il medesimo Pt_2 manterrà le somme attualmente depositate (circa € 15.000,00) sul libretto già aperto (i cui estremi sono libretto COOP 0970008885) con dovere di rendicontazione annuale (dicembre di ogni anno) alla mamma. In relazione al versamento delle somme di cui alla precedente condizione 5) (€ 1.200,00 annui o differenze residue), il signor si impegna ogni anno a inviare rendicontazione Pt_2 anche cartacea del saldo e della delega ancora in essere a favore della signora Ancora: al Parte_1 momento del passaggio da libretto cartaceo a digitale (come da normativa), dovrà essere confermata la delega della madre anche su tale libretto digitale e così sino al compimento della maggiore età di
MM.
La somma così maturata (il saldo iniziale unitamente alle sole somme accantonate annualmente al saldo dei costi della pallavolo o similari) verrà posta a disposizione di MM al compimento del suo
18 esimo anno e i genitori si confronteranno per coordinare congiuntamente la destinazione delle somme così maturate da parte della figlia. Si deve anche dare atto che la signora ha, a sua volta, già aperto un conto corrente intestato Parte_1
a MM (presso Banca Intesa San Paolo i cui estremi sono CC 1000/00066631). Al momento del compimento della maggiore età di MM, la stessa potrà disporre delle somme versate.
8) I genitori si impegnano a collaborare per il rilascio/richieste dei passaporti e sono edotti delle disposizioni di Legge 10 agosto 2023 n.103 e circolare 81/2023 Ministero dell'Interno.
B. PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
9) ASPORTO EFFETTI PERSONALI E RICONSEGNA CHIAVI: il signor lascerà Pt_2
l'immobile in Milano alla via Umberto Ceva 25 libero dai propri effetti e beni, (compreso l'armadio blindato) entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso sia per l'asportazione di tutti gli effetti personali, sia per l'asportazione dell'armadio blindato. Le Parti si accorderanno per concordare date e orari utili per le operazioni ivi indicate, al fine di garantire la non presenza di MM contestualmente. Le chiavi dall'abitazione della signora in possesso del Parte_1 signor verranno restituite alla signora entro il medesimo termine perentorio Pt_2 Parte_1 convenuto per l'asporto degli effetti personali. Un mazzo di chiavi resterà nelle disponibilità della signora (di cui la signora ha piena fiducia), nonna paterna di MM, in caso Persona_1 Parte_1 di emergenza.
Oltre le date convenute come perentorie sopra specificate, si conviene di imputare al signor Pt_2 una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
10) CONTO COMUNE: il conto comune sarà chiuso. Entrambe le Parti rinunciano a qualsiasi pretesa in relazione alle somme ivi giacenti e movimentate alla data di deposito del presente ricorso.
11) I ricorrenti dichiarano di non avere reciprocamente null'altro a pretendere, avendo già regolato ogni altra questione ivi non prevista, relativa ai loro rapporti economici e patrimoniali, anche solo dedotti o deducibili per qualsiasi titolo o ragione dalla loro convivenza.
12) Spese compensate e rinuncia alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato