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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 01/07/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza dell'11.6.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4662/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ) e, per essa, (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Alessandro Profumo,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dagli Avv.ti Anna Sacquegna e Laura Guerra,
- resistente -
Conclusioni
Per la ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare con sentenza la qualità di erede della Sig.ra (C.F. CP_1
) dei de cuius e;
- C.F._1 Persona_1 Parte_3 accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., dei beni dei Sig.ri (C.F. ) e Persona_1 C.F._2 Pt_3
(C.F. ), indicati in ricorso e precisamente
[...] C.F._3 immobili siti in Palestro, siti in Palestro, così censiti: Fgl 4, part. 153, sub. 2 graffati fgl. 4, part. 310 e fgl. 4 part. 591, nat. A4, Via Fornace 14; Fgl. 4, particelle 153 – 228- 257- 299-306- 314 nat. T da parte della Sig.ra (C.F. CP_1
), per successione in morte del de cuius per C.F._1 Persona_1 la quota di 1/4 e per successione in morte della de cuius per la Parte_3 quota di 3/4, e ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliare di Vigevano di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero da qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio».
Per la resistente:
1 «Voglia l'ill.mo Tribunale Civile di Pavia, ogni altra contraria domanda ed eccezione reietta in via preliminare di rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente per tutte le ragioni sopra esposte. Nel merito accertare e dichiarare il difetto di titolarità sostanziale dell'odierna ricorrente per tutte le ragioni sopra esposte. In ogni caso, rigettare integralmente le domande di parte ricorrente, in quanto infondate ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e al rimborso forfetario nella misura del 15%».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - I coniugi e stipulavano in data Persona_1 Parte_3
5.12.2005 con un contratto di mutuo ipotecario per € Controparte_2
160.000,00, da estinguere in 20 anni attraverso il pagamento di 240 rate mensili. La relativa garanzia veniva iscritta sugli immobili siti a Palestro (PV), via Fornace 14. La ricorrente (sulla cui posizione si Pt_1 Parte_1 dirà infra) rileva che i suddetti mutuatari sono deceduti, l'uno il 3.5.2010 e l'altra l'1.9.2018, lasciando quale unica erede la figlia CP_1 odierna resistente, la quale, pur presentando denuncia di successione, ha omesso di trascrivere l'accettazione dell'eredità dei genitori. Quindi, sull'assunto che relativamente al contratto sopra indicato residua un credito a proprio favore di € 69.085,85, ha promosso procedimento ex art. 281 decies c.p.c. per ottenere una sentenza che accerti e dichiari l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di e da parte Persona_1 Parte_3 di Essa ricorrente sostiene di essere titolata alla CP_1 presentazione della domanda in quanto cessionaria del credito in forza di un'operazione ex artt. 4 e 7.1 della legge sulla “cartolarizzazione” e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. Quanto all'accettazione dell'eredità, rileva che ha continuato a risiedere negli immobili di cui trattasi, senza CP_1 avere redatto l'inventario ex art. 485 c.c. nel termine ivi previsto.
2. - si è costituita sostenendo, quale unico motivo, la CP_1 mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla ricorrente.
3. – All'udienza “cartolare” del 19.3.2025 le parti chiedevano un rinvio, motivato con l'esistenza di trattative. Tale differimento veniva accordato. Alla successiva udienza “cartolare” del 7.5.2025, la resistente dava atto del fallimento del tentativo di accordo, richiamandosi alle conclusioni formulate;
la ricorrente, dal canto suo, prendeva posizione sull'eccezione avversaria, sostenendo che “la legittimazione attiva di risulta documentalmente Pt_1 provata” per essere “tutti i crediti pecuniari ceduti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese ed ogni altro accessorio) … identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Parte II n. 137 del 18.11.2021”, ed instava anch'essa per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto introduttivo.
2 4. - Il giudice, nella successiva ordinanza dell'8.5.2025, poneva il problema dell'idoneità della prova offerta dell'intervenuta cessione del credito, facendo al contempo presente che la ricorrente non risultava essersi avvalsa della facoltà riconosciuta dall'art. 281 duodecies 4° comma c.p.c. di chiedere l'assegnazione di un termine per produrre nuovi documenti. Quindi, fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza dell'11.6.2025, con assegnazione di termine intermedio per il deposito di note conclusionali.
5. – La ricorrente, in dette note, depositava nuovi documenti concernenti la dedotta posizione di cessionaria del credito. Alla suddetta udienza le parti si confrontavano sulla tempestività e rilevanza delle nuove produzioni ed il giudice, all'esito, si riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
6. – La giurisprudenza di legittimità, in tema di titolarità del credito bancario discendente da operazioni di cessione “in blocco”, ha avuto modo di evidenziare come gravi sulla parte ricorrente che agisce quale cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della sua legittimazione sostanziale (così, Cass. ord. n. 5190/2025).
La stessa giurisprudenza, con orientamento invero apparentemente contrario ai princìpi che governano l'applicazione della relevatio ab onere probandi di cui all'art. 115 comma 1° c.p.c. (dissonante rispetto alla regola secondo la quale la sottrazione a controllo probatorio per “non contestazione” non si applica per i fatti ai quali la parte interessata non sia “vicina”, tra i quali dovrebbe rientrare l'ipotesi della successione nella titolarità del credito), ha inoltre statuito nel senso che, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., qualora sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto ovvero dei vari contratti di cessione, traducendosi tale contestazione nella deduzione non del difetto di legittimazione attiva, bensì del difetto della titolarità attiva del rapporto controverso, come tale rilevabile anche d'ufficio, grava sul cessionario fornire la prova del contratto di cessione ed a tal fine, di regola, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, neanche la mera notificazione della cessione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ma ciò non vale ad escludere che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato dal giudice del merito come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, con accertamento in fatto che, se sostenuto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità” (così, Cass., ord. n. 28790/2024).
3 Quanto all'applicazione dei termini di decadenza per le produzioni documentali, nelle azioni in cui i fatti costitutivi della domanda includono la titolarità del credito (quale l'azione per la condanna al pagamento di somme), la prova di questa non ha ad oggetto una “condizione dell'azione” ma attiene al merito e, pertanto, non sfugge alle relative preclusioni.
7. – Ciò premesso, il giudicante è peraltro dell'avviso che, stante la peculiare natura dell'azione proposta in questa sede (differente da una domanda di condanna al pagamento di un credito), la prova di tale titolarità attiene effettivamente ad una condizione dell'azione: non la legittimazione ad agire, come sembra ipotizzare la resistente, bensì l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Trattasi infatti, nella specie, di un'azione di mero accertamento, volta ad eliminare l'incertezza sulla titolarità del bene ipotecato anche in funzione del ripristino della continuità delle trascrizioni: tale eliminazione risponde all'interesse di chi è titolare del credito in forza del quale l'ipoteca è stata iscritta, in vista dell'eventuale esecuzione forzata sul bene stesso.
Non si tratta quindi dell'affermarsi titolare del diritto azionato in giudizio (come sarebbe se l'attrice agisse con azione di condanna al pagamento del credito di cui trattasi), bensì di quello la cui esistenza integra l'interesse qualificato alla pronuncia di accertamento di cui trattasi.
La circostanza che si tratta di una “condizione dell'azione” che deve sussistere al momento della decisione e la cui mancanza darebbe luogo ad una pronuncia di mero rito, porta a ritenere che la relativa prova sfugga alle preclusioni istruttorie, riguardando esse, essenzialmente, la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato o del contenuto delle eccezioni formulate rispetto ai fatti medesimi.
8. – Premesso quanto sopra, la prova di cui trattasi non è stata fornita neppure a considerare la documentazione da ultimo richiamata.
Sul punto, si rileva:
a) la ricorrente ha prodotto un estratto della G.U. che menziona i crediti
“derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente” (nella specie, si tratta di un mutuo ipotecario), e “i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” “come risultanti da apposita lista …”, la quale dovrebbe essere idoneamente documentata;
pertanto, dalla G.U. non può ritenersi che i crediti siano sufficientemente individuabili attraverso criteri oggettivi: il riferimento alla “lista” presuppone che quelli oggetto di cessione siano specificamente indicati e devono risultare dalla lista stessa, tanto più quando, come nel caso di specie, i criteri
4 esposti diano luogo a dubbi interpretativi (ad esempio, la nozione di
“contratto di finanziamento” ha, nella specifica terminologia bancaria, un'accezione particolare, non esattamente coincidente con quella di
“mutuo ipotecario”);
b) quanto alle produzioni effettuate nelle note conclusionali a seguito del rilievo del giudice, non è possibile riconnettere rilevanza probatoria a documenti informatici non prodotti in osservanza delle previsioni di legge, incluse quelle del Codice dell'Amministrazione Digitale, quali la mera stampata di (presumibili) pagine web, ovvero a fogli in formativo nativo “pdf” che dovrebbero costituire parte integrante di contratti (si suppone, quello di cessione del credito) che non risultano sottoscritti né digitalmente né analogicamente - e che, quindi, non hanno il crisma del documento - e la cui effettiva natura di parte integrante di un contratto non è comunque debitamente certificata.
Si aggiunge, sebbene ciò sia ultroneo, come la ricorrente non abbia comunque ben chiarito come sia possibile individuare nelle produzioni di cui sopra il corretto numero del rapporto: infatti, se è vero che tale numero, come dichiarato all'udienza dell'11.6.2025, potrebbe subire cambiamenti in corrispondenza della cessione del credito, la prova che entrambi i numeri si riferiscono al medesimo rapporto dovrebbe comunque essere offerta.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile stante l'assenza di prova di un qualificato interesse ad agire, discendente dalla titolarità del credito per il quale è stata iscritta l'ipoteca.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valoro parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara l'inammissibilità della domanda;
II. condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 2.900,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso l'1 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
5
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza dell'11.6.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4662/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ) e, per essa, (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Alessandro Profumo,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dagli Avv.ti Anna Sacquegna e Laura Guerra,
- resistente -
Conclusioni
Per la ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e dichiarare con sentenza la qualità di erede della Sig.ra (C.F. CP_1
) dei de cuius e;
- C.F._1 Persona_1 Parte_3 accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., dei beni dei Sig.ri (C.F. ) e Persona_1 C.F._2 Pt_3
(C.F. ), indicati in ricorso e precisamente
[...] C.F._3 immobili siti in Palestro, siti in Palestro, così censiti: Fgl 4, part. 153, sub. 2 graffati fgl. 4, part. 310 e fgl. 4 part. 591, nat. A4, Via Fornace 14; Fgl. 4, particelle 153 – 228- 257- 299-306- 314 nat. T da parte della Sig.ra (C.F. CP_1
), per successione in morte del de cuius per C.F._1 Persona_1 la quota di 1/4 e per successione in morte della de cuius per la Parte_3 quota di 3/4, e ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliare di Vigevano di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero da qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio».
Per la resistente:
1 «Voglia l'ill.mo Tribunale Civile di Pavia, ogni altra contraria domanda ed eccezione reietta in via preliminare di rito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente per tutte le ragioni sopra esposte. Nel merito accertare e dichiarare il difetto di titolarità sostanziale dell'odierna ricorrente per tutte le ragioni sopra esposte. In ogni caso, rigettare integralmente le domande di parte ricorrente, in quanto infondate ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e al rimborso forfetario nella misura del 15%».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - I coniugi e stipulavano in data Persona_1 Parte_3
5.12.2005 con un contratto di mutuo ipotecario per € Controparte_2
160.000,00, da estinguere in 20 anni attraverso il pagamento di 240 rate mensili. La relativa garanzia veniva iscritta sugli immobili siti a Palestro (PV), via Fornace 14. La ricorrente (sulla cui posizione si Pt_1 Parte_1 dirà infra) rileva che i suddetti mutuatari sono deceduti, l'uno il 3.5.2010 e l'altra l'1.9.2018, lasciando quale unica erede la figlia CP_1 odierna resistente, la quale, pur presentando denuncia di successione, ha omesso di trascrivere l'accettazione dell'eredità dei genitori. Quindi, sull'assunto che relativamente al contratto sopra indicato residua un credito a proprio favore di € 69.085,85, ha promosso procedimento ex art. 281 decies c.p.c. per ottenere una sentenza che accerti e dichiari l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di e da parte Persona_1 Parte_3 di Essa ricorrente sostiene di essere titolata alla CP_1 presentazione della domanda in quanto cessionaria del credito in forza di un'operazione ex artt. 4 e 7.1 della legge sulla “cartolarizzazione” e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. Quanto all'accettazione dell'eredità, rileva che ha continuato a risiedere negli immobili di cui trattasi, senza CP_1 avere redatto l'inventario ex art. 485 c.c. nel termine ivi previsto.
2. - si è costituita sostenendo, quale unico motivo, la CP_1 mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla ricorrente.
3. – All'udienza “cartolare” del 19.3.2025 le parti chiedevano un rinvio, motivato con l'esistenza di trattative. Tale differimento veniva accordato. Alla successiva udienza “cartolare” del 7.5.2025, la resistente dava atto del fallimento del tentativo di accordo, richiamandosi alle conclusioni formulate;
la ricorrente, dal canto suo, prendeva posizione sull'eccezione avversaria, sostenendo che “la legittimazione attiva di risulta documentalmente Pt_1 provata” per essere “tutti i crediti pecuniari ceduti (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese ed ogni altro accessorio) … identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Parte II n. 137 del 18.11.2021”, ed instava anch'essa per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto introduttivo.
2 4. - Il giudice, nella successiva ordinanza dell'8.5.2025, poneva il problema dell'idoneità della prova offerta dell'intervenuta cessione del credito, facendo al contempo presente che la ricorrente non risultava essersi avvalsa della facoltà riconosciuta dall'art. 281 duodecies 4° comma c.p.c. di chiedere l'assegnazione di un termine per produrre nuovi documenti. Quindi, fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza dell'11.6.2025, con assegnazione di termine intermedio per il deposito di note conclusionali.
5. – La ricorrente, in dette note, depositava nuovi documenti concernenti la dedotta posizione di cessionaria del credito. Alla suddetta udienza le parti si confrontavano sulla tempestività e rilevanza delle nuove produzioni ed il giudice, all'esito, si riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
6. – La giurisprudenza di legittimità, in tema di titolarità del credito bancario discendente da operazioni di cessione “in blocco”, ha avuto modo di evidenziare come gravi sulla parte ricorrente che agisce quale cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo la prova documentale della sua legittimazione sostanziale (così, Cass. ord. n. 5190/2025).
La stessa giurisprudenza, con orientamento invero apparentemente contrario ai princìpi che governano l'applicazione della relevatio ab onere probandi di cui all'art. 115 comma 1° c.p.c. (dissonante rispetto alla regola secondo la quale la sottrazione a controllo probatorio per “non contestazione” non si applica per i fatti ai quali la parte interessata non sia “vicina”, tra i quali dovrebbe rientrare l'ipotesi della successione nella titolarità del credito), ha inoltre statuito nel senso che, “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., qualora sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto ovvero dei vari contratti di cessione, traducendosi tale contestazione nella deduzione non del difetto di legittimazione attiva, bensì del difetto della titolarità attiva del rapporto controverso, come tale rilevabile anche d'ufficio, grava sul cessionario fornire la prova del contratto di cessione ed a tal fine, di regola, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, neanche la mera notificazione della cessione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ma ciò non vale ad escludere che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato dal giudice del merito come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, con accertamento in fatto che, se sostenuto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità” (così, Cass., ord. n. 28790/2024).
3 Quanto all'applicazione dei termini di decadenza per le produzioni documentali, nelle azioni in cui i fatti costitutivi della domanda includono la titolarità del credito (quale l'azione per la condanna al pagamento di somme), la prova di questa non ha ad oggetto una “condizione dell'azione” ma attiene al merito e, pertanto, non sfugge alle relative preclusioni.
7. – Ciò premesso, il giudicante è peraltro dell'avviso che, stante la peculiare natura dell'azione proposta in questa sede (differente da una domanda di condanna al pagamento di un credito), la prova di tale titolarità attiene effettivamente ad una condizione dell'azione: non la legittimazione ad agire, come sembra ipotizzare la resistente, bensì l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Trattasi infatti, nella specie, di un'azione di mero accertamento, volta ad eliminare l'incertezza sulla titolarità del bene ipotecato anche in funzione del ripristino della continuità delle trascrizioni: tale eliminazione risponde all'interesse di chi è titolare del credito in forza del quale l'ipoteca è stata iscritta, in vista dell'eventuale esecuzione forzata sul bene stesso.
Non si tratta quindi dell'affermarsi titolare del diritto azionato in giudizio (come sarebbe se l'attrice agisse con azione di condanna al pagamento del credito di cui trattasi), bensì di quello la cui esistenza integra l'interesse qualificato alla pronuncia di accertamento di cui trattasi.
La circostanza che si tratta di una “condizione dell'azione” che deve sussistere al momento della decisione e la cui mancanza darebbe luogo ad una pronuncia di mero rito, porta a ritenere che la relativa prova sfugga alle preclusioni istruttorie, riguardando esse, essenzialmente, la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato o del contenuto delle eccezioni formulate rispetto ai fatti medesimi.
8. – Premesso quanto sopra, la prova di cui trattasi non è stata fornita neppure a considerare la documentazione da ultimo richiamata.
Sul punto, si rileva:
a) la ricorrente ha prodotto un estratto della G.U. che menziona i crediti
“derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente” (nella specie, si tratta di un mutuo ipotecario), e “i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” “come risultanti da apposita lista …”, la quale dovrebbe essere idoneamente documentata;
pertanto, dalla G.U. non può ritenersi che i crediti siano sufficientemente individuabili attraverso criteri oggettivi: il riferimento alla “lista” presuppone che quelli oggetto di cessione siano specificamente indicati e devono risultare dalla lista stessa, tanto più quando, come nel caso di specie, i criteri
4 esposti diano luogo a dubbi interpretativi (ad esempio, la nozione di
“contratto di finanziamento” ha, nella specifica terminologia bancaria, un'accezione particolare, non esattamente coincidente con quella di
“mutuo ipotecario”);
b) quanto alle produzioni effettuate nelle note conclusionali a seguito del rilievo del giudice, non è possibile riconnettere rilevanza probatoria a documenti informatici non prodotti in osservanza delle previsioni di legge, incluse quelle del Codice dell'Amministrazione Digitale, quali la mera stampata di (presumibili) pagine web, ovvero a fogli in formativo nativo “pdf” che dovrebbero costituire parte integrante di contratti (si suppone, quello di cessione del credito) che non risultano sottoscritti né digitalmente né analogicamente - e che, quindi, non hanno il crisma del documento - e la cui effettiva natura di parte integrante di un contratto non è comunque debitamente certificata.
Si aggiunge, sebbene ciò sia ultroneo, come la ricorrente non abbia comunque ben chiarito come sia possibile individuare nelle produzioni di cui sopra il corretto numero del rapporto: infatti, se è vero che tale numero, come dichiarato all'udienza dell'11.6.2025, potrebbe subire cambiamenti in corrispondenza della cessione del credito, la prova che entrambi i numeri si riferiscono al medesimo rapporto dovrebbe comunque essere offerta.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile stante l'assenza di prova di un qualificato interesse ad agire, discendente dalla titolarità del credito per il quale è stata iscritta l'ipoteca.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valoro parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara l'inammissibilità della domanda;
II. condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 2.900,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso l'1 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
5