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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2290/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ANGELA TONELLI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Castel del Rio (BO), via Giovannini n. 16/A
- ATTRICE - CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate telematicamente in data 29.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 31.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in UG (RA) in data 2 febbraio 2002, tra la Sig.ra , nata il [...] a [...] e il Sig. Parte_1
, nato il [...] ad [...], matrimonio iscritto nei Registri dello Controparte_1 pagina 1 di 4 Stato Civile del Comune di UG al N. 4, Parte 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese e compenso legale”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 11.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 26.03.2025, poi rinviata d'ufficio alla data dello 03.04.2025. In data 19.11.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. All'udienza dello 03.04.2025, il Giudice delegato, dopo aver sentito personalmente la sig.ra Pt_1
e aver rilevato che nella relata di notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza era indicato come atto da notificare, presumibilmente per mero errore materiale, “eredità giacente”, disponeva che parte attrice producesse attestazione dell'ufficiale giudiziario a chiarimento della notifica nonché certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza del 18.06.2025, che veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 17.07.2025 e di cui veniva disposto lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Con le note di trattazione scritta depositate in data 29.04.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Nella medesima data, parte attrice depositava certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e attestazione dell'ufficiale giudiziario ove si dava atto che l'indicazione errata dell'oggetto della notifica era riconducibile ad un errore del sistema informatico e che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza era stata ritualmente effettuata. Con ordinanza emessa in data 20.10.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, stante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti del convenuto, deve essere dichiarata la contumacia del sig. . Controparte_1
Sempre in via preliminare, si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29
pagina 2 di 4 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Controparte_2 Persona_1 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove l'attrice è cittadina ucraina. Tanto premesso in punto di diritto, posto che, nel caso di specie, la sig.ra risiede nel Pt_1 territorio italiano e che l'ultima residenza comune dei coniugi era a Ravenna, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi del criterio di cui alla lett. a), n. ii). In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia) e applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Stante l'inapplicabilità dei criteri di cui alle lett. a), b) e c) alla fattispecie in esame, residua il criterio di cui alla lett. d), di talché deve ritenersi applicabile la legge italiana, ovvero la legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 2.02.2002 a UG (RA) e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 4, parte 1, dell'anno 2002 è fondata e va accolta. Il Tribunale di Ravenna ha infatti pronunciato la separazione giudiziale tra le parti con sentenza n. 1273/2010 pubblicata il 22.12.2010 e passata in giudicato, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio e dall'estratto dell'atto di matrimonio. L'attrice ha inoltre confermato all'udienza dello 04.04.2025 che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza con il marito e risulta ampiamente decorso il termine di legge di dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale nella procedura di separazione giudiziale. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, l'insistenza della sig.ra nella domanda Pt_1 di divorzio e la mancata opposizione da parte del convenuto, che ha scelto di non costituirsi in giudizio, sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte del convenuto, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa da
[...]
nei confronti di , così decide: Pt_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] Parte_1 il 09.10.1971 e , nato a SI (RA) il [...], a UG (RA) in [...] Controparte_1
02.02.2002, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 4, p. 1, dell'anno 2002;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UG di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 24.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2290/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ANGELA TONELLI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Castel del Rio (BO), via Giovannini n. 16/A
- ATTRICE - CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate telematicamente in data 29.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 31.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto in UG (RA) in data 2 febbraio 2002, tra la Sig.ra , nata il [...] a [...] e il Sig. Parte_1
, nato il [...] ad [...], matrimonio iscritto nei Registri dello Controparte_1 pagina 1 di 4 Stato Civile del Comune di UG al N. 4, Parte 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Con vittoria di spese e compenso legale”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 11.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 26.03.2025, poi rinviata d'ufficio alla data dello 03.04.2025. In data 19.11.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. All'udienza dello 03.04.2025, il Giudice delegato, dopo aver sentito personalmente la sig.ra Pt_1
e aver rilevato che nella relata di notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza era indicato come atto da notificare, presumibilmente per mero errore materiale, “eredità giacente”, disponeva che parte attrice producesse attestazione dell'ufficiale giudiziario a chiarimento della notifica nonché certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il processo all'udienza del 18.06.2025, che veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 17.07.2025 e di cui veniva disposto lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Con le note di trattazione scritta depositate in data 29.04.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. Nella medesima data, parte attrice depositava certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e attestazione dell'ufficiale giudiziario ove si dava atto che l'indicazione errata dell'oggetto della notifica era riconducibile ad un errore del sistema informatico e che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza era stata ritualmente effettuata. Con ordinanza emessa in data 20.10.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare, stante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti del convenuto, deve essere dichiarata la contumacia del sig. . Controparte_1
Sempre in via preliminare, si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29
pagina 2 di 4 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Controparte_2 Persona_1 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove l'attrice è cittadina ucraina. Tanto premesso in punto di diritto, posto che, nel caso di specie, la sig.ra risiede nel Pt_1 territorio italiano e che l'ultima residenza comune dei coniugi era a Ravenna, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi del criterio di cui alla lett. a), n. ii). In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia) e applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Stante l'inapplicabilità dei criteri di cui alle lett. a), b) e c) alla fattispecie in esame, residua il criterio di cui alla lett. d), di talché deve ritenersi applicabile la legge italiana, ovvero la legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 2.02.2002 a UG (RA) e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 4, parte 1, dell'anno 2002 è fondata e va accolta. Il Tribunale di Ravenna ha infatti pronunciato la separazione giudiziale tra le parti con sentenza n. 1273/2010 pubblicata il 22.12.2010 e passata in giudicato, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio e dall'estratto dell'atto di matrimonio. L'attrice ha inoltre confermato all'udienza dello 04.04.2025 che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza con il marito e risulta ampiamente decorso il termine di legge di dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale nella procedura di separazione giudiziale. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione, l'insistenza della sig.ra nella domanda Pt_1 di divorzio e la mancata opposizione da parte del convenuto, che ha scelto di non costituirsi in giudizio, sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte del convenuto, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa da
[...]
nei confronti di , così decide: Pt_1 Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] Parte_1 il 09.10.1971 e , nato a SI (RA) il [...], a UG (RA) in [...] Controparte_1
02.02.2002, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 4, p. 1, dell'anno 2002;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UG di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 24.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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