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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1343/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 14 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1343/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del Parte_1 suo Presidente l.r.p.t. rappresentato e difeso dall' avv. Itala De Benedictis
APPELLANTE
E
generalizzato in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra
APPELLATO
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te
[...]
.p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi
APPELLATO
1 OGGETTO: Enti pubblici non economici. Consorzi. Omissione contributiva. Art.2116 c.c. Inadempimento al pagamento del TFS. Pt_1
Prescrizione.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, nel presente giudizio ha proposto tempestivo Pt_1
gravame avverso la sentenza del Tribunale di SMCV, resa in funzione di
Giudice del Lavoro, n.868/2024, pubblicata il 04.04.2024, che, in accoglimento della domanda proposta da così Controparte_1
decideva: “1) Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, Pt_1
dell'importo di € 11.616,74 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. 2) Compensa tra l' e il ricorrente Pt_1
1/3 delle spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che Pt_1
si liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.”
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per errata e falsa Pt_1
applicazione della disciplina di riferimento e violazione e falsa applicazione delle norme generali che presiedono alla prescrizione dei diritti.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituito l'appellato che ha resistito, punto per punto, all'avverso dedotto, CP_1
rimarcandone l'infondatezza in fatto e diritto, concludendo per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
IL CUB non si è costituito l'appellato.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
1. È pacifico che dal 01.08.2005 al 22.03.2013 è stato Controparte_1
dipendente del Controparte_2
(di seguito , con rapporto di lavoro subordinato ed
[...]
inquadramento, con mansioni di operaio e che non avesse ricevuto il trattamento di fine servizio.
2.1 In particolare il CUB nei cui confronti era stato emesso D.I. n.2310/2013 dal GL del Tribunale di SMCV, non opposto e passato in giudicato, aveva trasmesso all' il modello TFR1, in data 14.7.2022, quale prospetto di Pt_1
liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione (modello recante altresì la firma del richiedente,
[...]
cfr. prod. ; che l' non aveva provveduto alla CP_1 Pt_1 Pt_1
corresponsione del TFS/ indennità di premio di servizio al ricorrente per inadempimento contributivo dell'ente datoriale.
2.1 L'omissione contributiva per il rapporto di lavoro, pacifico e documentato, alle dipendenze del CUB, non è neppure contestata.
3. Altrettanto pacifica è da ritenere la natura pubblicistica del CP_2
(CUB) ai sensi dell'art.1 comma 2 del Dlgs 165/2001, quale Consorzio tra
Comuni con natura di ente pubblico non economico.
3.1 Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di , istituiti con L. Regione Campania n. CP_2 CP_2
4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08.
Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di Controparte_2
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle
3 leggi sull'ordinamento degli enti Locali. Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del quale ente strumentale dei CP_2
comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali;
con la conseguente parificazione del personale, quanto al regime previdenziale, ai dipendenti degli enti locali.
4. È Inoltre pacifico che il rapporto di lavoro dei dipendenti del
[...]
era disciplinato dalla legge 152 del 1968 che prevedeva Controparte_2
l'iscrizione dei dipendenti all'I.N.P.D.A.P., ora anche per la Pt_1
erogazione dell'indennità premio di fine servizio ed il pagamento dei relativi contributi.
4.1 È incontestato, ancora, che il lavoratore aveva diritto, ai sensi della legge
152/1968, alla Indennità Premio Servizio (IPS)/ trattamento di fine servizio
(TFS) erogata in origine dalla successivamente dall' e CP_4 CP_5
poi dall' Parte_1
5. Non è, inoltre, revocabile in dubbio, ribadito dall'appellante (cfr. pag. 5 dell'atto di appello “è evidente che l'obbligato al pagamento è unicamente l'
[...]
ora ) l'obbligo gravante sull' subentrato, ex Controparte_6 Pt_1 Pt_1
art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge, in tutti i rapporti attivi e passivi dell' soppresso a far tempo dall'1.01.2012. “L' dunque, è CP_5 Pt_1
obbligato al pagamento della prestazione, che il Giudice riconosce di natura previdenziale.”
(cfr. pag. 6 dell'atto di appello)
6. Incontestata, dunque, la natura previdenziale dell'indennità premio servizio
(cfr. Cass. n.27427/2020, Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L.
152/1968 ed a carico anche del lavoratore.
4 6.1 Non è più contestata, inoltre, l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2116 cod. civ. che afferma il principio della automaticità delle prestazioni, che, dunque, spettano al lavoratore anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza.
6.1.1 Non occorre neppure ricordare che il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 374 del 1997, ha precisato che il sistema delle leggi speciali in materia di previdenza ed assistenza è retto da questa regola generale e che non è richiesta una norma espressa che lo richiami, ma per contro è necessaria una disposizione esplicita, che nel caso di specie difetta (cfr. L.152/1968), perché sia possibile ad esso derogare.
6.2 In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti l'eventuale prescrizione dei contributi omessi (ricordando l'operatività nel caso in esame dell'art. comma 10 bis dell'art. 3 della legge n. 335/1995, trattandosi di parte datoriale pubblica) - ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito Pt_1
maturato alla cessazione del rapporto.
7. Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui legittimazione passiva non è in contestazione. Pt_1
7.1 L'istituto previdenziale al fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento del TFS
a suo carico, ha opposto, come motivo di appello, la prescrizione quinquennale del credito del lavoratore, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, negando valore interruttivo al modello TFR1 trasmesso dal all' in data 14.7.2022 (cfr. pag.2 della memoria difensiva di Pt_1
costituzione in primo grado “Si eccepisce, pertanto, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del diritto esercitato nei confronti dell' per la prima volta con il presente Pt_1
ricorso notificato in data 24.07.2023, dopo oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro”).
5 8. L'eccezione è priva di pregio atteso che la liquidazione del TFS per i dipendenti di enti pubblici non economici segue una procedura articolata che coinvolge sia l'ente datore di lavoro che l' Pt_1
8.1 Orbene il datore di lavoro a seguito dell'accertamento giudiziale passato in giudicato ha provveduto ad inviare, in data 14.7.2022, il modello TFR1, peraltro sottoscritto anche dal lavoratore, all' quale organo competente Pt_1
per il calcolo e la liquidazione.
9. L' non ha contestato la completezza e la correttezza dei dati forniti da Pt_1
parte datoriale, nè la regolarità formale del modello e neppure ha avviato la procedura per il pagamento del TFS al lavoratore che in data 24.07.2023 si è visto costretto (decorsi i 12 mesi dall'invio del modello TFR1) a notificare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con cui ha chiesto al GL adito la condanna dell' al relativo pagamento. Pt_1
9.1 L' invero, nel giudizio di primo grado, incentrava la sua difesa Pt_1
sull'omessa copertura contributiva da parte datoriale pubblica (CUB), in relazione al TFS reclamato tra gli altri dall'odierno appellato, sull'erroneo presupposto dell'inoperatività, per quanto sopra esposto, del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art.2116 c.c. (cfr. “Alla luce di quanto suddetto, la problematica reale che riguarda la posizione del ricorrente e di tutti i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con il nasce dalla totale CP_2
insolvenza di quest'ultimo relativamente alle prestazioni di fine servizio/fine rapporto
(TFS/TFR),che non sono soggette al principio dell'automaticità delle prestazioni, ma prevedono obbligatoriamente ai fini della loro erogazione il materiale versamento del contributo sulle retribuzioni ad esso legato” pag.4 della memoria di primo grado;
“Ad oggi, dunque, la situazione debitoria del - che non sta provvedendo ad alcun CP_2
versamento- se da un lato non può inficiare la liquidazione delle pensioni, purché ne ricorrano i presupposti di diritto, per il richiamato principio dell'automaticità delle prestazioni, dall'altro non consente allo stato a questa Direzione provinciale di Pt_1
procedere alla liquidazione delle prestazioni di TFS/TFR dei dipendenti cessati dal
6 servizio”, pag.5 della memoria citata), senza tra l'altro spiegare domanda riconvenzionale nei confronti del CUB di condanna al versamento dei contributi omessi.
10. I conteggi elaborati possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni dall' che li ha Pt_1
contestati unicamente sulla base della ritenuta natura privatistica dell'Ente quantomeno sino al 2008 (cfr.pag.6 “In merito al quantum richiesto da controparte, infine, si eccepisce che in ogni caso la natura pubblica del risulta accertata solo dal CP_2
2008; pertanto, si contesta il periodo richiesto, non potendo l' accollarsi il pagamento Pt_1
del TFR anche per un periodo precedente la certa natura pubblica del CONSORZIO….
è stato assunto il 01/08/2006, quando il Consorzio di Bacino Controparte_1
ACSA CE3 si era trasformato in SpA. Dal 01/08/2006 al 23 luglio 2008 infatti la contribuzione è stata versata alla gestione privata dell' per cui il calcolo del tfr deve Pt_1
tener conto solo dei periodi dal 24 07 2008 alla cessazione 22 03 2013”).
11. Ne consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12. In ordine alle spese del giudizio la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva complessità della questione giuridica e delle diverse posizioni sostanziali e processuali, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l.
12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
13. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
7
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaelle Genovese
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 14 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1343/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del Parte_1 suo Presidente l.r.p.t. rappresentato e difeso dall' avv. Itala De Benedictis
APPELLANTE
E
generalizzato in atti Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra
APPELLATO
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te
[...]
.p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi
APPELLATO
1 OGGETTO: Enti pubblici non economici. Consorzi. Omissione contributiva. Art.2116 c.c. Inadempimento al pagamento del TFS. Pt_1
Prescrizione.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, nel presente giudizio ha proposto tempestivo Pt_1
gravame avverso la sentenza del Tribunale di SMCV, resa in funzione di
Giudice del Lavoro, n.868/2024, pubblicata il 04.04.2024, che, in accoglimento della domanda proposta da così Controparte_1
decideva: “1) Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, Pt_1
dell'importo di € 11.616,74 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. 2) Compensa tra l' e il ricorrente Pt_1
1/3 delle spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che Pt_1
si liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.”
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per errata e falsa Pt_1
applicazione della disciplina di riferimento e violazione e falsa applicazione delle norme generali che presiedono alla prescrizione dei diritti.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituito l'appellato che ha resistito, punto per punto, all'avverso dedotto, CP_1
rimarcandone l'infondatezza in fatto e diritto, concludendo per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
IL CUB non si è costituito l'appellato.
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
1. È pacifico che dal 01.08.2005 al 22.03.2013 è stato Controparte_1
dipendente del Controparte_2
(di seguito , con rapporto di lavoro subordinato ed
[...]
inquadramento, con mansioni di operaio e che non avesse ricevuto il trattamento di fine servizio.
2.1 In particolare il CUB nei cui confronti era stato emesso D.I. n.2310/2013 dal GL del Tribunale di SMCV, non opposto e passato in giudicato, aveva trasmesso all' il modello TFR1, in data 14.7.2022, quale prospetto di Pt_1
liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione (modello recante altresì la firma del richiedente,
[...]
cfr. prod. ; che l' non aveva provveduto alla CP_1 Pt_1 Pt_1
corresponsione del TFS/ indennità di premio di servizio al ricorrente per inadempimento contributivo dell'ente datoriale.
2.1 L'omissione contributiva per il rapporto di lavoro, pacifico e documentato, alle dipendenze del CUB, non è neppure contestata.
3. Altrettanto pacifica è da ritenere la natura pubblicistica del CP_2
(CUB) ai sensi dell'art.1 comma 2 del Dlgs 165/2001, quale Consorzio tra
Comuni con natura di ente pubblico non economico.
3.1 Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di , istituiti con L. Regione Campania n. CP_2 CP_2
4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08.
Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di Controparte_2
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle
3 leggi sull'ordinamento degli enti Locali. Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del quale ente strumentale dei CP_2
comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali;
con la conseguente parificazione del personale, quanto al regime previdenziale, ai dipendenti degli enti locali.
4. È Inoltre pacifico che il rapporto di lavoro dei dipendenti del
[...]
era disciplinato dalla legge 152 del 1968 che prevedeva Controparte_2
l'iscrizione dei dipendenti all'I.N.P.D.A.P., ora anche per la Pt_1
erogazione dell'indennità premio di fine servizio ed il pagamento dei relativi contributi.
4.1 È incontestato, ancora, che il lavoratore aveva diritto, ai sensi della legge
152/1968, alla Indennità Premio Servizio (IPS)/ trattamento di fine servizio
(TFS) erogata in origine dalla successivamente dall' e CP_4 CP_5
poi dall' Parte_1
5. Non è, inoltre, revocabile in dubbio, ribadito dall'appellante (cfr. pag. 5 dell'atto di appello “è evidente che l'obbligato al pagamento è unicamente l'
[...]
ora ) l'obbligo gravante sull' subentrato, ex Controparte_6 Pt_1 Pt_1
art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge, in tutti i rapporti attivi e passivi dell' soppresso a far tempo dall'1.01.2012. “L' dunque, è CP_5 Pt_1
obbligato al pagamento della prestazione, che il Giudice riconosce di natura previdenziale.”
(cfr. pag. 6 dell'atto di appello)
6. Incontestata, dunque, la natura previdenziale dell'indennità premio servizio
(cfr. Cass. n.27427/2020, Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L.
152/1968 ed a carico anche del lavoratore.
4 6.1 Non è più contestata, inoltre, l'applicabilità al caso in esame dell'art. 2116 cod. civ. che afferma il principio della automaticità delle prestazioni, che, dunque, spettano al lavoratore anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza.
6.1.1 Non occorre neppure ricordare che il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 374 del 1997, ha precisato che il sistema delle leggi speciali in materia di previdenza ed assistenza è retto da questa regola generale e che non è richiesta una norma espressa che lo richiami, ma per contro è necessaria una disposizione esplicita, che nel caso di specie difetta (cfr. L.152/1968), perché sia possibile ad esso derogare.
6.2 In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva – e parimenti l'eventuale prescrizione dei contributi omessi (ricordando l'operatività nel caso in esame dell'art. comma 10 bis dell'art. 3 della legge n. 335/1995, trattandosi di parte datoriale pubblica) - ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell' del credito Pt_1
maturato alla cessazione del rapporto.
7. Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui legittimazione passiva non è in contestazione. Pt_1
7.1 L'istituto previdenziale al fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento del TFS
a suo carico, ha opposto, come motivo di appello, la prescrizione quinquennale del credito del lavoratore, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, negando valore interruttivo al modello TFR1 trasmesso dal all' in data 14.7.2022 (cfr. pag.2 della memoria difensiva di Pt_1
costituzione in primo grado “Si eccepisce, pertanto, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del diritto esercitato nei confronti dell' per la prima volta con il presente Pt_1
ricorso notificato in data 24.07.2023, dopo oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro”).
5 8. L'eccezione è priva di pregio atteso che la liquidazione del TFS per i dipendenti di enti pubblici non economici segue una procedura articolata che coinvolge sia l'ente datore di lavoro che l' Pt_1
8.1 Orbene il datore di lavoro a seguito dell'accertamento giudiziale passato in giudicato ha provveduto ad inviare, in data 14.7.2022, il modello TFR1, peraltro sottoscritto anche dal lavoratore, all' quale organo competente Pt_1
per il calcolo e la liquidazione.
9. L' non ha contestato la completezza e la correttezza dei dati forniti da Pt_1
parte datoriale, nè la regolarità formale del modello e neppure ha avviato la procedura per il pagamento del TFS al lavoratore che in data 24.07.2023 si è visto costretto (decorsi i 12 mesi dall'invio del modello TFR1) a notificare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con cui ha chiesto al GL adito la condanna dell' al relativo pagamento. Pt_1
9.1 L' invero, nel giudizio di primo grado, incentrava la sua difesa Pt_1
sull'omessa copertura contributiva da parte datoriale pubblica (CUB), in relazione al TFS reclamato tra gli altri dall'odierno appellato, sull'erroneo presupposto dell'inoperatività, per quanto sopra esposto, del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art.2116 c.c. (cfr. “Alla luce di quanto suddetto, la problematica reale che riguarda la posizione del ricorrente e di tutti i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con il nasce dalla totale CP_2
insolvenza di quest'ultimo relativamente alle prestazioni di fine servizio/fine rapporto
(TFS/TFR),che non sono soggette al principio dell'automaticità delle prestazioni, ma prevedono obbligatoriamente ai fini della loro erogazione il materiale versamento del contributo sulle retribuzioni ad esso legato” pag.4 della memoria di primo grado;
“Ad oggi, dunque, la situazione debitoria del - che non sta provvedendo ad alcun CP_2
versamento- se da un lato non può inficiare la liquidazione delle pensioni, purché ne ricorrano i presupposti di diritto, per il richiamato principio dell'automaticità delle prestazioni, dall'altro non consente allo stato a questa Direzione provinciale di Pt_1
procedere alla liquidazione delle prestazioni di TFS/TFR dei dipendenti cessati dal
6 servizio”, pag.5 della memoria citata), senza tra l'altro spiegare domanda riconvenzionale nei confronti del CUB di condanna al versamento dei contributi omessi.
10. I conteggi elaborati possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni dall' che li ha Pt_1
contestati unicamente sulla base della ritenuta natura privatistica dell'Ente quantomeno sino al 2008 (cfr.pag.6 “In merito al quantum richiesto da controparte, infine, si eccepisce che in ogni caso la natura pubblica del risulta accertata solo dal CP_2
2008; pertanto, si contesta il periodo richiesto, non potendo l' accollarsi il pagamento Pt_1
del TFR anche per un periodo precedente la certa natura pubblica del CONSORZIO….
è stato assunto il 01/08/2006, quando il Consorzio di Bacino Controparte_1
ACSA CE3 si era trasformato in SpA. Dal 01/08/2006 al 23 luglio 2008 infatti la contribuzione è stata versata alla gestione privata dell' per cui il calcolo del tfr deve Pt_1
tener conto solo dei periodi dal 24 07 2008 alla cessazione 22 03 2013”).
11. Ne consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
12. In ordine alle spese del giudizio la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva complessità della questione giuridica e delle diverse posizioni sostanziali e processuali, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l.
12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
13. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
7
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 14 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaelle Genovese
8