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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/05/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 20/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEZZANO Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. MATERA CP_1
MASSIMILIANO e dall'Avv. GAUDIO ANTONIO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 23/05/2024 adiva questa A.G. chiedendo Parte_1 condannarsi il contenuto ssiva somma di € 1.701.402,97 a CP_1 titolo di partecipazione agli utili, ai beni acquistati nonché agli incrementi aziendali, all'avviamento, tutti riconducibili all'impresa familiare . Parte_2
Allegava avere lavorato nella impresa familiare denominata , con una quota di CP_1 partecipazione del 40% (ammontare desunto dal quadro RH delle dichiarazioni dei redditi presentate dal 2002 al 2020) dal 1-1-1995 al 31-12-1995 e di 1-1-2002 al 31-12-2020; ivi svolgendo gli orari di lavoro e le mansioni indicate ai § 2 e 3 dell'atto introduttivo.
Nel corso del rapporto non gli erano stati riconosciuti gli emolumenti dovuti (§4 della narrativa); in data 23-8-2021 il ricorrente aveva comunicato alla impresa familiare il proprio recesso;
in data 27-7-2022 aveva formalizzato una richiesta di pagamento avente ad oggetto gli utili dell'impresa familiare e quant'altro dovuto ai sensi dell'articolo 230 bis c.c.. Al § 7 del ricorso esponeva i criteri di determinazione del quantum della propria richiesta sulla base della relazione tecnico-contabile redatta dal proprio consulente.
1 Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda;
a tal fine richiamava l'evoluzione che nel tempo avevano avuto i rapporti tra le parti (….L'impresa individuale dell'odierno resistente che il ricorrente definisce impresa familiare ha convogliato tutte le proprie risorse in una società a responsabilità limitata costituita tra i fratelli (e le rispettive mogli) in data 18/05/2016. - Da quel momento l'impresa individuale si è spogliata gradatamente di tutta l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, latte e derivati, nonché commercio all'ingrosso di frutta/ortaggi freschi e conservati, riducendo l'oggetto sociale ad una mera attività di locazione di due complessi immobiliari acquistati con risorse proprie del NO .- Dopo la costituzione della SRL, di cui il ricorrente è socio unitamente CP_1 al coniuge, sostanzialmente per il 44% del capitale sociale (22% per e Parte_1
22% per la moglie), la Ditta Individuale è rimasta collegata alla SRL per in locazione di uno dei complessi immobiliari acquistati dal NO , di cui in CP_1 seguito si dirà; - Il ricorrente, che si definisce collaboratore famili t. 230 bis c.c., con la costituzione della società è divenuto socio e, pertanto, ha perso la qualifica di asserito collaboratore familiare per diventare socio della SRL in cui, come si è già detto, era confluita l'attività imprenditoriale che in precedenza era svolta dalla Ditta Individuale;
- Nel corso del rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente e il NO , quest'ultimo ha CP_1 corrisposto al germano, dal 2007 al 2017, la complessiv .220,00 di cui € 115.000,00 mediante bonifici bancari dal 2012 al 2017 ed € 436.220,00 mediante versamenti in contanti effettuati dal NO sul c/c del CP_1 CP_2
fino al 20121.- In seguito i rapp i si sono p
[...]
al punto che il ricorrente, dopo aver comunicato di non voler proseguire l'attività lavorativa con il fratello, in data 28/01/2022, sottoscriveva un accordo transattivo, che si produce in atti, con cui definitivamente regolava ogni possibile pretesa a seguito di cessione di quota della società e liquidazione della stessa mediante corresponsione della complessiva somma di €199.708,45, oltre attribuzione gratuita della quota di comproprietà dell'immobile sito in Cerignola alla Via Piave n. 1 di proprietà del NO
.) invocando l'efficacia preclusiva della transazione sottoscritta in data 28- Parte_3
Così instaurato il contraddittorio, questa A.G. sottoponeva alle parti una proposta conciliativa1 che, tuttavia, non sortiva l'auspicato effetto.
2 Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione.
Osserva
I rapporti tra le parti in causa sono stati ad un certo punto (dal 18-5-2016) caratterizzati dalla costituzione di una società a responsabilità limitata avente lo stesso oggetto dell'attività che, sino a quel momento, era stata svolta- secondo i punti di vista- in forma di impresa familiare ovvero individuale.
Non è seriamente contestabile che, con l'atto in questione, il ricorrente (che invoca la qualifica di collaboratore familiare) sia diventato socio della s.r.l.
Nel 2022 le parti sottoscrivevano un accordo transattivo con il quale, nella prospettiva del ricorrente, erano regolati tutti i rapporti, ivi compresi quelli facenti capo alla ditta individuale.
Già con l'invito alla conciliazione si è fatta applicazione della regola interpretativa della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.), il quale si applica con riferimento anche solo alle singole clausole (Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno).
Anche si considera, come argomento di prova (art. 116 c.p.c.) la condotta processuale della parte ricorrente, la quale non ha prodotto l'atto di transazione.
Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale.
Con l'atto transattivo le parti si davano atto del contrasto lavorativo e societario insorto nell'estate del 2021; e quindi solo sei mesi dopo la cessazione del secondo periodo di lavoro familiare invocato al §1 della narrativa del ricorso;
quel rapporto di lavoro, richiamato nella premessa della convenzione transattiva, era intercorso …1)……presso la società a fare CP_1 data dal 1-9-2020.
Nessun riferimento, in una transazione chiaramente diretta a chiudere ogni rapporto tra i germani (…..interrompere ogni rapporto contrattuale lavorativo e societario…..), a CP_1 pregressi e diversi rapporti di lavoro.
In ogni caso ogni responsabilità per le pendenze relative al rapporto di lavoro presso la società
(costituita in forma di s.r.l.) avrebbe fatto capo alla compagine medesima e non pure CP_1
. CP_1
Ebbene si osserva, con argomento già sottoposto al contraddittorio delle parti, che la scrittura privata del 28.1.2022 contiene quietanza liberatoria (anche) nei confronti del resistente personalmente; tale specificazione (personalmente), in un atto che parte ricorrente assume essere un accordo relativo alla sola società di capitali (ed al rapporto di lavoro ivi intercorso) non ha in tale prospettiva giustificazione causale, essendo pacifico che ogni pretesa retributiva avrebbe fatto carico alla s.r.l. e non pure all'odierno convenuto personalmente; laddove invece può essere interpretata come specifica volontà delle parti di definire tutti i
il resistente, a mero titolo di definitiva composizione della lite, corrisponderà al ricorrente la somma omnicomprensiva di € 100,000,00 (centomila);
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
3 rapporti pregressi, ivi compresi quelli che coinvolgevano l'altro stipulante personalmente, ovvero intercorsi al di fuori del contesto societario (tali quelli derivanti dalla partecipazione all'impresa familiare); solo tale interpretazione attribuisce un significato concreto (in termini di efficacia) alla specificazione “personalmente”, che altrimenti risulta del tutto fuori luogo.
In altri termini- nella evidente logica tombale dell'atto- non pare credibile che le parti abbiano voluto definire, con l'accordo del 2022, soltanto i rapporti scaturiti dalla vicenda societaria, lasciando in essere quelli aventi altro titolo.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.695,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione ai difensori antist.
Foggia, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (…. vista la scrittura privata del 28.1.2022 prodotta in atti e considerato:
che la scrittura privata in questione contiene quietanza liberatoria (anche) nei confronti del resistente personalmente;
che tale specificazione (personalmente), in un atto che parte ricorrente assume essere un accordo relativo alla sola società di capitali potrebbe non avere giustificazione, laddove invece potrebbe essere interpretata come specifica volontà del ricorrente di definire anche i rapporti pregressi – che coinvolgevano l'altro stipulante personalmente- intercorsi con il resistente al di fuori del contesto societario (tali quelli derivanti dalla partecipazione all'impresa familiare);
che tale interpretazione potrebbe attribuire un significato concreto alla specificazione
“personalmente”, che altrimenti risulterebbe del tutto fuori luogo in un contesto di cessione di quote societarie (attesa l'autonomia patrimoniale della compagine);
ritenuto, ciò nonostante, di reiterare la proposta conciliativa
PQM
Visto l'art. 185- bis c.p.c formula alle parti la seguente ipotesi di accordo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 20/05/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEZZANO Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. MATERA CP_1
MASSIMILIANO e dall'Avv. GAUDIO ANTONIO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 23/05/2024 adiva questa A.G. chiedendo Parte_1 condannarsi il contenuto ssiva somma di € 1.701.402,97 a CP_1 titolo di partecipazione agli utili, ai beni acquistati nonché agli incrementi aziendali, all'avviamento, tutti riconducibili all'impresa familiare . Parte_2
Allegava avere lavorato nella impresa familiare denominata , con una quota di CP_1 partecipazione del 40% (ammontare desunto dal quadro RH delle dichiarazioni dei redditi presentate dal 2002 al 2020) dal 1-1-1995 al 31-12-1995 e di 1-1-2002 al 31-12-2020; ivi svolgendo gli orari di lavoro e le mansioni indicate ai § 2 e 3 dell'atto introduttivo.
Nel corso del rapporto non gli erano stati riconosciuti gli emolumenti dovuti (§4 della narrativa); in data 23-8-2021 il ricorrente aveva comunicato alla impresa familiare il proprio recesso;
in data 27-7-2022 aveva formalizzato una richiesta di pagamento avente ad oggetto gli utili dell'impresa familiare e quant'altro dovuto ai sensi dell'articolo 230 bis c.c.. Al § 7 del ricorso esponeva i criteri di determinazione del quantum della propria richiesta sulla base della relazione tecnico-contabile redatta dal proprio consulente.
1 Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda;
a tal fine richiamava l'evoluzione che nel tempo avevano avuto i rapporti tra le parti (….L'impresa individuale dell'odierno resistente che il ricorrente definisce impresa familiare ha convogliato tutte le proprie risorse in una società a responsabilità limitata costituita tra i fratelli (e le rispettive mogli) in data 18/05/2016. - Da quel momento l'impresa individuale si è spogliata gradatamente di tutta l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, latte e derivati, nonché commercio all'ingrosso di frutta/ortaggi freschi e conservati, riducendo l'oggetto sociale ad una mera attività di locazione di due complessi immobiliari acquistati con risorse proprie del NO .- Dopo la costituzione della SRL, di cui il ricorrente è socio unitamente CP_1 al coniuge, sostanzialmente per il 44% del capitale sociale (22% per e Parte_1
22% per la moglie), la Ditta Individuale è rimasta collegata alla SRL per in locazione di uno dei complessi immobiliari acquistati dal NO , di cui in CP_1 seguito si dirà; - Il ricorrente, che si definisce collaboratore famili t. 230 bis c.c., con la costituzione della società è divenuto socio e, pertanto, ha perso la qualifica di asserito collaboratore familiare per diventare socio della SRL in cui, come si è già detto, era confluita l'attività imprenditoriale che in precedenza era svolta dalla Ditta Individuale;
- Nel corso del rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente e il NO , quest'ultimo ha CP_1 corrisposto al germano, dal 2007 al 2017, la complessiv .220,00 di cui € 115.000,00 mediante bonifici bancari dal 2012 al 2017 ed € 436.220,00 mediante versamenti in contanti effettuati dal NO sul c/c del CP_1 CP_2
fino al 20121.- In seguito i rapp i si sono p
[...]
al punto che il ricorrente, dopo aver comunicato di non voler proseguire l'attività lavorativa con il fratello, in data 28/01/2022, sottoscriveva un accordo transattivo, che si produce in atti, con cui definitivamente regolava ogni possibile pretesa a seguito di cessione di quota della società e liquidazione della stessa mediante corresponsione della complessiva somma di €199.708,45, oltre attribuzione gratuita della quota di comproprietà dell'immobile sito in Cerignola alla Via Piave n. 1 di proprietà del NO
.) invocando l'efficacia preclusiva della transazione sottoscritta in data 28- Parte_3
Così instaurato il contraddittorio, questa A.G. sottoponeva alle parti una proposta conciliativa1 che, tuttavia, non sortiva l'auspicato effetto.
2 Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione.
Osserva
I rapporti tra le parti in causa sono stati ad un certo punto (dal 18-5-2016) caratterizzati dalla costituzione di una società a responsabilità limitata avente lo stesso oggetto dell'attività che, sino a quel momento, era stata svolta- secondo i punti di vista- in forma di impresa familiare ovvero individuale.
Non è seriamente contestabile che, con l'atto in questione, il ricorrente (che invoca la qualifica di collaboratore familiare) sia diventato socio della s.r.l.
Nel 2022 le parti sottoscrivevano un accordo transattivo con il quale, nella prospettiva del ricorrente, erano regolati tutti i rapporti, ivi compresi quelli facenti capo alla ditta individuale.
Già con l'invito alla conciliazione si è fatta applicazione della regola interpretativa della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.), il quale si applica con riferimento anche solo alle singole clausole (Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno).
Anche si considera, come argomento di prova (art. 116 c.p.c.) la condotta processuale della parte ricorrente, la quale non ha prodotto l'atto di transazione.
Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale.
Con l'atto transattivo le parti si davano atto del contrasto lavorativo e societario insorto nell'estate del 2021; e quindi solo sei mesi dopo la cessazione del secondo periodo di lavoro familiare invocato al §1 della narrativa del ricorso;
quel rapporto di lavoro, richiamato nella premessa della convenzione transattiva, era intercorso …1)……presso la società a fare CP_1 data dal 1-9-2020.
Nessun riferimento, in una transazione chiaramente diretta a chiudere ogni rapporto tra i germani (…..interrompere ogni rapporto contrattuale lavorativo e societario…..), a CP_1 pregressi e diversi rapporti di lavoro.
In ogni caso ogni responsabilità per le pendenze relative al rapporto di lavoro presso la società
(costituita in forma di s.r.l.) avrebbe fatto capo alla compagine medesima e non pure CP_1
. CP_1
Ebbene si osserva, con argomento già sottoposto al contraddittorio delle parti, che la scrittura privata del 28.1.2022 contiene quietanza liberatoria (anche) nei confronti del resistente personalmente; tale specificazione (personalmente), in un atto che parte ricorrente assume essere un accordo relativo alla sola società di capitali (ed al rapporto di lavoro ivi intercorso) non ha in tale prospettiva giustificazione causale, essendo pacifico che ogni pretesa retributiva avrebbe fatto carico alla s.r.l. e non pure all'odierno convenuto personalmente; laddove invece può essere interpretata come specifica volontà delle parti di definire tutti i
il resistente, a mero titolo di definitiva composizione della lite, corrisponderà al ricorrente la somma omnicomprensiva di € 100,000,00 (centomila);
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
3 rapporti pregressi, ivi compresi quelli che coinvolgevano l'altro stipulante personalmente, ovvero intercorsi al di fuori del contesto societario (tali quelli derivanti dalla partecipazione all'impresa familiare); solo tale interpretazione attribuisce un significato concreto (in termini di efficacia) alla specificazione “personalmente”, che altrimenti risulta del tutto fuori luogo.
In altri termini- nella evidente logica tombale dell'atto- non pare credibile che le parti abbiano voluto definire, con l'accordo del 2022, soltanto i rapporti scaturiti dalla vicenda societaria, lasciando in essere quelli aventi altro titolo.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.695,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione ai difensori antist.
Foggia, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (…. vista la scrittura privata del 28.1.2022 prodotta in atti e considerato:
che la scrittura privata in questione contiene quietanza liberatoria (anche) nei confronti del resistente personalmente;
che tale specificazione (personalmente), in un atto che parte ricorrente assume essere un accordo relativo alla sola società di capitali potrebbe non avere giustificazione, laddove invece potrebbe essere interpretata come specifica volontà del ricorrente di definire anche i rapporti pregressi – che coinvolgevano l'altro stipulante personalmente- intercorsi con il resistente al di fuori del contesto societario (tali quelli derivanti dalla partecipazione all'impresa familiare);
che tale interpretazione potrebbe attribuire un significato concreto alla specificazione
“personalmente”, che altrimenti risulterebbe del tutto fuori luogo in un contesto di cessione di quote societarie (attesa l'autonomia patrimoniale della compagine);
ritenuto, ciò nonostante, di reiterare la proposta conciliativa
PQM
Visto l'art. 185- bis c.p.c formula alle parti la seguente ipotesi di accordo: