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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2933 del R.G. 2021, promossa da:
- già (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Paravati;
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Controparte_3 C.F._1
Trento;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 271/2021, emessa dal Giudice di Pace di Cariati in data
20.7.2021 e pubblicata il 21.7.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio ha proposto gravame Controparte_1
avverso la sentenza n. 271/2021 - resa dal Giudice di Pace di Cariati in data 20.7.2021 e depositata il 21.7.2021 - lamentando l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, nonché l'insufficienza ed illogicità delle statuizioni rese dal giudice di prime cure, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via rescindente annullare e riformare, per tutti i motivi illustrati, la sentenza
n.271/2021 resa dal Giudice di Pace di Cariati in data 09.03.2021, depositata 1'11.03.2021, perché ingiusta ed erronea;
in via rescissoria, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, rigettando la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, con vittoria. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e con condanna di parte appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto incassato in esecuzione dell'impugnata sentenza”. Nel costituirsi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dello Controparte_3 spiegato appello e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di impugnazione sollevati dall'appellante, così invocando l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza “cartolare” del 23.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere come l'appello - rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. Detto che nella fattispecie oggetto di scrutinio nel presente procedimento trova applicazione il disposto di cui all'art. 339, comma 3 c.p.c. nel testo risultante dalla novella legislativa introdotta dal decr. lgs. n. 40 del 2006 (a tenore del quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”), ritiene questo Tribunale che non sussista dubbio alcuno in ordine al fatto che il procedimento celebrato innanzi al giudice di prime cure sia stato definito con pronuncia resa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2 c.p.c., avendo parte attrice ivi invocato il pagamento della somma di “€ 910,00, o, in subordine, di quell'altra minore che sarà ritenuta di giustizia” a titolo di risarcimento danni.
Le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad € 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza della norma giuridica applicata alla regola di equità. D'altra parte, non viene in rilievo l'inciso finale dell'art. 113, comma 2 c.p.c., avendo parte attrice azionato una domanda di risarcimento danni di natura extracontrattuale, non intercorrendo alcun rapporto negoziale tra l'utente ed . Controparte_1
3. Operato tale inquadramento e ribadito che - ai sensi del già richiamato art. 339, comma 3 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 40/2006 - le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma del comma 2 dell'art. 113 c.p.c. sono impugnabili esclusivamente per
“violazione delle norme sul procedimento”, “per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, evidentemente inammissibile appare l'odierno gravame essendosi l'appellante limitata a censurare la valutazione delle risultanze probatorie operata dal Giudice di prime cure.
Detto altrimenti, la doglianza con cui l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione delle risultanze probatorie nonché l'insufficienza e l'illogicità delle statuizioni rese dal giudice di prime cure, non appare inquadrabile in alcuno dei motivi specificamente previsti dall'art. 339, comma 3
c.p.c. per l'appellabilità della sentenza in esame, sottraendosi così al sindacato di questo Giudice.
Sotto tale ultimo profilo, poi, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, sì da precludere
l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono quindi deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione” (Cassazione civile, sez. II, 04/02/2003, n. 1610).
Nel caso di specie, la motivazione della decisione impugnata consente di identificare agevolmente e con chiarezza la “ratio decidendi”, motivo per cui può ragionevolmente concludersi che si è al cospetto non già di una sentenza affetta da radicale assenza di motivazione o da motivazione apparente o intimamente contraddittoria o illogica, bensì di una sentenza che l'appellante ritiene semplicemente di non condividere in ragione di una diversa lettura data al complessivo compendio probatorio ed all'annesso quadro normativo.
L'appello, pertanto, è inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 339 comma 3 e
113 comma 2 c.p.c., non potendo le doglianze mosse dall'appellante - sulla scorta della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità - essere sussunte nella categoria del vizio di “violazione delle norme sul procedimento”.
D'altro canto, l'appellante non ha nemmeno individuato quale sia l'eventuale principio regolatore della materia che sarebbe stato violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si porrebbe in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice d'appello prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione
(in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n. 3005, secondo cui “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”).
Per tali motivi, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Controparte_1
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 100,00 per la fase di studio;
€ 100,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 100,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2933/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Controparte_1
2. Condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte appellata - gli onorari di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €
400,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.