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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28.10.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza scorso, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,40
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. EL La CA, nelle modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 15508 /2022 R.G. vertente
TRA
, E , N.Q. di genitori del minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
entrambi elettivamente dom.ti presso lo studio dell'avv. LORENA AIELLO, dalla quale sono rappr.ti e difesi, giusta procura in atti
ATTORI
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to Controparte_1
presso lo studio dell'avv. DOMENICO ARMETTA, dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico EL La CA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
Rigetta la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice e per l'effetto gli attori vanno condannati al pagamento in favore della delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 3.809,00, oltre accessori di legge.
❖
Motivi della Decisione
Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dai sigg. e n. q. di Pt_1 Pt_2
genitori esercenti la potesta genitoriale del minore nei confronti della di Persona_2 CP_1
, al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno dal minore asseritamente Controparte_1
patito, a seguito dell'infortunio occorsogli in data 22.08.2021.
Precisavano meglio gli attori che, mentre si trovavano presso i locali del ristorante per festeggiare la prima comunione del figlio il minore, a causa di un mattone CP_1 Per_1
sopraelevato situato nello scivolo che dai locali della pizzeria, conducevano al giardino, rovinava a terra, provocandosi delle lesioni.
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale contestava gli assunti di parte CP_1
attrice, evidenziava l'assoluta genericità della descrizione dei fatti narrati in atto di citazione escludeva qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa evidenziando la condotta imprudente tenuta dal minore, il quale, insieme ad altri bambini si divertivano a salire e scendere in maniera imprudente, da un muretto.
Ciò posto va, innanzitutto, ricordato che qualunque fattispecie dedotta in giudizio necessita di essere inquadrata sulla base dell'effettiva causa petendi (id est dei fatti posti a fondamento della domanda) allegata dall'attore e del petitum proposto, non rilevando la qualificazione giuridica offerta dalle parti ed essendo tale compito normativamente rimesso al giudice.
Ciò premesso, va detto che dagli atti di causa non risulta la prospettazione di una domanda risarcitoria anche per responsabilità contrattuale, mentre appare consono con le prospettazioni di parte attrice ricondurre la fattispecie de qua nell'ambito dell'art. 2051 c.c. Quanto al disposto normativo in parola va, comunque, ricordato che non è sufficiente allegare che una cosa abbia prodotto un danno, per poi avvalersi della presunzione di colpa ex art. 2051 c.c., ma, a questi fini, occorre la prova di una necessaria ed obiettiva correlazione tra la cosa e il danno, essendo intuitivo che la responsabilità presunta di cui all'art. 2051 non possa affermarsi a carico del custode della cosa la quale, nella causazione del danno, abbia svolto un ruolo di semplice occasione del danno.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale della sua fondatezza.
Nessuno dei testi escussi ha riferito circa l'assunta anomalia della pavimentazione. Il teste
, indotto da parte attrice ha riferito “Io non lo so cosa sia accaduto al bambino e per quale Tes_1
motivo piangesse, anche se si vedeva che aveva il braccio storto. Io non ho fatto caso se ci fosse lo scivolo o il gradino, io mi sono preoccupato per il bambino…”.
Anche il teste indotto da parte attrice, non ha saputo riferire nulla circa le ragioni Pt_2
della caduta del bambino precisando appunto “Io non ho visto cadere il bambino né gli ho chiesto
come mai si fosse fatto male al braccio, che era evidentemente rotto in quanto storto, e siamo
andati subito in Ospedale. In quella occasione erano presenti oltre che gli invitati anche il
proprietario del locale e gli altri dipendenti. Il bambino quel giorno aveva fatto la comunione ed
eravamo tutti invitati al banchetto. Anche il proprietario del locale ha prestato soccorso al
bambino ma comunque eravamo tutti fuori attirati dal pianto del bambino. Io ero vicino lo scivolo
di ingresso del locale, però io davo le spalle allo scivolo…”
Anzi le dichiarazioni del teste hanno smentito le affermazioni dei genitori del Pt_2
minori i quali in atto di citazione hanno affermato l'omesso intervento del personale della Per_1
struttura, a seguito dell'infortunio occorso al minore.
A parere di questo decidente, non vi sono elementi sufficienti a far ritenere che il sinistro si sia verificato secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio, in cui si fa riferimento ad una rovinosa caduta causata da un “mattone sopraelevato situato nello scivolo che dai locali pizzeria conduce ad un giardino all'aperto.
Dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte convenuta, anzi è emerso il minore sia Per_1
caduto mentre giocava con gli altri bambini, a salire e scendere da un muretto, nonostante i richiami del personale della struttura.
Il teste , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha in particolare riferito Tes_2
“…i bambini stavano giocando a salire e scendere da un muretto che era vicino allo scivolo di ingresso. Io dalla pizzeria vedevo il muretto in quanto vi era la porta di servizio aperta e si vedeva il muretto ed i bambini che giocavano e si spingevano tra di loro. Infatti io li avevo richiamati un paio di volte, ma loro dopo essersi fermati per qualche minuto riprendevano a giocare. Mentre giocavano ho visto il minore saltare dal muretto e cadere a terra, a seguito della caduta il minore Per_1
e anche gli altri bambini cominciarono a urlare, ma nel frattempo il bambino è stato Per_1
soccorso dal personale di sala dal sig. e da qualche invitato. E dopo un poco uno degli CP_1
invitati ha preso la macchina e lo hanno portato via…”
Considerato quindi che non sono stati forniti, dalla parte su cui incombeva il relativo onere,
elementi sufficienti a provare il fatto lamentato in citazione, nonché il nesso di causalità tra i danni riportati dall'attore e l'evento dedotto, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Alla luce di quanto dichiarato dai testi indotti da parte convenuta, deve dedursi che l'evento dannoso lamentato dai sigg. e sembra essere dipeso da caso fortuito, imputabile Pt_1 Pt_2
allo stesso danneggiato, o comunque all'omessa vigilanza da parte dei genitori del minore.
L'attività istruttoria espletata si appalesa eccessivamente fragile e del tutto inadeguata a sostenere in giudizio la richiesta di condanna al risarcimento dei danni descritta in citazione.
Invero le dichiarazioni dei testi indotti da parte attrice si appalesano, quindi, eccessivamente fragili per sostenere la dinamica narrata in citazione e ciò anche avuto riguardo alle contestazioni mosse dalla convenuta, sia sulla dinamica del sinistro come prospettato dall'attrice, rimarcando la sussistenza dell'onere probatorio in capo alla stessa in punto di danni subiti e di loro diretta imputabilità al fatto dannoso dedotto in giudizio, sia sull'entità delle lamentate lesioni.
Dalle superiori considerazioni discende che sulla effettiva dinamica del sinistro non sono stati forniti elementi sufficienti a consentirne la ricostruzione, e ciò con grave detrimento della domanda di risarcimento attorea.
Considerato quindi che non sono stati forniti, dalla parte su cui incombeva il relativo onere,
elementi sufficienti a provare il fatto lamentato in citazione nonché il nesso di causalità tra i danni riportati dal minore e l'evento dedotto, la domanda di parte attrice non può, in questa sede, trovare accoglimento e va respinta.
Fatte le superiori premesse e tenuto conto di quanto sopra dedotto in ordine alle carenze probatorie riscontrate, la pretesa azionata dai genitori del minore non può trovare Persona_1
accoglimento. L'evento dannoso verificatosi, rappresenta, invero, il frutto del comportamento colposo dello stesso minore e dell'omessa vigilanza dei genitori del minore. Mentre non è emersa alcuna anomalia nella pavimentazione del locale commerciale CP_1
Il comportamento colposo del danneggiato e l'omessa vigilanza dei genitori del minore si ritiene che abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso ed è da ritenersi idoneo, da solo,
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso e quindi ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..
Quanto al riparto dell'onere della prova, in materia di danno cagionato da cose in custodia,
compete, invero, al danneggiato, provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., dovrà provare l'esistenza dì
un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità. Nel caso di specie, il fattore causale estraneo alla sfera soggettiva del custode è da rinvenirsi nel comportamento colposo dello stesso minore.
Nel caso di specie, quindi, la responsabilità del fatto dannoso è da attribuire ad esclusiva
colpa" del danneggiato "riconducibile alla sua disattenzione nella circostanza della caduta". Secondo i recenti arresti giurisprudenziali "ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso
fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa
… specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa,
impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile".
Alla luce delle superiori considerazioni si può concludere che l'evento dannoso è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene è stato soltanto occasione e non la causa dell'evento.
Conclusivamente, accertato, comunque, un sinistro occorso ai danni del minore Per_3
nonché della peculiarità delle questioni sottese alla decisione del relativo profilo della
[...]
controversia, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare per metà le spese di lite e porre la restante metà a carico degli attori i quali vanno condannati a rifondere alla convenuta le spese di lite nelle misura di € 1.700,00 oltre accessori di legge.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 28/10/2025
Il G.O.T
EL La CA
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice EL La CA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,40
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. EL La CA, nelle modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 15508 /2022 R.G. vertente
TRA
, E , N.Q. di genitori del minore Parte_1 Parte_2 Persona_1
entrambi elettivamente dom.ti presso lo studio dell'avv. LORENA AIELLO, dalla quale sono rappr.ti e difesi, giusta procura in atti
ATTORI
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to Controparte_1
presso lo studio dell'avv. DOMENICO ARMETTA, dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico EL La CA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :
Rigetta la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice e per l'effetto gli attori vanno condannati al pagamento in favore della delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 3.809,00, oltre accessori di legge.
❖
Motivi della Decisione
Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dai sigg. e n. q. di Pt_1 Pt_2
genitori esercenti la potesta genitoriale del minore nei confronti della di Persona_2 CP_1
, al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno dal minore asseritamente Controparte_1
patito, a seguito dell'infortunio occorsogli in data 22.08.2021.
Precisavano meglio gli attori che, mentre si trovavano presso i locali del ristorante per festeggiare la prima comunione del figlio il minore, a causa di un mattone CP_1 Per_1
sopraelevato situato nello scivolo che dai locali della pizzeria, conducevano al giardino, rovinava a terra, provocandosi delle lesioni.
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale contestava gli assunti di parte CP_1
attrice, evidenziava l'assoluta genericità della descrizione dei fatti narrati in atto di citazione escludeva qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa evidenziando la condotta imprudente tenuta dal minore, il quale, insieme ad altri bambini si divertivano a salire e scendere in maniera imprudente, da un muretto.
Ciò posto va, innanzitutto, ricordato che qualunque fattispecie dedotta in giudizio necessita di essere inquadrata sulla base dell'effettiva causa petendi (id est dei fatti posti a fondamento della domanda) allegata dall'attore e del petitum proposto, non rilevando la qualificazione giuridica offerta dalle parti ed essendo tale compito normativamente rimesso al giudice.
Ciò premesso, va detto che dagli atti di causa non risulta la prospettazione di una domanda risarcitoria anche per responsabilità contrattuale, mentre appare consono con le prospettazioni di parte attrice ricondurre la fattispecie de qua nell'ambito dell'art. 2051 c.c. Quanto al disposto normativo in parola va, comunque, ricordato che non è sufficiente allegare che una cosa abbia prodotto un danno, per poi avvalersi della presunzione di colpa ex art. 2051 c.c., ma, a questi fini, occorre la prova di una necessaria ed obiettiva correlazione tra la cosa e il danno, essendo intuitivo che la responsabilità presunta di cui all'art. 2051 non possa affermarsi a carico del custode della cosa la quale, nella causazione del danno, abbia svolto un ruolo di semplice occasione del danno.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, in quanto l'istruttoria espletata non ha consentito la formazione di una prova idonea a convincere il Tribunale della sua fondatezza.
Nessuno dei testi escussi ha riferito circa l'assunta anomalia della pavimentazione. Il teste
, indotto da parte attrice ha riferito “Io non lo so cosa sia accaduto al bambino e per quale Tes_1
motivo piangesse, anche se si vedeva che aveva il braccio storto. Io non ho fatto caso se ci fosse lo scivolo o il gradino, io mi sono preoccupato per il bambino…”.
Anche il teste indotto da parte attrice, non ha saputo riferire nulla circa le ragioni Pt_2
della caduta del bambino precisando appunto “Io non ho visto cadere il bambino né gli ho chiesto
come mai si fosse fatto male al braccio, che era evidentemente rotto in quanto storto, e siamo
andati subito in Ospedale. In quella occasione erano presenti oltre che gli invitati anche il
proprietario del locale e gli altri dipendenti. Il bambino quel giorno aveva fatto la comunione ed
eravamo tutti invitati al banchetto. Anche il proprietario del locale ha prestato soccorso al
bambino ma comunque eravamo tutti fuori attirati dal pianto del bambino. Io ero vicino lo scivolo
di ingresso del locale, però io davo le spalle allo scivolo…”
Anzi le dichiarazioni del teste hanno smentito le affermazioni dei genitori del Pt_2
minori i quali in atto di citazione hanno affermato l'omesso intervento del personale della Per_1
struttura, a seguito dell'infortunio occorso al minore.
A parere di questo decidente, non vi sono elementi sufficienti a far ritenere che il sinistro si sia verificato secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio, in cui si fa riferimento ad una rovinosa caduta causata da un “mattone sopraelevato situato nello scivolo che dai locali pizzeria conduce ad un giardino all'aperto.
Dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte convenuta, anzi è emerso il minore sia Per_1
caduto mentre giocava con gli altri bambini, a salire e scendere da un muretto, nonostante i richiami del personale della struttura.
Il teste , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha in particolare riferito Tes_2
“…i bambini stavano giocando a salire e scendere da un muretto che era vicino allo scivolo di ingresso. Io dalla pizzeria vedevo il muretto in quanto vi era la porta di servizio aperta e si vedeva il muretto ed i bambini che giocavano e si spingevano tra di loro. Infatti io li avevo richiamati un paio di volte, ma loro dopo essersi fermati per qualche minuto riprendevano a giocare. Mentre giocavano ho visto il minore saltare dal muretto e cadere a terra, a seguito della caduta il minore Per_1
e anche gli altri bambini cominciarono a urlare, ma nel frattempo il bambino è stato Per_1
soccorso dal personale di sala dal sig. e da qualche invitato. E dopo un poco uno degli CP_1
invitati ha preso la macchina e lo hanno portato via…”
Considerato quindi che non sono stati forniti, dalla parte su cui incombeva il relativo onere,
elementi sufficienti a provare il fatto lamentato in citazione, nonché il nesso di causalità tra i danni riportati dall'attore e l'evento dedotto, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Alla luce di quanto dichiarato dai testi indotti da parte convenuta, deve dedursi che l'evento dannoso lamentato dai sigg. e sembra essere dipeso da caso fortuito, imputabile Pt_1 Pt_2
allo stesso danneggiato, o comunque all'omessa vigilanza da parte dei genitori del minore.
L'attività istruttoria espletata si appalesa eccessivamente fragile e del tutto inadeguata a sostenere in giudizio la richiesta di condanna al risarcimento dei danni descritta in citazione.
Invero le dichiarazioni dei testi indotti da parte attrice si appalesano, quindi, eccessivamente fragili per sostenere la dinamica narrata in citazione e ciò anche avuto riguardo alle contestazioni mosse dalla convenuta, sia sulla dinamica del sinistro come prospettato dall'attrice, rimarcando la sussistenza dell'onere probatorio in capo alla stessa in punto di danni subiti e di loro diretta imputabilità al fatto dannoso dedotto in giudizio, sia sull'entità delle lamentate lesioni.
Dalle superiori considerazioni discende che sulla effettiva dinamica del sinistro non sono stati forniti elementi sufficienti a consentirne la ricostruzione, e ciò con grave detrimento della domanda di risarcimento attorea.
Considerato quindi che non sono stati forniti, dalla parte su cui incombeva il relativo onere,
elementi sufficienti a provare il fatto lamentato in citazione nonché il nesso di causalità tra i danni riportati dal minore e l'evento dedotto, la domanda di parte attrice non può, in questa sede, trovare accoglimento e va respinta.
Fatte le superiori premesse e tenuto conto di quanto sopra dedotto in ordine alle carenze probatorie riscontrate, la pretesa azionata dai genitori del minore non può trovare Persona_1
accoglimento. L'evento dannoso verificatosi, rappresenta, invero, il frutto del comportamento colposo dello stesso minore e dell'omessa vigilanza dei genitori del minore. Mentre non è emersa alcuna anomalia nella pavimentazione del locale commerciale CP_1
Il comportamento colposo del danneggiato e l'omessa vigilanza dei genitori del minore si ritiene che abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso ed è da ritenersi idoneo, da solo,
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso e quindi ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..
Quanto al riparto dell'onere della prova, in materia di danno cagionato da cose in custodia,
compete, invero, al danneggiato, provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., dovrà provare l'esistenza dì
un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità. Nel caso di specie, il fattore causale estraneo alla sfera soggettiva del custode è da rinvenirsi nel comportamento colposo dello stesso minore.
Nel caso di specie, quindi, la responsabilità del fatto dannoso è da attribuire ad esclusiva
colpa" del danneggiato "riconducibile alla sua disattenzione nella circostanza della caduta". Secondo i recenti arresti giurisprudenziali "ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso
fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa
… specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa,
impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile".
Alla luce delle superiori considerazioni si può concludere che l'evento dannoso è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene è stato soltanto occasione e non la causa dell'evento.
Conclusivamente, accertato, comunque, un sinistro occorso ai danni del minore Per_3
nonché della peculiarità delle questioni sottese alla decisione del relativo profilo della
[...]
controversia, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare per metà le spese di lite e porre la restante metà a carico degli attori i quali vanno condannati a rifondere alla convenuta le spese di lite nelle misura di € 1.700,00 oltre accessori di legge.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 28/10/2025
Il G.O.T
EL La CA
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice EL La CA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44