CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 141/2018, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Guida Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marina di Nova Siri (MT)
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Donadio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Policoro (MT)
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata spedita il 14.12.2012, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Matera, il Controparte_1
, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento del risarcimento dei danni patiti, CP_1 quantificati in € 22.178,00 ed indicati in citazione;
deduceva di aver subito, in data 19.5.2011, quale conduttore di un esercizio commerciale ubicato all'interno dello stabile condominiale, danni derivanti da infiltrazioni provenienti dagli impianti idrico-fognari del condominio e da perdita delle condutture idriche, che avevano arrecato pregiudizio alle merci presenti nel locale commerciale, non più commerciabili in quanto intaccate dai liquami derivanti dalle infiltrazioni. 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.4.2013, si costituiva il CP_1 convenuto, contestando la quantificazione dei danni effettuata dall'attore e deducendo che le quantità di liquami sversatesi erano state minime;
evidenziava che la richiesta stragiudiziale di risarcimento era pervenuta a distanza di circa cinque mesi dai fatti e ciò aveva pregiudicato la possibilità di procedere in contraddittorio alla verifica dei danni;
contestava la stima dei danni fornita dal CTP di parte attrice.
3. Con sentenza n. 1094/2017, depositata in cancelleria il 5.10.2017, il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Il primo Giudice affermava:
• che, sotto il profilo dell'an debeatur, la causa delle infiltrazioni dedotte in giudizio aveva trovato riscontro nelle risultanze istruttorie e non era comunque stata contestata, con la conseguenza che doveva ritenersi acclarato che i danni lamentati dalla parte attrice fossero riconducibili alle infiltrazioni conseguenti alle perdite degli impianti condominiali;
• che, sotto il profilo del quantum debeatur, la parte attrice aveva lamentato danni alle merci pari ad € 22.178,00 quale esborso per l'acquisto di capi di abbigliamento (danno emergente) ed € 11.131,68 quale mancato ricavo derivante dalla vendita dei beni (lucro cessante);
• che la stima effettuata dal CTP non poteva essere recepita, in quanto recisamente contestata dal convenuto ed infatti non supportata da idonei riscontri, ma frutto di valutazioni di parte, acquisite senza il coinvolgimento del per una verifica in contraddittorio;
CP_1
• che i riscontri, in particolare fotografici, che documentavano come le infiltrazioni di liquami avessero intaccato alcuni capi di abbigliamento, non erano suscettibili di valutazione alcuna ai fini della quantificazione del danno;
• che le lamentele oggetto della controversia erano state trasposte al a distanza di CP_1 mesi, con la conseguenza che il Condominio non aveva potuto apprezzare l'accaduto e valutare i danni per formulare un'offerta risarcitoria;
• né poteva giungersi ad una liquidazione equitativa del danno, non vertendosi in una fattispecie di danni da lesione di beni immateriali, la cui quantificazione è difficile da dimostrare;
• pertanto, pur nel riscontro dell'esistenza della condotta generatrice di danno ingiusto, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta per carenza di prova sul quantum;
• che le spese dovevano essere integralmente compensate tra le parti, essendosi acclarato l'an debeatur ed essendo la domanda stata rigettata per mancanza di idonea dimostrazione del quantum. 4. Con atto di citazione notificato in data 13.2.2018, proponeva appello, chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
In sintesi, lamentava:
4.1. l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
sosteneva: che il Tribunale avesse del tutto trascurato la valutazione delle prove documentali e testimoniali;
che dall'elaborato peritale redatto dal geom. , corredato da documentazione fotografica, emergeva la presenza di Persona_1 numerosi capi di abbigliamento completamente rovinati, elencati analiticamente con le relative fatture di acquisto e l'unico estratto autentico dei libri contabili;
che la quantificazione dei danni poteva farsi anche in via presuntiva;
4.2. l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;
sosteneva: che il Tribunale avesse omesso di considerare la confessione giudiziale dell'amministratore del condominio, il quale, nell'immediatezza dei fatti, contattato telefonicamente, si era recato presso il locale commerciale per constatare l'accaduto e, in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 21.4.2015, aveva confermato la circostanza n. 2 dell'atto di citazione ossia che numerosi risultavano i capi di abbigliamento danneggiati dallo sversamento;
4.3. l'omessa motivazione sulla violazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.; sosteneva: che con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore aveva depositato l'elenco analitico dei capi danneggiati, con le relative fatture e l'estratto autentico dei libri contabili e con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la parte convenuta non aveva effettuato alcun disconoscimento formale ovvero contestazione della detta documentazione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.6.2018, si costituiva il
[...]
, , chiedendo di dichiarare inammissibili o Controparte_1 CP_1 Controparte_1 comunque rigettare l'appello proposto.
6. La causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.2.2023 -relatore cons. dott. Paternoster-, veniva rimessa sul ruolo con provvedimento del 26.10.2023. All'udienza del 2.4.2023 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione -relatore giudice ausiliario avv. Nastri-, ma con provvedimento del 9.4.2025 veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e assegnata al relatore cons. dott.ssa D'Alessandro.
All'udienza del 15.7.2025 la causa veniva assegnata in decisione con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Preliminarmente, l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
8. Nel merito, i motivi di appello proposti -che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- sono fondati, nei limiti di seguito precisati.
Infatti, all'esito del riesame -richiesto dall'appellante- del materiale probatorio raccolto, si giunge ad un risultato di giudizio difforme rispetto a quello cui è giunto il Tribunale -che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore in primo grado affermando che, pur risultando pacifico tra le parti che nel locale commerciale condotto in locazione dall'attore era stato rinvenuto del liquame fuoriuscito dalla condotta di scarico condominiale, ciò che non risultava provato era il danno materiale lamentato dall'attore-.
Ed invero, si deve in primo luogo prendere atto della circostanza che, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, la parte convenuta ha affermato che, pur non contestando “il fatto storico della fuoriuscita di liquidi dalla condotta condominiale di scarico”, tuttavia “ne contesta decisamente sia l'asserita quantità sia i danni che la ridetta fuoriuscita di liquidi avrebbe provocato
e la conseguente quantificazione”.
E' pertanto evidente che -come già evidenziato dal Tribunale- è pacifico tra le parti che la causa dello sversamento di liquami nel locale commerciale dell'attore debba farsi risalire alla condotta condominiale di scarico e dunque sussiste, sotto il profilo dell'an debeatur, la responsabilità del
CP_1
Stante, invece, la contestazione, da parte del convenuto, dei danni lamentati dall'attore, CP_1 quest'ultimo è chiaramente gravato dell'onere di provare la sussistenza dei danni concretamente subiti.
Sul punto, si deve altresì rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 21.4.2015, il legale rappresentante del CP_1 non ha confessato i fatti capitolati dall'attore nella circostanza n. 2 dell'atto di citazione –“vero che la fuoriuscita di liquami dalla condotta dello scarico condominiale danneggiava numerosi capi di abbigliamento”, avendo invece negato la veridicità della detta n.
2 -rispondendo “non è vera la circ.
n. 2”-. Passando ad esaminare le risultanze delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio di primo grado, emerge che il teste condomino intervenuto sui luoghi il giorno Testimone_1 dello sversamento, ha riferito di aver visto la fuoriuscita di acqua che “si versava su uno scaffale dove
c'erano delle maglie”, aggiungendo che “le maglie sullo scaffale erano bagnate” e che “lo sversamento si verificava solo in quel punto del negozio ove non vi erano altri scaffali oltre quello delle maglie”; il teste , che ha effettuato un sopralluogo alcuni giorni dopo lo Persona_1 sversamento, pur avendo riferito di aver visto “tutti i capi d'abbigliamento danneggiati dal liquame”, non ha specificato di quali capi di abbigliamento si sia trattato;
le testi e Testimone_2 Tes_3
, commesse del negozio, hanno riferito che il liquame “aveva bagnato anche alcuni capi di
[...] abbigliamento”.
Ne consegue che si debba tener conto, ai fini della decisione, della circostanza che le maglie presenti sullo scaffale risultavano attinte dai liquami.
Quanto alle risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore, contestata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado -cfr. in particolare, pag. 5 della detta comparsa-, osserva la Corte che le prime quattro foto allegate alla consulenza tecnica di parte recano la data del 21.5.2011 -due giorni dopo il rinvenimento del liquame nel locale commerciale-; di esse, le prime due foto ritraggono alcuni scaffali del locale commerciale sui quali è riposta della merce piegata, in parte imbustata, mentre le altre due ritraggono il punto del locale dal quale si è verificata la fuoriuscita del liquame, collocato vicino agli scaffali;
le foto n. 5, 6, 7, 8 e 9 sono invece prive di data e ritraggono capi di abbigliamento appesi a grucce (in particolare, tailleur, abiti, giacche, casacche, impermeabili, pantaloni, camice), quindi non collocati sugli scaffali.
In ordine, poi, alla valenza probatoria dell'elenco analitico dei capi danneggiati, prodotto in giudizio dall'attore in allegato alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., osserva la Corte che trattasi di un elenco unilateralmente predisposto dall'attore e, pertanto, seppure accompagnato dalle fatture di acquisto dei capi elencati e dell'estratto autentico dei libri contabili -documenti idonei a provare soltanto che l'attore disponeva di quei capi nel suo magazzino- non dimostra che tutti i capi elencati siano stati effettivamente danneggiati e la mancata specifica contestazione del contenuto del detto documento da parte del convenuto, non vale certo a esonerare l'attore dall'onere di fornire la prova del danneggiamento di ciascuno dei capi in relazione ai quali ha chiesto il ristoro, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (Cass. Civ., n. 17261/2025).
Considerato che dalle dichiarazioni testimoniale raccolte è emerso che le maglie presenti sullo scaffale risultavano bagnate e verificato che dalle fotografie datate 21.5.2011 risulta che, nelle vicinanze del punto in cui si è verificato lo sversamento, vi erano degli scaffali sui quali erano riposte delle merci piegate, alcune imbustate, che erano evidentemente la maglieria cui il teste ha Tes_1 fatto riferimento, si deve concludere che, tra tutti i capi indicati nell'elenco prodotto dall'attore in allegato alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., solo cardigan, maglie e t-shirt sono risultate -all'esito dell'istruttoria svolta- effettivamente danneggiate.
Ne consegue che le uniche voci di danno risarcibile sono quelle relative ad € 137,6 (cardigan Marri),
€ 193,8 (maglie Diritta), € 114,9 (t-shirt Amaretto), € 123,9 (maglie Doig), € 162,6 (t-shirt Aleppo), per un totale di € 595,2; si fa presente che, ai fini del calcolo del danno risarcibile, si è tenuto conto non del valore commerciale della maglieria, indicato nel già citato elenco prodotto dall'attore e tuttavia non supportato da alcun elemento di riscontro, bensì del costo unitario di ciascun articolo di maglieria risultante dalle fatture del 22.12.2010 e del 31.1.2011 prodotte dall'attore unitamente alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Vertendosi in materia di credito di valore, l'importo di € 595,2 -espresso in valori monetari risalenti ad un'epoca sostanzialmente coeva all'evento dannoso, occorso in data 19.5.2011- va necessariamente rivalutato all'attualità ovvero alla data della sua liquidazione definitiva, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
e così, il quantum risarcitorio, valutato all'attualità, è determinabile in complessivi €
757,69.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale e quindi di debito di valore, gli interessi -richiesti dal andranno calcolati al tasso legale ed applicati sull'importo di € 757,69 devalutato al dì Pt_1 dell'illecito -19.5.2011- ed annualmente rivalutato in applicazione degli indici Istat, dalla data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sull'importo totale così risultante –comprensivo del capitale liquidato all'attualità pari ad € 757,69 e degli interessi calcolati come innanzi indicato-, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, sino al soddisfo. Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, il deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti da , Controparte_1 Parte_1 quantificati in € 757,69, oltre interessi e rivalutazione come innanzi indicato.
9. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue che il soccombente dovrà rifondere le spese di lite del doppio Controparte_1 grado di giudizio sostenute da , liquidate come in dispositivo, in applicazione dei Parte_1 parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum e non del disputatum, rientrante nello scaglione fino ad €
1.100,00) e dei parametri medi-.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 109417/2017 emessa dal Tribunale di Matera, così provvede:
a) riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, al pagamento, in favore di , dell'importo di €
[...] Parte_1
757,69 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
b) condanna il in , alla Controparte_1 CP_1 rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte per il doppio grado di giudizio, così liquidate:
• per il primo grado di giudizio: € 224,63 per esborsi ed € 662,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado di giudizio: € 382,5 per esborsi ed € 673,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 141/2018, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, dall'avv. Vincenzo Guida Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marina di Nova Siri (MT)
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Donadio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Policoro (MT)
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo raccomandata spedita il 14.12.2012, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Matera, il Controparte_1
, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento del risarcimento dei danni patiti, CP_1 quantificati in € 22.178,00 ed indicati in citazione;
deduceva di aver subito, in data 19.5.2011, quale conduttore di un esercizio commerciale ubicato all'interno dello stabile condominiale, danni derivanti da infiltrazioni provenienti dagli impianti idrico-fognari del condominio e da perdita delle condutture idriche, che avevano arrecato pregiudizio alle merci presenti nel locale commerciale, non più commerciabili in quanto intaccate dai liquami derivanti dalle infiltrazioni. 2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.4.2013, si costituiva il CP_1 convenuto, contestando la quantificazione dei danni effettuata dall'attore e deducendo che le quantità di liquami sversatesi erano state minime;
evidenziava che la richiesta stragiudiziale di risarcimento era pervenuta a distanza di circa cinque mesi dai fatti e ciò aveva pregiudicato la possibilità di procedere in contraddittorio alla verifica dei danni;
contestava la stima dei danni fornita dal CTP di parte attrice.
3. Con sentenza n. 1094/2017, depositata in cancelleria il 5.10.2017, il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Il primo Giudice affermava:
• che, sotto il profilo dell'an debeatur, la causa delle infiltrazioni dedotte in giudizio aveva trovato riscontro nelle risultanze istruttorie e non era comunque stata contestata, con la conseguenza che doveva ritenersi acclarato che i danni lamentati dalla parte attrice fossero riconducibili alle infiltrazioni conseguenti alle perdite degli impianti condominiali;
• che, sotto il profilo del quantum debeatur, la parte attrice aveva lamentato danni alle merci pari ad € 22.178,00 quale esborso per l'acquisto di capi di abbigliamento (danno emergente) ed € 11.131,68 quale mancato ricavo derivante dalla vendita dei beni (lucro cessante);
• che la stima effettuata dal CTP non poteva essere recepita, in quanto recisamente contestata dal convenuto ed infatti non supportata da idonei riscontri, ma frutto di valutazioni di parte, acquisite senza il coinvolgimento del per una verifica in contraddittorio;
CP_1
• che i riscontri, in particolare fotografici, che documentavano come le infiltrazioni di liquami avessero intaccato alcuni capi di abbigliamento, non erano suscettibili di valutazione alcuna ai fini della quantificazione del danno;
• che le lamentele oggetto della controversia erano state trasposte al a distanza di CP_1 mesi, con la conseguenza che il Condominio non aveva potuto apprezzare l'accaduto e valutare i danni per formulare un'offerta risarcitoria;
• né poteva giungersi ad una liquidazione equitativa del danno, non vertendosi in una fattispecie di danni da lesione di beni immateriali, la cui quantificazione è difficile da dimostrare;
• pertanto, pur nel riscontro dell'esistenza della condotta generatrice di danno ingiusto, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta per carenza di prova sul quantum;
• che le spese dovevano essere integralmente compensate tra le parti, essendosi acclarato l'an debeatur ed essendo la domanda stata rigettata per mancanza di idonea dimostrazione del quantum. 4. Con atto di citazione notificato in data 13.2.2018, proponeva appello, chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
In sintesi, lamentava:
4.1. l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
sosteneva: che il Tribunale avesse del tutto trascurato la valutazione delle prove documentali e testimoniali;
che dall'elaborato peritale redatto dal geom. , corredato da documentazione fotografica, emergeva la presenza di Persona_1 numerosi capi di abbigliamento completamente rovinati, elencati analiticamente con le relative fatture di acquisto e l'unico estratto autentico dei libri contabili;
che la quantificazione dei danni poteva farsi anche in via presuntiva;
4.2. l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;
sosteneva: che il Tribunale avesse omesso di considerare la confessione giudiziale dell'amministratore del condominio, il quale, nell'immediatezza dei fatti, contattato telefonicamente, si era recato presso il locale commerciale per constatare l'accaduto e, in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 21.4.2015, aveva confermato la circostanza n. 2 dell'atto di citazione ossia che numerosi risultavano i capi di abbigliamento danneggiati dallo sversamento;
4.3. l'omessa motivazione sulla violazione dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.; sosteneva: che con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore aveva depositato l'elenco analitico dei capi danneggiati, con le relative fatture e l'estratto autentico dei libri contabili e con la terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la parte convenuta non aveva effettuato alcun disconoscimento formale ovvero contestazione della detta documentazione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.6.2018, si costituiva il
[...]
, , chiedendo di dichiarare inammissibili o Controparte_1 CP_1 Controparte_1 comunque rigettare l'appello proposto.
6. La causa trattenuta in decisione all'udienza del 21.2.2023 -relatore cons. dott. Paternoster-, veniva rimessa sul ruolo con provvedimento del 26.10.2023. All'udienza del 2.4.2023 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione -relatore giudice ausiliario avv. Nastri-, ma con provvedimento del 9.4.2025 veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e assegnata al relatore cons. dott.ssa D'Alessandro.
All'udienza del 15.7.2025 la causa veniva assegnata in decisione con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Preliminarmente, l'appello risulta ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
8. Nel merito, i motivi di appello proposti -che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- sono fondati, nei limiti di seguito precisati.
Infatti, all'esito del riesame -richiesto dall'appellante- del materiale probatorio raccolto, si giunge ad un risultato di giudizio difforme rispetto a quello cui è giunto il Tribunale -che ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'attore in primo grado affermando che, pur risultando pacifico tra le parti che nel locale commerciale condotto in locazione dall'attore era stato rinvenuto del liquame fuoriuscito dalla condotta di scarico condominiale, ciò che non risultava provato era il danno materiale lamentato dall'attore-.
Ed invero, si deve in primo luogo prendere atto della circostanza che, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, la parte convenuta ha affermato che, pur non contestando “il fatto storico della fuoriuscita di liquidi dalla condotta condominiale di scarico”, tuttavia “ne contesta decisamente sia l'asserita quantità sia i danni che la ridetta fuoriuscita di liquidi avrebbe provocato
e la conseguente quantificazione”.
E' pertanto evidente che -come già evidenziato dal Tribunale- è pacifico tra le parti che la causa dello sversamento di liquami nel locale commerciale dell'attore debba farsi risalire alla condotta condominiale di scarico e dunque sussiste, sotto il profilo dell'an debeatur, la responsabilità del
CP_1
Stante, invece, la contestazione, da parte del convenuto, dei danni lamentati dall'attore, CP_1 quest'ultimo è chiaramente gravato dell'onere di provare la sussistenza dei danni concretamente subiti.
Sul punto, si deve altresì rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 21.4.2015, il legale rappresentante del CP_1 non ha confessato i fatti capitolati dall'attore nella circostanza n. 2 dell'atto di citazione –“vero che la fuoriuscita di liquami dalla condotta dello scarico condominiale danneggiava numerosi capi di abbigliamento”, avendo invece negato la veridicità della detta n.
2 -rispondendo “non è vera la circ.
n. 2”-. Passando ad esaminare le risultanze delle prove testimoniali raccolte nel corso del giudizio di primo grado, emerge che il teste condomino intervenuto sui luoghi il giorno Testimone_1 dello sversamento, ha riferito di aver visto la fuoriuscita di acqua che “si versava su uno scaffale dove
c'erano delle maglie”, aggiungendo che “le maglie sullo scaffale erano bagnate” e che “lo sversamento si verificava solo in quel punto del negozio ove non vi erano altri scaffali oltre quello delle maglie”; il teste , che ha effettuato un sopralluogo alcuni giorni dopo lo Persona_1 sversamento, pur avendo riferito di aver visto “tutti i capi d'abbigliamento danneggiati dal liquame”, non ha specificato di quali capi di abbigliamento si sia trattato;
le testi e Testimone_2 Tes_3
, commesse del negozio, hanno riferito che il liquame “aveva bagnato anche alcuni capi di
[...] abbigliamento”.
Ne consegue che si debba tener conto, ai fini della decisione, della circostanza che le maglie presenti sullo scaffale risultavano attinte dai liquami.
Quanto alle risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore, contestata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado -cfr. in particolare, pag. 5 della detta comparsa-, osserva la Corte che le prime quattro foto allegate alla consulenza tecnica di parte recano la data del 21.5.2011 -due giorni dopo il rinvenimento del liquame nel locale commerciale-; di esse, le prime due foto ritraggono alcuni scaffali del locale commerciale sui quali è riposta della merce piegata, in parte imbustata, mentre le altre due ritraggono il punto del locale dal quale si è verificata la fuoriuscita del liquame, collocato vicino agli scaffali;
le foto n. 5, 6, 7, 8 e 9 sono invece prive di data e ritraggono capi di abbigliamento appesi a grucce (in particolare, tailleur, abiti, giacche, casacche, impermeabili, pantaloni, camice), quindi non collocati sugli scaffali.
In ordine, poi, alla valenza probatoria dell'elenco analitico dei capi danneggiati, prodotto in giudizio dall'attore in allegato alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., osserva la Corte che trattasi di un elenco unilateralmente predisposto dall'attore e, pertanto, seppure accompagnato dalle fatture di acquisto dei capi elencati e dell'estratto autentico dei libri contabili -documenti idonei a provare soltanto che l'attore disponeva di quei capi nel suo magazzino- non dimostra che tutti i capi elencati siano stati effettivamente danneggiati e la mancata specifica contestazione del contenuto del detto documento da parte del convenuto, non vale certo a esonerare l'attore dall'onere di fornire la prova del danneggiamento di ciascuno dei capi in relazione ai quali ha chiesto il ristoro, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (Cass. Civ., n. 17261/2025).
Considerato che dalle dichiarazioni testimoniale raccolte è emerso che le maglie presenti sullo scaffale risultavano bagnate e verificato che dalle fotografie datate 21.5.2011 risulta che, nelle vicinanze del punto in cui si è verificato lo sversamento, vi erano degli scaffali sui quali erano riposte delle merci piegate, alcune imbustate, che erano evidentemente la maglieria cui il teste ha Tes_1 fatto riferimento, si deve concludere che, tra tutti i capi indicati nell'elenco prodotto dall'attore in allegato alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., solo cardigan, maglie e t-shirt sono risultate -all'esito dell'istruttoria svolta- effettivamente danneggiate.
Ne consegue che le uniche voci di danno risarcibile sono quelle relative ad € 137,6 (cardigan Marri),
€ 193,8 (maglie Diritta), € 114,9 (t-shirt Amaretto), € 123,9 (maglie Doig), € 162,6 (t-shirt Aleppo), per un totale di € 595,2; si fa presente che, ai fini del calcolo del danno risarcibile, si è tenuto conto non del valore commerciale della maglieria, indicato nel già citato elenco prodotto dall'attore e tuttavia non supportato da alcun elemento di riscontro, bensì del costo unitario di ciascun articolo di maglieria risultante dalle fatture del 22.12.2010 e del 31.1.2011 prodotte dall'attore unitamente alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Vertendosi in materia di credito di valore, l'importo di € 595,2 -espresso in valori monetari risalenti ad un'epoca sostanzialmente coeva all'evento dannoso, occorso in data 19.5.2011- va necessariamente rivalutato all'attualità ovvero alla data della sua liquidazione definitiva, mediante l'applicazione dell'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
e così, il quantum risarcitorio, valutato all'attualità, è determinabile in complessivi €
757,69.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale e quindi di debito di valore, gli interessi -richiesti dal andranno calcolati al tasso legale ed applicati sull'importo di € 757,69 devalutato al dì Pt_1 dell'illecito -19.5.2011- ed annualmente rivalutato in applicazione degli indici Istat, dalla data dell'illecito, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, dalla data della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, sull'importo totale così risultante –comprensivo del capitale liquidato all'attualità pari ad € 757,69 e degli interessi calcolati come innanzi indicato-, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, sino al soddisfo. Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, il deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti da , Controparte_1 Parte_1 quantificati in € 757,69, oltre interessi e rivalutazione come innanzi indicato.
9. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ne consegue che il soccombente dovrà rifondere le spese di lite del doppio Controparte_1 grado di giudizio sostenute da , liquidate come in dispositivo, in applicazione dei Parte_1 parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (calcolato sulla base del decisum e non del disputatum, rientrante nello scaglione fino ad €
1.100,00) e dei parametri medi-.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 109417/2017 emessa dal Tribunale di Matera, così provvede:
a) riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, al pagamento, in favore di , dell'importo di €
[...] Parte_1
757,69 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
b) condanna il in , alla Controparte_1 CP_1 rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte per il doppio grado di giudizio, così liquidate:
• per il primo grado di giudizio: € 224,63 per esborsi ed € 662,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
• per il secondo grado di giudizio: € 382,5 per esborsi ed € 673,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta