Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 08/05/2026, n. 8586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8586 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08586/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03575/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3575 del 2023, proposto da Stago Italia - S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Sommaruga, Paola Sangiovanni, Federico Ianeselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Sommaruga in Roma, piazza dei Caprettari 70;
contro
Regione Marche, Azienda Regionale Sanitaria Marche, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Asur Marche, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, I.R.C.C.S. Inrca, Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino, Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
3 M.C.-Societa' per Azioni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento o la declaratoria di nullità
• del decreto direttoriale 14 dicembre 2022 n. 52 emesso dal Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”;
• della nota regionale 14 novembre 2022, prot. n. 1407128, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”;
• del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251;
• del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216;
• nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa:
(i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
(ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
(iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”;
(iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
(v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;
(vi) tutti gli atti e/o provvedimenti degli Enti del SSR della Regione Marche con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui:
- la determina del Direttore Generale ASUR n°466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n° 706 del 14 novembre 2022;
- la determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019;
- la determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019;
- la determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Regione Marche, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa ON IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha censurato i provvedimenti statali e regionali, meglio indicati in epigrafe, in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ivi compreso il provvedimento della regione Marche diretto specificamente a dare attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli stessi anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9- ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali ”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
Considerato che parte ricorrente:
- in data 9 marzo 2026 ha versato in atti i seguenti documenti:
--Doc. A) Marche_ decreto del Direttore del Dipartimento Salute del 14 novembre 2022, avente ad oggetto “ comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 ”;
--Doc. B) Marche_ Decreto 150 del 09 ottobre 2025, avente ad oggetto “ Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018: pubblicazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici che hanno provveduto al versamento delle quote determinate ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.L. 34/2023 e dell’art. 7 comma 1 del D.L. 95/2025 ”;
- in data 2 aprile 2026 ha depositato una memoria, a mezzo della quale, vista la propria adesione al regime premiale introdotto dall’art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, con pagamento delle somme corrispondenti al 48% di quanto dovuto in base a tutti i provvedimenti regionali e provinciali che la riguardano, come emerge dal Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 150 del 9 ottobre 2025 (Doc. B, precedentemente prodotto), ha conseguentemente chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
Rilevato che:
- l’art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni con l. 26 maggio 2023, n. 56, prevede che: “ Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo 4 di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis ”;
- che Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria n. 150 del 9 ottobre 2025 (“ Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018: pubblicazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici che hanno provveduto al versamento delle quote determinate ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.L. 34/2023 e dell’art. 7 comma 1 del D.L. 95/2025 ”), prodotto da parte ricorrente in data 9 marzo 2025, attesta l’avvenuto pagamento della somma decurtata ai sensi del d.l. n. 34/2023 da parte della ricorrente, annoverata, invero, nell’“ ALLEGATO B: Elenco Aziende Fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano che hanno assolto all’obbligo di pagamento pari al 48 per cento ”;
- dalla lettura della norma emerge chiaramente che, affinché possa determinarsi la cessazione della materia del contendere nell’ambito dei giudizi inerenti il riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, debbano ricorrere cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento da parte delle aziende fornitrici della quota di ripiano sulle stesse ricadente, anche l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto tempestivo pagamento, venendo a configurarsi una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi;
Ritenuto che, nel caso di specie, a fronte di quanto dedotto e prodotto in atti, con particolare riferimento a quanto accertato dalla Regione Marche in ordine al versamento della somma decurtata da parte della ricorrente, debba ritenersi effettivamente integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni con l. 26 maggio 2023, n. 56;
Ritenuto, dunque, che al Collegio non resti che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL LA, Presidente FF
ON IC, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ON IC | CL LA |
IL SEGRETARIO