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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5582/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5582/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
24.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in data 26.07.2014 in San Martino di Lupari (PD), trascritto al n. CP_1 Parte_1
18, parte II, Serie A, Volume O del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino di
Lupari (PD) per l'anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Affidamento della figlia: la figlia minore , viene affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori in modo che gli stessi provvedano in egual misura all'educazione ed istruzione della
Pag. 1 a 3 piccola;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo dai genitori i quali, quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno disgiuntamente la potestà parentale, mentre concorderanno ogni decisione sulle questioni di maggiore interesse e di straordinaria gestione. manterrà Persona_1
la collocazione abituale e prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in San Martino di
Lupari (PD), Via Neschi nr.2 int.
2. Il padre potrà tenerla con sé il mercoledì pomeriggio e due week- end al mese, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle 20.00 se vi è scuola, altrimenti fino alle ore 22, salvo diverso accordo tra i genitori. Per quanto riguarda i periodi festivi: il padre starà con la figlia ad anni alterni per le vacanze pasquali;
sette giorni durante le vacanze natalizie, che comprenderanno ad anni alterni il Capodanno ed il Natale;
ponti alternati;
quindici giorni durante le vacanze estive. I genitori concorderanno il periodo estivo entro il 15 maggio di ciascun anno.
Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere diverse e più ampie modalità di visita, rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione.
3. Assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale, sita in San Martino di Lupari (PD), Via Neschi nr.2, int. 2, viene assegnata alla sig.ra nuda proprietaria, che continuerà ad abitarla con la Pt_1
figlia minore.
4. Contributo al mantenimento della figlia: il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 500,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle note coordinate. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie, nelle quali i coniugi intendono ricomprendere anche quelle relative all'eventuale servizio mensa e servizio di trasporto scolastico, verranno ripartite al 50% tra i coniugi conformemente a quanto previsto dal protocollo del
Tribunale di Padova, che i coniugi dichiarano di aver letto e di accettare. I coniugi concordano che l'assegno unico venga interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
5. Regolamenti finanziari: i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento. Dichiarano di avere esaustivamente regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali.
6. Spese legali del procedimento di divorzio compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], hanno CP_1
contratto matrimonio concordatario il 26/07/2014 in San Martino di Lupari (PD),
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 18, Parte
Pag. 2 a 3 II, Serie A, anno 2014. Dalla loro unione è nata la figlia il Persona_2
29.04.2016 in AN ET (TV).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova il 27.10.2020 e la separazione è stata omologata in pari data.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 26/07/2014 in San Martino di Lupari (PD), e CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 18, Parte
II, Serie A, anno 2014;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10 /07/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Pag. 3 a 3
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5582/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. PIOVAN BEATRICE, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nelle note scritte depositate il
24.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in data 26.07.2014 in San Martino di Lupari (PD), trascritto al n. CP_1 Parte_1
18, parte II, Serie A, Volume O del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino di
Lupari (PD) per l'anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Affidamento della figlia: la figlia minore , viene affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori in modo che gli stessi provvedano in egual misura all'educazione ed istruzione della
Pag. 1 a 3 piccola;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo dai genitori i quali, quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno disgiuntamente la potestà parentale, mentre concorderanno ogni decisione sulle questioni di maggiore interesse e di straordinaria gestione. manterrà Persona_1
la collocazione abituale e prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in San Martino di
Lupari (PD), Via Neschi nr.2 int.
2. Il padre potrà tenerla con sé il mercoledì pomeriggio e due week- end al mese, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle 20.00 se vi è scuola, altrimenti fino alle ore 22, salvo diverso accordo tra i genitori. Per quanto riguarda i periodi festivi: il padre starà con la figlia ad anni alterni per le vacanze pasquali;
sette giorni durante le vacanze natalizie, che comprenderanno ad anni alterni il Capodanno ed il Natale;
ponti alternati;
quindici giorni durante le vacanze estive. I genitori concorderanno il periodo estivo entro il 15 maggio di ciascun anno.
Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere diverse e più ampie modalità di visita, rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione.
3. Assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale, sita in San Martino di Lupari (PD), Via Neschi nr.2, int. 2, viene assegnata alla sig.ra nuda proprietaria, che continuerà ad abitarla con la Pt_1
figlia minore.
4. Contributo al mantenimento della figlia: il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 500,00, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle note coordinate. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie, nelle quali i coniugi intendono ricomprendere anche quelle relative all'eventuale servizio mensa e servizio di trasporto scolastico, verranno ripartite al 50% tra i coniugi conformemente a quanto previsto dal protocollo del
Tribunale di Padova, che i coniugi dichiarano di aver letto e di accettare. I coniugi concordano che l'assegno unico venga interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
5. Regolamenti finanziari: i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento. Dichiarano di avere esaustivamente regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali.
6. Spese legali del procedimento di divorzio compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] a [...], hanno CP_1
contratto matrimonio concordatario il 26/07/2014 in San Martino di Lupari (PD),
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 18, Parte
Pag. 2 a 3 II, Serie A, anno 2014. Dalla loro unione è nata la figlia il Persona_2
29.04.2016 in AN ET (TV).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova il 27.10.2020 e la separazione è stata omologata in pari data.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 26/07/2014 in San Martino di Lupari (PD), e CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 18, Parte
II, Serie A, anno 2014;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10 /07/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Pag. 3 a 3