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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5394 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1344/2024, promosso da:
1) , nato il [...] in [...]; Parte_1
2) , nata il [...] in [...]; Parte_2
3) , nata il [...] in [...], minorenne, rappresentata Persona_1 ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e Parte_2 Parte_3
4) , nata il [...] in [...]; Persona_2
5) , nato il [...] in [...], minorenne, Parte_4 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_2 Persona_3
6) , nato il [...] in [...]; Parte_5
7) , nato il [...] in [...]; Parte_6
8) , nata il [...] in [...], minorenne, rappresentato ai fini del Persona_4 presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Parte_6 Persona_5
9) , nata il [...] in [...], minorenne, rappresentata ai fini del Parte_7 presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Parte_6 Persona_5
10) , nata il [...] in [...]; Parte_8
11) , nato il [...] in [...]; Parte_9
12) , nato il [...] in [...]; Parte_10
13) , nato il [...] in [...]; Parte_11
14) , nata il [...] in [...]; Parte_12
15) , nato il [...] in [...]; Parte_13
16) , nato il [...] in [...]; Persona_6
17) , nato il [...] in [...]; Parte_14
18) , nata il [...] in [...], minorenne, Parte_15 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_14 Per_7 Parte_16
1 19) , nato il [...] in [...], minorenne, Persona_8 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_14 CP_1 Parte_15
20) nata il [...] in [...]; Parte_17
21) nato il [...] in [...]; Parte_18
22) nata il [...] in [...], minorenne, Persona_9 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_18 Persona_10
23) , nata il [...] in [...]; Persona_11
24) , nato il [...] in [...], minorenne, Parte_19 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_11 Controparte_2
25) , nato il [...] in [...]; Parte_20
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico RUOPPOLO del Foro di Napoli RICORRENTI contro
Controparte_3 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del giorno 13 novembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 05/02/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] il [...], ed espongono Pt_2 Parte_21 che:
2 - emigrava in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza Parte_22 italiana, né essersi naturalizzata cittadina brasiliana, e contraeva matrimonio nel 1888 con
(nato il [...] a [...], Trento, e dunque Persona_12 proveniente dall'Impero Austro Ungarico); la stessa decedeva in Brasile nel 1943;
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_22 Persona_12 nasceva in data 26.01.1902 , il quale contraeva matrimonio nel 1923 con Persona_13
Persona_14
- dall'unione matrimoniale tra ed nasceva in data Persona_13 Persona_14
13.03.1924 CI VI, il quale contraeva matrimonio nel 1944 con
[...]
; Controparte_4
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_23 Controparte_4
nascevano:
[...]
A. in data 13.08.1945 , il quale contraeva matrimonio nel 1974 Controparte_5 con (per poi separarsi nel 1994 e divorziare nel 2005); Persona_15
B. in data 24.07.1949 (odierno ricorrente), il quale contraeva Parte_11 matrimonio nel 1977 con (odierna ricorrente iure Parte_12 matrimonii, nata in data [...]); Persona_16
C. in data 16.10.1951 , la quale contraeva matrimonio nel 1974 Parte_24 con , passando a chiamarsi Persona_17 [...]
; Parte_25
D. in data 10.12.1953 ÇÃ DA VI, la quale contraeva matrimonio nel 1977 con (per poi separarsi nel 1999 e Persona_18 divorziare nel 2003); E. in data 19.03.1956 , il quale contraeva matrimonio nel 1977 Persona_19 con (per poi separarsi nel 1985 e divorziare nel 1993); Parte_26
F. in data 27.04.1960 , la quale contraeva matrimonio nel Persona_20 Per_2 1983 con , passando a chiamarsi Parte_5
[...]
; Parte_2
- dall'unione matrimoniale tra e Controparte_5 Persona_15 nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 12.04.1975 , il quale contraeva terzo matrimonio nel Persona_6
2015 con;
Controparte_6
o in data 20.04.1983 , la quale contraeva matrimonio nel 2001 Persona_2 con (per poi separarsi nel 2005 e divorziare nel 2011); Persona_21 dalla successiva relazione con generava in data Persona_3
25.11.2007 (odierno ricorrente); Parte_4
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_11 Pt_12 Parte_12 nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 06.08.1979 (odierno ricorrente), il quale contraeva Parte_14 secondo matrimonio nel 2016 con;
dalla Parte_27 loro unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ in data 03.01.2017 ; Parte_15
▪ in data 14.05.2020 ; Persona_8
o in data 21.05.1982 , il quale contraeva matrimonio nel 2002 con Parte_13
3 ; Controparte_7
o in data 13.10.1984 ; Parte_8
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_25 Persona_17 nascevano gli odierni ricorrenti:
[...]
o in data 28.11.1974 , il quale contraeva matrimonio Parte_20 nel 2003 con (per poi separarsi nel 2009 e divorziare nel Persona_22
2015);
o in data 18.07.1977 , il quale contraeva Parte_6 matrimonio nel 2004 con;
dalla loro unione Persona_5 matrimoniale nascevano le odierne ricorrenti:
▪ in data 20.12.2007 ; Persona_4
▪ in data 05.09.2009 ; Parte_7
o in data 10.06.1980 , la quale contraeva matrimonio nel 2006 Persona_11 con;
dalla loro unione matrimoniale nasceva in Controparte_2 data 06.11.2007 (odierno ricorrente); Parte_19
- dall'unione matrimoniale tra ÇÃ DA VI e Persona_18 nasceva in data 20.05.1978 (odierno
[...] Parte_18 ricorrente), il quale contraeva secondo matrimonio nel 2017 con;
Persona_23
- dalla precedente relazione di con Parte_18 Persona_10 nascevano le odierne ricorrenti:
[...]
o in data 02.10.2000 Parte_17
o in data 30.11.2009 Persona_9
- dalla relazione tra e nascevano Persona_19 Persona_24 gli odierni ricorrenti:
o in data 05.08.1985 , il quale contraeva matrimonio nel 2012 Parte_10 con (per poi divorziare nel 2013); Persona_25
o in data 06.03.1990 ; Parte_9
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_28 Parte_5
nascevano gli odierni ricorrenti:
[...]
o in data 16.05.1986 , il quale contraeva Parte_5 matrimonio nel 2015 con (per poi divorziare Controparte_8 nel 2018);
o in data 24.02.1988 ; Parte_1
o in data 29.07.1991 , la quale dalla relazione Parte_2 con generava in data 04.12.2013 Parte_3 Persona_1
(odierna ricorrente).
[...]
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_3 il 28 gennaio 2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 6 agosto 2025, si è limitato a prenderne visione.
4 5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 13 novembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il 10 novembre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento, e depositando la documentazione richiesta con decreto del 25 settembre 2025. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_26 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a
5 Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche
6 forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che l'ava nata Parte_22 in Italia il 14.5.1869 da padre cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero (nato in Persona_12 data 24.02.1866 a Curazia di Vignola (TN), all'epoca facente parte dell'Impero Austro-Ungarico), posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948:
[...]
è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino Parte_22 straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti
7 anche se nati prima dell'1.1.1948.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_3 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Persona_1 Persona_2 [...]
, , Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Persona_4 Parte_7 [...]
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Parte_11 Parte_13 Persona_6 Parte_14
, , Parte_15 Persona_8 Parte_17
[...] Parte_18 Persona_9 [...]
, , ) Persona_11 Parte_19 Parte_20 meritano accoglimento.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da
[...]
, per matrimonio con , si reputa che il ricorso Parte_12 Parte_11 sia improcedibile.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della notoria situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia, il ricorso presentato da è volto all'ottenimento della Parte_12 cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983 (le nozze con
[...]
risalgono al 1° settembre 1977). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione Parte_11 giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la
8 domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento Persona_27 costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere dichiarata Parte_12 improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Controparte_3
Tribunale di Roma).
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1) , nato il [...] in [...]; Parte_1
2) , nata il [...] in [...]; Parte_2
3) , nata il [...] in [...]; Persona_1
4) , nata il [...] in [...]; Persona_2
5) , nato il [...] in [...]; Parte_4
6) , nato il [...] in [...]; Parte_5
9 7) , nato il [...] in [...]; Parte_6
8) , nata il [...] in [...]; Persona_4
9) , nata il [...] in [...]; Parte_7
10) , nata il [...] in [...]; Parte_8
11) , nato il [...] in [...]; Parte_9
12) , nato il [...] in [...]; Parte_10
13) , nato il [...] in [...]; Parte_11
14) , nato il [...] in [...]; Parte_13
15) , nato il [...] in [...]; Persona_6
16) , nato il [...] in [...]; Parte_14
17) , nata il [...] in [...]; Parte_15
18) , nato il [...] in [...]; Persona_8
19) nata il [...] in [...]; Parte_17
20) nato il [...] in [...]; Parte_18
21) nata il [...] in [...]; Persona_9
22) , nata il [...] in [...]; Persona_11
23) , nato il [...] in [...]; Parte_19
24) , nato il [...] in [...]; Parte_20 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_3 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara improcedibile la domanda presentata da , nata il Parte_12
28.11.1957 in Brasile;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, l'8 dicembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1344/2024, promosso da:
1) , nato il [...] in [...]; Parte_1
2) , nata il [...] in [...]; Parte_2
3) , nata il [...] in [...], minorenne, rappresentata Persona_1 ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e Parte_2 Parte_3
4) , nata il [...] in [...]; Persona_2
5) , nato il [...] in [...], minorenne, Parte_4 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_2 Persona_3
6) , nato il [...] in [...]; Parte_5
7) , nato il [...] in [...]; Parte_6
8) , nata il [...] in [...], minorenne, rappresentato ai fini del Persona_4 presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Parte_6 Persona_5
9) , nata il [...] in [...], minorenne, rappresentata ai fini del Parte_7 presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e ; Parte_6 Persona_5
10) , nata il [...] in [...]; Parte_8
11) , nato il [...] in [...]; Parte_9
12) , nato il [...] in [...]; Parte_10
13) , nato il [...] in [...]; Parte_11
14) , nata il [...] in [...]; Parte_12
15) , nato il [...] in [...]; Parte_13
16) , nato il [...] in [...]; Persona_6
17) , nato il [...] in [...]; Parte_14
18) , nata il [...] in [...], minorenne, Parte_15 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_14 Per_7 Parte_16
1 19) , nato il [...] in [...], minorenne, Persona_8 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_14 CP_1 Parte_15
20) nata il [...] in [...]; Parte_17
21) nato il [...] in [...]; Parte_18
22) nata il [...] in [...], minorenne, Persona_9 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_18 Persona_10
23) , nata il [...] in [...]; Persona_11
24) , nato il [...] in [...], minorenne, Parte_19 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_11 Controparte_2
25) , nato il [...] in [...]; Parte_20
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico RUOPPOLO del Foro di Napoli RICORRENTI contro
Controparte_3 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del giorno 13 novembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 05/02/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] il [...], ed espongono Pt_2 Parte_21 che:
2 - emigrava in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza Parte_22 italiana, né essersi naturalizzata cittadina brasiliana, e contraeva matrimonio nel 1888 con
(nato il [...] a [...], Trento, e dunque Persona_12 proveniente dall'Impero Austro Ungarico); la stessa decedeva in Brasile nel 1943;
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_22 Persona_12 nasceva in data 26.01.1902 , il quale contraeva matrimonio nel 1923 con Persona_13
Persona_14
- dall'unione matrimoniale tra ed nasceva in data Persona_13 Persona_14
13.03.1924 CI VI, il quale contraeva matrimonio nel 1944 con
[...]
; Controparte_4
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_23 Controparte_4
nascevano:
[...]
A. in data 13.08.1945 , il quale contraeva matrimonio nel 1974 Controparte_5 con (per poi separarsi nel 1994 e divorziare nel 2005); Persona_15
B. in data 24.07.1949 (odierno ricorrente), il quale contraeva Parte_11 matrimonio nel 1977 con (odierna ricorrente iure Parte_12 matrimonii, nata in data [...]); Persona_16
C. in data 16.10.1951 , la quale contraeva matrimonio nel 1974 Parte_24 con , passando a chiamarsi Persona_17 [...]
; Parte_25
D. in data 10.12.1953 ÇÃ DA VI, la quale contraeva matrimonio nel 1977 con (per poi separarsi nel 1999 e Persona_18 divorziare nel 2003); E. in data 19.03.1956 , il quale contraeva matrimonio nel 1977 Persona_19 con (per poi separarsi nel 1985 e divorziare nel 1993); Parte_26
F. in data 27.04.1960 , la quale contraeva matrimonio nel Persona_20 Per_2 1983 con , passando a chiamarsi Parte_5
[...]
; Parte_2
- dall'unione matrimoniale tra e Controparte_5 Persona_15 nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 12.04.1975 , il quale contraeva terzo matrimonio nel Persona_6
2015 con;
Controparte_6
o in data 20.04.1983 , la quale contraeva matrimonio nel 2001 Persona_2 con (per poi separarsi nel 2005 e divorziare nel 2011); Persona_21 dalla successiva relazione con generava in data Persona_3
25.11.2007 (odierno ricorrente); Parte_4
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_11 Pt_12 Parte_12 nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 06.08.1979 (odierno ricorrente), il quale contraeva Parte_14 secondo matrimonio nel 2016 con;
dalla Parte_27 loro unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ in data 03.01.2017 ; Parte_15
▪ in data 14.05.2020 ; Persona_8
o in data 21.05.1982 , il quale contraeva matrimonio nel 2002 con Parte_13
3 ; Controparte_7
o in data 13.10.1984 ; Parte_8
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_25 Persona_17 nascevano gli odierni ricorrenti:
[...]
o in data 28.11.1974 , il quale contraeva matrimonio Parte_20 nel 2003 con (per poi separarsi nel 2009 e divorziare nel Persona_22
2015);
o in data 18.07.1977 , il quale contraeva Parte_6 matrimonio nel 2004 con;
dalla loro unione Persona_5 matrimoniale nascevano le odierne ricorrenti:
▪ in data 20.12.2007 ; Persona_4
▪ in data 05.09.2009 ; Parte_7
o in data 10.06.1980 , la quale contraeva matrimonio nel 2006 Persona_11 con;
dalla loro unione matrimoniale nasceva in Controparte_2 data 06.11.2007 (odierno ricorrente); Parte_19
- dall'unione matrimoniale tra ÇÃ DA VI e Persona_18 nasceva in data 20.05.1978 (odierno
[...] Parte_18 ricorrente), il quale contraeva secondo matrimonio nel 2017 con;
Persona_23
- dalla precedente relazione di con Parte_18 Persona_10 nascevano le odierne ricorrenti:
[...]
o in data 02.10.2000 Parte_17
o in data 30.11.2009 Persona_9
- dalla relazione tra e nascevano Persona_19 Persona_24 gli odierni ricorrenti:
o in data 05.08.1985 , il quale contraeva matrimonio nel 2012 Parte_10 con (per poi divorziare nel 2013); Persona_25
o in data 06.03.1990 ; Parte_9
- dall'unione matrimoniale tra e Parte_28 Parte_5
nascevano gli odierni ricorrenti:
[...]
o in data 16.05.1986 , il quale contraeva Parte_5 matrimonio nel 2015 con (per poi divorziare Controparte_8 nel 2018);
o in data 24.02.1988 ; Parte_1
o in data 29.07.1991 , la quale dalla relazione Parte_2 con generava in data 04.12.2013 Parte_3 Persona_1
(odierna ricorrente).
[...]
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_3 il 28 gennaio 2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 6 agosto 2025, si è limitato a prenderne visione.
4 5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 13 novembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il 10 novembre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento, e depositando la documentazione richiesta con decreto del 25 settembre 2025. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_26 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di RI EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a
5 Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche
6 forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che l'ava nata Parte_22 in Italia il 14.5.1869 da padre cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero (nato in Persona_12 data 24.02.1866 a Curazia di Vignola (TN), all'epoca facente parte dell'Impero Austro-Ungarico), posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948:
[...]
è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino Parte_22 straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti
7 anche se nati prima dell'1.1.1948.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_3 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Persona_1 Persona_2 [...]
, , Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Persona_4 Parte_7 [...]
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , , Parte_11 Parte_13 Persona_6 Parte_14
, , Parte_15 Persona_8 Parte_17
[...] Parte_18 Persona_9 [...]
, , ) Persona_11 Parte_19 Parte_20 meritano accoglimento.
5. Quanto invece alla domanda di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata da
[...]
, per matrimonio con , si reputa che il ricorso Parte_12 Parte_11 sia improcedibile.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nonostante l'ordinamento preveda che i soggetti interessati debbano chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis all'autorità consolare presso il Paese di residenza, sia possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della notoria situazione che affligge i vari Consolati italiani in Brasile (presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in circa dieci anni), tale da rendere i tempi di risposta irragionevoli e contrari al disposto dell'art. 3 d.P.R n. 362/1994, che fissa in settecentotrenta giorni il termine per definire il procedimento amministrativo.
E tuttavia, il ricorso presentato da è volto all'ottenimento della Parte_12 cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma iure matrimonii, sia pure con il meccanismo acquisitivo automatico previsto prima dell'entrata in vigore della l. n. 123/1983 (le nozze con
[...]
risalgono al 1° settembre 1977). Al riguardo, in assenza di una diversa interpretazione Parte_11 giurisprudenziale e a prescindere dalla normativa sostanziale applicabile (pre- o post- l. 123/1983), la
8 domanda deve per legge essere previamente presentata alla pubblica amministrazione competente (cfr. direttiva ministeriale del n. 12A04741 del 7.3.2012), senza possibilità di eccezione alcuna, rientrando la fattispecie in un àmbito del tutto differente da quello della cittadinanza iure sanguinis (nel medesimo senso v., ex multis, Trib. Torino, ord. 28 luglio 2023, in causa n. 16011/2022 R.G., Trib. Brescia, ord. 15 febbraio 2024, in causa n. 9820/2022 R.G.; Trib. Brescia, ord. 3 gennaio 2024, n. 7289).
Pare confermare tale interpretazione la considerazione che proprio l'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206 – nel prevedere che «quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» – fa espresso richiamo solo alle figure del padre, della madre e dell'avo, così fondando, evidentemente, la competenza territoriale delle Sezioni specializzate del luogo di nascita di costoro per la sola cittadinanza iure sanguinis.
A ciò si si deve del resto aggiungere che, fino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia attributiva della cittadinanza, lo status di cittadino italiano del coniuge – elemento Persona_27 costitutivo della fattispecie acquisitiva della cittadinanza invocata dalla ricorrente – non può dirsi definitivamente acquisito.
Conseguentemente la domanda presentata da deve essere dichiarata Parte_12 improcedibile (è il caso di segnalare, in ogni caso, che – in virtù della citata disposizione di cui all'art. 4, co. 5, secondo periodo del D.lgs. n. 13/2017 introdotto dall'art. 1, comma 36, l. 26 novembre 2021, n. 206: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” – la competenza territoriale a decidere della domanda di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana in forza di matrimonio spetterebbe al Tribunale di Roma: dal riferimento al comune di nascita degli ascendenti dell'attore è possibile affermare che la regola citata valga soltanto per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana per acquisto iure sanguinis., e che per le altre ipotesi trovi applicazione la regola prevista dall'articolo 25 c.p.c. per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato competente, e dunque, tenuto conto che la parte resistente è il , la competenza andrebbe al Controparte_3
Tribunale di Roma).
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1) , nato il [...] in [...]; Parte_1
2) , nata il [...] in [...]; Parte_2
3) , nata il [...] in [...]; Persona_1
4) , nata il [...] in [...]; Persona_2
5) , nato il [...] in [...]; Parte_4
6) , nato il [...] in [...]; Parte_5
9 7) , nato il [...] in [...]; Parte_6
8) , nata il [...] in [...]; Persona_4
9) , nata il [...] in [...]; Parte_7
10) , nata il [...] in [...]; Parte_8
11) , nato il [...] in [...]; Parte_9
12) , nato il [...] in [...]; Parte_10
13) , nato il [...] in [...]; Parte_11
14) , nato il [...] in [...]; Parte_13
15) , nato il [...] in [...]; Persona_6
16) , nato il [...] in [...]; Parte_14
17) , nata il [...] in [...]; Parte_15
18) , nato il [...] in [...]; Persona_8
19) nata il [...] in [...]; Parte_17
20) nato il [...] in [...]; Parte_18
21) nata il [...] in [...]; Persona_9
22) , nata il [...] in [...]; Persona_11
23) , nato il [...] in [...]; Parte_19
24) , nato il [...] in [...]; Parte_20 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_3 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- dichiara improcedibile la domanda presentata da , nata il Parte_12
28.11.1957 in Brasile;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, l'8 dicembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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