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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/10/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. EL OL Presidente dott.ssa RI Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16/2023 R.G., promosso da:
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. SAMMARTANO PIETRO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
AM UA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.01.2023, rappresentava Parte_1
di aver contratto con il resistente matrimonio civile, in data 11.06.2019, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 76, Parte II, serie C, ufficio
1, anno 2019. Deduceva, altresì, che dalla loro unione era nato, in data 4.07.2019, il figlio
Per_1
1 Avanzava domanda di separazione rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno, a causa del temperamento geloso del marito.
Chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso di sé.
Deduceva di svolgere lavoretti saltuari e di versare in una situazione di precarietà economica;
pertanto, chiedeva di “porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un giusto assegno mensile per il mantenimento del figlio pari ad € 800,00, tenuto conto che la stessa deve pagare i canoni di locazione” e di obbligarlo a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
In corso di causa, lamentando che il aveva arbitrariamente interrotto i contatti CP_1
con il figlio modificava la domanda di affidamento da condiviso in esclusivo, Per_1 chiedendo anche il conferimento del potere di adottare in autonomia le decisioni più rilevanti nell'interesse del minore.
Aggiungeva, altresì, la richiesta di ordinare all' la corresponsione diretta CP_2 dell'assegno di mantenimento.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, CP_1
contestava le allegazioni di controparte, imputando la crisi dell'unione matrimoniale ad una decisione unilaterale della ricorrente.
Si associava alla domanda di affido condiviso del figlio minore, chiedendone tuttavia la collocazione prevalente presso di sé; mentre, nell'ipotesi di collocazione presso la madre, chiedeva al Tribunale di regolare il proprio diritto di visita, rappresentando di intrattenere un buon rapporto con e di essere a lui molto affezionato. Per_1
Precisava di lavorare solo stagionalmente come marinaio in un peschereccio e di disporre di scarse entrate. Dichiarava di impegnarsi a contribuire al mantenimento della prole e chiedeva al Tribunale di individuare la misura dell'eventuale assegno di mantenimento da stabilire a proprio carico.
Nelle conclusioni chiedeva la conferma dell'importo mensile stabilito quale contributo al mantenimento della prole.
*****
2 All'udienza di prima comparizione dei coniugi, il tentativo di conciliazione si rivelava infruttuoso per opposizione di entrambi.
Con successiva ordinanza del 23.03.2023, il Presidente affidava la prole ad entrambi i genitori, fissandone la dimora privilegiata presso la madre, e disponeva una attenta regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario1; inoltre, poneva a carico del , tenuto conto della situazione economica indiziariamente ricavata, CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie € 350,00 per il mantenimento del figlio ed € 150,00 per il suo mantenimento, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del
50%.
In corso di causa, venivano incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti di verificare le condizioni di vita e personali del minore con la madre, in esito al rientro dalla
Colombia.
Pervenuti gli accertamenti demandati, il procedimento veniva avviato a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto, rispetto alla domanda di separazione, non si può che accoglierla sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e, in primis, le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
*****
Può, ora, passarsi alla trattazione del regime inerente all'affidamento della prole minore.
A tal fine, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è 1 “per un giorno alla settimana, per 6 ore continuative, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé; a settimane alterne, nel fine settimana dal sabato mattina sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni”. 3 finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. sent. n.
28244/2019: “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”).
Ebbene, occorre valorizzare che “ è un bambino meraviglioso, educato, Per_1
corretto, gentile, disponibile con i compagni e con le insegnanti, frequenta assiduamente, non ha insegnante di sostegno, non ha una certificazione e non presenta nessuna difficoltà ad affrontare le attività didattiche proposte, amato e ricercato da tutti i compagni;
sempre in ordine, pulito, profumato, con uno zaino da fare invidia” (cfr. rel. scolastica del 21.05.2025).
Inoltre, i Servizi sociali delegati, all'esito della visita domiciliare presso la madre, hanno rilevato che la ricorrente “appare una madre attenta ai bisogni del piccolo e Per_1 non si riscontrano limiti e/o pregiudizi per il minore” ed anche che “l'abitazione si presenta moderatamente organizzata e in discrete condizioni igienico-sanitarie; nei diversi accessi domiciliari vi era la presenza dei due figli minori e in tutte le occasioni la Sig.ra si mostra collaborativa e disponibile” (cfr. del 28.03.2025). CP_3
Va poi considerata la solo parziale collaborazione del resistente (che, a dispetto della dichiarata disponibilità, è risultato scarsamente partecipativo – cfr. rel. C.P.G. del 20.06.2024:
“Per quanto riguarda il SI , la valutazione risulta parziale, in quanto lo stesso dopo CP_1 un primo incontro non si è presentato ai successivi”), unitamente allo spiccato disinteresse verso il figlioletto (corroborato da una iniziale promozione di giudizio volto a disconoscerne
4 la paternità), da cui conclusivamente emerge l'opportunità di accogliere la richiesta della ricorrente di affido esclusivo a sé di Per_1
Tuttavia, dovendosi valorizzare il superiore interesse della prole, nell'ottica di una responsabilizzazione delle parti, nel caso concreto appare opportuno mantenere condiviso il regime decisionale relativo alle (sole) scelte sanitarie di maggiore importanza (quali eventuali indagini o terapie invasive, interventi chirurgici), nonché quelle relative all'eventuale espatrio ed infine quelle attinenti alla residenza abituale, di talchè rimangono concentrate in capo alla tutte le residue responsabilità delle decisioni di maggiore interesse, quali ad esempio quelle inerenti salute ordinaria, educazione, istruzione viaggi per svago ed istruzione sul territorio nazionale, apparendo plausibile un aggravarsi delle difficoltà nella gestione della vita quotidiana della prole, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età e vista la distanza (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Ancora, per evitare criticità allegate in ordine al corretto funzionamento della macchina rappresentativa degli interessi del minore si può stabilire che, per l'area relativa alle scelte che rimangono condivise, trascorsi 10 gg dalla formale comunicazione recettizia con richiesta motivata di consenso, preferibilmente via pec, le stesse verranno ritenute assentite.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita, occorre prendere le mosse dall'evidenza che “il piccolo dichiara di non vedere e sentire il padre da molto tempo Per_1
(il bambino non ha la concezione chiara del tempo), seppur ricorda e appare visibilmente gioioso ricordando i momenti ludico-ricreativi trascorsi con il padre e risulta essere provato
e dispiaciuto di non aver più alcun tipo di rapporto con il sig.re ” (cfr. rel. S.S. cit.). CP_1
Di talché, se da un lato non si ritiene rispondente al benessere di la preclusione Per_1 degli incontri con il padre, dall'altro non può che prendersi atto dell'impossibilità di procedere ad una rigida calendarizzazione degli stessi.Del resto dalla relazione del Servizio risulta che nell'attuale condizione è un bambino felice e sereno, con ampi scambi sociali e Per_1 congrue capacità intellettive. L'indisponibilità del resistente ad impegni certi, congiuntamente valutata alla mancata adesione alle iniziative di sostegno e valutazione, potrebbe dunque provocare solo turbamento nel piccolo.
5 Così futuri incontri andranno subordinati all'esito positivo di un supplemento di valutazione delle risorse genitoriali, da effettuarsi con i servizi consultoriali locali, ovvero per luogo di residenza del padre che potrà, volontariamente, recarvisi.
Tale assetto può temperarsi attribuendo al la facoltà di avviare videochiamate CP_1 settimanali con il minore – se gradite e richieste dal piccolo – il sabato alle 15.00, salvo accordi modificativi e/o ampliativi.
*****
Per quanto riguarda, poi, gli aspetti economici, da un attento vaglio dell'età della prole e delle posizioni patrimoniali delle parti ricostruite sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta (quasi trentamila euro di reddito da lavoro dipendente), ritiene questo Tribunale di poter confermare l'obbligo per il di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio minore nella misura che va elevata ad € 600,00, al netto dell'assegno unico, Per_1
che andrà percepito integralmente dalla madre, e rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese. Va infatti considerata l'assenza di momenti di contribuzione diretta in favore del minore e l'assenza di immobili di proprietà per l'alloggio del figlio.
Inoltre, va confermato l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, nella misura del 50% ciascuno (non constando diversa domanda) e secondo protocollo in uso presso il Tribunale adito.
Nulla va disposto in ordine al mantenimento in favore della ricorrente, constando sua capacità lavorativa
Infine, preso atto delle doglianze relative alla mancata corresponsione da parte del genitore obbligato degli importi stabiliti in favore del figlio, è sufficiente rammentare il disposto del neo-introdotto art. 473-bis.37 c.p.c. che prevede un procedimento stragiudiziale finalizzato ad ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro, a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento, compreso quello disposto in favore del coniuge.
*****
Infine, le spese processuali seguono la preminente soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio CP_1 civile, in data 11.06.2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Trapani al n. 76, Parte II, serie C, ufficio 1, anno 2019;
- affida il minore in via esclusiva alla madre, con condivisione (salvo tacito Per_1 assenso nei termini indicati in parte motiva) delle decisioni relative alle (sole) scelte sanitarie di maggiore importanza (quali eventuali indagini o terapie invasive, interventi chirurgici), all'espatrio e alla residenza abituale;
- condiziona e regola il diritto di visita e contatti come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio CP_1
nella misura di € 600,00 rivalutabili, da corrispondere a Per_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese;
assegni familiari e/o assegno unico
[...] integralmente in favore della madre;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, e dunque in favore dell'Erario, spese che liquida nella misura di €
3.809,00, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Giudice estensore
RI Lo AS
Il Presidente
EL OL
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. EL OL Presidente dott.ssa RI Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16/2023 R.G., promosso da:
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. SAMMARTANO PIETRO
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
AM UA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.01.2023, rappresentava Parte_1
di aver contratto con il resistente matrimonio civile, in data 11.06.2019, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 76, Parte II, serie C, ufficio
1, anno 2019. Deduceva, altresì, che dalla loro unione era nato, in data 4.07.2019, il figlio
Per_1
1 Avanzava domanda di separazione rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno, a causa del temperamento geloso del marito.
Chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso di sé.
Deduceva di svolgere lavoretti saltuari e di versare in una situazione di precarietà economica;
pertanto, chiedeva di “porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un giusto assegno mensile per il mantenimento del figlio pari ad € 800,00, tenuto conto che la stessa deve pagare i canoni di locazione” e di obbligarlo a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
In corso di causa, lamentando che il aveva arbitrariamente interrotto i contatti CP_1
con il figlio modificava la domanda di affidamento da condiviso in esclusivo, Per_1 chiedendo anche il conferimento del potere di adottare in autonomia le decisioni più rilevanti nell'interesse del minore.
Aggiungeva, altresì, la richiesta di ordinare all' la corresponsione diretta CP_2 dell'assegno di mantenimento.
*****
Si costituiva il resistente e, pur aderendo alla domanda di separazione, CP_1
contestava le allegazioni di controparte, imputando la crisi dell'unione matrimoniale ad una decisione unilaterale della ricorrente.
Si associava alla domanda di affido condiviso del figlio minore, chiedendone tuttavia la collocazione prevalente presso di sé; mentre, nell'ipotesi di collocazione presso la madre, chiedeva al Tribunale di regolare il proprio diritto di visita, rappresentando di intrattenere un buon rapporto con e di essere a lui molto affezionato. Per_1
Precisava di lavorare solo stagionalmente come marinaio in un peschereccio e di disporre di scarse entrate. Dichiarava di impegnarsi a contribuire al mantenimento della prole e chiedeva al Tribunale di individuare la misura dell'eventuale assegno di mantenimento da stabilire a proprio carico.
Nelle conclusioni chiedeva la conferma dell'importo mensile stabilito quale contributo al mantenimento della prole.
*****
2 All'udienza di prima comparizione dei coniugi, il tentativo di conciliazione si rivelava infruttuoso per opposizione di entrambi.
Con successiva ordinanza del 23.03.2023, il Presidente affidava la prole ad entrambi i genitori, fissandone la dimora privilegiata presso la madre, e disponeva una attenta regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario1; inoltre, poneva a carico del , tenuto conto della situazione economica indiziariamente ricavata, CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie € 350,00 per il mantenimento del figlio ed € 150,00 per il suo mantenimento, nonché l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del
50%.
In corso di causa, venivano incaricati i Servizi sociali territorialmente competenti di verificare le condizioni di vita e personali del minore con la madre, in esito al rientro dalla
Colombia.
Pervenuti gli accertamenti demandati, il procedimento veniva avviato a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile, pertanto, rispetto alla domanda di separazione, non si può che accoglierla sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e, in primis, le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
*****
Può, ora, passarsi alla trattazione del regime inerente all'affidamento della prole minore.
A tal fine, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è 1 “per un giorno alla settimana, per 6 ore continuative, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé; a settimane alterne, nel fine settimana dal sabato mattina sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni”. 3 finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. sent. n.
28244/2019: “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”).
Ebbene, occorre valorizzare che “ è un bambino meraviglioso, educato, Per_1
corretto, gentile, disponibile con i compagni e con le insegnanti, frequenta assiduamente, non ha insegnante di sostegno, non ha una certificazione e non presenta nessuna difficoltà ad affrontare le attività didattiche proposte, amato e ricercato da tutti i compagni;
sempre in ordine, pulito, profumato, con uno zaino da fare invidia” (cfr. rel. scolastica del 21.05.2025).
Inoltre, i Servizi sociali delegati, all'esito della visita domiciliare presso la madre, hanno rilevato che la ricorrente “appare una madre attenta ai bisogni del piccolo e Per_1 non si riscontrano limiti e/o pregiudizi per il minore” ed anche che “l'abitazione si presenta moderatamente organizzata e in discrete condizioni igienico-sanitarie; nei diversi accessi domiciliari vi era la presenza dei due figli minori e in tutte le occasioni la Sig.ra si mostra collaborativa e disponibile” (cfr. del 28.03.2025). CP_3
Va poi considerata la solo parziale collaborazione del resistente (che, a dispetto della dichiarata disponibilità, è risultato scarsamente partecipativo – cfr. rel. C.P.G. del 20.06.2024:
“Per quanto riguarda il SI , la valutazione risulta parziale, in quanto lo stesso dopo CP_1 un primo incontro non si è presentato ai successivi”), unitamente allo spiccato disinteresse verso il figlioletto (corroborato da una iniziale promozione di giudizio volto a disconoscerne
4 la paternità), da cui conclusivamente emerge l'opportunità di accogliere la richiesta della ricorrente di affido esclusivo a sé di Per_1
Tuttavia, dovendosi valorizzare il superiore interesse della prole, nell'ottica di una responsabilizzazione delle parti, nel caso concreto appare opportuno mantenere condiviso il regime decisionale relativo alle (sole) scelte sanitarie di maggiore importanza (quali eventuali indagini o terapie invasive, interventi chirurgici), nonché quelle relative all'eventuale espatrio ed infine quelle attinenti alla residenza abituale, di talchè rimangono concentrate in capo alla tutte le residue responsabilità delle decisioni di maggiore interesse, quali ad esempio quelle inerenti salute ordinaria, educazione, istruzione viaggi per svago ed istruzione sul territorio nazionale, apparendo plausibile un aggravarsi delle difficoltà nella gestione della vita quotidiana della prole, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età e vista la distanza (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Ancora, per evitare criticità allegate in ordine al corretto funzionamento della macchina rappresentativa degli interessi del minore si può stabilire che, per l'area relativa alle scelte che rimangono condivise, trascorsi 10 gg dalla formale comunicazione recettizia con richiesta motivata di consenso, preferibilmente via pec, le stesse verranno ritenute assentite.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita, occorre prendere le mosse dall'evidenza che “il piccolo dichiara di non vedere e sentire il padre da molto tempo Per_1
(il bambino non ha la concezione chiara del tempo), seppur ricorda e appare visibilmente gioioso ricordando i momenti ludico-ricreativi trascorsi con il padre e risulta essere provato
e dispiaciuto di non aver più alcun tipo di rapporto con il sig.re ” (cfr. rel. S.S. cit.). CP_1
Di talché, se da un lato non si ritiene rispondente al benessere di la preclusione Per_1 degli incontri con il padre, dall'altro non può che prendersi atto dell'impossibilità di procedere ad una rigida calendarizzazione degli stessi.Del resto dalla relazione del Servizio risulta che nell'attuale condizione è un bambino felice e sereno, con ampi scambi sociali e Per_1 congrue capacità intellettive. L'indisponibilità del resistente ad impegni certi, congiuntamente valutata alla mancata adesione alle iniziative di sostegno e valutazione, potrebbe dunque provocare solo turbamento nel piccolo.
5 Così futuri incontri andranno subordinati all'esito positivo di un supplemento di valutazione delle risorse genitoriali, da effettuarsi con i servizi consultoriali locali, ovvero per luogo di residenza del padre che potrà, volontariamente, recarvisi.
Tale assetto può temperarsi attribuendo al la facoltà di avviare videochiamate CP_1 settimanali con il minore – se gradite e richieste dal piccolo – il sabato alle 15.00, salvo accordi modificativi e/o ampliativi.
*****
Per quanto riguarda, poi, gli aspetti economici, da un attento vaglio dell'età della prole e delle posizioni patrimoniali delle parti ricostruite sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta (quasi trentamila euro di reddito da lavoro dipendente), ritiene questo Tribunale di poter confermare l'obbligo per il di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio minore nella misura che va elevata ad € 600,00, al netto dell'assegno unico, Per_1
che andrà percepito integralmente dalla madre, e rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese. Va infatti considerata l'assenza di momenti di contribuzione diretta in favore del minore e l'assenza di immobili di proprietà per l'alloggio del figlio.
Inoltre, va confermato l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, nella misura del 50% ciascuno (non constando diversa domanda) e secondo protocollo in uso presso il Tribunale adito.
Nulla va disposto in ordine al mantenimento in favore della ricorrente, constando sua capacità lavorativa
Infine, preso atto delle doglianze relative alla mancata corresponsione da parte del genitore obbligato degli importi stabiliti in favore del figlio, è sufficiente rammentare il disposto del neo-introdotto art. 473-bis.37 c.p.c. che prevede un procedimento stragiudiziale finalizzato ad ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro, a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento, compreso quello disposto in favore del coniuge.
*****
Infine, le spese processuali seguono la preminente soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio CP_1 civile, in data 11.06.2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Trapani al n. 76, Parte II, serie C, ufficio 1, anno 2019;
- affida il minore in via esclusiva alla madre, con condivisione (salvo tacito Per_1 assenso nei termini indicati in parte motiva) delle decisioni relative alle (sole) scelte sanitarie di maggiore importanza (quali eventuali indagini o terapie invasive, interventi chirurgici), all'espatrio e alla residenza abituale;
- condiziona e regola il diritto di visita e contatti come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio CP_1
nella misura di € 600,00 rivalutabili, da corrispondere a Per_1 Parte_1
entro il giorno cinque di ogni mese;
assegni familiari e/o assegno unico
[...] integralmente in favore della madre;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, e dunque in favore dell'Erario, spese che liquida nella misura di €
3.809,00, oltre accessori fiscali e previdenziali di legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Giudice estensore
RI Lo AS
Il Presidente
EL OL
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